Legge di conversione
Art. 1.
1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria, e` convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005,
n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al
diritto al ricongiungimento familiare, nonche' del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e` prorogato di tre mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per
attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un
intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel
Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento
nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non
superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel
2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto
agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio
attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca,
sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di
energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle
privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonche' attraverso
interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e
l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di
acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa
nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi
in termini di crescita economica e sociale.
1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene
esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con
l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia nonche' di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in
fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra
nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a
qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora
dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili
esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei
lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato dal
giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in
materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione
del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio
dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo
atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di
cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attività e' sottoposta al termine massimo di efficacia di tre
anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine
di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis 14-ter
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui
al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole,
la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attività
da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza,
incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono
necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facoltà di
ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto
dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si
attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio
attività.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime
sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più
favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro
proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad
eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello
Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa
al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano
anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di
alcuna preventiva richiesta di utenza.
Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in
società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , costituite da non più di
sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari
e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella
misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui
all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , che svolgono la medesima
attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni
al capitale delle medesime, sempreche' si tratti di società costituite da non più di tre
anni.
6-ter L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis
non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui
partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli
immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.».
Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di
iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il
coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di
riferimento, e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo
scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere
costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e
privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi
locali. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e
funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un
adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative,
nonche' di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica
amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime,
anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali,
regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva
competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e
quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni
Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa
Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
sostituiti dai seguenti:
«198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta
ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi"
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica
le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori
segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di
avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di
determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a
disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
199. Per l'esercizio delle proprie attività il Garante di cui al comma
198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri
competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura , nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza
per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e le
associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e
dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato.
L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio
dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresì
tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello
provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare
riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole
«di cui al comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198».
Art. 6.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e
consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di
agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo
agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di
investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero
all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso
l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati
di riferimento;
b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad
investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai
suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
3. Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli
obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonche' la composizione e i compiti del
Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operatività delle
delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo
rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità
di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale
dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite
in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di
finanziamento.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e
degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre abrogata la legge 20 ottobre 1990,
n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis
7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma
1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi
sostituiti dal riferimento al presente articolo.
Art. 6-bis.
Distretti produttivi e reti di imprese
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di
rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e
la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di
collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e
le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura.
2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali
libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di
politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali,
si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1,
commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal
presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per
l'innovazione e le tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
b) al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai
seguenti:
«1) al fine della razionalizzazione e della
riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti
all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese
appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e
procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e
gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative
semplificate per l'applicazione di tributi propri.»;
c) al comma 368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le parole:
«Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
d) al comma 368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo le parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
e) il comma 370 e' abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo
industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317» sono
soppresse.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 6-ter.
Banca del Mezzogiorno
1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un
istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita,
e' costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto
delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al
comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale e' previsto che
la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in
maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della
funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici,
aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte
pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità
operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e
insulari;
d) e modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi
sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al
capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni
dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale
cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.
5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto
a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6-quater.
Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate
1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica
nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri
competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di
amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite
dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate
o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima
data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni
caso e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e
del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate,
costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di
concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle
risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano già state
trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per
essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui e' iscritto il Fondo per le
aree sottoutilizzate.
Art. 6-quinquies.
Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale)
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di
interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale,
ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la
valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo e'
alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico
Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico
nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla
data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati
dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera
CIPE 3 agosto 2007, n. 82.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli
stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo
2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto
delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio
2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse
comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013
possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di
interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il
periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi
strutturali comunitari.
Art. 6-sexies.
Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria
1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in
particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico
nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e
coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse
generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai
Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di
rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano
state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura
dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei
Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno
automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.
2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di
impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli
interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la
realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento
delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti
assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo
sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli
interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e
regionale di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e
della coesione.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva
l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari
alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione
da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente e'
trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi
2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con
le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui
all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di
attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di
attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013
le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro per i rapporti con le regioni.
5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo
strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del
presente decreto.
Capo III
Energia
Art. 7.
Strategia energetica nazionale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia
energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di
mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitività del sistema energetico
nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e
dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione
o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel
settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello
sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. Soppresso.
2. Soppresso.
3. Soppresso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 8.
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del
golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata
dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio
dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia
definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle
coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari
di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di
valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per
la coltivazione. Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente
decreto.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono
giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non
sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica,
comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto l'elenco degli stessi giacimenti,
mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui
al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della
attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso
Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.
Art. 9.
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole «può essere» sono modificate con le parole:
«e' adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali
rispetto» e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca
professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti
petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino
al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle
opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di
competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
delle politiche agricole, alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che
definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al
presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla normativa
vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
Art. 10.
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e
delle telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' aggiunta la
seguente lettera:
« c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello
delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello
sviluppo economico».
Capo IV
Casa e infrastrutture
Art. 11.
Piano Casa
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi
essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo
attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto
dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il
coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa
per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni
nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione
3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove
abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed
e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione
e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari
immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati,
articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse
anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti
muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi
della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative
edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere
termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione
del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
residenziale anche sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di
appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli
contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento,
attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di
vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche
attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata
raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni
di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori
degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla
dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, nel
rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di
pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera
a) con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di
locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti
edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di
proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare
alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare,
anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle
zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e)
l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai fini
dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e
88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come parte essenziale e integrante
della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo
insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente
disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di
realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie,
potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle
risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni
realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono
essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle
previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici
non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti
dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non
più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono
associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse
strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni.
12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito
un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle
già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle
disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il
presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli
21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi
corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in
sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di spesa.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella medesima regione.
Art. 12.
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
1. All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal
seguente: « 8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies
i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15
ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI
S.p.A. e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere
affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle
previsioni delle direttive comunitarie.»;
b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevices
sono abrogati.
1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in
fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:
«1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole
o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione
agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale
conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei
contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto
con l'interesse pubblico.».
Art. 13.
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il
soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi
con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei
seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità
immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purche'
i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore
dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri
accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei
beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in
regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio,
purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non
conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla
realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e
locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività
strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti
agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1°
settembre 2008 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima
casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con
priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a
4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e
2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di
cui al primo periodo.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non
trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in
proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo
per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per
l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei
rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli
enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno
2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 14.
Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del
grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des
Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45
milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro
per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014
e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco di Milano pro tempore, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' nominato Commissario
straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti
degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle
attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo
degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione
Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità
di erogazione dei finanziamenti.
Art. 14-bis.
Infrastrutture militari
1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter:
1) le parole: «31 ottobre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonche'
altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione
concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;
b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con enti
territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazione pubblica e
soggetti privati»;
c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonche' per le più generali
esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei
sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma
dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un
fondo in conto capitale ed uno di parte corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla
legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al
comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle
attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle
infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente
comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze.»;
d) dopo il comma 13-ter.2, e' inserito il seguente:
«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma
13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente
nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2.».
2. All'art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono
sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le
società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le procedure di
permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.».
3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito
decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma
13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente
articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che
possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, in deroga
alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui
al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonche' alle norme
della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della
difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto
tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e'
decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo
parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata, dal Ministro della
difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta
da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche' da
un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione
della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal
Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di
carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) ((
possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Difesa, al
soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica
della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti
territoriali interessati;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere
effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi
della lettera b) sia inferiore a quattrocentomila euro;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da
dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica,
insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco
di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro
il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in
ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le
parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o
negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano
anche dopo la dismissione.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di
parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in
relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2
dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
Capo V
Istruzione e ricerca
Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e
fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni
ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi
individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete
internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o
dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di
testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro
famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri
di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono
prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire
dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri
utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le
disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente
abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei
piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità
di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e
integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle
versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i
tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di
I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai
principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti
e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università
pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato.
La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed
e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella
titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni
universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni
immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni
ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi
secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei
principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di
utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo
svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono
destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni
universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque
altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono
ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i
regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali
devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può
prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello
Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile,
nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura
l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo
il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a
fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e'
assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le
modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al
Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della
fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario
straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con
il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale
nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto
previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale
amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e
giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni
vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la
natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno
e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in
considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a
fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008
la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto
giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al
comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione
del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente
controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà
essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro
in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri
rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità
o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma
3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati
alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente
strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia
localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui
all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18.
Reclutamento del personale delle società pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono
servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con
propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria,
di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate
su mercati regolamentati.
Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A
decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite
nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni
per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive
ed esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i
requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei
trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.
Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente
alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o
superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
Art. 20.
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si
interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per
contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con
conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della
predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione
all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le
contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e
degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la
normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita dalla seguente: «a) al
versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni che
costituiscono imponibile contributivo.».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.
1155.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n.
818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal
primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei
procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a
fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano
un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per
interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e' disposta
d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle
domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e
grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti
successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del
comma 7.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata, anche
sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva
dei titoli eventualmente già formatisi e fissa alle parti un termine perentorio per
la riunificazione a pena di improcedibilità della domanda.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che
abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel
territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono
soppresse le seguenti parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità
telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di
stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del
procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
e' soppresso.
Art. 21.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le
parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» sono aggiunte le seguenti:
«, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e'
inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la
violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con
riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a
indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo
di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto
riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni.».
2. All'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo
le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi
precedenti» sono inserite le seguenti: «e fatte salve diverse disposizioni di
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
3. All'articolo 5, comma 4-quater del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo
le parole «ha diritto di precedenza» sono inserite le seguenti: «, fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale,».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le
organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi
che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della
sua ulteriore vigenza.
Art. 22.
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
sostituito dal seguente:
«1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b)
di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c)
dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali
o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di
vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f)
di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di
cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna
porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».
2. All'articolo 72 comma 4-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, le parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera g)».
3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i
criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari
del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli
articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 23.
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le
parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei
anni».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il
seguente comma: «5-ter In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera
quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti
bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di
formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le
modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo
le parole «alta formazione» sono inserite le seguenti: «, compresi i dottorati
di ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo
le parole «e le altre istituzioni formative» sono aggiunti i seguenti periodi:
«In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta
formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto
compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 53.».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956,
n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Art. 23-bis.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina
comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di
libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori
economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale,
nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità
dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un
adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà,
proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di
settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via
ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per
situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e
utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della
disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla
scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una
relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per
l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni
dalla ricezione della predetta relazione.
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere
affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi
pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente
vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non
può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti
indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative
settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo
sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed
efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda
debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione
minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli
obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al
servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita
deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate
ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati
mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti
locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire
la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere
servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro
controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società
quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni
caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro
centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni
parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle
società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure
ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato
numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi
pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le
funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della
disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai
diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per
l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di
rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando
il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli
affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al
comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in
essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che
gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni
proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini
dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà
orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi
pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di
interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed
accessibilità del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di
ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale
e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di
proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con
riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente
articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato
A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246.
1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango
regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli
atti legislativi inseriti nell'Allegato A.
Art. 25.
Taglia-oneri amministrativi
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
per la semplificazione normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri
amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di
tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per
la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi
dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi
attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione
pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la
semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per
materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e
tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i
relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la
qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , che
assicura la coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale
di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del
Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la
predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo
raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle
categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di
cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare
uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi
gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa
disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione
e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia
sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro
per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali
interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di
semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Art. 26.
Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni
sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste
nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della
Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche'
delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il
predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino
ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite
all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti,
a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto.
L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in
ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di
personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del
2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;
b) le parole «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle
seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e
con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».
6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due
milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito
fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalità e le modalità
di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.
Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni
pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la
stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e
distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in
possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e'
sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente
rideterminato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA).
2. L' ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi
tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e
successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge
11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la
Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di
cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni
parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla
data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità,
efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le
modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e
l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della
normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di
definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto
della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche'
conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso
l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di
risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni:
«Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto
Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività
istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5, compresa l'attività dei commissari di
cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa
dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da
ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione
dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali e' garantito
dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione
e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre
membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi,
e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno
tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
« 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute
o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della
relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere
sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e'
sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di
sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque
effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso
piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il
Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da
aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico
di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1».
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al
comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del
decreto stesso.
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
« 2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa
attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta
di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del
titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' le
modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle
categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle
medesime;
d) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti
verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che
permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire
la sicurezza del trattamento.».
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante regole di condotta esistenti
nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i
propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine
all'inosservanza delle garanzie medesime». All'articolo 36, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «Ministro per le innovazioni e le
tecnologie» sono inserite le seguenti: «e il Ministro per la semplificazione normativa».
