Ordinanza del Tribunale di Roma del
4 luglio 1998
TRIBUNALE
DI ROMA
Prima Sezione
GIUDICE
ESTENSORE: Dott. Vincenzo Mazzacane
PARTI:
BANCA DEL SALENTO
(avv. Pedretti e Falletti)
PANTHEON
(prof. Zeno Zencovich e avv. Clemente)
RESTAINO
(avv. Porcacchia)
Il Giudice Istruttore,
letti gli atti,
sciogliendo la riserva che precede,
osserva:
In fatto: la ricorrente
Banca del Salento S.p.a, premesso che in data 17 maggio
1998, Restaino Sandro immetteva nella rete Internet un
messaggio di posta elettronica dal contenuto ritenuto
dall'attuale ricorrente lesivo del proprio onore, decoro
e reputazione; che tale messaggio era stato inviato ad un
sito di discussione pubblica tra quelli di più frequente
accesso, gestito dalla società Pantheon s.r.l. avente
come responsabile Centofanti Dario. Tanto esposto in
fatto, la ricorrente ha chiesto la rimozione immediata
dell'espressione "Fuggite dalla banca del
Salento" dall'intervento immesso in rete, la
pubblicazione sullo stesso sito di una nota di rettifica
del contenuto del messaggio rimosso e/o la pubblicazione
degli estremi del provvedimento giudiziale, con cui ne
era stata ordinata la rimozione, sottolineando in ordine
al fumus boni iuris la lesività per il proprio onore,
reputazione e decoro del messaggio immesso nella rete
Internet da Restaino Sergio ed in ordine al periculum in
mora l'irreparabilità del pregiudizio derivante dalla
divulgazione su scala mondiale di affermazioni infondate
e dal protrarsi della loro permanenza e accessibilità in
rete.
Si è quindi proceduto ad instaurare il contraddittorio,
avendo il giudice istruttore ritenuto di non poter
emettere inaudita altera parte come richiesto dalla
ricorrente, decreto di rimozione del messaggio
telematico. Si sono costituite le parti convenute.
Restaino Sergio, la Pantheon s.r.l e Centofanti Dario,
chiedendo il rigetto del ricorso.
Restaino Sergio ha contestato l'esistenza dei presupposti
del provvedimento d'urgenza, rilevando in ordine al fumo
boni iuris che il messaggio telematico in oggetto non ha
carattere diffamatorio, poichè contiene l'esposizione di
fatti realmente accaduti e che lo scopo dell'esistenza di
gruppi privati di discussione su Internet è quello di
consentire lo scambio tra gli utenti di informazioni
relativamente a vicende effettivamente vissute,
avvalendosi di un linguaggio informale e libero; in
ordine al periculo in mora che il messaggio, una volta
immesso nella rete, non può essere più recuperato e che
comunque, la diffusione non è avvenuta su canali
pubblici. In merito alla richiesta di pubblicazione di
rettifica la difesa di Restaino ha inoltre, rilevato come
tale diritto sia previsto dalla legge 47 del 1948 solo in
riferimento alla carta stampata, alla radio ed alla
televisione, non agli strumenti informatici e come
comunque tale domanda esulerebbe dalle possibilità del
Restaino dovendo indirizzarsi a chi consente l'accesso ad
Internet.
Centofanti Dario ha eccepito in via preliminare la
carenza in proprio di legittimazione passiva, in quanto
egli è il legale rappresentante della Pantheon s.r.l, a
cui è legato da rapporto di rappresentanza organica.
Centofanti Dario e la Pantheon s.r.l. hanno rilevato in
ordine al fumo boni iuris l'inapplicabilità dei criteri
enucleati con riguardo al legittimo esercizio del diritto
di cronaca a messaggi di natura individuale non
professionale ed occasionale qual è quello in esame e
l'impossibilità di ricollegare il sito di discussione
pubblica ed in particolare modo il suo contenuto e la
responsabilità per quanto vi compare, ai convenuti
Pantheon e Centofanti, che non hanno nessun potere di
vigilanza e controllo sui messaggi immessi in rete. In
ordine al pericolo in mora, ne è stata rilevata
l'infondatezza, poiché, secondo il programma di gestione
adottato dalla Pantheon, ciascun messaggio è visibile
solo per trenta giorni a decorrere dalla data di
immissione. E' stata eccepita, inoltre,
l'inammissibilità della richiesta di rettifica, dovendo
essere la ricorrente a precisare la propria posizione, in
quanto il gruppo di discussione non ha alcun titolo per
intervenire in merito.
