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 Fonti normative e documenti

Tribunale di Milano - Ordinanza del 3 giugno 1997
(Amadeus c. Logica)

(da www.andreamonti.net)

Tribunale Civile di Milano 

Ordinanza 3 giugno 1997 

 MARANGONI Presidente ed Estensore  

AMADEUS MARKETING S.a., AMADEUS MARKETING ITALIA S.r.l. (avv.Puopolo) - LOGICA S.r.l. (avv.Santoro).

 Svolgimento della vertenza  

Omissis - ritenuto che il ricorso presentato dalla AMADEUS MARKETING S.a. e dalla AMADEUS MARKETING ITALIA S.r.l. appare fondato sotto il profilo della contraffazione del marchio Amadeus di cui le ricorrenti risultano titolari [Omissis] da parte della resistente LOGICA srl che ha utilizzato quale domain name del proprio sito Internet la denominazione Amadeus.it; che infatti non sembra fondatamente contestabile che il domain name nella specie assuma anche un carattere distintivo dell'utilizzazione del sito- atto a concorrere alla identificazione del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico a mezzo della interconnessione di reti (Internet) - con qualche apparente affinità con la figura dell'insegna, in quanto il sito stesso spesso configura di fatto il luogo (virtuale) ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto; che nel caso di specie non sembra contestabile - a giudicare dalla produzione documentale raffigurante le varie schermate richiamabili dall'utente nei siti delle rispettive parti [Omissis] che nell'ambito del sito Amadues.it sia possibile accedere (anche) a servizi di prenotazione viaggi e soggiorni turistici - sia pure in via mediata - e che pertanto vi sia un aspetto di parziale identità o comunque di affinità tra le rispettive attività commerciali delle parti in causa; che sussiste confondibilità tra la denominazione Amadeus.it - ove la particella it deve ritenersi priva di attitudine distintiva, in quanto relativa alla mera localizzazione geografica propria dell'elaboratore di cui il sito appartiene - e il marchio di proprietà delle ricorrenti, richiamato nella sua interezza e privo di significative differenziazioni nella denominazione adottata dalla resistente; che allo stato non sembrano dotate di concreto fondamento le deduzioni della resistente circa la mancanza di novità e di capacità distintiva del marchio della ricorrente; che, infatti, per un verso le denominazioni indicate dalla resistente quali in ipotesi distruttive del marchio in questione non risultano opportunamente definite né sotto il profilo temporale - la registrazione del marchio delle ricorrenti risulta depositata nel 1987 [Omissis] - né rispetto alla eventuale identità/affinità tra i prodotti o servizi offerti; che d'altra parte, sotto il profilo dell'originalità, il segno distintivo registrato prescinde totalmente da qualsiasi richiamo alla denominazione generica dei servizi cui attiene; che pertanto deve essere accolta la richiesta di inibitoria all'uso del termine Amadeus da parte della resistente nella denominazione del sito Internet ad essa riconducibile, sussistendo sia il fumus boni juris del diritto affermato dalle resistenti così come innanzi specificato, sia il periculum in mora connesso alla prosecuzione della utilizzazione da parte della resistente della denominazione di cui sopra, atta a determinare l'ulteriore aggravarsi di un danno di incerta quantificazione all'esito del giudizio di merito e pertanto di per se stesso di natura irreparabile;

  P.Q.M.   - in accoglimento del ricorso proposto dalla AMADEUS MARKETING S.a. e dalla AMADEUS MARKETING ITALIA S.r.l. inibisce alla LOGICA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la ulteriore utilizzazione della denominazione Amadeus.it quale domain name del sito Internet ad essa riferibile; 

[Omissis]