Tribunale
di Modena - Ordinanza 27 luglio 2000
(Miss
Italia c. Brico Elettronica)
composto dei seguenti
magistrati:
dr. Guido STANZANI Presidente
dr. Michele CIFARELLI Giudice
dr. Roberto MASONI Relatore ed estensore
sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. n. 24/2000 proposto da:
Miss Italia s.r.l. (avv.ti Claudio Santini, Claudio Galli e Vittorio
Corsini)
contro
Brico Elettronica s.r.l. (avv.ti Carlo ed Amos Pradelli)
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 3.3.2000, Miss Italia s.r.l. ha promosso
procedimento cautelare ex art 700 c.p.c. nei confronti di Brico
Elettronica s.r.l. per ottenere nei suoi confronti "l'inibitoria
dall'utilizzare il sito www. missitalia.it., imponendogli di cessare
immediatamente ogni utilizzo del domain name e di avviare tutte le
attività necessarie ed opportune per la chiusura di tale sito".
A giudizio della ricorrente, l'attivazione del sito in questione
integrerebbe un'attività contraffattoria del proprio marchio registrato
"Miss Italia", notorio e dotato di rinomanza in ambito
nazionale ed internazionale, in quanto individuativo del noto concorso
di bellezza che da oltre 30 anni si svolge a Salsomaggiore Terme.
Al ricorso ha resistito la Brico Elettronica s.r.l. instando per il
rigetto della cautela.
Il g.d. con ordinanza in data 23.5.2000 ha rigettato l'istanza, contro
la quale Miss Italia s.r.l. ha proposto il presente reclamo.
DIRITTO
1. Va premesso che Internet costituisce una (tra le tante) rete di
elaboratori (anche detta la "regina delle reti") attraverso
cui gli operatori cibernetici possono colloquiare, scambiarsi
informazioni e notizie. Per permettere poi ai milioni di fruitori della
rete di districarsi in essa e di essere raggiunti da altri utenti,
ognuno degli elaboratori ha un proprio indirizzo elettronico, denominato
indirizzo Internet (IP), cd. indirizzo numerico, nonché un altro
indirizzo basato sul sistema FQDN, che è fondato sui domini, il cui
nome è assegnato dall'Authority Name sulla base del principio
"first came, first served".
Tale libertà di registrazione del nome a dominio ha favorito
l'insorgenza di un certo contenzioso (testimoniato dal numero di
questioni risolti dai tribunali) determinato soprattutto da quello che
in America è chiamato "cybersquatting" (da to squat=occupare)
o "cybergrabbing" (da to grab= agguantare, arraffare), ossia,
il fenomeno di occupazione abusiva di domini registrandoli, domini
aventi una denominazione corrispondente ad un marchio registrato o ad
una denominazione di una società o di un ente già esistente (molte
volte dotato di una certa notorietà presso il pubblico degli utenti e
consumatori), dovuto alla carenza di una regolamentazione normativa. Per
colmare la lacuna ordinamentale, il Governo ha recentemente approvato un
disegno di legge contenente "Disposizioni in materia di disciplina
dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e
servizi in rete". Allo stato, però, il fenomeno, sempre che non
integri un diverso illecito civile di diritto comune, non sembra
rappresentare una condotta illecita.
2. Il primo grande problema che, quindi, si è storicamente posto in
presenza di una contestazione giudiziale sul "naming" di un
dominio Internet, ed anche in questo caso la questione si ripropone,
riguarda la qualificazione giuridica più corretta da dare ad esso.
In assenza di normativa di governo (a parte logicamente le "Regole
di naming" che, però hanno mero valore contrattuale), la
giurisprudenza ha risposto al quesito in modo variegato.
Non c'è infatti dubbio, come si è scritto, che, il fatto che la
resistente abbia ottenuto il nome a dominio secondo le regole Internet,
la sottragga alla regole vigenti nell'ordinamento, poiché le stesse
dispiegano la loro efficacia anche in Internet.
Si è primis affermato che il "domain name" andrebbe
equiparato alla "insegna", in quanto "il sito spesso
configura di fatto il luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il
cliente al fine di concludere con esso il contratto" (cfr. Trib.