Il Giudice Istruttore si è riservato di decidere
all'esito della discussione e del deposito di note
illustrative da parte dei procuratori.
In diritto: il convenuto
Restaino Sergio in data 17 Maggio 1998 ha immesso in
Internet un messaggio di posta elettronica inviandolo ad
un gruppo di discussione (c.d. newsgroup) con indirizzo
telematico "it.economia.analisi-tecn",
ospitato dal news-server Pantheon s.r.l, avente come
responsabile, c.d. webmaster Centofanti Dario.
I newsgroups o aree di discussione consistono in una
sorta di "bacheca" elettronica, dove gli utenti
che agiscono tramite elaboratori elettronici, possono
leggere i messaggi apposti da altri utenti e aggiungere i
propri contributi. Si tratta di numerosissime aree di
discussione, articolate per argomenti, che si distinguono
in moderate e non, a seconda della presenza o meno della
figura del c.d. moderatore, che analizza i messaggi in
arrivo e cancella gli interventi non in linea per forma o
contenuto con i requisiti essenziali del gruppo.
L'accesso ai newsgroups è reso possibile dal c.d.
news-server, che potrebbe essere definito come un
computer, collocato al centro della rete, che ospita le
suddette aree di discussione, ed a cui i singoli utenti
possono accedere avvalendosi dei programmi client di
collegamento (ad es. Netscape) installati sui propri
terminali.
I newsgroups che consentono lo scambio in rete di
informazioni ed opinioni su temi specifici tra i soggetti
interessati, possono essere creati da ogni utente
Internet e fanno capo di solito ad una pluralità di
elaboratori che conservano tutti una copia del messaggio
inviato ed utilizzano particolari procedimenti per
sincronizzare i dati immessi, in modo che qualsiasi
news-server, che ospita quell'area di discussione
destinataria dell'intervento, possano essere consultati i
messaggi di più recente inserimento. Il news-server non
è pertanto titolare di un sito, cioè di uno spazio
nella rete, ma mette a disposizione degli utenti Internet
uno spazio "virtuale" deputato ad ospitare i
messaggi di coloro che vogliano contribuire alla
discussione di specifiche tematiche.
Tutto ciò premesso,
occorre preliminarmente esaminare la posizione di
Centofanti Dario, convenuto in proprio quale webmaster,
preposto alla supervisione dei messaggi immessi in rete.
Si rileva il difetto di legittimazione passiva in proprio
di Centofanti Dario, che non può essere chiamato a
rispondere in proprio per le attività svolte nella sua
qualità di organo responsabile del news-server Pantheon
s.r.l.
Neppure la Pantheon s.r.l è da ritenersi legittimata
passiva dal presente ricorso, in quanto il news-server si
limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio
"virtuale" dell'area di discussione e nel caso
di specie, trattandosi di un newsgroup non moderato, non
ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi
che vi vengono inseriti.
Sul fumo boni iuris
Il messaggio a firma Restaino Sergio immesso nel
predetto gruppo di discussione non ha carattere lesivo
per l'onore, il decoro e la reputazione della ricorrente
Banca del Salento S.p.a.
Si osserva che nel caso che ci occupa l'intervento del
convenuto presenta toni espositivi piuttosto forti, i
quali sono da ricollegarsi all'amarezza ed all'umanamente
comprensibile malumore derivati dalle vicende finanziarie
sfavorevoli verificatesi in suo danno.
Quanto alla valenza lesiva attribuita dalla ricorrente
all'espressione "Fuggite dalla banca del
Salento", si rileva che tali segni linguistici
certamente di carattere critico, non integrano
affermazioni diffamatorie, ma sono espressione di marcato
dissenso con la condotta tenuta dall'ente creditizio.
Diverso valore si sarebbe dovuto attribuire alla suddetta
espressione qualora l'autore non fosse stato un privato
cittadino, ma altro istituto di credito, versandosi in
quella eventualità in un'ipotesi di concorrenza sleale.
