Ordinanza del Tribunale di Torino
del 17 luglio 1997
TRIBUNALE
ORDINARIO DI TORINO
Sezione 7a civile
Il Magistrato designato
- sciogliendo la riserva,
- visto il ricorso depositato in data 27 maggio 1997 nel
procedimento n. 155/97/C
osserva.
1) Le ricorrenti SpA
TELECOM ITALIA e SpA SEAT, con il ricorso del 27.5.97
(cfr. pag. 10), hanno preannunciato una causa di merito
avente per oggetto l'accertamento della illegittimità
dell'attività di produzione e distribuzione del compact
disk denominato "CD-TEL", posta in essere dalla
LASER MEDIA ITALIA di Matricardi Nicola, con sede in
Torino, e dalla Srl Microforum, con sede in Roma, sotto
tre profili:
- l'illecita appropriazione di informazioni contenute
nella banca dati della TELECOM;
- la concorrenza sleale a danno della SET, appaltatrice
per le opere di realizzazione, stampa e diffusione degli
elenchi (locali e nazionali) degli abbonati al telefono,
anche in versione compact disk (CD denominato
"ELENCO TELEFONICO D'ITALIA ON DISC");
- la violazione del diritto di esclusiva per la
pubblicazione, distribuzione e
vendita degli elenchi degli abbonati al servizio
telefonico italiano, stabilito dagli artt. 287, 288, 289
DPR n. 156/73.
Le ricorrenti hanno dichiarato che nella causa di merito
chiederanno l'inibitoria della produzione e
commercializzazione del Compact disk "CD-TEL" e
la condanna delle parti convenute al risarcimento del
danno conseguente alla loro condotta, previo accertamento
della sua illiceità.
2) Nel timore di vedere
pregiudicati in modo irreparabile i propri dritti nelle
more della causa di merito, le ricorrenti TELECOM e SEAT
hanno richiesto in sede cautelare quattro provvedimenti
interinali:
- l'inibitoria immediata della produzione e
commercializzazione del compact disk "CD-TEL";
- il sequestro di tutto le copie sinora in possesso delle
Laser Media Italia e della Microforum;
- l'ordine giudiziario di ritiro immediato di tutte le
copie del "CD-TEL" giacenti presso grossisti o
negozianti;
- ogni altro provvedimento idoneo a far cessare la
condotta delle due imprese convenute.
Nella enunciazione dei fatti le parti ricorrenti hanno
affermato che il compact disk "CD-TEL" ha un
contenuto uguale al compact disk prodotto dalla SEAT, è
stato immesso sul mercato dalla MICROFORUM Srl di Roma ed
è attualmente distribuito in Italia anche dalla impresa
individuale LASER MEDIA ITALIA, di Torino (per esempio,
tramite un sito Internet).
3) Si sono costituiti in
giudizio sia MATRICARDI Pier Nicola (quale
"titolare" della LASER MEDlA ITALIA di Torino)
sia la Srl MICROFORUM di Roma, senza specificamente
contestare né la paternità della pubblicità sul sito
Internet (il primo), né la distribuzione in Italia del
prodotto "CD-TEL'. Entrambe le parti resistenti si
sono limitate a rilevare l'assenza di prova circa la
vendita di esemplari del loro prodotto nel circondario di
Torino. La Microforum ha peraltro affermato di essere
licenziataria per le produzione e la commercializzazione
del software relativo al compact disk CD-TEL delle
TOPWARE A.G. di Mannheim, in base ad un contratto
stipulato il 10 gennaio 1997 che obbliga la licenziante a
tenerla indenne da qualsiasi pretesa o rivendicazione di
terzi.
3.A) Sul piano processuale, il Matricardi ha eccepito:
- la nullità del ricorso per la mancata indicazione del petitum
e della causa petendi da proporre nella causa di
merito;
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino,
essendo competente il Tribunale di Roma.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per carenza
di entrambi i requisiti del
fumus boni iuris e del periculum in mora.
3.B) La Microforum ha chiesto in via preliminare e
pregiudiziale;
- l'autorizzazione a chiamare in causa la TOPWARE A.G. di
Mannheim (Germania);
- la pronuncia di nullità del ricorso per la mancata
indicazione del petitum e della causa
petendi da proporre nella causa di merito;
- la pronuncia di incompetenza per territorio, essendo
competente il Tribunale di Roma.