Milano 10.6. e 22.7.1997-decidendo il caso Amadeus-, Giur. it. 1997, I,
2, 697; nonché l'ordinanza qui reclamata); oppure, conformemente
all'indirizzo seguito della prevalente dottrina italiana e dalla
giurisprudenza americana (cfr. Court of the Northern District of
California 8.9.1997, Giur. it. 1998, I, 739), il conflitto tra segno
distintivo anteriore e domain name trovi disciplina e soluzione nella
normativa sui segni distintivi (Cfr. Trib. Pescara 9.1.1997, Dir.
informazione e informatica, 1997, 952; id Trib. Roma 2.8.1997, Foro it,
1998, I, 923; Pret. Valdagno 27.5.1998, Giur. it. 1998, I, 2, 1875;
nonchè Trib. Vicenza 6.7.1998, Giur. it. 1998, I, 2342 sul caso Peugeot,
confermativa della precedente citata; cui adde, da ultimo, Trib. Reggio
Emilia 29.5.2000, ancora inedita); oppure, ancora, sul diverso
presupposto che il nome a dominio non possa qualificarsi segno
distintivo, lo si è definito mero "codice di acceso ai servizi
telematici" (Trib.Bari 24.7.1996, Foro it, 1997, I, 2316), oppure,
di recente, "indirizzo telematico" (cfr. Trib. Firenze
29.6.2000 -sul caso Sabena- inedita).
Pur nella difficoltà di fornire una risposta appagante ad un fenomeno
non disciplinato legislativamente solo di recente emerso nella prassi,
sembra che la questione non possa ricevere una risposta univoca, sempre
uguale. Il nome del sito, infatti, a secondo delle circostanze del caso,
potrà essere un mero indirizzo o numero di telefono informatico,
oppure, in relazione al contenuto ed alla configurazione dello stesso,
potrà, invece, avere un senso applicare la normativa sui marchi.
3. In questo caso, il sito www.missitalia.it pubblicizza i servizi ed i
prodotti della resistente costituiti da "refrigeratori per computer
e cad", nonché componentistica elettronica, pertanto, lo stesso
sembra equiparabile al marchio d'impresa con conseguenziale applicazione
della relativa disciplina di governo.
A questo proposito, non vale affermare che i settori merceologici di
competenza dei due imprenditori non siano affini perché riguardano
prodotti del tutto diversi tra loro, in quanto l'uno opera nel campo dei
refrigeratori per pc, mentre l'altro organizza l'omonimo concorso di
bellezza. Il marchio registrato "Miss Italia" (n. 649680 del
9.10.1992; costituito- come si legge nella descrizione- dalle due parole
"Miss Italia" e da una testina femminile di profilo tricolore
con la coroncina in capo), infatti, sembra godere di una tutela ben più
ampia e non limitata dal principio di relatività (art. 1 lett a) l.
marchi), in quanto, il marchio in questione, sulla base del notorio (art. 115, capoverso,
c.p.c.), sembra essere dotato di "rinomanza
nello Stato", ai sensi dell'art 1 lett. c.) l. marchi (del resto
anche il Trib. Reggio Emilia 29.5.2000 cit. ha ritenuto che un altro
marchio della ricorrente, "Concorso Miss Italia", "goda
di alta rinomanza nello Stato, trattandosi di segno che contraddistingue
un concorso di bellezza entrato a far parte da numerosi anni del costume
nazionale").
E' a tutti noto che cosa sia, in che cosa consista e quale sia l'oggetto
del concorso Miss Italia; si tratta di un concorso che mette a confronto
le più belle ragazze italiane, una passerella ripresa anche dalla
televisione nazionale, al termine della quale viene proclamata la
vincitrice tra le ragazze in gara.
Premesso ciò, non sembra esservi apparente motivo denominare un sito,
che propone e pubblicizza materiale per refrigerazione per computer,
www.missitalia.it, se non quello di attrarre verso di esso i possibili
navigatori della rete che, con evidente associazione mentale, pensano di
aprire il sito del concorso di bellezza di Miss Italia.
A causa della notevole lontananza che separa i settori di operatività
delle due imprese, lo "indebito vantaggio" che la resistente
può trarre dall'uso dell'altrui marchio dotato di rinomanza consiste,
appunto, nella capacità di attrarre all'interno del suo sito, con ciò
distogliendoli, i possibili navigatori cibernetici interessati
all'acquisizione di notizie ed informazioni sul concorso di
bellezza.
In sostanza, sembra che una tale configurazione del "domain name"
in questione, da parte della resistente, possa condurre ad un rischio di
associazione e confusione tra l'attività svolta dalla resistente e
quella, notoria, svolta dalla ricorrente che legittima quest'ultima a
richiedere l'inibitoria dall'utilizzo dell'altrui marchio.
Una simile fattispecie, allo stato, come già scritto in precedenza,
sembra riconducibile alla normativa dettata dall'art. 1 lett c) l.
marchi; la stessa, nel disegno di legge governativo approvato dal
Governo nel mese di aprile u.s ("Disposizioni in materia di
disciplina di nomi per l'identificazione dei domini Internet e servizi
di rete"), sarebbe poi ancor più chiaramente vietata dall'art 1
lett. b) che prevede il divieto di utilizzare nomi a dominio
"identici o simili a marchi di impresa o ad altri segni distintivi
o di opere dell'ingegno".
