Legge 31 luglio 1997 n. 249
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio 1997 - Serie generale)
Art. 1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. E' istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1º dicembre 1993,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di
"Ministero delle comunicazioni".
3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il
consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente
dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal
presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei
deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato
esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le
infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti.
In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera
competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino
alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario
che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria
non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della
legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del
nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere
delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli
1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e
dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti
funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro
delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3
della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio
di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di
volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni
e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese
quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li
approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero
della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le
bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede
al previo coordinamento con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione
delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di
impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della
normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilità del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i
soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti
radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le
imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,
nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le
agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e
digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione
operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di
individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono
abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del
Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese
radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai
registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto
previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle
tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di
telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di
telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di
telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore
per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di
interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro
novanta giorni dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di
telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati
possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei
casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;
11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai
regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5,
l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone
le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione
con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i
criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei
servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza,
non discriminazione, equità e tempestività;
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di
telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e
verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta
condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di
apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa
con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti
l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei
prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione
ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e
per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti,
inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze
attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra
gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita
di servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire
dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente,
tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;
5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i
regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione
organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e
l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché
l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di
tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione
relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di
diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda,
sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme
in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni
e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le
norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione
annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica
l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le
altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e
amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro
trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione
delle finalità del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi
mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di
ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri
soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e
riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini;
la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero
tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi
dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli
indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento
rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti
nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di
comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunità di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione,
sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e
alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di
sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche
avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che
viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
b) , del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
della legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi
11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle
modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e
sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base
dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà
dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalità stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i
conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al
Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, che è abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del
servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede
alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti
dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del
settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge
10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati
anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei
ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta
dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro,
dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto
attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla
diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla
pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni
incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri
mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano
l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14
novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non
espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla
commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il
regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese
operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve
consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione
alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi
al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle
infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La
separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese
operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio,
con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.
9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico
del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14
novembre 1995, n. 481 , prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le
procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione
delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti
sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei
componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato
Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le
delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare
violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei
procedimenti.
11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la
soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra
utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per
le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può
proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla
proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione
del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai
criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la
regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e
degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle
predette procedure costituiscono princípi per la definizione delle controversie
che le parti concordino di deferire ad arbitri.
13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e
degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei
servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui
può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia
e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi
dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi
con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì
attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti,
ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di
finanziamento dei comitati . Entro il termine di cui al secondo periodo e in
caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni
sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire
le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali
per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può
richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo.
L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e
dell'interno per gli aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le
comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità
previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il
personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo
ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in
posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati
territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il
personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle
telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del
Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il
personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello
specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.
16. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le
Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di
agevolare le rispettive funzioni.
17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità
nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della
pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme
dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante
il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il
funzionamento dell'Autorità.
18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle
norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le
modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero
in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di
posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può
provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50
per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite
nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e
dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purché in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni.
21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente
legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente
articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi
1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con
effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del
presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6
agosto 1990, n. 223. E' abrogata altresì ogni norma incompatibile con le
disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità
subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità
dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e
l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni , sono emanati uno o più
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni
dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal
trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate
nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente
per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero
da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per
le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della
multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del
Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle
comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge,
salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
fini di quanto previsto dall'articolo 1- bis del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado
è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi
sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire
immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le
medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di
domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali
sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro
sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di
concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito
della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che
definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle
spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre
appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale
del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi,
che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della
sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
28. E' istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti,
composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie
categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra
persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico ,
psicologico, pedagogico, educativo e mass- mediale, che si sono distinte nella
affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari
esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime
pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti
gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la
salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti
attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e
di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri
per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere
superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono
dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non
rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del
codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie
richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità,
impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle
norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore
al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate
dall'Autorità.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di
particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del
titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.
Art. 2. Divieto di posizioni dominanti
1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme
evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità,
dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è
vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la
costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso
soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati.
2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a
comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato
le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine
dell'esercizio delle rispettive competenze.
4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi
ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali
al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.
5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di
partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7 , i
relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono
essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti
interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni
stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti
interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di
esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o
delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali.
