Legge 6 ottobre 1998 n. 344
Differimento del termine per
l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in
materia di trattamento di dati personali
(G.U. n. 235 dell'8 ottobre 1998)
Art. 1
1. I decreti legislativi previsti dagli articoli
1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in
materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999,
sulla base dei prinćpi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro
trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute rispondenti ai prinćpi e ai criteri direttivi
contenuti nella legge di delegazione.
3. Il Governo procede comunque alla emanazione
dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni
dalla richiesta.
Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add́ 6 ottobre 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FLICK,Ministro di grazia e giustizia
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
FLICK
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