Art. 30.
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a
certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un
soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed
internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i
controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai
fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio
dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in
questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione. Resta
salvo il rispetto della disciplina comunitaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio generale di
sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta
ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le
tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui
al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli,
nonche' le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del
regolamento di cui al comma 3.
Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d'identità
1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le
parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio
2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui
si riferiscono.».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della
data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno
antecedente la medesima data.
Art. 32.
Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «5.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro»;
b) l'ultimo periodo del comma 10 e' soppresso.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo
n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono abrogate.
Art. 33.
Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni
previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano
a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli
studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al
31 dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio
1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi
indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998,
possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle
contenute nel presente decreto regolino la materia, a meno che la legge
successiva non lo escluda espressamente.
3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4-bis e' abrogato;
b) al comma 6 le parole: «ovvero degli elenchi» sono
soppresse e le parole «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa».
Art. 34.
(Soppresso)
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli
edifici
1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di
adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti
di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori
degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di
violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b)
.
2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e' abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Art. 36.
Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni
societarie
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria
collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
all'articolo 2, comma 447 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole
«decorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un
anno».
1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del
codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e'
depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi
dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso,
l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e
dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e
l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del
presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al
presente comma.
Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non
necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la
eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando
comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate
le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: «2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento
comunitario».
Art. 38.
Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo
41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso
dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio
attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni
per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della
Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede
alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività
produttive di cui regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e
criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto
per i soggetti privati di cui alla lettera c), e dall'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il
richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività
produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di
tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure
telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di
cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le
attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle
procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti
dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati
accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo
autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che
comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati
accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello
sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il
cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le
funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che
assume la denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione congiunta
con l'ANCI;
e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente
nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività
allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione
dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio
attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può
richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di
trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi,
scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni
di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento
prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso,
il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali
danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, e previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al
comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente
anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalità per la
divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e'
sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul
territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione
anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale
la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente
l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di
cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39.
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico,
deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i
lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il
nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la
retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi
le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le
detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per
prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro
unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per
ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato,
nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga
corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata
solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per
ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con
decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e
disciplina il relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro
unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio
1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui
al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro.
L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto
comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non
ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la
documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000
euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei
dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali
o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori
la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal
decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600
euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono
gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.
Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689 e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: «Se ai
lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e
7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione
preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via
telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio
dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a)
nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6
sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia
eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo
ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonche' la misura
della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da
2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a
domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e
riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della
quantità e della qualità di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono
abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono
abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, e
fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d) , 38, 45, 47, 48, 49, 50,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli
articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono
soppresse.
Art. 40.
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' sostituito dal seguente: « Art.
5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). - 1. Per lo svolgimento della attività
di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo
studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma
1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare
preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le
generalità del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono
reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni
alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso,
sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di
recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale
dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti
disciplinari».
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività
di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori
una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al
lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale
di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le
seguenti modifiche: a) al comma 2 sono soppresse le parole «I registri
sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il
comma 3 e' sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si
assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito dal
seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della
presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un
prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di
cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti
nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo
della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine
di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per
l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicità e le modalità di trasferimento
dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici
competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».
5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le
parole «nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale
risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».
6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo
giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento
della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco,
l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo
iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della
Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare
nonche' a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito
all'articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
Art. 41.
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e) , n. 2, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e' considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga», sono inserite le seguenti: «per almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», sono inserite le seguenti: «sia per
conto proprio che per conto di terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole
«attività operative specificamente istituzionali», sono aggiunte le seguenti:
«e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole
«frazionati durante la giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da regimi di
reperibilita».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le
parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo
consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni».
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni
volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del
servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo
giornaliero o settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e'
sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono
essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore
privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le
deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66 e' sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore,
per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca
la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66 e' sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro
in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66 e' sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel
corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione
amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in
misura ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole:
«ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le
specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,» sono soppresse.
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o» sono soppresse.
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare
l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico
dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità
atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione
appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4,
comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis comma 5, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66.
Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in
coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Gli
elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle
imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e
l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di
attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i
tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
648»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o
diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere
aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore»;
b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le
parole «e pubblicano» sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma e'
sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso
lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e'
ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22
e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa
normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non
sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» e'
sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalità di cui al secondo comma»;
4) dopo il quarto comma e' aggiunto il
seguente: «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o
diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere
aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore.».
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi,
anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo
modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante
l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2,
lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 43.
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo
d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di
sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le
condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli
investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per
quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e
con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede, in particolare a:
a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di
imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la
misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla
vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalità stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla
approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla
partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalità di cooperazione con le regioni e gli
enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle
eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la
possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze
di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla
conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti
necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere
infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia
nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine di cui all'articolo 14-ter comma 3, della citata legge n. 241 del 1990,
il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione
conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non
disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili,
nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli
indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui
risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al
comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove
affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al
Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in
coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare
la dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo
economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere
più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma
203, lettera e) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti
di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio
2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica
la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato
l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., si può
provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a
valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le
modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti
sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.
Art. 44.
Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono
emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto
conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore
dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche'
di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per
accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la
prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata
valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione,
che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo
sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto
dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza
di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private
che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
250.
Art. 45.
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione
tecnica per la finanza pubblica.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio
consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative
funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze ed il relativo personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni di
appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato
al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n.
146, e successive modificazioni;
b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) gli articoli 2, comma 1, lettera d) , e 3, comma
1, lettere d) ed e) , limitatamente al primo periodo, del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo
previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso.
Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti
dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e
funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con
riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del
medesimo articolo 1.
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
Art. 46.
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,
in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e
progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte,
dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la
maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha
stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.
191, e' soppresso.».
2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito:
«Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito:
«Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti,
i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si
applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni
regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato
nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».
Art. 46-bis.
Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di
pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' disposta una razionalizzazione e progressiva
riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti
dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e
dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai
sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate
al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate
nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione
dell'articolo 67, comma 2.
Art. 47.
Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
aggiunto il seguente: «16-bis La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della
disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1,
comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato
per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi
servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di
Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine
dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».
Art. 48.
Risparmio energetico
1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di
combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante
le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla
Consip.
2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di
cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.
Art. 49.
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1.
Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni
assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo
le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento
vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione
delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni
di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei
contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri
rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto
dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per
quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti
di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per
l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di
imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore
con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco
dell'ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni
concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime
pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore
interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione
sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni
del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente
decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del
dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».
Capo IX
Giustizia
Art. 50.
Cancellazione della causa dal ruolo
1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza
successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna
delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal
ruolo e dichiara l'estinzione del processo.».
Art. 51.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia,
le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via
telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura
generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli
Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei
quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e
comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non
hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la
cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nell'albo e'
indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso
ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere
dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli
dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del
Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole
tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
Art. 52.
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
1. Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo:
« Capo VI-bis
Riscossione mediante ruolo
Art. 227-bis (L).
Quantificazione dell'importo dovuto
1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di
cui all'art. 211.
Art. 227-ter (L).
Riscossione a mezzo ruolo
1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività
del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione
con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella
di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti
successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in
mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo e' ripartito in più rate, l'intimazione ad
adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le
rate.».
Art. 53.
Razionalizzazione del processo del lavoro
1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di procedura civile le parole
«dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».
2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni
delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In
caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un
termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».
Art. 54.
Accelerazione del processo amministrativo
1. All'art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni»
sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice
amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non e' stata presentata un'istanza ai
sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.».
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma , le parole: «: le
prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono
sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione
normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il
seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di
ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni
giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la
composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo
comma.»;
c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio»
sino alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguenti parole: «dal
Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»;
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da
assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione
giurisdizionale» sono soppresse.
Art. 55.
Accelerazione del contenzioso tributario
1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data
di entrata in vigore dell'art. 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i
quali non e' stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di
persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale
dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano
a carico della parte che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si fa luogo
alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della
stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni
tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.
Art. 56.
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente
decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in
vigore.
Capo X
Privatizzazioni
Art. 57.
Servizi di cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi
di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione
sono esercitati dalla regione interessata. Per le regioni a statuto speciale il
conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La
gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo quanto
previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, in quanto applicabili al settore.
2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei
contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla
compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali
servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore,
la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della
spesa statale, le regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano
oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti
dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'intera partecipazione detenuta
dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. nelle società Caremar - Campania Regionale
Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana
Regionale Marittima S.p.A., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A. e' trasferita, a
titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro
il medesimo termine, la regione Puglia e la regione Lazio possono richiedere il
trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei
beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di
Navigazione S.p.A. e dalla Caremar S.p.A. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole
Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e
sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di
assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di
mobilità dei cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio
a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal
diritto comunitario.
5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo
e' soppresso.
Art. 58.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri
enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di
Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così
redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al
bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione
come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità
agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle
regioni. La verifica di conformità e' comunque richiesta e deve essere effettuata
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento
urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche
superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per
ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, e' ammesso
ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi
di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre
2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi
di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo
3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi
dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi
previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001
sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di
valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse
pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1
possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e
seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili
inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi
18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
Art. 59.
Finmeccanica S.p.A.
1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da
parte della società Finmeccanica S.p.A., finalizzati ad iniziative strategiche di
sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni
di nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro,
attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante
utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve
disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita
contabilità speciale per le finalità del presente articolo. In ogni caso, la quota
percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore al 30
per cento.
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
Art. 60.
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco
n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per
legge.
2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna
missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per
interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi
natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate
alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla
legge o derivanti da accordi internazionali.
3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di
bilancio, in via sperimentale, limitatamente al prossimo esercizio finanziario, nella
legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi
di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni
finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra
spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento
delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito
allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni
legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.
4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfi-gurazione delle
autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il miglioramento
dell'economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato
relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al
comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato
comma 68 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30
settembre 2008.
5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3
possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti
di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In
tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le
rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario
2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle
finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per
cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalla medesime leggi, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente.
Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per
l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari,
ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi
di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili
finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti
di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri
espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono
vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora
il parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di
legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n.
468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli
altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con
i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.
6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' abrogato.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede
internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria
dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti
sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle
finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui
all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti
che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli
altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la
valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato
delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.
8. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e'
integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di
spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6
milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2010.
8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo
con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far fronte
alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente
riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126.
8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 e'
aggiunto il seguente:
« 5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la
situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere
dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve
essere rendicontata annualmente, nonche' al termine della gestione, e trasmessa entro il
31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione
o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni».
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e
508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai
sensi del citato comma 507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.
11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.
13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le
parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».
14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da
parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da
rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce
evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della
responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal
mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della
mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale
esito, nonche' delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti
limiti.
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il
comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi
non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di
base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse
o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi,
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi
internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai
limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al
presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.
Art. 61.
Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al
costo per le prestazioni di assistenza specialistica
1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità
indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con
immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le neccesarie misure di adeguamento ai nuovi limiti
di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni,
riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della
legge23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti:
«al 30 per cento»;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa
stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti».
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2009.
4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei
conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione,
avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza».
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente
comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di
ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare
superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità.
7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque
controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6
si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai
predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi
sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente
comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto
dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92,
comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' destinata nella misura dello 0,5 per
cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento,
e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di
componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di
amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti
ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di
magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si
applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti
arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di
presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante
alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno
precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 e' sospesa la
possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti
locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro
annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.
12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole: «al
70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al
60 per cento»;
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e
proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al
doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma».
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i
trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari,
e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero
universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti
zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6
non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di
rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali
privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre
2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la
riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con
particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità
dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla
soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al
ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a
quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma
costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del
rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I
risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 19.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al
presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo
non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme
versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte
corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate
ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla
tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale
in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al
comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle
amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme
destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità
previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni
di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la
realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i
comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della
sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni
per l'attuazione del presente comma.
19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di
cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al
quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente
decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e
2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio
sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento
dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte
residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.
21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai
commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare,
in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19,
ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto
finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera
b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica
alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai
fini dell'equivalenza finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia
di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di
finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono
autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di
spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40
milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle
risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle
risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al
reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette
risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30
aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso
fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di
procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società
di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi
conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono
devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa
verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per
quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota
al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la
restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel
comma 1, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli».
27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
inserito il seguente:
«345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al finanziamento della
carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che
versano in condizione di maggior disagio economico.».
Art. 62.
Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle
regioni e degli enti locali
01. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali
per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione.
