Tribunale di Milano -
Ordinanza del 3 febbraio 2000
(Bancalavoro c. Jobber)
(da www.andreamonti.net)
Tribunale Civile
di Milano
Ordinanza del
3/2/2000
R.G.
2023/99
G.D. dott.ssa Gabriella Migliaccio
Bancalavoro.com s.r.l. / Jobber s.r.l.
Il giudice
designato,
visto il ricorso
proposto da Bancalavoro.com s.r.l. contro Jobber s.r.l., inteso ad ottenere l'inibitoria
dell'uso in qualunque forma, come dominio, ditta, ragione sociale,
denominazione o insegna del marchio "bancalavoro";
rilevato che il
ricorso trova il suo titolo nella tutela del diritto al marchio, a cautela di
azioni di merito e difesa dello stesso diritto, come esposto in ricorso e
rispedito in verbale di causa;
che la ricorrente
ha comprovato, quale avente causa da Seledati s.r.l. l'avvenuto deposito di
domanda di marchio "Bancalavoro" in data 19/2/98, nonché la propria
attività di gestione, attraverso Internet, del sito Web con nome di dominio
"Bancalavoro.com" (registrato presso l'autorità concedente il
12/12/1996), di inserzioni relative a domande ed offerte di lavoro, servizi di
ricerca e selezione del personale;
che è
comprovata, e peraltro non contestata, l'utilizzazione da parte della
resistente del sito "Bancalavoro.net"da fine settembre 1999, con
relativo nome di dominio registrato il 13/05/1999, concretatesi in attività del
tutto analoga a quella svolta dalla ricorrente;
che il marchio
"BancaLavoro.com" pur essendo debole, dato il suo carattere
descrittivo rispetto all'attività svolta, appare comunque tutelabile, per una
qualche originalità conferita dall'unione delle due parole;
che la domanda di
registrazione del marchio "Bancalavoro.net" ad opera della Jobber è
successivo a quella della ricorrente e riguarda denominazione non
sufficientemente distintiva rispetto al primo marchio, riferendosi il segno a
società operante in Internet, nel cui ambito la sigla "net" ha
carattere del tutto generico ed è adoperata da numerosissimi soggetti;
che trattandosi
quindi di marchio sostanzialmente coincidente, per attività simili in ambito
Internet con registrazioni successive da parte Jobber, ex art. 1 l.m. , sussiste
il fumus boni iuris;
che parimenti
ricorre il periculum in mora, sussistente in re ipsa;
(omissis)
P.Q.M.
Inibisce alla
soc. Jobber l'uso in qualsiasi forma o modo, per la commercializzazione,
pubblicizzazione e diffusione dei propri servizi, della denominazione
BancaLavoro, come marchio, nome di dominio, denominazione, insegna, o
altrimenti;
concede
il termine di legge per la proposizione della causa di merito. |