- la pronuncia di inammissibilità della domanda di
sequestro, cosi come proposta.
Nel merito ha richiesto il rigetto di tutte le domande e,
in via subordinata (per il caso di accoglimento),
l'imposizione di cauzione.
4) Il fatto
storico è abbastanza agevole da ricostruire in
poche e sintetici punti fermi, che possono ritenersi
pacifici:
- la Telecom gestisce la rete telefonica nazionale ed è
in possesso, in tale veste, dell'elenco nominativo di
tutti gli abbonati;
- in base al DPR 29 marzo 1973 n. 156 la Telecom ha il diritto
di esclusiva per la pubblicazione (in qualsiasi
forma), la vendita e la distribuzione degli elenchi
locali degli abbonati al telefono;
- la SEAT è appaltatrice, su committenza della Telecom
(e anche della Cassa Integrativa di Previdenza del
Personale Telefonico, quanto all'elenco generale), per il
servizio di stampa degli elenchi locali e dell'elenco
nazionale;
- la SEAT, oltre a stampare su materiale cartaceo tali
elenchi, ha provveduto a confezionare e mettere in
commercio un compact disk contenente l'elenco di tutti
gli abbonati residenti in Italia;
- una impresa di Landriano (Pavia) di nome TECNO-L'AD di
Sobacchi Fernando, a suo tempo, ha immesso in commercio
un compact-disk denominato "I-INFO", prodotto
dalla TOPWARE AG (Germania) contenente circa 25 milioni
di dati nominativi e numerici tratti dall'elenco abbonati
della rete telefonica italiana;
- il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 21 marzo 1997
(in sede di reclamo avverso un provvedimento di rigetto
di istanze cautelari avanzate dalla Telecom e dalla
SEAT,.ha inibito al titolare della TECNO-L'AND
l'importazione e la commercializzazione del compact disk
"I-INFO" ed ha disposto il sequestro ed il
ritiro dal mercato di tutti gli esemplari in
circolazione;
- sul mercato sono comparsi quasi contemporaneamente
esemplari di compact disk, del tutto simili a
"I-INFO", denominati "CD-TEL" e
distribuiti questa volta da Microforum e Matricardi,
Donde il presente ricorso cautelare diretto ad ottenere i
medesimi provvedimenti già imputati dal Tribunale di
Parma.
5) La richiesta di
chiamata in causa del terzo deve essere disattesa.
Lo scopo di tale chiamata è l'azione di garanzia (o
manleva) fondata su un rapporto contrattuale del 10
gennaio 1997 al quale le ricorrenti sono del tutto
estranee. L'introduzione di tale domanda nel procedimento
cautelare promosso de soggetti estranei al rapporto
sottostante snaturerebbe la funzione del procedimento e
renderebbe eccessivamente lunghi i tempi per una risposta
giudiziaria adeguata. La Microforum avrà tempo e
occasione, nella causa di merito, per far valere le sue
pretese contrattuali nei confronti dell'altro contraente,
oggi estraneo alle pretese cautelari di Telecom e Seat.
5.A) L'eccezione di nullità del ricorso è infondata,
dal momento che nella pag. 10 del ricorso sono
sufficientemente enunciate le domande di merito che la
Telecom e la Seat hanno preannunciato [così come
riportate al punto 1) della presente ordinanza].
5.B) L'eccezione di incompetenza per territorio è
infondata, dal momento che uno dei due convenuti nella
futura causa di merito (Matricardi Pier Nicola, titolare
della impresa LASER MEDIA ITALIA) è residente in Torino,
per cui questo Tribunale può considerarsi competente ai
sensi dell'art. 18 c.p.c..
6) Non resta che esaminare
il merito, analizzando il fondamento normativo sul quale
le ricorrenti hanno inteso impostare le loro pretese
cautelari.