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della
Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali
e' fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2, e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati
previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
nonche' di ricorrere all'indebitamento attraverso con-tratti che non prevedano modalità
di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata
dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali
operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Per gli enti di
cui al presente comma, e' esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o
altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione
nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei
contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1
possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative
operazioni.
3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle
province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con
le disposizioni del presente articolo.
3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre
amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri
definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT),
l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».
Art. 63.
Esigenze prioritarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento
della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e'
integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a) , della legge
27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.
3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni
scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' incrementato
dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata
la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita
la destinazione del contributo.
5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi
previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui
passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.A. e' autorizzata ad
utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n.
20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di
apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi
per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
relativa al Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro
per l'anno 2009.
8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 900 milioni di
euro per l'anno 2009 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010, per il
finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di
agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
9-bis Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma
580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello
Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale
delle amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo
78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per
l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresì incrementato, a
valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti
dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei
seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno
2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni
per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
11. (Soppresso).
12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico
locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro
per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni
successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le
risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n.
211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi
finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le
risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in
corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi
interventi e' subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro
realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.
13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste e'
definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni. In fase di prima applicazione, per il
triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A
decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13
e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che
incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la
mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata.
13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di
produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed
occupazionale e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio
decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) e'
abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in
16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le
risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto.
Art. 63-bis.
Cinque per mille
1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative
al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille
dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti
finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi
1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a)
, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di
residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n.
222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla
ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale
risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la
destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonche' le
modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive
dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione,
prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di
rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole
associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena
valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un
punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico
2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo
anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la
definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per
cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno
scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve
essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano
programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed
efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da
assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso,
per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di
scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri
orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione
delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della
scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente
interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA,
finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei
centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente
normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la
determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica
prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di
servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici
aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del
secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle
seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del
presente articolo».
4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno
accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed
e) del comma 4.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al
presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti
disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla
responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo,
devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456
milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni
di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e
delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito,
contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da
rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del
Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo
delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti
per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso
ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui
al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b)
, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura
del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative
dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale
della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per
ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa
vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi
disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse
rispetto ai risparmi previsti.
Art. 65.
Forze armate
1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della
difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire
anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per
compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così
come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7 per
cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7
per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi
previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa.
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non
inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire
l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso
di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle
relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.
Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008
a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle
misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento
delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli
anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per
ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle
unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unità cessate nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli
anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni
avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da
stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità
cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal
seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui
all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal
seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella
relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie
e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate
dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di
settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da
ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A
decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011
fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma
e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione
in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti
delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni
di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione
legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro
per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno
2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti
anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.
Art. 67.
Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali
ed integrativi
1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni
di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre
1960, n. 1265.
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la
disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta
correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento
di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e
responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono
risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui
all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono
utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto
dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di
realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali
che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per
il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma
189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189,
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così sostituito: «189.
A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di
ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato
dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono
versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria
entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X,
capitolo 2368.
7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di
certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono
procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'ARAN,
sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla
riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla
sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai
commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole
clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando
l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di
accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato
di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla data di
sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende
reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione
tecnica da parte dell'ARAN. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve
concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i
quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di
accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una
sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei
comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire
i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio
dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei
chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva
l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole
contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di
certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del
presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche
nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41,
comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma:
«7-bis Tutti i termini indicati dal
presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative».
8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica
amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di
trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche
informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo
interno.
9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente
richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori
informazioni di interesse della Corte dei conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla
consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed
all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti
integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati
alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della
qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla
contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettività, con particolare
riferimento alle progressioni economiche.
10. La Corte dei conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai
sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul
costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di
contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di
singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente,
in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali
sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione
negoziale successiva.
11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio
sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle
informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo
in materia di contrattazione integrativa.
12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle
sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna
amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla
corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 68.
Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità
degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica amministrazione e per realizzare,
entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo
trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle
Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato articolo
29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni
legislative od atti amministrativi la cui operatività e' finalizzata al raggiungimento di
specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti
di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano
da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai
regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2°
livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano
competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato
decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di
cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di
concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre
prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere
ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli
forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di
nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli
organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in
modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello
conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge
n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti
istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonche' di favorire una
maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture
amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata
specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni
dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono
trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di
cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni;
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui
all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale già
dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della
Comunità Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono
trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica
ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in
carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di
gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente
articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Art. 69.
Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento
biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai
rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi,
alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il
periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle
ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.
2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1,
effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa,
alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il
trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il
valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1
cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima
decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine
anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il
corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge
30 luglio 2007, n. 111.
5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in
13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5
milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione
del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative
risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate
del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a
11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate
dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 70.
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di
servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed
ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa
l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o
pattizie.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza
e difesa.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e
44 del testo unico di cui al regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli
articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo
il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle
specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul
lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per
le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni
statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto
sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative
ed addestrative.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza
viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le
quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore
8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non
lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi
restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa
vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di
stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi
sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione
dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla
presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la
contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla
fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi
di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai
contratti o accordi collettivi.
Art. 72.
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a
riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed
Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del
quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40
anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro
l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non
e' revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di
accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a
qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento
temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze
fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale
periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato,
opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano
nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da
individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura
del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per
cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del
trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere
utilizzati per nuove finalità.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha
diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in
servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal
dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e'
consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio
all'amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente
derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai
competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a
quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti
di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono
scomputate da quelle consentite in tale anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e'
data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione
dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il
compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio
ordinamento.».
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di
trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato,
tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già
adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a
presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del
personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici,
il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli
affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi
della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti
sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori
universitari.
Art. 73.
Part time
1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente»
sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono
sostituite dalla seguente: «pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento
motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze».
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al
70»;
b) le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi
da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata, secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del
personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad
attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una
sede all'altra dell'amministrazione stessa»;
c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività
individuale e collettiva» sono soppresse.
Art. 74.
Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti,
secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non
inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle
funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti
anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo
svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono
corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a) , della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al
dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono
disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto
delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato
rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche
nell'ambito delle prefetture - uffici territoriali del Governo nel rispetto delle
procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c) , della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a) da parte
dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le
amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità
di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in
attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In
considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle
corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei
principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30
settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e
la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della
provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale
risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di
spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della
legge 24 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e'
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di
ciascuna amministrazione.
