Tribunale
di Pescara - Ordinanza del 9/1/1997
(Ballardini c. Nautilus)
(da www.andreamonti.net)
Tribunale Civile
di Pescara
Ordinanza del
9/1/1997
Il
giudice istruttore,
decidendo
sul ricorso
proposto ai
sensi dell'art.700
c.p.c. dal sig.Bruno
Ballardini con
il quale
lo stesso
ha richiesto inibirsi
alla Nautilus
s.r.l. l'utilizzo
della denominazione "Nautilus"
e quindi la sua pubblicizzazione tramite Internet e reti telematiche, nonché
provvedersi sul risarcimento del danno, quantificato nella misura di
L.100.000.000;
premesso
in fatto
1.
che il ricorrente ha dedotto di essere un agente pubblicitario;
2.
di avere depositato e registrato in data 17/9/1993 il marchio "Nautilus"
da utilizzare nella "pubblicità; gestione d'affari, amministrazione
aziendale, lavori d'ufficio";
3.
di avere in concreto utilizzato detto marchio nel campo
della pubblicità interattiva e
multimediale, essendo presente sulla rete Internet con un proprio
indirizzo (http://www.uni.net/nautilus);
4.
di avere recentemente appreso che la Nautilus
s.r.l., con
sede in
Pescara, utilizza
la propria denominazione sia
come ditta
sia per
pubblicizzare i
propri "servizi e programmi di comunicazione"
anche a mezzo della rete Internet, ove dispone di un "sito";
5.
di temere conseguentemente confusione con il proprio marchio, anche in
ragione dell'utilizzo degli stessi sistemi informatici, svolgendo entrambe le
imprese attività pubblicitaria diretta ad aziende produttrici di beni e
servizi;
6.
di ravvisare nella
condotta della Nautilus s.r.l. la violazione dell'art
10 c.c.
e degli
artt.1 ,11 e
13 del R.D
n.929/42, nonché
attività di
concorrenza sleale
(art.2598 n.1 c.c.);
7.
di esservi infine necessità di una tutela in via d'urgenza al fine di
evitare irreparabili danni all'attività commerciale;
rilevato
8.
che la resistente Nautilus s.r.l. ha
contestato la fondatezza del
ricorso rilevando
che all'Ufficio
Brevetti risultano registrati ben 27 marchi Nautilus, anche nella classe
relativa all'attività pubblicitaria;
9.
che sulla rete Internet la dicitura "Nautilus" è impiegata in
oltre 9.000 siti, una trentina dei quali in Italia;
10.
che il Ballardini non è titolare di una ragione sociale, avendo
presentato la richiesta di registrazione all'Ufficio Brevetti quale
persona fisica;
11.
che nella
rete Internet il ricorrente
è titolare
di un
acconto di
posta elettronica e di una semplice pagina, mentre essa resistente è
titolare di un "dominio" Abruzzolink.nautilus.it regolarmente registrato
presso il GARR (Gruppo per l'Armonizzazione delle Reti di Ricerca);
12.
che è tecnicamente impossibile la confusione tra i due
marchi svolgendo la Nautilus s.r.l.
l'attività di Service
Provider, ossia di soggetto che, avendo realizzato un nodo di una rete
di telecomunicazione, offre
a terzi
l'accesso alla
rete Internet, dietro corrispettivo, mentre il Ballardini utilizza per la propria agenzia
pubblicitaria lo spazio
offertogli dalla Uni.Net,
assimilabile ad essa resistente;
13.
che, in rito, il ricorso ai
sensi dell'art.700 sarebbe improcedibile, prevedendo la legge marchi l'utilizzo
del rito ordinario e non di quello cautelare, stabilito soltanto per i
procedimenti di sequestro e descrizione;
14.
che comunque il marchio registrato dal ricorrente sarebbe nullo per
difetto dei requisiti di novità e originalità e che lo stesso non potrebbe
avvalersi della tutela di cui all'art.2598 n.1 c.c., peraltro in rapporto di
specialità con la normativa della legge marchi,
non essendo
imprenditore;
15.
