Tribunale di
Messina - Ordinanza del 3 novembre 2000
(Marketing Research c. Affari Fisco e Finanza)
IL
GIUDICE DELEGATO
Nel
procedimento cautelare n. 1647/2000
Letti
gli atti sciogliendo la riserva
In
breve sulle eccezioni preliminari
La nullità della
procura
Per
giurisprudenza costante, tanto di legittimità che di merito, la
procura si legge nel contesto dell'atto cui essa è inerente; pertanto
anche se non p specificato nella procura il nome e la qualità del
soggetto che firma, oppure la firma stessa sia illeggibile, non si
determina alcuna nullità se nella Intestazione e dell'atto
giudiziario sono specificati il nome e. la qualità del soggetto (v.
ad es. Case N. 1 2733/1 996, Consiglio di Stato n. 45911 998). Nella
intestazione dell'odierno ricorso vi è specifica Indicazione della
società e del suo legale rappresentante: peraltro la firma in procura
non é del tutto illeggibile, ma con certa attenzione, si comprende
che essa corrisponde al nome di Bruno Roberto, indicato quale legale
rappresentante rappresentante della società ricorrente.
La competenza
territoriale
Ai
sensi dell'art. 669 ter C.p.c competente per il provvedimento
cautelare ante causam è il giudice che sarebbe competente a conoscere
dei merito. Di contro, è noto che l'art. 70‑1 dei codice di
procedura civile è stato abrogato.
Nella
specie, il merito è chiaramente individuato come una azione
inibitoria ed eventualmente risarcitoria per concorrenza sleale. Di
conseguenza deve considerarsi faro alternativo, ai sensi dell'art.20
c.p.c., luogo dove sorge (obbligazione, e cioè dove l'evento dannoso
si perfeziona. Nel caso specifico della concorrenza sleale, esso deve
individuarsi nel luogo in cui si sono verificati gli atti lesivi
oppure i conseguenti effetti sul mercato della attività illecita
(Cass. 2932/1998, ma vedi anche Cass. 165821199i),
La
caratteristica della presente azione è data dalla circostanza che
l'azione asseritamente illecita avviene su internet, che non è un
luogo ma un mezzo di comunicazione: tuttavia gli effetti della
attività illecita si produrrebbero nell'ambito di attività della
società ricorrente, e quindi, in primo luogo nella città di Messina.
in questi termini dunque, può ritenersi validamente la competenza
territoriale dei Tribunale di Messina; ai sensi dei combinato disposto
degli art. 669 ter e 20 c.p.c.
L' ammissibilità
dell'azione nei art. 700
La
domanda cautelare è ammissibile, atteso che lo stesso art. 63 citato
si richiama alle norme dei codice di procedura civile. Inoltre, deve
rilevarsi che le eccezioni sulla tardività della costituzione, sulla
utilizzazione o meno del termine per note, sulla facoltà di replicare
in udienza, sono prive di rilevanza nella procedura cautelare, ove non
vi sono le scansioni e le preclusioni propria dei rito civile, ma, di
contro, un ampio margine di ,:discrezionalità dei giudice il quale
procede nel modo che reputa più
opportuno agli atti di istruzione indispensabili, con omissione
di ogni formalità non essenziale ai contraddittorio. Nel caso di
specie il .contraddittorio è stato ampiamente assicurato, in
relazione a quelle che sono le finalità del procedimento.
Fumus boni juris e
periculum in mora
La
controversia nasce tra 1e società editrici di due giornali aventi
entrambi una testata nella quale è contenuto il nome
"affari", sia pure con qualche differenzi azione, e identico
oggetto, cioè la pubblicazione gratuita di annunci economici. Le zone
di influenza territoriale erano originariamente diverse (l'una in
Italia centrale, l'altra in Sicilia e Calabria) ma nel momento In cui
esse decidono di operare in internet si trovano ad offrire servizi e
divulgare notizie nello stesso ambito (virtuale). Così la società
ricorrente ritiene che la registrazione e l'uso da parte della
resistente dei domain name "affari' costituisca atto di
concorrenza sleale, atteso che esso corrisponde alla sua testata.
Deve
quindi essere valutata, nei limiti della cognizione sommaria propria
del presente procedimento, la corrispondenza del fatto descritto alt
condotta vietata dalla legge, in primo luogo in relazione alla norma
speciale e cioè il disposto degli art.100 e 102 della legge 633/1941,
che vieta, come atto di concorrenza sleale, la imitazione o
riproduzione della testata sopra altra opera di medesima specie, atta
a creare confusione di opera e di autore.
Invero
la difficoltà primaria è data dal dovere utilizzare norme risalenti
nel tempo e di doverle applicare a fattispecie nuove, quale quella
dell'uso dei nome di dominio o domain name, che in questo caso sta
ad 'Indicare il nome che identifica il sito Internet del soggetto e
che consente 'accesso al sito stesso.
La
copia di pagina web prodotta dimostra, come peraltro asserito dallo
stesso ricorrente, che attraverso !'indirizzo www.affari.it
si accede a quello che appare come un giornale on line con la
testata costituita dalla dizione "ItaliaAffari" Annunci
Economici Gratuiti e da una figura rappresentante l'Italia con
evidenziata la zona centrale.
Ciò
rende chiaro che il nome di dominio non coincide affatto conia testata.
