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Fonti normative e documenti |
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Legge 20 novembre 2009, n. 166 (art. 20-bis)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee
("Decreto Ronchi") |
GU 274 del 24-11-2009 - SO n. 215 |
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Art. 20 bis. Adeguamento alla normativa comunitaria
in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE (1)
1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall’articolo 44,
comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo”;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 130 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei
dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per
le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b),è consentito nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità
semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della
numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del
Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine,
secondo i seguenti criteri e princìpi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o
organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla
gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui
dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne
assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto
di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I
soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni
corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento
e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro
consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della
quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via
telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro
mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati
presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni
compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al
registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria
merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo
massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in
qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità
di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee
informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione
nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei
dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento
del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti
al Garante”;
c) all’articolo 162:
1) al comma 2-bis, le parole: “ventimila euro” sono sostituite dalle
seguenti: “diecimila euro”; 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste
dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai
sensi del comma 2-bis del presente articolo”.
2. Il registro previsto dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera
b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto
termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in
attuazione dell’articolo 129 del medesimo codice.
3. All’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole:
“sino al 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “sino al
termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135”.
4. All’articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta
elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’inter-vento di un
operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta
salva la disciplina prevista dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di
abbonati a disposizione del pubblico”.
5. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 20 novembre 2009,
n. 166, in sede di conversione. |
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