Il primo dato è costituto dal DPR 29 marzo 1973 n. 156,
i cui artt. 287, 288 e 290 prevedono in modo
inequivocabile il diritto di esclusiva a
vantaggio della TELECOM (e quindi della SEAT, sua
concessionaria o appaltatrice) per la pubblicazione
"sotto qualsiasi forma" degli elenchi
telefonici, oltre che per la vendita e per la
distribuzione.
Sotto tale profilo, dunque. il ricorso potrebbe
ampiamente giustificarsi.
Senonché tale normativa interna, risalente a 24 anni fa,
deve essere oggi letta alla luce delle preminente
normativa comunitaria.
L'art. 4-ter della Direttiva n. 90/338-CEE del 28 giugno
1990 (emendata e modificata dalle Direttive n. 94/46, n.
95/5l, n. 96/2, n. 96/19), relative alla
"concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazioni", stabilisce in modo altrettanto
inequivocabile che "gli Stati membri provvedano
affinché sul loro territorio stano aboliti tutti i
diritti esclusivi per quanto riguarda la predisposizione
e la prestazione di servizi concernenti gli elenchi
telefonici, ivi compresa la pubblicazione degli elenchi e
i servizi di ricerca negli elenchi".
Un vincolante canone interpretativo dell'art. 4-ter cit.
risiede nel "Considerando n.17" della
medesima direttiva, in cui si afferma:
"Un certo numero di Stati membri conserva ancora
diritti esclusivi per la predisposizione e la prestazione
dei servizi in materia di elenchi telefonici e dio
ricerca nei medesimi. Questi diritti esclusivi sono
concessi di norma agli organismi che già godono di una
posizione dominante per La fornitura della telefonia
vocale oppure a una delle loro controllate. In tale
situazione detti diritti hanno l'effetto di ampliare la
posizione dominante detenuta da questi organismi e quindi
di rafforzarla; secondo la giurisprudenza della Corte di
Giustizia delle Comunità europee, ciò rappresenta un
abuso di posizione dominante contrario al disposto
dell'art. 86. I diritti esclusivi concessi nel settore
del servizi in materia di elenchi telefonici sono
pertanto incompatibili con il combinato disposto
dell'art. 90 e dell'art. 8' del trattato. Di conseguenza
detti diritti esclusivi devono essere aboliti".
Il "Considerando n. 17" della Direttiva sembra
"fotografare" la situazione italiana, in cui la
TELECOM, detentrice di una "posizione
dominante" nella telefonia vocale, gode di un
diritto esclusivo, tramite la controllata SEAT, del
servizio degli elenchi telefonici, così rafforzando la
sua (già forte) posizione dominante.
Il legislatore nazionale, manifestando una chiara
volontà di recepimento di tale direttiva (per la parte
che qui interessa), con legge 23 dicembre 1996 n, 650 (di
conversione. con modificazioni, del D.L. 23 ottobre 1996
n. 545) ha stabilito che entro 90 giorni (dal 23 ottobre
1996), fossero emanati, su proposta del Ministro delle
Poste e delle Telecomunicazioni, i Regolamenti "per
l'attuazione ... della direttiva n. 96/19/CE, che
modifica la direttiva n. 90/388/CEE". In tali
"Regolamenti" - afferma il legislatore- deve
essere riconosciuta (cfr.. art. 2, lett. c), D.L. n.
545/96 convertito]:
a) la "soppressione dei diritti esclusivi e
speciali";
b) il "diritto di ciascuna impresa di svolgere
servizi di telecomunicazioni e di installare reti di
telecomunicazioni";
c,) la "sottoposizione delle imprese ad
autorizzazione, salve le concessioni previste da
legge".
6.A) Si osserva incidentalmente che il Tribunale di Pavia
da tali dati normativi ha tratto la convinzione
(condivisa della difesa Telecom e Seat) che, pur in
presenza della "soppressione dei diritti
esclusivi e speciali", la Telecom e la Seat
"sono ancora (sia pure per un presumibile breve
persuado) titolari di un diritto di esclusiva",
con la conseguenza che i terzi potranno "accedere
al mercato solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione o la
concessione necessarie"; in altre parole,
volendo citare testualmente il nucleo essenziale di tale
tesi - "la disposta soppressione dei diritti
esclusivi e speciali non può ... che avere efficacia
contestuale. all'approvazione del regolamento"
(che non risulterebbe ancora emanato), perché in caso
diverso "si verificherebbe ... una sorta di
anarchia legislativa".
