Tribunale di Latina - Ordinanza 7 giugno 2001
(Il primo sequestro di un sito web dopo la l. 62/01)
Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di
Latina,
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE INDAGINI E UDIENZE PRELIMINARI
ORDINANZA
(art. 321 c.p.p.)
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
letti gli atti del proc. n.° ...... R.G. a
carico della persona indicata in dispositivo, ind. del reato p. e p. dall'art.
403 c.p. quale titolare del dominio internet denominato WWW......COM e
gestore del relativo sito vilipendeva le persone che professano la religione
cattolica e i ministri del culto cattolico pubblicando sul detto sito le
immagini del Sommo Pontefice, del beato Francesco Forgione detto "Padre
Pio" nonché di altri ministri del culto cattolico raffigurati in disegno o
in fotomontaggio in modo mostruoso con corpo di animale e testa di uomo ovvero
mentre subivano sodomizzazioni e altri atti sessuali o osceni, quali la
fuoriuscita di un pene dalle stimmate o l'esclamazione da parte del Cristo della
frase "porco io", ovvero mediante l'indicazione del predetto beato
"Padre Pio" e dei suoi devoti come rispettivamente "frate più
ignorante della storia" e "adoratori altrettanto ignoranti";
letta l'istanza di emissione del decreto di sequestro presentata dal pubblico
ministero in relazione a un sito internet DENOMINATO WWW......COM
gestito dall'indagato con l'ausilio dell'internet provider ...... come
descritto nella richiesta del pubblico ministero;
considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 321 c.p.p.;
ritenuto che vi sono gravi indizi di reato per i fatti contestati, di recente
commissione, costituiti dai rilievi della polizia giudiziaria che ha acquisito
le copie a stampa e su CD-ROM delle immagini e degli scritti pubblicati sul sito
secondo quanto indicato in epigrafe e desumibile dalla richiesta del pubblico
ministero e dagli atti e che gli elementi a discarico sono assenti;
considerato che le immagini e le espressioni utilizzate sono volte palesemente a
tenere a vile chi professa la religione cattolica e i ministri del suo culto,
oggetto di atti sessuali, osceni e di scherno, senza che possa essere invocato
l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, in quanto i modi usati
si sostanziano in una mera, gratuita e volgare aggressione visiva e scritta a
quanti professano il culto cattolico, senza alcun utile apporto critico o
revisionista ma con uno sterile spirito offensivo;
ritenuto che, quanto alla competenza per territorio, si deve ritenere che il
reato sia commesso dove viene in essere il vilipendio, ossia in Latina, luogo di
immissione dei dati da parte del gestore del sito e titolare del dominio
internet, essendo irrilevante il luogo concreto di percezione, potenzialmente
esteso qualsiasi punto della superficie terrestre dal quale è possibile
collegarsi in rete;
rilevato che, anche in caso di incertezza sul luogo di commissione del delitto,
in base all'art. 9 c. 1 c.p.p. sarebbe sempre competente questo giudice, essendo
certo che una parte dell'azione - ossia l'immissione di dati - si svolge
attraverso l'utenza di rete telefonica fissa gestita dall'indagato e intestata
alla madre;
ritenuto che sussistono esigenze cautelari consistenti nella necessità di
evitare che la libera disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre le
conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati come si desume
dalla permanenza del reato che risulta tuttora in corso, non essendovi notizia
in atti della cessazione della trasmissione telematica;
ritenuto che agli effetti processuali il sito internet è un bene complesso
composto da più cose accessorie tutte qualificabili come cose pertinente al
reato ai sensi dell'art. 321 c.p.p., poiché consiste nell'insieme di hardware e
software mediante il quale si genera il prodotto telematico sotto forma di
trasmissione di flussi di dati che possono essere visualizzati sui singoli
personal computer connessi tramite modem a internet;
atteso che l'esecuzione del provvedimento deve essere estesa interpretando la
richiesta del pubblico ministero, che menziona espressamente il provider, come
riferita a tutti i beni, i dati e i flussi telematici attraverso i quali viene
generato il flusso di dati che produce la parte del sito visibile su personal
computer connesso a internet;
considerato che il sito internet in esame deve essere ritenuto prodotto
editoriale ai sensi dell'art. 1 l. n.° 62\01, di un prodotto realizzato su
supporto informatico destinato alla diffusione di informazioni con mezzo
elettronico attraverso la diffusione nella rete mondiale, accessibile in pratica
a chiunque, di una serie di opinioni e informazioni sugli appartenenti alla
religione cattolica, sui suoi simboli e sulle abitudini dei suoi ministri di
culto;
considerato che per l'applicazione dell'art. 2 della l. n.° 47\48 ai prodotti
editoriali si deve ritenere che gli stessi siano equiparati, anche ai fini
penali, alla disciplina riservata alla stampa e alle conseguenti maggiori
garanzie ad essa attribuite in virtù della importante funzione svolta in una
società democratica dai mezzi di comunicazione di massa, dei quali internet fa
parte a pieno titolo;
ritenuto che di conseguenza non trova applicazione l'art. 1 del R.D.L. n.°
561\46 che limita a tre copie il sequestro degli stampati disposto dal giudice
penale, poiché si tratta di norma non richiamata dall'art. 1 l. n.° 62\01;
atteso che anche ontologicamente non è possibile applicare detta disposizione
ad internet, essendo illimitato il numero di copie di un sito riproducibili
mediante la connessione da personal computer allo stesso ma essendo di norma
unica la fonte di generazione dei dati, eliminata la quale viene meno la
possibilità stessa di procurarsi il predetto materiale in linea, salva la
possibilità di utilizzare le informazioni salvate su disco rigido;
considerato che, anche ove si volesse riconoscere l'applicabilità del R.D.L.
n.° 561\46, in ogni caso trattandosi di informazioni con contenuto palesemente
osceno e offensivo della pubblica decenza per la violazione dell'art. 403 c.p.
l'art. 2 del medesimo R.D.L. n.° 561\46 consentirebbe la deroga al numero di
copie da sottoporre a sequestro e quindi la possibilità di sequestrare il
sistema informatico attraverso il quale è consentita l'immissione in linea su
rete informatica dei dati che generano il contenuto del sito rendendolo
accessibile a una molteplicità di persone indeterminata;
visto l'art. 321 c.p.p.;
P.Q.M.
I) dispone il sequestro preventivo dei beni indicati in
motivazione nei confronti di ......, con particolare riferimento ai beni
hardware e software nonché al loro prodotto telematico relativo al dominio e al
sito denominato WWW.......COM presso l'internet provider .......,
con sede in ...., o in qualunque altro luogo e presso chiunque altro sia
necessario;
II) dispone che all'esecuzione provveda la polizia giudiziaria delegata dal
pubblico ministero anche mediante trasferimento di dati dagli hard disks ad
altri supporti portatili, con prelievo delle eventuali copie di backup eseguite
e con inserimento all'interno del sito, in sostituzione integrale del contenuto
della dicitura: "TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA-PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
LATINA SITO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO PREVENTIVO PER DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA" su sfondo bianco, con logo della Repubblica e indicazione
della data di esecuzione;
III) dispone la comunicazione del provvedimento al pubblico ministero e la
notificazione a cura di quest'ultimo alle parti e ai difensori;
IV) manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Latina, lì 7 giugno 2001.
Il Giudice per le indagini preliminari
(Dr. Aldo Morgigni) |