Tribunale di Roma -
Ordinanza del 2 agosto 1997
(SEGE c. Starnet)
(da www.andreamonti.net)
Tribunale Civile di Roma - Sezione
I
Ordinanza del 2 agosto 1997
Il G.D.
a scioglimento della riserva,
osserva quanto segue
La ricorrente SEGE S.r.l risulta
titolare del marchio "Porta Portese", oltre che della omonima testata
giornalistica. Dette circostanze emergono dalla documentazione prodotta e non
sono state contestate dalla società resistente, che tuttavia ritiene di poter
utilizzare nell'ambito del servizio Internet il domino "Porta Portese"
in quanto mai utilizzato in precedenza dalla Società titolare e perché
attinente ad attività commerciale che assume diversa da quella esercitata dalla
ricorrente.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per
territorio sollevata dalla convenuta che ha indicato il Tribunale di Velletri ex
art. 19 c.p.c., dovendosi ritenere la competenza del giudice adito ex
art. 20 c.p.c., in quanto foro ove è avvenuto il fatto lesivo.
Nel merito si osserva che l'identità della denominazione "Porta Portese"
implica oggettivamente e per se stessa una situazione di sicura confondibilità
per gli utenti, anche tenuto conto della sostanziale assimilabilità dei servizi
resi al pubblico dalle due società.
A nulla può rilevare che la Naming Authority, organizzazione che presiede alla
registrazione dei domini, abbia autorizzato l'uso del domino Porta Portese,
dal momento che detti provvedimenti non hanno alcuna potestà di limitare i
diritti dei terzi o di attenuarne la tutela.
Ritenuta così la sussistenza del
fumus, sotto il profilo del periculum deve rilevarsi che l'enorme
potenzialità diffusiva del messaggio INTERNET, che nel caso di specie deve
ritenersi atto a ingenerare confusione negli utenti, e la trascurabile garanzia
fornita dalla convenuta circa la attuale sospensione temporanea dell'utilizzo
del sito - che comunque resta per gli utenti individuato come "Porta
Portese" e come tale idoneo, di per sé, a ingenerare confusione - dal
momento che il sevizio può, in ogni momento, essere ripristinabile ad esclusiva
iniziativa della soc. resistente, integrano gli elementi del dedotto periculum.
Vanno accolte pertanto le domande
cautelari di cui ai nn.1) e 3) del ricorso: la prima di inibitoria all'utilizzo
della denominazione portaportese e la seconda relativa alla pubblicazione del
dispositivo del provvedimento.
Deve invece essere rigettata la domanda di cui al n. 2), nei confronti della
Naming Authority, regolarmente citata e non costituita in giudizio, in quanto
non avente contenuto cautelare.
PQM
- inibisce alla Starnet s.r.l. l'utilizzo
della denominazione "Porta Portese", con particolare riferimento al
dominio in rete Internet;
- rigetta la domanda nei confronti della Naming Authority;
- dispone la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente al
dispositivo, per una sola volta sulla rivista INTERNET NEWS e sul quotidiano Il
Sole 24 ore entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente
provvedimento, oltre il quale la pubblicazione potrà avvenire a cura della
ricorrente e a spese della resistente;
- fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine di giorni 30.
Roma, 2 agosto 1997.
Il G.D.
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