7) Non si ritiene di
condividere la tesi del Tribunale di Pavia sopra-esposta.
Secondo l'art. 90 del Trattato CEE gli Stati non possono
mantenere in vita alcuna misura contraria agli artt. 7,
85, 86, 87, 88, 89, 90 del Trattato stesso in favore
delle imprese pubbliche o delle imprese cui siano
riconosciuti "diritti speciali o esclusivi";
in particolare, l'art. 86 vieta alle imprese l'abuso di
posizione dominante.
Le norme del Trattato, come è noto, sono di immediata
applicazione, perché a suo tempo sono state recepite in
Italia con legge 14 ottobre 1957 n, 1203.
Secondo la Direttiva n. 90/338/CEE, che fa specifico
riferimento ai "diritti esclusivi ... in materia
di elenchi telefonici", tali diritti, qualora
risultino riservati ad organismi già detentori di
posizione dominante nella telefonia vocale (come nel caso
in esame) devono considerarsi come ampliamento e
rafforzamento di detta posizione, e quindi tout court
contrari agli artt. 86 e 90 del Trattato (cfr il citato
"Considerando n. 17" nella parte in cui afferma
che i "diritti esclusivi ... in materia dl
elenchi telefonici sono ... incompatibili con il
combinato disposto dell'art. 90 e dell'art. 86 del
trattato", e "di conseguenza ... devono essere
aboliti")
La Direttiva del Consiglio altro non fa che individuare,
nell'ambito della categoria dei "diritti
speciali ed esclusivi" e delle "misure
contrarie all'art. 86 del Trattato", i diritti
inerenti alla pubblicazione e distribuzione degli elenchi
telefonici: operazione di specificazione settoriale
avente natura meramente ricognitiva dell'esistenza di ma
regola iuris dal tenore chiaro ed inequivoco.
Di conseguenza, la Direttiva impone tout court
un obbligo di abolizione di tali diritti a carico
degli Stati membri ("provvedono affinché sul
loro territorio siano aboliti", recita l'art.
4-ter).
Gli Stati destinatari non hanno scelta: devono provvedere
alla abolizione, senza che ad essi siano
riconosciute deroghe o opzioni alternative,
Si può dunque affermare che la Direttiva in questione,
per la parte che qui interessa (il profilo dell'art.
4-ter), appartenga a quella speciale categoria di
direttive self-executing, elaborata dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, per le quali, una volta
scaduto il termine di attuazione, sia irrilevante
l'intervento legislativo interno di recepimento formale.
Afferma la S.C. che "le direttive comunitarie,
anche quando non recepite nell'ordinamento italiano, in
violazione dell'obbligo di attuazione, hanno una diretta
efficacia nell'ordinamento interno limitatamente alle
disposizioni che non lascino alcuno spazio alla
discrezionalità in ordine alla loro attuazione"
(cfr. Cass. 18 aprile 1994 n. 3693; crf. anche Cass. 3
febbraio 1995 n. 1271), con la conseguenza che i giudici
italiani "sono tenuti a disapplicare le norme
del diritto nazionale non conformi a disposizioni
analitiche di una direttiva comunitaria" (cfr.
in particolare, Cass. n. 3693/94; c&. anche Cons.
Stato Sez. IV 29 ottobre 1991 n. 864; App. Milano 18
luglio 1995, in Rep. Giur. it. 1996, voce Comunità
europea n.441).
È superfluo sottolineare che l'art. 4-ter contiene una
disposizione specifica, chiara, univoca, che non lascia
alcuno spazio alla discrezionalità agli Stati membri: se
questi devono provvedere all'abolizione dei
diritti esclusivi in materia di pubblicazione di elenchi
telefonici, l'ltalia non ha altra scelte che provvedere
all'abolizione; ed abolizione significa l'esatto
contrario del "mantenimento in vita", . sia
pure a titolo transitorio.
7.A)Ma v'è di più.
