(Semplificazione delle norme sulla
documentazione amministrativa - artt. 1-15)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la
semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le
Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed
entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1
sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell'articolo
18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e princìpi
direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni
richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi
o all'acquisizione di vantaggi, benefìci economici o altre utilità erogati
da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali
comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti
amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine
di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi
nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da
uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla
ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando
l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel
cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione
sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In
tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato
civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso
l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni
dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i
genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro,
la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In
tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi
l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta
dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di
nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento
di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal
seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono
validi in tutto il territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e
fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le
restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli
estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle
pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di pubblici servizi
anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in
fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non
hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva la
facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni
prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di
dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre
pubbliche amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di pubblici servizi,
garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati
può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38, è inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1
può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del
territorio del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono
legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se
presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più
soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente,
purchè nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o
l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta di
identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati
personali ed il codice fiscale nonchè, qualora l'interessato non si opponga,
l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
11. È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n.
1185, in materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra
uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al
cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della
giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano
particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le
procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari
si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine
il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma
12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di
segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti
dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonchè del
diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono
inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi
previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti
amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a
vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata
esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione
delle domande di ammissione agli impieghi)
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di
validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza
sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento
esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i
gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di
identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento
abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato
esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito
dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti,
stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa,
in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà
successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione,
prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici
giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il
provvedimento non è emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2
possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo
della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione
sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei
doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è
soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le
altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per
l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre
1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di
concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di
laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una
percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a
personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e
attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa
ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata,
con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario
incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchè ogni altra disposizione in
contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da
produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.
Art. 4.
(Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del
sindaco)
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al
consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente
la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla
destra".
Art. 5.
(Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli
comunali, provinciali e regionali)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio,
entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione
delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della
presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2)
della lettera b) è sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese
anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo
dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal
fine il sindaco o il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di
surroga alla metà dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte
le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna
alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi
attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito
provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del
consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità
inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da
riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al
numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55
per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così
integrata.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in
conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e
secondo princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle materie
soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si
esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in
modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle
materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Sono ad essi attribuiti tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di
spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a
questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei
servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
inserito il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e
le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e
dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali,
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i
limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe
presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti,
alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione
organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non
possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato
della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il
contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente
locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è
risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto
stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone,
subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la
vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne
faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto
di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in
organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in
deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i
dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di
situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della
Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda deve essere
presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con
provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in
caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito
di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti
alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della
giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di
controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente,
ovvero, purchè l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di
assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali,
nel rispetto dei princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione
a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico,
al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e
qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari
modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per
esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato
non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti
a tempo indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il
seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo
le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che
sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione
del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonchè la
proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto
decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale
rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata
dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito
procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra
comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso
il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in
ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le
relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della
provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e
sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure
professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente
all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è
sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro
ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di
pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di
pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i
piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del
procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto
di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con
popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla
rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la
rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per
la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è
approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la
congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità
negli enti locali). - 1. Le procedure di mobilità del personale degli enti
locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di
rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente
nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente
interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al
comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che
hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui
intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale
trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di
assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di
inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive
modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la
copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla
data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma,
il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati
continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con
detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla
copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede
mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono
ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente
inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
medesima qualifica, nonchè i dipendenti di cui al presente comma anche se
provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto
per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le
parole: "indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole:
"entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "ventiquattro mesi";
c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente
locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere
coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle
disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli
enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della
data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma
22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono
efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per
l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente
vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al
presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art. 7.
(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e
amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha
sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono
sostituite dalle seguenti: "recanti princìpi e criteri direttivi
per"; la parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti:
"da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti
salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il
bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole:
"dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento
autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende,
anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:
"t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne
agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e
l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle
altre scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera
f), al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di
conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome"
sono sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai
comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia
autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni.
Possono altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse
trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni
territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti:
"legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490.".
Art. 8.
(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le
seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: "previo
parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti:
"previa intesa con le province e con i comuni e previo parere degli
organismi rappresentativi degli altri enti del comparto"; al medesimo
comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente:
"L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province
d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470, è sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai
contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti
regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è
sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di
interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i
rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse
complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della
distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in
ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27
marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere
concessa sino al 31 marzo 1998.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti
locali)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad
integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione
di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette
a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto
dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle
risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da
parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di
elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta
conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto
procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei
debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura
finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per
contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni
dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, nonchè della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine
prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto
legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai
casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è
sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti). - 1. I regolamenti di
contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle
sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come princìpi
generali con valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il
regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e
di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento
senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di
riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo 31, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono sostituite
dalle parole: "una tantum".
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di
contabilità di comuni e province ai princìpi del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre
1997.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di giudizio di conto)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
inserito il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei
conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione
occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo
deposita" fino alla fine del comma.
Art. 11.
(Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori
pubblici)
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere
della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15
marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965,
n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale
termine, il parere si intende espresso in senso favorevole".
Art. 12.
(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è
inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità
di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli
sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1o giugno 1939, n.
1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le
disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio
patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24
dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato
con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè
alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i
princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono
assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per
acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con
regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello
Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. I beni immobili
notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11
giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate
e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1o giugno 1939,
n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli
effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1o giugno
1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui
al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della
presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione
II, della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano
alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed
istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela
disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, per i
quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la
notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In
assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle
alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.
1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui
beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente
soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola
volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica,
dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel
successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di
autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei
responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante
contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.
Art. 13.
(Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare
lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili)
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono
abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni
deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 14.
(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni
culturali)
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni
singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente
legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo
comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per
ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme
indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui
al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 15.
(Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione
governativa e dell'imposta di bollo)
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici
diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente:
"Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di
bollo";
b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella
stabilita nel territorio nazionale.
Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a
quelle stabilite nel territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a
quella stabilita nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle
modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle
regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte
dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e
consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.