Art. 75.
Autorità indipendenti
Soppresso.
Art. 76.
Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della
presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti
capo all'ente».
2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a
tempo pieno non superiore a dieci.
3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il
regolamento ne stabilisce termini e modalita».
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio
precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la
riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate
per le amministrazioni statali.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra
Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono
definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di
risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di
incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e
dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono
altresì definiti:
a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti
non sottoposti al patto di stabilità interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e
110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei
dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti
esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla
fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di
tetti di spesa complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base di
riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti -
volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.
6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla
riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una
altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.
All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 e' fatto divieto agli
enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività
delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a
valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono
disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il
presente articolo.
Capo III
Patto di stabilità interno
Art. 77.
Patto di stabilità interno
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni
legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire
gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi
individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono
essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.
2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali
in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i
trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza
regionale.
2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui
al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso al
Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 77-bis.
Patto di stabilità interno per gli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale
di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo
dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti
percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le
percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno
2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009,
1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le
percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno
2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009,
10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le
percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno
2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0
per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le
percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno
2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009,
110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno,
l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo.
5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista e' costituito
dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e
impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte
in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle
spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti
consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali
indicate nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti
consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali
indicate nelle stesse lettere b) e c).
8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel
settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio
immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di
stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla
riduzione del debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al
comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle
concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve
considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20
per cento della spesa finale.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità
interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito
al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente
determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi
programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo
il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità
interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza
complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei
trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale
e' aggiornato con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le
previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che
disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di
cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità
interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per ogni
chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e
per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla
loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata
trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce
inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web
della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui
al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente
inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero
dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito,
sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario,
secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La
mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si
applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma
4 dell'art. 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino
prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto
di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di
calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e
2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a
quello della rielezione degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e
contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni
2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi
ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente
inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale
minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i
prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui
risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità
interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento
degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale,
le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento,
escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della
differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti
inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La
virtuosità degli enti e' determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun
ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a
ciascun ente dell'importo da escludere e' determinata mediante una funzione lineare della
distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe
demografica. Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000
abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e
fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e
fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di
rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non
si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per
fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione
relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto
sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere
dal patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010,
l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che
delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di
cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di
acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base
dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilità e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del
federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti
locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti
relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo
rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero
dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite
con decreto del medesimo Ministero.
Art. 77-ter.
Patto di stabilità interno delle regioni delle province autonome
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma
656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni
2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,
determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al
corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo
programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011,
non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali
dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità
interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per
l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 e' quello risultante
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti
ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di
cassa.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle
spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre
di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro
il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di
patto di stabilità interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma
6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato,
mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le
modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria;
tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio
dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di
attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il
coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la
manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da
ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche
nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di
stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono
comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la
parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto
capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo
finanziario anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto
previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la
sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito
esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti
ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di
finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle
autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i
vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni
finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente
determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante
dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e
per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla
propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità
interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del
servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui
al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del
31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si
applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo
quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare
quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino
alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto
disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni
2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in
misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i
prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui
risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno
le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n.
296 del 2006.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base
dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilità e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del
federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo
rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità
interno nel rispetto dei saldi fissati.
Art. 77-quater.
Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali
di cassa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7
del presente articolo, e' estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui
all'articolo 77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le
aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici
sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.
2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del
mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a
statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo
1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF
- con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla
regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono
riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione
siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle
regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilità
speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e
di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del
presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione
siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a
valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle
somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA e'
corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto
effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli
adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo
sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un
importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione
vigente.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le
regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale
all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a
titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta
dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con
riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale
all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze
quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando
contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel
quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.
7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e'
sostituito dal seguente:
«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro
proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le
province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi
intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in
parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi,
nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».
8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) a
carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale
infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla
data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e
per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere
prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione
competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del
prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni
relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855
del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo
rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità
interno nel rispetto dei saldi fissati.
11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti
pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non
sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di
cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I
prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato
obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono
stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni
previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei
prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.
Art. 78.
Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento
della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della
Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento,
anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della
Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune
di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e'
nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione
economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di
quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un
piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati
dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo
straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati
tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario,
uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i
dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori
ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti
incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre
alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono
delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello
della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte
alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo
successivo alla data del 28 aprile 2008.
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle
società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30
settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario
al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa
attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E'
autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a
disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene
misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il
Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può
procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono
in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data
di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2,
3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi
anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali
dell'Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i
termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per
l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli
compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidità
Art. 79.
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683
milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in
103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011,
comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo
di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù,
preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le
modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso esecutivo l'accordo tra il
Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995.
Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonche'
quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento
previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008,
che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre
2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini
dell'efficentamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi,
nonche' al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non
dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:
a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere
il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale;
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e
di efficentamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli
enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:
1) la definizione di misure di riduzione
stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente
ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti
collettivi nazionali del predetto personale;
2) la fissazione di parametri standard per
l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni
organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle
disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai
sensi di quanto previsto dal numero 1);
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio
di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi
titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione
automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento
dall'andamento programmatico della spesa.
1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 31 ottobre
2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei
posti letto nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal
ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in
regime ambulatoriale nonche' per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b) del
presente articolo.
1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «di criteri e parametri fissati dal
Piano stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di linee guida proposte dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano»;
b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «La predetta modalità
di ammissione al finanziamento e' valida per le linee progettuali attuative del Piano
sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a
ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento
della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di
agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento
dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del
restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati
raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per
cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata».
1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
1) al primo periodo, le parole da: «in base ai
costi standard» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tenuto
conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse,
anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento
a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e
qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo
sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le
province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle
funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio
del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse
programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il
proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le
loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento
delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come
riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio
sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle
tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della sanità 15
aprile 1994, recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe
delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994»;
b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato
articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate
esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo
8-quinquies»;
c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole:
«delle strutture al fabbisogno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche del
criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali
disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,»;
d) all'articolo 8-quinquies:
1) al comma 2, alinea, le parole: «accordi con
le strutture pubbliche ed equiparate» sono sostituite dalle seguenti: «accordi con le
strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,»;
2) al comma 2, lettera b) dopo le parole:
«distinto per tipologia e per modalità di assistenza» e' aggiunto il seguente periodo:
«Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire
la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla
fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati.»;
3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i
seguenti:
«2-quater. Le regioni
stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le
modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli
articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la
programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa
ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel
rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese
di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si
applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis.
