Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 27)
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione
(G.U. N. 15 del 20.01.2003 - Suppl. ord.)
Capo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
Art. 27. (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella
pubblica amministrazione)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di
valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle
amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di
grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse
nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere
intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società
dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione
degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il
finanziamento relativo è istituito il "Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa
di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000
euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti
innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a
tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e
riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere
rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il
Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano
l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese,
anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;
b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi; c) diffusione dell'uso
delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per
l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal
Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria
servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e
nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti
pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte
dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite
le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione
del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia
nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già
svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione
(AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 6". |