Legge 23 dicembre 1993 n. 547
(G. U. n. 305 del 30 dicembre 1993)
Modificazioni ed
integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in
tema di criminalità informatica
Art. 1
1. All'art. 392 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente:
"Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico
viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene
impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o
telematico".
Art. 2
1. L'art. 420 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 420. - (Attentato a impianti di pubblica utilità).-Chiunque commette
un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da
uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a
danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità,
ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del
sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione
anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema, la pena è della
reclusione da tre a otto anni".
Art. 3
1. Dopo l'art. 491 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 491-bis. - (Documenti informatici).- Se alcuna delle falsità
previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente agli
atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si
intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi
efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".
Art. 4
1. Dopo l'articolo 615-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 615-ter. - (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico). -
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico
protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la
reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
I) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
alla funzione o al servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione
di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle
persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o
l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o
il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in essi
contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o
telematici d'interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse
pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e
da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona
offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Art.615-quater. - (Detenzione e diffusione
abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici). Chiunque, al
fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole
chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico,
protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni
idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la
multa sino a lire 10 milioni.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire 10 milioni a
20 milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del
quarto comma dell'art. 617-quater.
Art. 615-quinquies. - (Diffusione di programmi
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico). -Chiunque
diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri
redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema
informatico o telematico, dei dati o dei programmi un esso contenuti o a esso
pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo
funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a
lire 20 milioni".
Art. 5
1. Nell'art. 616 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal
seguente:
"Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per
"corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica,
telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di
comunicazione a distanza".
Art. 6
1. Dopo l'art. 617-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 617-quater. - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita
di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque fraudolentemente
intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a
chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico, in tutto o
in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona
offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni
se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo stato o da
altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di un investigatore
privato.
Art. 617-quinquies. - (Installazione di
apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche) .- Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge,
installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto
comma delI'art. 617-quater.
Art. 617 sexies. - (Falsificazione, alterazione o
soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche). -
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad
altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte,
il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni
relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi,
è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la
reclusione da uno a quattro armi.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto
comma del l'art. 617-quater".
Art. 7
1. Nell'art. 621 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il
seguente:
"Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato
documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o
programmi".
Art. 8
1. L'art. 623-bis del codice penale è sostituito dal
seguente:"Art. 623-bis. - (Altre comunicazioni e conversazioni).- Le
disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e
conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si
applicano a qualunque altra trasmissione a distanza dei suoni, immagini o altri
dati".
Art. 9
1.Dopo l'art. 635 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 635-bis. - (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici). -
Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi
informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui,
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635,
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".
Art. 10
1. Dopo l'art. 640 bis del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 640-ter. - (Frode informatica). - Chiunque, alterando in qualsiasi
modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo
senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100 mila a 2 milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600 mila
a 3 milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo
comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna
delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza
aggravante".
Art. 11
1. Dopo l'art. 266 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
"Art. 266-bis. - (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o
telematiche).-1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266,
nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o
telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni
relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più
sistemi".
Art, 12
1. L'art. 268 del codice di procedura penale è così modificato:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o
telematiche il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute
anche mediante impianti appartenenti a privati";
b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il
termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e
ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone
l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti,
procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di
cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno
diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la
stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire osservando le forme, i
modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o
le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la
trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i
difensori possono chiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati,
ovvero copia della stampa prevista comma 7".
Art. 13
1. Al comma 1 dell'art. 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le
parole; "e di altre forme di telecomunicazione" sono inserite le
seguenti:
"ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o
telematici".
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