Legge 29 luglio 2003, n. 229
Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001
(GU n. 196 del 25-8-2003) - Testo in vigore dal 9-9-2003
Art. 1 (Riassetto normativo e codificazione)
1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di
interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in
relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31
maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri,
le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione
dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti
legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali,
nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di
competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie,
stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo,
l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa
primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione
concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla
informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e
pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i
regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei
principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure
di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli
interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e
alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e
dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e
della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla
osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio
di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività
da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente
corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di
consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità
amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative
alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere,
eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato
apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di
atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni
caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente
rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla
luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività
economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la
realizzazione della solidarietà sociale;
5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e
tradizionale e della professionalità;
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e
delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto
la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e
professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi
autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle
attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a
modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo
successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla
riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico
interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento
di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di
attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni
nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa
alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto
relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla
base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto
concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il
numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel
rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e
delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori,
prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e
di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono
adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri
o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché
delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata
e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti,
entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni
parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai
decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla
stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei
procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui
al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di
funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro
specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi
collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e
controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle
finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore
o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i
cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme
di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e
degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino
una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte
le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione
e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i
poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi
di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione
di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione
attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle
organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di
semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni
e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il
miglioramento dell'azione amministrativa".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come sostituito dal presente articolo, si applicano anche alle deleghe
legislative in materia di semplificazione e riassetto normativo conferite con
leggi approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 (Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di
semplificazione e di qualità della regolazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa
vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della
regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa,
adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle
disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi periodiche
contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o comunque non più in
vigore;
c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi
e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;
d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di
semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;
e) coordinamento con l'attività consultiva del Consiglio di Stato, anche ai
fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14
e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
f) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio,
ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia
di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione,
anche a seguito di un congruo periodo di applicazione delle norme, con
adeguati strumenti di informazione e partecipazione degli utenti e delle
categorie interessate.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed
esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte
nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione
di strumenti comuni.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti reso entro il termine di sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta.
Art. 3 (Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle
disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle
convenzioni internazionali in materia;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione
compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese,
in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole,
forestali e zootecniche;
c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti
concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;
d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in
particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla
previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere
documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della
posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli
adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento
delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al
controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di
informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;
e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei
lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo
svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli
derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici,
cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure
di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;
f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in
tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori,
indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o
con il committente;
g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di
applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in
funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino
la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati;
i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di
evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo
indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto
delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;
l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione
di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la
circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e
l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie;
m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori
interessati, per evitare disarmonie;
n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione
all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela
della salute dei lavoratori.
Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e
secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi
internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il
profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché
dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del
contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e
del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di
tale servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate
all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime di
libertà di prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società
di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie,
nonché per le imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese
autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di
una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle
partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività
connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese
assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari
nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti
che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del
pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle
imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa
comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali
in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria
nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche
sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo
esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte
di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli
ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli
uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche
esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;
2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo
dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui
all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine
alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.
Art. 5 (Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo
sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti
coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale
fissati dal Governo e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di
programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti
degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione;
b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti
sostanziali per la concessione degli incentivi nel rispetto dei limiti
previsti dall'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea;
c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla
normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei
procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, nonché i principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, e successive modificazioni;
d) definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale,
della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate
nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle zone montane, del raccordo tra
i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della
previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e
medie imprese.
Art. 7 (Riassetto in materia di prodotti alimentari)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione della disciplina della produzione e della
commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle norme di
diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione,
allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione
del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla salute degli animali e
vegetali;
c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo
sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e
commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori
all'informazione;
d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema
sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti
oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare per il
prelevamento dei campioni;
e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a
carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri
Stati membri dell'Unione europea;
f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con
particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti
il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico
sistema sanzionatorio.
Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai
sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi
internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e
riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento
degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del
consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza
transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste
dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio
1997, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle
controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto
delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.
Art. 8 (Riassetto in materia di metrologia legale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi
e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti
intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo
assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per
gli operatori del settore;
c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni
dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.
Art. 9 (Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione
delle imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di
internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni,
anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle
produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in
materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle
delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo
dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
Art. 10 (Riassetto in materia di società dell'informazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su
proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri
competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di società dell'informazione, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi
di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza
della firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia
disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e
alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima
semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei
principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla
riservatezza dei dati personali;
c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico
contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà e
originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non
informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare
misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza
e la qualità del relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di
adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata per i seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di
competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui
al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di
scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
Art. 11 (Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso
pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi
boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati
alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza
giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di
vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei
mutamenti socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di
prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa
sullo sportello unico per le attività produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del
comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.
Art. 12 (Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione
delle autorità amministrative indipendenti)
1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce
funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi
previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto
della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in
particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione, e, comunque, di regolazione.
2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di
analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti
derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o
formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste
o a contenuto generale.
4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le
segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di
cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive modificazioni.
Art. 13 (Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e
all'accesso alla magistratura della Corte dei conti)
1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo,
è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una
volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente: "La Corte riferisce, inoltre, su
richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste
dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie
dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di
delega".
3. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno
cinque anni".
4. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961,
n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, al primo periodo, le parole: "Amministrazioni dello Stato"
sono sostituite dalle seguenti:
"Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "I bandi di concorso possono riservare una percentuale non
inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia
dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di
laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro
titolo di studio equipollente".
5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del
personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte
dei conti è riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o
attuariali.
Art. 14 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio
2002, n. 145, dopo le parole: "almeno cinque anni di servizio", sono
inserite le seguenti: "o, se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di
servizio".
2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio
2002, n. 145, la parola: "oppure" è sostituita dalle seguenti:
"e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli
archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma
1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità,
svolgono compiti".
Art. 15 (Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)
1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano
avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo
comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza.
La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa
manifestazione di volontà in senso contrario".
Art. 16 (Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le
imprese)
1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo
scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli
adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato
"Registro", il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti
amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e
l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle
amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si
articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico,
fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica
la relativa modulistica.
2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai
concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di
trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive
l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio
dell'attività di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di
accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni
del sito.
4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con
decreto del Ministro delle attività produttive.
5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano
in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
Art. 17 (Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego).
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa
generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1,
tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva
successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione
gratuita.
Art. 18 (Consultazione in via telematica)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare su sito
telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i
disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione
del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri può inoltre pubblicare atti
legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi
di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate
le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in
via telematica.
Art. 19 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile)
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito
istituzionale della rete INTERNET delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile,
rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite
nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali.
Art. 20 (Norme transitorie)
1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno
2003 i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono
rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 21 (Copertura finanziaria)
1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono
derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato nella
misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato nella
misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22 (Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340)
1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal
seguente:
"Art. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1. In tutte le
controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione
dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si
osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo
del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla
Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento
dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione
agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita
all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti,
anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di
masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra
tassa e dal contributo unificato".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 35 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 è
sostituito dal seguente:
"43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove
macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329".
4. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero 63,
sono aggiunti i seguenti:
"63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne
in stato di gravidanza.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.
63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti
interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10".
Art. 23 (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
legge 10 marzo 1969, n. 116, è abrogata.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista
sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in
base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai
sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato,
possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le
lettere g), h) ed i). A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia
le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo
1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
citata legge n. 340 del 2000.
5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28,
29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e
112-octies.
6. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive
modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e
44.
7. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le
previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 56, 57, 59 e 60.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato. |