Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno
1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la
fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere
le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di
reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e'
corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli
obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi. La comunicazione, di adeguata visibilita', contiene
altresi' l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche
violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni. Le relative modalita' tecniche e i soggetti obbligati
sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di
accordi tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le
associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale
decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da
consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli
articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, nonche' quanto previsto dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.
2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono
sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".
3. Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica
al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore, o parte di essa;".
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di
prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis)
del comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, assicurando il raccordo con le
Amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione, di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita'
di polizia le informazioni in proprio possesso utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione
dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire
l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste
dall'art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. All'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o
trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e
analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione
di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3
per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".
9. All'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti
indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i
compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In
caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in
solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei
supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso
dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la
sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.".
(OMISSIS)
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