Art. 1
1. Il decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, recante disposizioni urgenti per luniversità e
la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento
di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti,
nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo
e tasse di concessione, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati
ed i rapporti giuridici sorti sulla base dellarticolo 4, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ALLEGATO
3-ter. Allarticolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita
la seguente:
a-bis)
mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, unopera dellingegno
protetta, o parte di essa;.
3-quater.
Allarticolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
Chiunque
commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è
ammesso a pagare, prima dellapertura del dibattimento, ovvero prima
dellemissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente
alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il
reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue
il reato.
3-quinquies.
Allarticolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis),
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: per trarne profitto sono sostituite dalle seguenti:
a fini di lucro.
3-sexies.
Allarticolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1
è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la
diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del
diritto dautore, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per linnovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri
per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove,
nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di
collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore,
anche con riferimento alle modalità tecniche per linformazione
degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nellambito
delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per linnovazione e
le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività
culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici
di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso lesame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio
dei ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione.
I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza
del Consiglio dei ministri, del Ministro per linnovazione e le tecnologie,
dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali,
nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dallattuazione
del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-septies.
Allarticolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68,
al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate».
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:
a) il visto su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della richiesta, dal
visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18
febbraio 2002;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della
richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di
soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio,
del 13 giugno 2002;
c) il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico
di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identita' su supporto
cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del
rinnovo del documento, dalla carta d'identita' elettronica, classificata carta
valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che
non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla
predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi
(INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla
redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione
secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.
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