E' dei resto caratteristica dei quotidiani on line, una volta che
l'utente si sia collegato digitando il nome scelto dall'editore e che
spesso è solo una parte del titolo della testata, quella di far
apparire a video una testata normalmente identica a quella stampata su
carta. Questi sono fatti notori che qualunque utente internet può
verificare: e data ormai la diffusione dei mezzo, si ritiene che non vi
sia bisogno di accertamenti istruttori ai riguardo.
Cosi
deve escludersi l'applicabilità al caso in oggetto della legge speciale
e cioè degli art. 100 e 102 della legge 63311941: essi specificamente
inibiscono la riproduzione sopra altre opere della medesima specie dette
testate, degli emblemi e dei fregi: e il nome di dominio è cosa diversa
dalla testata di un giornale, la quale è in primo luogo un segno
grafico, caratterizzata dai colore, dal tipo e dalla dimensione del
carattere, dall'eventuale emblema che in essa appare, ed anche dalle
parole utilizzate, intese nel loro corrente significato. Essa serve a
caratterizzare il prodotto, cioè il giornale. II nome di dominio è
invece puramente un nome, che in quanto preceduto dal presso `Www."
e seguito dal suffisso ".i» diviene indirizzo o codice di accesso
ad un sito Internet. Quindi non soltanto esso è diverso dalla testata
quanto alla sue caratteristiche intrinseche, ma anche quanto alla
funzione, perché non caratterizza il prodotto, m a consente di
individuare, nello specifico ambito della rete Internet, il sito
dell'impresa che offre quel determinato prodotto. Pertanto, a parere di
questo giudice, il caso di specie é fuori dall'ambito di operatività
della norma speciale che compara due oggetti omogenei, entrambi
definibili come prodotti, e cioè le opere (d'ingegno) della medesima
specie e dispone che quella posteriore non possa riprodurre, gli
elementi caratterizzanti di quella anteriore.
Più
ampia è invece la formulazione dell'art. 2598 cod. civ., che vieta gli
atti concorrenza sleale in genere, ed in particolare, l'uso di nomi o
segni distintivi ‑sia dell'impresa che dei prodotto‑idonei a
produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente
utilizzati da altri, senza porre il
limite che l'uso avvenga su oggetti omogenei.
Ed
invero la testata di un giornale può essere genericamente definita un
segno distintivo del giornale stesso, anzi la giurisprudenza di merito h
a più di una volta equiparato la testata al marchio, anche di fatto (v.
Corte d'appello Roma 4 settembre 1996, Pretura di Roma 21 gennaio
1991, Tribunale di Milano 16.4.1987). Così la prevalente giurisprudenza
di merito ritiene che anche il nome di dominio sia un segno distintivo e
che pertanto utilizzare un domain name corrispondente ad un marchio
registrato di altra società o azienda costituisce atto di concorrenza
sleale, non soltanto per l'idoneità a generare confusione, ma anche
perché impedisce, alla impresa titolare del marchio di adottarlo a sua
volta come domain name (v.Tribunale di Genova17 luglio 1999,e Tribunale
di Roma 2 agosto 1997,Tribunale di Milano 22 luglio 1997 ed altre).
Si
tratta pertanto di comparare due segni distintivi diversi: da un iato la
testata dei giornale, assimilabile a! marchio, dall'altro il n nome di
dominio, segno distintivo di 'nuova creazione, ma che presenta qualche
affinità con l'insegna (perché individua il sito dove è offerto il
prodotto).
E'
però d a verificare se la parola affari possa essere considerata
marchio, anche di fatto, giuridicamente tutelabile. II segno distintivo
infatti, può considerarsi tale in quanto identifichi, distingua un
oggetto da un altro: e non può che richiamarsi la ormai nota
distinzione tra marchio forte e marchio debole, laddove per marchio
debole si intende l'uso di un segno con scarso potere identificativo.
Soltanto nel caso di c.d. marchio forte, che manifesta u n più alto
grado di originalità, è esteso l'ambìto di applicazione e di tutela
anche ad elementi secondari; in quanto ~ esso copre tutto il suo nucleo
ideologico comunque rappresentato (Cass. Sez. 1 9luglio 1999 n.7192)
Ora, nel caso che ci occupa, si deve rilevare chela parola
"affari" non costituisce essa sola la testata del giornale
edito dalla ricorrente, ma l'elemento lessicale di essa, che, in uno con
le caratteristiche grafiche, e l'aggiunta delle parole
"Bisettimanale dr inserzioni gratuite contraddistingue il prodotto.
Invero la parola "affari" è l'elemento debole della
composizione, perché dotata di scarsissimo potere identificativo,
essendo un termine generico, e peraltro utilizzata dalla ricorrente in u
n ambito territoriale limitato qual è la regione Sicilia e parte della
Calabria. Pertanto non sembra atto di, concorrenza illecita il fatto di
chi utilizzi la parola, generica e corrente nell'uso comune,
estrapolandola dal contesto grafico in cui costituisce testata dei
giornale della ricorrente, per farne elemento costitutivo di un segno
distintivo di natura e funzione diversa, qual é il nome di dominio.
E
per completezza si deve rilevare che il prodotto offerto via Internet,
come si evince dalla pagina web prodotta, ha una testata diversa da,
quella dei giornale edito dalla ricorrente e pertanto non idonea a
generare confusione nell'utente medio.
Non
sussistono pertanto i presupposti perla tutela inibitoria.
Appare
però di giustizia anche in ragione della complessità della questione
compensare le spese e ‑dì giudizio.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e dichiara compensate le spese dei procedimento.,
Messina
3 novembre 2000
IL
GIUDICE DELEGATO
(dott.
Rita Russo)
Depositato
in cancelleria il 6/11/2000
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