L'Italia, come si è già detto, ha formalmente recepito
la Direttiva (con D.L. n. 545/96, conv. in L. 650/96)
mediante una tecnica che nulla toglie alla precedente
impostazione: ha disposto che le materia delle
telecomunicazioni sia disciplinata da norme regolamentari
interne, aventi ad oggetto, per il settore che qui
interessa, il regime delle autorizzazioni.
È noto che l'autorizzazione è un atto amministrativo
con il quale la P.A. consente ad un soggetto il potere di
esercitare concretamente un diritto che esiste già
nell'ordinamento, del quale la legge riconosce già la
titolarità, in capo al soggetto autorizzando.
Per il caso in esame, non essendo ancora intervenuto il
regolamento di disciplina del regime autorizzatorio (il
termine è scaduto nel gennaio 1997, secondo il D.L. n.
545/96), la situazione normativa è la seguente:
- i diritti esclusivi a favore di soggetti determinati
risultano aboliti;
- chiunque è titolare del diritto (o potere) di
pubblicare gli elenchi telefonici;
- non esiste un regime legale di autorizzazione che
consenta alla P.A. di regolamentare l'esercizio concreto
di tale diritto esistente.
Da ciò occorre trarre l'unica conclusione logica
possibile: nell'assenza di un regime pubblicistico di
autorizzazione, il diritto può essere esercitato liberamente
da chiunque.
Sarebbe logicamente assurda la conclusione opposta,
secondo la quale in assenza del regime di autorizzazione nessuno
(neppure la SEAT o la TELECOM) possa esercitare il
diritto di pubblicazione degli elenchi telefonici (la cui
libertà di esercizio è peraltro, del tutto innocua dal
punto vista pubblicistico). Di contro, appare illogica e
"comunitariamente" inammissibile la diversa
conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale di Pavia
nel provvedimento citato (e condivisa dalle ricorrenti),
secondo la quale, in assenza del (futuro ed emanando)
regime pubblicistico, gli ex-titolari di diritti
esclusivi restino titolari di tali diritti "sia
pure per un presumibile breve periodo", per
evitare - cosi si legge nel provvedimento - "una
sorta di anarchia legislativa".
Si deve sottolineare che nella materia in esame, esistono
ormai tre punti fermi;
a) - l'esclusiva è illegittima, perché
vietata dalle norme comunitarie;
b) - la regola è che il diritto di
pubblicazione degli elenchi debba appartenere a qualunque
imprenditore voglia esercitarlo;
c) - l'eccezione è che l'esercizio
concreto di tale diritto possa essere disciplinato dalla
P.A, mediante lo strumento di controllo delle
autorizzazioni.
In assenza dl normativa sulla eccezione
[sub c)] del regime autorizzatorio l'assenza è
addebitabile ai ritardi dello Stato, non all'inerzia
degli interessati - essendo impensabile che il Paese
resti privo degli elenchi telefonici, deve valere la
regola, (sub b)], e non può in alcun modo prevalere l'illegittimità
[sub a)]
In conclusione le parti ricorrenti non possono vantare
oggi il diritto di esclusiva, neppure in via transitoria,
solo fondandolo su disposizioni legislative interne che,
in quanto incompatibili con le norme comunitarie, devono
essere disapplicate.
8) Le ricorrenti, però,
fondano la loro pretesa su altri due profili:
- l'illecita appropriazione di informazioni proprie;
- la concorrenza sleale.
8.A) Quanto al primo profilo, per poter definire
"illecita" una appropriazione di informazioni
da altri detenute (peraltro, nel caso TELECOM, di natura
non riservata e destinate alla massima divulgazione)
occorre individuare la norma giuridica che le protegga.
Le ricorrenti fanno riferimento soprattutto alla
Direttiva 96/9/CE dell'11 marzo 1996 relativa alla "tutela
giuridica della banche di dati", il cui art. 7
(in tema di "diritto sui generis")
dispone che "gli Stati membri attribuiscono al
costitutore di una banca dati il diritto di vietare
operazioni di estrazione o reimpiego della totalità o di
una parte sostanziale del contenuto della stessa valutata
in termini qualitativi e quantitativi, qualora il
conseguimento, la verifica e la presentazione di tale
contenuto attestino un investimento rilevante sotto il
profilo qualitativo o quantitativo"
L'argomento non può essere condiviso.
