Legge 3 agosto 1998, n. 269
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù
(G. U. 10 agosto 1998, n. 185)
1. In adesione ai princìpi della Convenzione sui diritti del
fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto
sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma,
adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di
sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico,
psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario
perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII
del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli
articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3,
4, 5, 6 e 7 della presente legge.
1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla
prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne
favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore
di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di
altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo
se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto".
2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è
inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di
reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli
anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i
procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i
minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero
e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni
procede d'ufficio.
3. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di
assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis,
600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i
minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di
confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli
strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni
accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato
di origine o di appartenenza".
1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto
dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta
minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di
produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni
e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa
pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con
qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza
il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga
notizie o messaggi pubblicitari finalizzati all'adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo,
consapevolmente acquista, detiene o procura ad altri, anche a titolo gratuito,
materiale pornografico avente ad oggetto minori degli anni diciotto, è punito
con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire
dieci milioni".
1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o
dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei
minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la
multa non inferiore a lire tre milioni".
Art. 5 (Iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto
dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati
alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
Art. 6 (Circostanze aggravanti ed attenuanti)
1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Art.
600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena è
aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore
degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e
600-ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da
un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal
coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado
collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per
ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro
funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o
minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli
600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con
violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena
è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che
il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".
Art. 7 (Pene accessorie)
1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies è
sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura
degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai
predetti articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della
concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".
Art. 8 (Tutela delle generalità e
dell'immagine del minore)
1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole:
"609-bis " sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600
-quater, 600-quinquies,".
Art. 9 (Tratta di minori)
1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni
diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da
sei a venti anni".
Art. 10 (Fatto commesso all'estero)
1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa
sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e
609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da
cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino
straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il
cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e
quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ".
Art. 11 (Arresto obbligatorio in flagranza)
1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di
procedura penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le
seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo
600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo
600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo
600-quinquies".
Art. 12 (Intercettazioni)
1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1,
dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice
penale".
Art. 13 (Disposizioni processuali)
1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale,
introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al
comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le
seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni,".
2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica
quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609
quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un
testimone minore degli anni sedici".
3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600- quinquies,".
4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli"
sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".
5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono
inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo
ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua
o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un
impianto citofonico".
7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo
le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
Art. 14 (Attività di contrasto)
1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal
responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli
ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la
repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle
istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono,
previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale,
introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale
pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare
alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge.
Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che
può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle
indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni,
definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio
1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità
giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il
contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi
primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante
l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero
utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il
personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare
siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o
sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale
specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1
anche per via telematica.
3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di
cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili
dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo,
secondo e terzo, e 600- quinquies del codice penale. Quando è identificata o
identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito
il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui
circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni
sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con
facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per
l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.
Art. 15 (Accertamenti sanitari)
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n.
66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite
le seguenti: "600-bis, secondo comma,".
Art. 16 (Comunicazioni agli utenti)
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre
anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente
nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei
documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi
generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza:
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n.
... - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all'estero".
2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai
materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente
al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma
1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire due milioni a lire dieci milioni.
Art. 17 (Attività di coordinamento)
1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di
coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori
dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio
dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività
svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle
derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un
apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare
specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei
minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli
2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di
coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli
600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale,
facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed
internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della
sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali,
sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi
comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo
sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è
autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai
Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la
competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata
di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio
nella materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede
centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di
raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli
altri Paesi europei.
7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria
sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni
organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
Art. 18 (Abrogazione di norme)
1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n.
75, e successive modificazioni, le parole: " di persona minore degli anni
21 o " sono soppresse.
Art. 19 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.