6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti
i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai
criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate
concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento
rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi
televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze
terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio
dei mercati nel rispetto dei princípi del pluralismo e della concorrenza,
relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può
stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti
previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza
radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel
rispetto dei princípi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale
di assegnazione delle frequenze , redatto per l'ubicazione degli impianti
sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa
con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome
di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi
irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard
internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo
transitorio per adeguare la situazione attuale ;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e
televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e
dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo
dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono
essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I
bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione,
quelli radiofonici con il territorio della provincia ;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di
copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in
ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili
in alcune aree di servizio.
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del
segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze
linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue
delle stesse minoranze.
7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed
avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8 , ferma restando la nullità
di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il
formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo.
Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio
del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano
sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni
idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce
la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di
dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo
dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel
provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla
dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In
ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al
presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle
concessioni e delle autorizzazioni.
8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:
a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche
per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in
ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere
proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore
televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e
codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da
finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da
pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da
sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da
offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di
intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da
offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per
un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata
esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della
presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato
lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a
pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del
settore televisivo nazionale;
b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale
possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da
pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento
del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del
settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta
delle risorse economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;
c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo
ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento
del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive
nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire
l'avvio dei mercati, nel rispetto dei princípi del pluralismo e della
concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono
applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi
offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano
con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite
che compongono l'offerta;
d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei
settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e
periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non
superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da
pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da
convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi
da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e
periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle
famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali
quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni. è fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore
previsti dalla presente legge;
e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori
radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste
nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di pubblicità,
controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o
autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri
soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal
primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa
concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto
concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato.
9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a),
b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni,
l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi
del comma 7 . Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano,
al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma
8 , mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione
dominante né elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con
atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7 .
Ai fini della verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di
rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti
interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea
documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perché la
quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perché, pur
essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento,
individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli
tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della
possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero
dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione
dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro
opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere.
10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di
una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una
autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in
entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale.
11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di
risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un
congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.
12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle
caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente
sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie
trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su
frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la
trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.
14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che
raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di
una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su
base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una
percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al
35 per cento della fascia di maggiore ascolto, cosi come definita
dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o
autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni
pubblicitarie e le televendite.
15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di
pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi
derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun
soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è
imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità,
sponsorizzazioni e spettanze da televendite.
16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla
presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o
comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate,
di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le
partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui
appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad
operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che
interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in
qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o
comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra
soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente legge, come
titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllati.
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile.
18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: a)
esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri
soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea
ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; b)
sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e
organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la
trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione
dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo
comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
azioni o dalle quote possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli
amministratori e dei dirigenti delle imprese; c) l'assoggettamento a direzione
comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione
degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
19. In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto
dal comma 8, lettera c), la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una
piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per
trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi
di tipo associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di
concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente legge. La
piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a
titolo idoneo, secondo princípi di trasparenza, di concorrenza e di non
discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione della
piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, anche
ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1, l'osservanza dei princípi di
trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e
privati, nonché tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente
comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante
la stessa piattaforma.
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per
trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario
previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque
giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.
Art. 3. Norme sull'emittenza radiotelevisiva
1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in
vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione
sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio
delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non
oltre il 30 aprile 1998.
2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di
cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non
oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali
concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel
rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità
tenendo conto anche dei princípi di cui al comma 3, a società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di
cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato
appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di
soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione
europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti
dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le
disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle
società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna
irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non
devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una
deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la
predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio
delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la
sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro
il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire
entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga è consentita la
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino
al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e
comunque non oltre il 30 aprile 1999.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di
cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale
dei titolari di emittenti o reti private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali: 1) una misura adeguata del
capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza
societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2; 2) una
distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al
progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni
destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una
quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una
consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di
addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora
nazionale, i seguenti criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle
procedure di rilascio delle concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi
scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in
base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di
accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti
disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi
di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di
produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le
compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le
fusioni nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle
emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere
programmi informativi differenziati per non oltre un quinto delle ore di
trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese
nel bacino di utenza;
5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità,
sponsorizzazioni e televendite.
6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli
esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni
previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un
decimo; 7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le
emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della
programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali
salute, sanità e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie
emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di
chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della
parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio
locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9
della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 11- bis del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le
caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario
ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad
integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano
almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara
utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia
per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di
telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalla
norme vigenti.
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai soggetti titolari
della concessione comunitaria.
