Legge 2 febbraio 1939, n. 374
Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e
delle pubblicazioni
(G. U. 6 marzo 1939, n. 54)
Art. 1
Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia suo stampato o
pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha
sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica.
L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsivoglia
modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla
pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.
La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in
commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al
committente o ad altra persona.
Se la consegna è fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati
e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal R.D. 27 settembre 1923, n. 2187, e
successive modificazioni.
Art. 2
Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie devono
essere consegnati quattro esemplari alla Prefettura ed un esemplare alla Procura
della Repubblica.
L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni
riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un
esemplare alla Prefettura.
Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in
mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da
stamparsi.
Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con
altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici
italiani, oltre quelli indicati nel primo comma del presente articolo, dovranno
essere consegnati altri tre esemplari per il [Ministero della cultura popolare].
Art. 3
Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di
amministrazioni governative, lo stampatore è tenuto a consegnare anche cinque
copie, salva sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsivoglia variante.
Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna
di un esemplare alla Prefettura.
Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato,
che le amministrazioni facciano stampare nelle proprie officine.
Art. 4
Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più
tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri
elementi, gli esemplari da consegnarsi devono corrispondere alla tiratura di
maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite
eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.
In ogni caso l'obbligo della consegna si considera non adempiuto quando siano
stati consegnati esemplari comunque imperfetti.
Art. 5
Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo
della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo,
sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione:
1) del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti
dal secondo comma dell'art. 9, dell'editore;
2) dell'anno, per l'era cristiana [e per l'era fascista], di effettiva
pubblicazione.
Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve, inoltre,
portare conforme indicazione del genere della ristampa, se identica o con
modificazioni, e dell'anno della precedente pubblicazione. L'adempimento di tale
obbligo, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, fa carico all'editore
per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasi stampatore.
Sugli esemplari da depositarsi deve essere apposta la dicitura "Esemplare
fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge".
Art. 6
Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, ciascuno
degli esemplari da consegnare deve portare, stampate o manoscritte, le
indicazioni richieste dal 1° comma dell'articolo precedente. Sugli altri
esemplari basta l'indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore o
dell'editore.
Art. 7
Sono esenti dall'obbligo della consegna i fogli volanti di ordinaria e
spicciola pubblicità del commercio e dell'industria, i registri e moduli di
ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le
lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli
azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di
nascita di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la carta da lettera e
le buste intestate, le etichette e fascette, le carte da involgere, comunque
impresse, da parati ed altri simili stampati.
Inoltre i Ministeri dell'interno, della giustizia e della cultura popolare
potranno, per quanto di rispettiva competenza, con decreti da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concedere temporaneamente altre
esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari
categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o
relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonché le cartoline
illustrate, le immagini religiose e le fotografie.
Art. 8
Per ogni violazione delle norme della presente legge o del regolamento
previsto dall'art. 14, lo stampatore o editore è punito, sempreché il fatto
non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa da lire
40.000 a lire 400.000 (1). All'ammenda può essere aggiunta la sospensione
dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre
mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravità, anche la
pubblicazione della sentenza di condanna.
L'applicazione di dette sanzioni e degli eventuali provvedimenti ai sensi delle
leggi e dei regolamenti di Pubblica Sicurezza non esonera dall'obbligo di
adempiere a quanto è prescritto dalla presente legge e dal relativo
regolamento. In caso di mancata o comunque imperfetta consegna degli esemplari
dovuti, può, in ogni tempo, procedersi a esecuzione d'ufficio. Ove questa torni
in tutto od in parte frustranea, il trasgressore è tenuto altresì a risarcire
i danni subiti dall'amministrazione dello Stato.
(1) Importi elevati dall'art. 114, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 9
Agli effetti della presente legge, s'intende per stampatore ogni persona od
ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno
scritto o una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia,
incisione o con qualsivoglia altro procedimento.
Negli obblighi dello stampatore subentra l'editore quando si tratti di
pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, edite nel
territorio dello Stato, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero.
Si considera editore l'autore che curi direttamente la pubblicazione dell'opera.
Art. 10
Dei quattro esemplari ricevuti, la Prefettura trattiene uno per l'adempimento
delle funzioni di sua competenza, e trasmette gli altri tre, rispettivamente,
uno alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio stampa), uno alla
Biblioteca nazionale centrale di Firenze ed uno alla Biblioteca nazionale
centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma.
La Prefettura, adempiuti gli obblighi di sua competenza, trasmette l'esemplare
ricevuto alla biblioteca pubblica del capoluogo della Provincia, o di altra
città della Regione designata con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione. La Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio stampa) trasmette
l'esemplare ricevuto, dopo averne presa visione per il servizio di informazioni
bibliografiche, al Ministero dell'interno (Direzione generale di P.S.) che, dopo
l'uso di ufficio, lo invia alla Biblioteca nazionale centrale "Vittorio
Emanuele II" di Roma.
La Procura della Repubblica, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette
l'esemplare d'obbligo al Ministero della giustizia, il quale trattiene gli
stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai
bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri istituti, prescelti
d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.
L'esemplare di ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente, richiesto
dal 2° comma modificato dell'art. 1, è destinato alla prefettura che, dopo
l'uso di ufficio lo trasmette alla biblioteca pubblica del capoluogo della
Provincia o di altra città della Regione designata con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
Art. 11
Fermi gli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9 della presente legge i
ministeri, gli uffici ed istituti ad essi dipendenti, e tutti gli altri istituti
od enti che godano di assegni sul bilancio dello Stato, o che comunque siano
enti di diritto pubblico, devono inviare alle Biblioteche del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni,
comprese le cartografiche e le fotografiche, degli estratti di essi e di ogni
ristampa.
Tale obbligo permane a carico degli uffici e istituti sopra indicati, anche
quando le loro pubblicazioni siano, sotto qualsiasi forma, affidate a stampatori
o editori privati.
Art. 12
È istituita presso il [Ministero della cultura popolare] una commissione
consultiva per le materie contemplate dalla presente legge.
Detta commissione, composta dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della
grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni
e della cultura popolare è presieduta dal Direttore generale per la stampa
italiana.
Art. 13
Le disposizioni della L. 20 maggio 1932, n. 654, sono abrogate.
Rimane in vigore ogni altra norma, concernente la consegna di esemplari per fini
diversi da quelli della presente legge, l'esercizio dell'arte tipografica e
delle arti affini ed in genere le pubblicazioni periodiche e non periodiche.
Art. 14
(Omissis)
Art. 15
(Omissis)
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