A tacer d'altro, anche nella ipotesi in cui si voglia
ravvisare nella direttiva in esame la natura "self
executing" (tesi fortemente dubbia), occorre
attendere la data del 1§ gennaio 1998 (imposta agli
Stati membri dall'art. 16, comma 1, quale termine per
conformarsi), per ridiscutere della applicabilità delle
sue norme ad un mero elenco alfabetico di abbonati alla
rete telefonica, per la cui formazione non occorrono
speciali investimenti per crearla ed elaborarla (in
termini di "disposizione sistematica e metodica",
ex art. 1, comma 2), al di là dell' accumulo materiale -
semplice, automatico, progressivo, e peraltro doveroso -
degli estremi essenziali dei singoli contratti stipulati
con gli utenti.
8.B) Per la qualifica di "illiceità" non è
neppure possibile far riferimento alla legge 22 aprile
1941 n. 533 sul diritto d'autore, dal momento che
l'elenco telefonico ufficiale, per le modalità di
creazione, per la sua stessa conformazione e per la sua
funzione esclusivamente informativa, non può
considerarsi opera protetta.
La condizione per ammettere la tutela ex lege n.
633/41 in favore di tale mezzo di informazione
(informazione - lo si ricorda ancora - doverosa e
obbligatoria per la TELECOM), di per sé priva di
qualunque contenuto creativo, è la presenza nel mero
dato informativo di una ridondanza comunicativa
che lo renda unico e nuovo nel panorama conosciuto e, per
certi versi, particolarmente apprezzabile in vista della
soddisfazione di una bisogno dei destinatari, che può
essere indifferentemente, estetico (come per le opere
d'arte) o pratico (come per le opere didattiche o
scientifiche o per le raccolte c.d. "ragionate"
dei dati ripartiti per materie o per settori). Nei caso
dell'elenco telefonico alfabetico degli abbonati, non vi
è alcun apporto creativo da parte di alcuno sulla
globalità dei dati posseduti dalla TELECOM in virtù dei
suoi compiti istituzionali di concessionaria di un
pubblico servizio (dati, perciò, di pubblico dominio),
per cui si è al di fuori dell'ambito d protezione.
8.C) Non ravvisandosi alcun profilo di
"illiceità" specifica (ex lege) nella
copiatura pedissequa degli elenchi telefonici ufficiali,
non è possibile invocare neppure la tutela prevista
dall'art. 2598 c.c. in tema di concorrenza sleale.
L'attività concorrenziale posta in essere dalle due
parti resistenti nei confronti della SEAT; costituisce,
infatti, una esplicazione della iniziativa economica libera
(oggi, libera, senza limiti; nel futuro, entro i
limiti che saranno imposti dal regime autorizzatorio);
quindi attività di lecita concorrenza.
9) Tutto ciò premesso, le
istanze cautelari devono essere respinte per assenza del fumus
boni iuris.
Trattandosi di procedimento di rigetto pronunciato prime
dell'inizio della causa di merito, si deve provvedere
sulle spese, a norma dell'art. 669-septies c.p.c., che
devono essere poste a carico delle ricorrenti, in solido
fra loro, seconda il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Magistrato
designato, provvedendo con ordinanza, in contraddittorio
delle parti,
RESPINGE le istanze cautelari proposte
con. il ricorso depositato il 27 maggio 1997;
PONE a carico delle parti ricorrenti, in
solido fra loro, le spese del presente procedimento,
liquidate in Lire 6.000.000 (di cui Lire 3.000.000 per
onorari di avvocato) in favore della MICROFORUM Srl. ed
in Lire 6.000.000 (di cui Lire 3.000.000 per onorari di
avvocato) in favore di Matricardi Pier Nicola.
Si comunichi a:
- Avv. Alessandro Borda, per TELECOM SpA e SEAT SpA;
- Avv. Arnaldo Narducci, per MATRICARDI Pier Nicola;
- Avv. Michele Vietti e Avv. Loredana Gagliasso, per
MICROFORUM Srl.
Torino, 17 luglio 1997
Il
Magistrato designato
(Mario Barbuto)
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