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 Fonti normative e documenti

Legge 2 febbraio 1939, n. 374

Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni

 (G. U. 6 marzo 1939, n. 54)

Art. 1

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica.
L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsivoglia modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.
La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.
Se la consegna è fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal R.D. 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.

Art. 2

Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie devono essere consegnati quattro esemplari alla Prefettura ed un esemplare alla Procura della Repubblica.
L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.
Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da stamparsi.
Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici italiani, oltre quelli indicati nel primo comma del presente articolo, dovranno essere consegnati altri tre esemplari per il [Ministero della cultura popolare].

Art. 3

Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di amministrazioni governative, lo stampatore è tenuto a consegnare anche cinque copie, salva sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsivoglia variante.
Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.
Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato, che le amministrazioni facciano stampare nelle proprie officine.

Art. 4

Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.
In ogni caso l'obbligo della consegna si considera non adempiuto quando siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti.

Art. 5

Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo, sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione:
1) del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, dell'editore;
2) dell'anno, per l'era cristiana [e per l'era fascista], di effettiva pubblicazione.
Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve, inoltre, portare conforme indicazione del genere della ristampa, se identica o con modificazioni, e dell'anno della precedente pubblicazione. L'adempimento di tale obbligo, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, fa carico all'editore per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasi stampatore.
Sugli esemplari da depositarsi deve essere apposta la dicitura "Esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge".

Art. 6

Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, ciascuno degli esemplari da consegnare deve portare, stampate o manoscritte, le indicazioni richieste dal 1° comma dell'articolo precedente. Sugli altri esemplari basta l'indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore o dell'editore.

Art. 7

Sono esenti dall'obbligo della consegna i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità del commercio e dell'industria, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di nascita di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la carta da lettera e le buste intestate, le etichette e fascette, le carte da involgere, comunque impresse, da parati ed altri simili stampati.
Inoltre i Ministeri dell'interno, della giustizia e della cultura popolare potranno, per quanto di rispettiva competenza, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concedere temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonché le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie.

Art. 8

Per ogni violazione delle norme della presente legge o del regolamento previsto dall'art. 14, lo stampatore o editore è punito, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (1). All'ammenda può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravità, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.
L'applicazione di dette sanzioni e degli eventuali provvedimenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti di Pubblica Sicurezza non esonera dall'obbligo di adempiere a quanto è prescritto dalla presente legge e dal relativo regolamento. In caso di mancata o comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, può, in ogni tempo, procedersi a esecuzione d'ufficio. Ove questa torni in tutto od in parte frustranea, il trasgressore è tenuto altresì a risarcire i danni subiti dall'amministrazione dello Stato.

(1) Importi elevati dall'art. 114, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9

Agli effetti della presente legge, s'intende per stampatore ogni persona od ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto o una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento.
Negli obblighi dello stampatore subentra l'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, edite nel territorio dello Stato, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero. Si considera editore l'autore che curi direttamente la pubblicazione dell'opera.

Art. 10

Dei quattro esemplari ricevuti, la Prefettura trattiene uno per l'adempimento delle funzioni di sua competenza, e trasmette gli altri tre, rispettivamente, uno alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio stampa), uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ed uno alla Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma.
La Prefettura, adempiuti gli obblighi di sua competenza, trasmette l'esemplare ricevuto alla biblioteca pubblica del capoluogo della Provincia, o di altra città della Regione designata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. La Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio stampa) trasmette l'esemplare ricevuto, dopo averne presa visione per il servizio di informazioni bibliografiche, al Ministero dell'interno (Direzione generale di P.S.) che, dopo l'uso di ufficio, lo invia alla Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma.
La Procura della Repubblica, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero della giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri istituti, prescelti d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.
L'esemplare di ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente, richiesto dal 2° comma modificato dell'art. 1, è destinato alla prefettura che, dopo l'uso di ufficio lo trasmette alla biblioteca pubblica del capoluogo della Provincia o di altra città della Regione designata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 11

Fermi gli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9 della presente legge i ministeri, gli uffici ed istituti ad essi dipendenti, e tutti gli altri istituti od enti che godano di assegni sul bilancio dello Stato, o che comunque siano enti di diritto pubblico, devono inviare alle Biblioteche del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni, comprese le cartografiche e le fotografiche, degli estratti di essi e di ogni ristampa.
Tale obbligo permane a carico degli uffici e istituti sopra indicati, anche quando le loro pubblicazioni siano, sotto qualsiasi forma, affidate a stampatori o editori privati.

Art. 12

È istituita presso il [Ministero della cultura popolare] una commissione consultiva per le materie contemplate dalla presente legge.
Detta commissione, composta dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare è presieduta dal Direttore generale per la stampa italiana.

Art. 13

Le disposizioni della L. 20 maggio 1932, n. 654, sono abrogate.
Rimane in vigore ogni altra norma, concernente la consegna di esemplari per fini diversi da quelli della presente legge, l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini ed in genere le pubblicazioni periodiche e non periodiche.

Art. 14
(Omissis)

Art. 15
(Omissis)