Si rileva, inoltre, che il messaggio inviato da un
soggetto nella sua qualità di privato cittadino, come
nel caso che ci occupa, non può essere qualificato, ai
fini della sua eventuale valenza scriminante della
diffamazione, come esercizio del diritto di cronaca
giornalistica non essendo possibile rintracciare i
necessari estremi del carattere giornalistico
dell'attività svolta e dell'intento lucrativo proprio di
ogni attività professionale. Ed ancora il messaggio in
oggetto si caratterizza non tanto per la narrazione di
fatti accaduti (profilo prevalente nel campo del diritto
di cronaca), quanto per la formulazione di giudizi
personali da parte del Restaino sugli eventi verificatesi
e pertanto deve essere considerato manifestazione del
diritto di critica, di cui all'art.21 della Costituzione.
A questo punto deve verificarsi se Restaino Sergio abbia
esercitato il suddetto diritto nei limiti di legittimità
individuati dalla giurisprudenza prevalente. Per
orientamento costante (Cass.93/9109 in Foro Italiano,
1994 L 2217 Cass. 20.1.84 Saviane, Cass.24.4.85 Zanelli)
si ritiene che il diritto di critica consiste
nell'espressione di un dissenso motivato, cioè
nell'affermazione di fatti non apodittica ma supportata
da appigli concreti. Pertanto chi voglia esprimere un
giudizio sfavorevole sull'operato di un altro soggetto
dovrà spiegarne le motivazioni e fornire dei dati
obiettivi.
La critica consiste in un'interpretazione soggettiva di
fatti e comportamenti che per sua natura non può essere
imparziale, ma che comunque deve, sia pure nell'ambito di
forme aspre, essere espressa in modo corretto e civile.
Se ne desume pertanto che non è critica ovvero
manifestazione di dissenso motivato ogni apprezzamento
negativo indotto da mera animosità personale ed espresso
in forma esuberante. Il diritto di critica è inoltre
legittimamente esercitato se, alla continenza delle
espressioni usate, si accompagnano l'interesse pubblico
alla conoscenza delle affermazioni e la verità, anche
solo putativa dei fatti narrati.
In giurisprudenza inoltre si è osservato che talvolta la
critica si pone con toni sensibilmente accesi con punte
fortemente polemiche, soprattutto quando si tratta di
materie particolarmente sentite e che la legittimità di
siffatti interventi è subordinata al rispetto del limite
della continenza formale e sostanziale, consistente il
primo nella correttezza della forma espositiva adoperata
ed il secondo nella proporzione tra il contenuto, la
portata della critica e lo scopo informativo che si
persegue.
Applicando tali principi al caso che ci occupa si rileva
che l'intervento del Restaino è connotato certamente da
toni forti ed aspri (si parla ad es. di decisioni che
hanno generato "scompiglio, sconcerto, emorragie di
clienti e promotori e naturalmente perdite finanziarie
per alcuni investitori" di "disorganizzazione
ed incuranza" della ricorrente), ma la forma
espositiva non ha carattere volgare ed offensivo. Per
quanto attiene al contenuto del messaggio, si rileva il
carattere di interesse pubblico dell'argomento trattato,
forme di investimento finanziario, e la continenza
sostanziale dell'intervento, poichè il Restaino non è
andato al di là di quanto necessario per l'affermazione
delle proprie opinioni. Si tratta nella specie di
espressione di dissenso motivato, in quanto sia pure con
toni aspri e polemici, Restaino basa la manifestazione
del proprio pensiero su fatti e dati che alla luce del
testo del contratto allegato agli atti possono essere
considerati veri o quanto meno putativamente tali.
Si ritiene pertanto che nel caso che ci occupa Restaino
Sergio abbia legittimamente esercitato con il messaggio
de quo il diritto di critica riconosciuto dalla carta
costituzionale all'art.21 e che pertanto la ricorrente
Banca del Salento S.p.a. non abbia subito alcuna lesione
al proprio onore, dignità e reputazione di istituto di
credito.
Sul periculo in mora
In ordine al profilo del periculi in mora, si
osserva che questo non sussiste, non avendo prodotto il
messaggio del Restaino alcun danno irreparabile per la
Banca del Salento. Il predetto intervento peraltro,
rimane visibile nel newsgroup per un periodo di tempo
circoscritto trenta giorni dalla data di immissione, a
fronte della prassi, in tal senso adottata dal server
Pantheon. Sussistono eque ragioni per compensare le spese
del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso ex art.
700 c.p.c. proposto dalla Banca del Salento S.p.a. nei
confronti di Restaino Sergio, Pantheon s.r.l, Centofanti
Dario.
Spese compensate.
Si comunichi alle parti.
Roma 4.7.1998
Il Giudice
Istruttore
(Vincenzo Mazzacane)
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