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo,
l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati
e' sospeso».
1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari
programmatici di cui al comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base
al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008,
sono individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione
del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la
verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai
livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni e integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del
nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le
modalità con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria
locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità
dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende
sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni
rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle
somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva
prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il
perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di
cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di
interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e
produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la
produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello
svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in
attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e
l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del
Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità
nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata,
secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore,
un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle
corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione.
L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di
campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle
cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle
regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il
livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, e'
incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare,
per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al
comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e' soppresso.
Art. 80.
Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio
2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei
confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica
l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare,
nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza
dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S.
dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata
notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della
richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non
fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede
alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove,
invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data
di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del
beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari
richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti
ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata
una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per
i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente
alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità
necessari per il godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici,
eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei
pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità
di cui al comma 3.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della
patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un
permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle
commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità
civile, cecità civile e sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi
dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta
all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano
straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla
definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di
prestazioni rispetto alla popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse
banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali
quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali perequazione tributaria
Art. 81.
Settori petrolifero e del gas
1.-15. (Soppressi).
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei
prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle
società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti
che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a
25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine,
petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e
gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Nel caso di
soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la
disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività
riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei
ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono
energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica
o eolica. 16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.
16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di
partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio
reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo
versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di
partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo
unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale
prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società
partecipata .
17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui
al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007.
18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di
traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al
precedente periodo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31
dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui
al comma 16.
19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'art. 92 e' aggiunto il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune
categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e' effettuata secondo il
metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati
in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per
l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio
liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a
quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili,
l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche
per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in
quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle
attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.
22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione contestualmente al
saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo
92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del
contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo
delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata
maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente
riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della
stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali
svalutazioni e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare;
l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta
personale sul reddito;
a-bis) se la quantità delle rimanenze finali e' inferiore a quella
esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute e'
ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo
corrispondente dell'imposta sostitutiva e' computato in diminuzione delle rate di eguale
importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo e
in acconto dell'imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte
o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il
diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si
trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del
conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso
metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta
sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così
come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza
di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo
92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per
il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione
dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior
valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata
dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.
25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal
comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.
26.-28. (Soppressi).
29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze
prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei
cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai
sensi dell'articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato
incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui
all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque,
ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.
31. (Soppresso).
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei
generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonche' il costo per la fornitura
di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di
particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del
comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a
carico dello Stato .
33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma
32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme
di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del
nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti a
escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del
beneficio di cui al comma 32 .
33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della
popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione .
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita
entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di
altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di
CONSIP S.p.a. .
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo
si avvale ai sensi del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità
alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una
rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa
fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei
titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di
erogazione di contributi pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni
funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o
all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso,
forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati,
notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e
delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli
indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del
settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti. 38.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo
del Fondo di cui al comma 29.
38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e
successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al
Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32 .
38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a valere sulla quota
delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82
del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni
di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e
di 267 milioni di euro nel 2009.
Art. 82.
Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative
1. All'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
«5-bis Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati
nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta
imposta nei limiti del 1996 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi
passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al
consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a
concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai
soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente
controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo
precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa
variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti
partecipanti».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui
al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto
dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi
passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento
del loro ammontare.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui
al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi
passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro
ammontare.
5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle
società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento
della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.
6. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «pari al 30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite
dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva
sinistri» sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della medesima riserva
sinistri».
7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri
di cui all'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento
dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili
per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello
di loro formazione.
8. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai
commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi 6 e 7.
9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti
dall'art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per
cento per gli anni successivi.
10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti
dall'art. 9, comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14
per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni
successivi.
11. All'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite
dalle seguenti: «nei diciotto esercizi successivi».
12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura
deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al
raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
13. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai
commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi 11 e 12.
13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis e' sostituito dal
seguente:
« 2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata
allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo
periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre
2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il
quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008».
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 5, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delle
operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8),
8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio
1999, n. 133 e dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»;
b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies)
dello stesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonche' delle locazioni di immobili
esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'art. 10, secondo
comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972».
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai
canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati
successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264,
dell'articolo 1, lettera a) , della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le
parole «, e al comma 262».
17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo
37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che
presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma
18 del presente articolo, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del
valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento
a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come
media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera c) , numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso
di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, ai fini del calcolo della media
annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di
cessazione del fondo . Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non
concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale
dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta e' corrisposta entro
il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni
dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in
materia di imposte sui redditi.
18. L'imposta di cui al comma 17 e' dovuta dai fondi per i quali non sia prevista
la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio
inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10
partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più
dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, dai soggetti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da
imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa
commerciale nonche' da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non
commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
b) in ogni caso il fondo sia istituito ai sensi degli articoli
15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute
complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, da una o più persone fisiche
legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'art. 5, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' da società ed enti di cui le persone fisiche
medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il
diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano
disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese
commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.
18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di
partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del
comma 18 del presente articolo e' dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta e'
applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le
quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni.
19. La società di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti
nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle
quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le
informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
comma 18. La società di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi
in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la
comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui
al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente .
20. La sussistenza dei requisiti indicati nel comma 18 determina
l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo
d'imposta nel quale esse si verificano. Qualora la società di gestione del risparmio
non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della
mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale e'
applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel
medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che
hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione del
risparmio.
21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «una ritenuta del
12,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di
investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, e' operata sui
proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza
positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o
acquisto .
22. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter e'
inserito il seguente:
«5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti
nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in
misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui
all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e'
individuato ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile,
anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.».
23. Nel comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e'
abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai
dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di
piani di stock option».
24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della
lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del
presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile che
presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50
milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile,
comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del
bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di
solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi 29 e 30, del
presente decreto, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non
regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
della giustizia.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati
nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e a quello successivo.
27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro
consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese
di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai
propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai
prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella
misura del 20 per cento.».
28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b)
e' inserita la seguente lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti
annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi».
29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui
al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del comma 28.
Art. 83.
Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli
obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli
residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate
predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio
reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle
entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai
titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili
derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione della
disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.
3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione
dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata
alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella
media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per
cento.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis e'
aggiunto il seguente:
«2-ter Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale
fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni
abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».
5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in
materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e
la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche
orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:
a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici
ambiti di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e
contrasto dei fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in
essere.
6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 e'
assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la
tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure
cautelari.
7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e
delle finanze.
8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni
2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli
finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti
nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari
poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 e' data
priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun
debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità
contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano
straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità
operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi
necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia
delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le
modalità della loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della
previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia
delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito
di cui siano a conoscenza.
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le
Agenzie fiscali attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia,
nonche' di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali
Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì
l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle
finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso
altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in servizio
il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una
retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in
relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti
economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di
provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori
oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale
richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella
richiesta, il dirigente generale e' in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» e'
sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero
tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai
settori nei quali opera l'agenzia».
14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di
gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei
dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema
informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in
base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e'
conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia
delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha
effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo
alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel
territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle
entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica
vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata
anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe
degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei
comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30
per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo
previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale,
ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la
compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione).
- 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia
di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali
previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il
contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni
successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il
verbale. Entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio
dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione
dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni
applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla metà e le somme dovute
risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei
termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi
previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di
notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma
3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con
riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto .
18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218:
a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del
contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
b) il termine per la notifica dell'atto di definizione
dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31
dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno 2009.
18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da
parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218.
19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su
base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma
1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale
avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa
possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
«1-bis In caso di versamento di somme eccedenti almeno
cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione,
quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione
delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza
che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a
cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione
riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne'
facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una
quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il
riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati
al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17,
comma 7-ter trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese
sostenute per la notificazione.
1-quater Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario
termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis
all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti
per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis
e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la
data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo
speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto.
23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a
«cancellazione dell'ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono
sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione»;
c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue
disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante
individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se
l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di
credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.».
23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «e
ai soggetti da essi incaricati» .
24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per
tre».
25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo
sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di
analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi
propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile
nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano
qualificati rappresentanti di Ministeri, nonche' alte professionalità ed esperienze
tecniche nei suoi settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono
stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di
segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato
e' gratuita.
26.-28. (Soppressi).
28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a prestazioni alberghiere e a
somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla
partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli
stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle
somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense
aziendali» sono soppresse.
28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate
a partire dal 1° settembre 2008.
28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di
cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»;
b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo
complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel
periodo di imposta.».
28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione
degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente
e' determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.
28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli
enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle
informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle
disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi previste possono
essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo del
ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre
2000, e' sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla
relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e
il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata
lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e
individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali
dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco
di tali nominativi e' trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa, quanto
all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e
gli agenti della riscossione.
28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla
quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine
del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere
nello stesso consiglio»;
b)al comma 14, le parole da: «i risultati» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «gli elementi acquisiti nello svolgimento
dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1».
28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della
Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla
restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dai commi da
28-novies a 28-undecies del presente articolo .
28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato secondo i seguenti
criteri:
a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota
del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile con il mercato comune,
del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24
dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;
b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di
valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a
beni non ammortizzabili;
c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di
valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del
regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in
applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi
dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;
e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al
capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e
successive modificazioni.
28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto
di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere
presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle
entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.
28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai
sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida
gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione
contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato
versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli
ulteriori interessi dovuti .
28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' abrogato .
Art. 83-bis.
Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi
1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a
campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello
sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il
costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse
tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il
quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in percentuale,
dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai
costi del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare
i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del
carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica, con riferimento all'impatto
sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore .
4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto,
ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli
fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente,
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle
prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del
costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello
dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti
alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura .
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare
in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente
al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con
riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello
stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da
autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per
cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o
dell'ultimo adeguamento effettuato .
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma
scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte
del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto
dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve
corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe
cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese
precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri
corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura .
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6,
deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto
dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella
identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel
provvedimento di cui al comma 2 .
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al
comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore
può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto
di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si
prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.
Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si
prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile .
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il
vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda
d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo
638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria
iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di
circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i
corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa
all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato
l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice,
verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti,
ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di
procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando
l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura
civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle
disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice .
10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2,
l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per
l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore e' calcolato sulla base delle
rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai
corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le
variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a
riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma
2 e' pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20
tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e
pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva
inferiore a 3,5 tonnellate .
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con
riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008
o dall'ultimo adeguamento effettuato .
12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di
merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente
operazioni di trasporto, e' fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura
da parte del creditore, salva diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 .
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto
alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231.
14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9
consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento
pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un
periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti
dalla legge .
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorità competente .
16. Non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso
in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo
volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e
degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per
l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di
trasporto in uno specifico settore merceologico .
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme
funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione
di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al
rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici,
distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o
che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo
impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi .
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di
tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione .
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle
seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione
europea» .
20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le
parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse .
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri
poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo
criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto
dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia
ambientale, urbanistica e di sicurezza .
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e
il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione
attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale .
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e
per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in
materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con
particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di
trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle
maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi
per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.
24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di
lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci
per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno,
di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando
le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte
effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo
95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle
spese di viaggio e trasporto .
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme
percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno
dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai
fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella
loro interezza .
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un
credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa
automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non
inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura
del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa
massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del
credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e'
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni .
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei
commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e,
limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro
straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi
commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto
dei limiti di spesa di cui al comma 29 .
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale
sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con
regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di
erogazione delle risorse di cui al presente comma .
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi
116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli
interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa
autorizzazione della Commissione europea . 31. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle
quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la
Comunità europea.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 84.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 8, 63, commi
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 79, comma 2, 81, 82, comma
16, del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a
5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a
4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate recate dal presente provvedimento.
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale .
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 .
1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate
dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante
dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per
l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i
seguenti accantonamenti:
Ministero dell'economia e delle finanze 846.000;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 519.000;
Ministero della giustizia 10.000;
Ministero degli affari esteri 7.800.000;
Ministero dell'interno 39.700.000;
Ministero per i beni e le attività culturali 1.568.000;
Ministero della salute 13.000.000;
Ministero dei trasporti 67.000;
Ministero dell'università e della ricerca 1.490.000;
Ministero della solidarietà sociale 55.000.000;
b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto;
d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a
300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 85.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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