Legge 31 dicembre 1996 n. 676
(Supplemento ordinario alla G. U. - serie
generale - dell'8 gennaio 1997)
Delega al Governo in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali
(Testo vigente dopo il decreto
legislativo n. 123 del 9 maggio 1997)
ART. 1. (Delega per l'emanazione di disposizioni
integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) specificare le modalità di trattamento dei
dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo
conto dei principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23
settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con
particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie
adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per
scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente
conservati per tali, diverse, finalità;
b) garantire la piena attuazione dei principi
previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi
settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della
normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio
d'Europa:
1) n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia
di dati sanitari, e successive modificazioni;
2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati
utilizzati per fini di direct marketing;
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati
impiegati per scopi di sicurezza sociale;
4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati
utilizzati per finalità di lavoro;
5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in
materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre
operazioni connesse;
6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla
comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;
7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla
protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con
particolare riguardo ai servizi telefonici;
c) razionalizzare il trattamento economico del
personale del Garante per la protezione dei dati personali in relazione
a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorità di garanzia secondo
il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità
costituzionale;
d) individuare i presupposti per l'attribuzione
di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per
il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per
il collegamento con altri dati, sentita l'Autorità per I'informatica nella
pubblica amministrazione, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri
di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a
rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e
3 del codice di procedura penale;
e) stabilire le modalità e i termini per
l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati
effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti delI'interessato o di un
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, quando i dati
personali sono riprodotti su disco ottico;
f) prevedere forme semplificate di notificazione
del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, con
particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli
sensibili e da quelli di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale, ed
ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuare
preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati
personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando
l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;
g) prevedere forme di semplificazione degli
adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese
artigiane;
h) estendere l'applicazione delle disposizioni
relative al trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione di
giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai
soggetti che esercitano con carattere di continuità l'attività di pubblicista
o di praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico
esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i principi
desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:
1) pieno recepimento dei princìpi medesimi
2) rispetto dei principi stabiliti dalla
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché della
normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n.
R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;
3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici
titolari dei trattamenti esclusi, nonché dei medesimi trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi
indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti
trattamenti in ambito pubblico;
5) particolare considerazione per trattamenti di
dati che implichino maggiori rischi di un danno all'interessato;
6) specificazione delle modalità attraverso le
quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che
presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo
dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità
giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della
pubblica amministrazione;
m) mantenere il raccordo tra le attività del
Garante per la protezione dei dati personali e quelle dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni
della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l'armonizzazione dello stato
giuridico del relativo personale;
n) stabilire le modalità applicative della
legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di
comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i
titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la
corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle
connessioni con reti sviluppate su base internazionale;
o) individuare i casi in cui, all'atto della
comunicazione o della diffusione di dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.
ART. 2.
(Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) rispetto dei principi e della impostazione
sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale
legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti
il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali e nelle materie di sua competenza l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per
realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per
adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.
ART. 3. (Esercizio della delega).
1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e
2 sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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