5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale
devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici
stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in
un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i
capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in
ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area
geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i
capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva
locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza
radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle
frequenze è prevista una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che
diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non
trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La
concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite
da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive
di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva
digitale cosi come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio
della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla
concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la
televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal
fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la
gestione dei relativi impianti.
6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che
superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via
transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle
reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le
emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le
trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via
satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7,
esclusivamente via cavo o via satellite.
7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei
programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il
quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere
trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.
8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la
cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono
indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per
l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche
in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o
autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado
di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel
territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse
dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti
che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma
sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle
comunicazioni .
9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche
di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa
data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a
presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur
nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue
reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse
pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite
soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province
autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con
le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di
cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si
applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8 . L'Autorità, valutato
il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il
termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma,
contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7.
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio
nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero
delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.
11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione
televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di
programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale
in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le
trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire
l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata
nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via
transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7.
L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in
codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui
al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità
ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero
delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a
seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente
comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si
trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta
giorni il Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute
nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi
radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2,
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge.
12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente
disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in
corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.
13. A partire dal 1º gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità
abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale,
per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di
norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per
distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne
collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati
di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici
al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la
riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno
degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via
satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si
applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti.
15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma
l'esercizio del credito,".
16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è inserito il
seguente:
"Art. 43- bis. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori
privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere
simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito
nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero
delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti
impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico
dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni,
comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha
estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente
tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna".
17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito
locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili,
sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca,
politica, spettacolo, cultura, sport, attualità.
18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di
concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società
cooperative a responsabilità limitata.
19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora
sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra
concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli
articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalità
di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in
ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di
concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel
corso dell'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la
fine dell'anno stesso.
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono
consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a
quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.
22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano
l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso
si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di
collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive.
23. Il comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è
sostituito dal seguente: " 45. In sede di prima applicazione i soggetti di
cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai
suddetti commi entro il 31 ottobre 1997".
24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora
digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni.
Art. 4. Reti e servizi di telecomunicazioni
1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo
o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data
di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte
dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di
telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono
subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità.
L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata
ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n.
55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.
2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla
base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni
pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico
da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi
soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di
natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in
linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli
stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni
precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione
delle reti dorsali, cosi come definite in un apposito regolamento emanato
dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della
stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le
concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative
opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del
comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in
materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di
servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le
disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della
proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in
materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome.
4. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli
operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono
obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilità delle attività
riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché
delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di
licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata
contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio
universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a
controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano
iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato
determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per
la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere
utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal
caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione
contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle
telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali
sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le
disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere
dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni
dall'approvazione del piano stesso.
6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato,
per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire
società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle
telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette,
attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società
titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti,
né acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.
7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico
radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse
convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della
società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta
alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura
della rete nonché la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle
società di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché al rispetto dei princípi
di obiettività, trasparenza e non discriminazione.
8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di
telecomunicazioni. Fino al 1º gennaio 1998 la concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia
vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei
soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone
autorizzazione. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in
esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni
radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni
non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni
radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro né fornire programmi o servizi
né raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e
locali su frequenze terrestri in chiaro.
9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1º gennaio
1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale
a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma
18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento
tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza
sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni
di effettiva concorrenza.
Art. 5. Interconnessione, accesso e servizio
universale
1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione
delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché i
soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti
di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle
regole emanate dall'Autorità e dei seguenti princípi: a) promozione di un
mercato competitivo delle reti e dei servizi; b) garanzia dell'interconnessione
tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea; c)
garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non
discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori
ed i fornitori.
2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale è disciplinata in
base ai princípi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650.
3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai
sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso può essere
limitato dall'Autorità per ragioni di:
a) sicurezza di funzionamento della rete;
b) mantenimento dell'integrità della rete;
c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di
interesse generale di natura non economica;
4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali, riservatezza
delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata l'accesso
può essere limitato dal Garante per la protezione dei dati personali, di intesa
con l'Autorità.
5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli
concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai
servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di
protezione civile, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di
scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono
fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al presente
articolo possono essere modificate su proposta del Ministro delle comunicazioni,
secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite l'Autorità e le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 6. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in
lire 52.090.000 in ragione d'anno, si provvede: a) quanto ad annue lire
32.090.mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al
funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; b)
quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma
38, lettera b) e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con
criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività, un
corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge,
ivi compresa la tenuta del registro degli operatori. 3. Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
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