che, infine,
non sarebbero ravvisabili
i presupposti
per la
tutela cautelare
in via d'urgenza, non
avendo il ricorrente dimostrato l'attualità e la concretezza dell'asserito
pericolo nel ritardo;
ritenuto
con
riguardo alla
questione sollevata
in via preliminare dalla
resistente, relativa alla procedibilità della domanda
cautelare, che l'eccezione
sia infondata, prescrivendo l'art.63 del R.D. n.929/42 (c.d legge marchi),
così come l'art.83 corso del
giudizio di
merito per
violazione dei
diritti di brevetto, possa
essere disposta solo dal collegio, con sentenza del
rimedio cautelare in
corso di
causa con
le forme
del procedimento cautelare uniforme, ma nulla disponendo in ordine alla
tutela cautelare atipica ante causam, in ordine alla quale è prevalso
in giurisprudenza
e in
dottrina l'orientamento
favorevole;
ritenuto
nel merito
che
la fattispecie, in mancanza di una normativa specifica in tema di disciplina
dell'accesso alle reti telematiche e, in particolare, alla rete Internet, non
può che essere regolamentata, con riferimento all'utilizzazione e tutela del
nome o del marchio, dalla legislazione vigente, non potendo, allo stato,
attribuirsi rilevanza ai
fini della priorità d'uso alla registrazione presso il GARR (ove peraltro la
resistente, che svolge,
al contrario
del ricorrente,
anche l'attività
di service provider, ha registrato un "dominio" denominato "Abruzzo
Link", mentre
la ragione
sociale "Nautilus", oggetto
della contestazione, viene
utilizzata nell'indirizzo telematico: htpp://www.nautilus.abruzzolink.it),
come
riconosciuto dalle stesse parti nella memoria congiunta depositata
all'udienza del 20/11/96, ove evidenziano che la registrazione di un dominio non
ha alcun rapporto con
la registrazione
eventuale dello stesso nome come marchio;
ritenuto
venendo
alla valutazione
dei presupposti
per la tutela cautelare, che il ricorso è infondato, indipendentemente
dalla indagine sul fumus del diritto vantato dal ricorrente, per insussistenza
di una
situazione di
pericolo nel
ritardo che legittimi l'adozione
di un provvedimento urgente di inibitoria all'uso
del marchio
(evidente essendo
l'inammissibilità della
domanda risarcitoria pure avanzata nelle forme del procedimento cautelare),
dovendosi valutare, allo stato degli atti e tenuto conto della necessaria
sommarietà della cognizione nel presente procedimento,
che non
vi è
prova del
rischio concreto
di confusione, con conseguente
sviamento di
clientela, tra
il marchio del ricorrente e la ragione sociale della resistente, in
quanto il primo, (ripreso da un celebre romanzo di Jules Verne ed utilizzato
per denominare
il primo
sottomarino a
propulsione nucleare), non presentando caratteri di originalità e
creatività, come è provato dall'enorme numero di siti Internet identificati
dallo stesso nome e
dalla notoria
diffusione dello
stesso in numerosi settori,
dall'abbigliamento alla ristorazione,
non consente un collegamento immediato con l'attività di promozione
pubblicitaria svolta dal ricorrente, che, pertanto, non può dirsi
caratterizzata e identificata dallo stesso (emerge infatti dalle produzioni in
atti che la notorietà nell'ambiente pubblicitario è propria del Ballardini,
più che del nome "Nautilus");
a
ciò deve aggiungersi, da un lato, che trattasi di un marchio destinato ad
individuare un'attività
di produzione
di servizi
rivolta certamente ad
una clientela
specializzata, onde non
può ipotizzarsi l'induzione in
confusione del
c.d. indistinto consumatore
medio, dotato di normale diligenza, nella fattispecie inesistente, dall'altro,
che emerge con evidenza dalle produzioni delle parti che mentre il ricorrente ha
come principale referente l'area, a livello nazionale, della pubblicità no profit,
quindi di una pubblicità non convenzionale, volutamente svincolata dai
criteri consueti di ricerca del cliente e di confezionamento del messaggio
pubblicitario e
che utilizza, tra l'altro,
i canali telematici come
strumento di informazione e ricerca di contatti, la resistente ha al contrario
sinora limitato il proprio campo di attività
alla gestione
di un
nodo telematico
(quale service provider
-locatore di
spazi- come
concordamente dedotto da
entrambe le parti nella nota congiunta) e conseguentemente alla messa
a disposizione
di spazi
pubblicitari all'interno
del proprio sito Internet a imprenditori commerciali abruzzesi, con
sempice pubblicazione dei nomi o ragioni sociale, distinte per settori
commerciali, così differenziando in modo significativo la propria attività da
quella svolta dal ricorrente (indicato quale content provider -conduttore di
spazi-);
ritenuto
infine
che, in
ragione della
novità della
materia trattata, ricorrono
giusti motivi per
compensare parzialmente, nella misura della metà, le spese del
procedimento cautelare;
p.q.m.
rigetta
il ricorso proposto ai sensi dell'art.700 c.p.c. dal sig.Bruno
Ballardini nei
confronti della
Nautilus s.r.l., |