Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Fonti normative e documenti

Ordinanza del Tribunale di Roma del 6 novembre 1997
per la registrazione della testata InterLex

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
SEZIONE PER LA STAMPA E L'INFORMAZIONE

IL PRESIDENTE

- VISTA la richiesta del Dott. Manlio Cammarata, depositata in cancelleria il 14 aprile 1997, relativa alla registrazione ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, del periodico "INTERLEX", trasmesso da Roma a mezzo rete telefonica e personal computer;
- VISTA la dichiarazione integrativa depositata in data 15 aprile 1997, con la quale il Dott. Cammarata precisa che il periodico de quo sarà diffuso da Roma a mezzo rete telefonica, in formato digitale con i protocolli tecnici della rete INTERNET;
- VISTA la nota del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - D.G. Concessioni e Autorizzazioni - Divisione IV/I del 24 giugno 1997, da cui si evince:

  • che il sistema telematico INTERNET è un sistema misto di reti che permette ad un utente di collegarsi ad un altro utente e dialogare con esso, trasmettere e copiare file, consultare database presenti su altri computer ecc. Per cui INTERNET può considerarsi una sorta di ragnatela mondiale di cavi, la quale non ha né un proprietario né un sistema di controllo centralizzato; cresce e si evolve per aggregazioni spontanee anche tramite società commerciali denominate "Service Provider", le quali, attraverso una serie di propri apparati, permettono, dietro pagamento di un canone, l'accesso al servizio;
  • che per l'accesso ad "INTERNET" occorre avere una linea telefonica commutata o diretta, un computer, una scheda elettronica denominata "modem" (modulatore/demodulatore, il quale consente di convertire i segnali digitali del computer in impulsi analogici compatibili con la linea telefonica e viceversa, per accedere al servizio desiderato) e naturalmente abbonarsi al servizio con una delle tante sopracitate società di "Service Provider";
  • che i fornitori di accesso alla rete INTERNET (Service Provider) devono rendere una dichiarazione o fare una domanda di autorizzazione sulla base del tipo di rete utilizzata per fornire ai clienti l'accesso, cioè la rete pubblica commutata (fino all'1/1/1998 ancora gestiti in regime di monopolio da Telecom Italia) o collegamenti diretti;

- CONSIDERATO che il Tribunale di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione, già da tempo ha ritenuto che un periodico telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione, in quanto possiede sia il requisito ontologico, sia quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa dalla stampa;
- CONSIDERATO che le nozioni di periodico, quotidiano e agenzia di stampa sono sempre state intese in modo estremamente ampio, proprio allo scopo di evitare forme di sindacato o di controllo sui contenuti stessi;
- CONSIDERATO che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che nel concetto di periodico va ricompresa ogni pubblicazione programmaticamente periodica "quale ne sia il contenuto informativo e ne sia stata o no prestabilita la conclusione del piano di pubblicazione. Né a fondare l'esclusione della tipologia può valere il fatto che il messaggio di cui è portatrice sia trasmesso in tutto o in parte con mezzi diversi dalla stampa tradizionale";
- CONSIDERATO che in queste espressioni si coglie l'intendimento di ampliare la tradizionale nozione di periodico, onde adeguarla alle forme di diffusione più moderne, che, in tale linea di tendenza, la compatibilità delle nuove tecniche editoriali con la vigente normativa trova risposta positiva;
- VISTA la nota del Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII - Prot. N. 7/38002/8094 del 26 ottobre 1995, da cui si evince che i cosiddetti "giornali telematici" (videotel, televideo, audiotel, ecc.) non rientrano nella previsione di cui all'art. 28 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 (che consente a coloro che non esercitano la professione di giornalista di essere iscritti nell'elenco Speciale quali direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale e scientifico) e, pertanto oltre ad essere sottoposti all'obbligo della registrazione di cui all'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, devono essere diretti esclusivamente da un giornalista iscritto all'Albo (professionista o pubblicista);
- RITENUTO che, nel caso di specie, il periodico di cui si chiede la registrazione è trasmesso da un sito INTERNET ubicato nel territorio sul quale ha competenza il Tribunale di Roma;
- RITENUTO che il luogo di trasmissione deve essere equiparato al luogo di pubblicazione;

P . Q . M .

D I S P O N E

la registrazione del periodico telematico plurisettimanale "INTERLEX", trasmesso a mezzo rete telefonica, in formato digitale con i protocolli tecnici della rete INTERNET dal "service provider" EUREKA COMUNICAZIONE TELEMATICA S.R.L., - Via Anapo n. 46 - ROMA, come da provvedimento che si allega.

Roma, 6 Novembre 1997

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio PARNASI
IL PRESIDENTE
Dott. Raffaello CIARDI

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PER LA STAMPA E L'INFORMAZIONE

N. Cronologico: 3402
N. REG.VOL.GIU.: 00585/97

I L P R E S I D E N T E

- LETTA l'istanza che precede;
- VERIFICATA regolarità dei documenti presentati;
- VISTO l'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948. N. 47.

D I S P O N E

l'iscrizione nel Registro della Stampa, ai sensi ed effetti di legge,
del PLURISETTIMANALE
- Titolo : INTERLEX
- Carattere : INFORMATIVO, SCIENTIFICO E CULTURALE GIURIDICO
- Sede : ROMA - PIAZZA BULGARELLI 42
Tecnica Diffusione : INTERNET
- c/o : SERVICE PROVIDER "EUREKA COMUNICAZIONE TELEMATICA S.R.L.
- sede : ROMA - VIA ANAPO 46
del quale si è dichiarato:

- Proprietario CAMMARATA MANLIO - Quota: 100%
Nato a: TRIESTE il 04/09/47
Residente: ROMA-PIAZZA SAN SATURNINO 5

- Editore CAMMARATA MANLIO - Quota: 100%
Nato a: TRIESTE il 04/09/47
Residente: ROMA-PIAZZA SAN SATURNINO 5

- Direttore Responsabile CAMMARATA MANLIO
Nato a: TRIESTE il 04/09/47
Residente: ROMA-PIAZZA SAN SATURNINO 5
Ordine dei Giornalisti:
CONSIGLIO INTERREGIONALE DEL LAZIO E MOLISE
ISCRIZIONE ELENCO PUBBLICISTI

- IL PERIODICO TELEMATICO SARA' DIFFUSO DA ROMA A MEZZO RETE TELEFONICA IN
FORMATO DIGITALE CON I PROTOCOLLI TECNICI DELLA RETE INTERNET

Iscritto al Numero: 00585/97 del Registro della Stampa
ROMA, 6 Nov. 1997

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio PARNASI
IL PRESIDENTE
Dott. Raffaello CIARDI