4. Non sembra in grado di smentire le presenti (seppure sommarie)
conclusioni l'eccezione di volgarizzazione del marchio ex adverso
sollevata. Si sostiene, infatti, che il marchio Miss Italia avrebbe
ormai perso la sua capacità individualizzante del prodotto (ai sensi
dell'art 41 lett a l.marchi), essendo tale espressione ormai entrata
nell'uso comune della lingua, tanto da essere stata recepita dai
migliori dizionari della lingua.
Come insegna la giurisprudenza, il fenomeno consiste
"nell'acquisizione al linguaggio comune dei produttori e
soprattutto dei consumatori, della parola che costituisce il marchio, in
modo che questo, divenuto denominazione generica di un prodotto o merce,
abbia perduto nella realtà linguistica qualsiasi collegamento con
l'azienda d'origine e si sia quindi spersonalizzato" (così Cass.
28.11.1984 n. 6180, che ha ritenuto decaduto per volgarizzazione il
marchio registrato "Premaman"; id 11.12.1978 n. 5833 che, del
pari, ha ritenuto volgarizzato il marchio "Cellophane").
Per la verità, senza potere in questa sede sommaria entrare nel merito
della difficile questione, l'eccezione sembra, comunque, infondata.
Perché se è vero che l'espressione "miss" è denominazione
generica, essendo riferita non solo a una ragazza non sposata,
"signorina", ma anche alla "vincitrice di un concorso di
bellezza" (cfr. per tutti, Il vocabolario Treccani; il conciso,
963), la stessa non ricomprende anche il marchio in questione che è
formato da due parole, "Miss" e "Italia". Ciò che
si è volgarizzata è la prima parte del marchio, perciò, se lo stesso
fosse formato solo da quest'unica espressione, non potrebbe
probabilmente godere della tutela che la legge accorda ai marchi
registrati; tuttavia, in tal caso, oggetto della privativa è
l'espressione completa, composta dalle due parole unite assieme,
"miss" ed "Italia". Le stesse non sembra siano
divenute "denominazione generica del prodotto o servizio", ai
sensi dell'art 41, lett a), l. marchi.
5. Infine, non sembra risolutiva e determinante neppure l'ulteriore
eccezione sollevata ex adverso, secondo cui ben cinque marchi "Miss
Italia" sarebbero stati registrati in epoca precedente al suo.
Indubbiamente, se la ricorrente non reagisse a questo proliferare di
marchi identici al proprio, ciò potrebbe costituire sintomo ed indizio
di una futura possibile volgarizzazione del marchio in questione. Il
fenomeno, infatti, come risulta dalle lettera della legge (art. 41 lett.
a l. marchi), può dipendere anche dalla "inattività del suo
titolare" consistente nel non reagire all'utilizzo altrui del
proprio marchio registrato. La ricorrente ha, tuttavia, dichiarato e
provato di avere reagito e di stare reagendo a tale situazione avendo
promosso alcuni procedimenti giudiziari di contraffazione.
6. Stante la dimostrazione del fumus boni iuris della pretesa, il
periculum in mora va verificato in concreto. Ebbene, lo stesso non
sembra sussistente in tal caso. Se è vero, come si è in precedenza
spiegato, che può esistere un rischio di associazione tra il domain
name in questione ed il marchio registrato "Miss Italia", non
sembra che ciò, tuttavia, sia in grado di produrre in danno della
reclamante uno sviamento definitivo degli utenti della rete. Infatti, i
navigatori interessati ad acquisire notizie sul concorso di bellezza in
questione, sviati dal nome del sito di Brico Elettronica, una volta verificatone l'oggetto, che nulla a che vedere con la bellezza italiana ed
il relativo concorso, plausibilmente ed agevolmente possono lasciarlo,
in quanto del tutto privo di interesse per loro, per indirizzarsi sul
sito della reclamante, www. missitalia.videosoft.it, ove acquisire le
informazione e le notizie ricercate.
Non sembra, pertanto, che il rischio di associazione tra i segni
distintivi insito in quanto si è premesso sia idoneo a concretizzare
quel pericolo di "danno grave ed irreparabile" al diritto
necessario per conseguire la cautela d'urgenza.
Il reclamo va perciò rigettato condannando il soccombente al rimborso
delle spese del grado liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,
rigetta il reclamo.
Dichiara tenuta e condanna la reclamante al rimborso delle spese della
presente procedura che si liquidano in complessive £ 3.585.000 (di cui
£ 65.000 per anticipazioni; £ 1.000.000 per diritti; £ 2.200.000 per
onorario ed il residuo per spese generali), oltre ad IVA e CAP, come per
legge.
Modena, 27.7.2000
Si comunichi
Il Presidente dott. Guido Stanzani
L'estensore dott. Roberto Masoni.
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