Tribunale di Verona -
Ordinanza del 25 maggio 1999
(Technovideo c. Effedi)
(da www.andreamonti.net)
Tribunale Civile
di Verona
Ordinanza del 25/5/1999
R.G.N. 69/99 P.C.
TECHNOWARE
ENGINEERING S.p.A.
vs
EFFEDI S.a.s.
IL G.D.
Sciogliendo la
riserva che precede;
premesso in
fatto:
che con ricorso
depositato in data 23.3.1999 Technoware Engineering esponeva:
-
che essa
ricorrente era azienda del gruppo industriale Riello, specializzata nella
produzione di distributori automatici per home video; che fin dall'inizio del
1995 aveva posto in commercio la linea di distributori automatici denominata
"TECHNOVIDEO", sostenendo investimenti pubblicitari per far conoscere
il prodotto; che attraverso il pluriennale uso del marchio prodotto, avente i
requisiti richiesti per la registrazione, aveva ottenuto il diritto di
utilizzazione in via esclusiva nell'ambito dell'uso fino ad allora fattone,
con il conseguente diritto di inibirne la utilizzazione; che il 2.3.1999 aveva
depositato domanda di brevetto per marchio nazionale "TECHNOVIDEO" e
che fin dal 1997 aveva espostole caratteristiche della propria linea "technovideo"
su internet al sito "Technoware.it" evidenziato digitando la parola
"technovideo", che la ricorrente lamentava che l'impresa Effedi
s.a.s. di Flavio Fiorazzo aveva recentemente registrato un "domain name"
coincidente con il marchio TECHNOVIDEO e precisamente
"www.technovideo.com"; digitando il quale indirizzo su internet si
accedeva ad una pagina web in corso allestimento da parte di Effedi nella quale
si leggeva "troverete importanti informazioni tecniche e commerciali sui
nostri prodotti", tra i quali era indicato TECHNOVIDEO;
-
che la ricorrente
conseguentemente deduceva la ravvisabilità della registrazione del segno
TECHNOVIDEO come domain name su internet, unitamente alla preannunciata
utilizzazione del sito Internet per plubbicizzare un prodotto analogo a quello
di essa ricorrente, non solo di un atto confusorio di concorrenza sleale,. Ma
anche di contraffazione di marchio finalizzato a sottrarre clienti ad essa
ricorrente, sfruttando la notorietà acquisita dal prodotto Technovideo;
-
che pertanto,
ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni juris e del periculum in
mora, chiedeva inibirsi ex art. 63 R.D. 21.6.1942 n.929 ad Effedi s.a.s. l'uso
con qualunque mezzo del marchio TECHNOVIDEO quale segno distintivo dei prodotti
e quale "domain name" in Internet e conseguentemente fissarsi congrua
somma per ogni violazione; rilevato che la resistente costuitasi deduceva la
nullità del marchio TECHNOVIDEO per difetto di capacità distintiva ed
affermava l'insussistenza della contraffazione discendente dall'anninciata
commercializzazione dei prodotti di essa resistente, proprio avuto riguardo alla
lettura della pagina web richiamata da controparte, dalla quale emergeva che
essa resistente non aveva intenzione di denominare i propri prodotti con il
marchio TECHNOVIDEO, bensì di realizzare gli accessori a detti prodotti
destinati, con ciò rendendo legittimo il richiamo al marchio dei prodotti
medesimi; che la resistente affermava la legittimità dell'utilizzo del
"domain name" "TECHNOVIDEO COM" rilevando che la domanda di
registrazione del marchio TECHNOVIDEO da parte della ricorrente era successiva
alla richiesta di registrazione del domain name e che poiché il domain name
doveva essere assimilato all'insegna l'anteriorità dell'uso di tale
insegna elettronica da parte di essa resistente escludeva la possibilità per la
controparte di una valida registrazione della medesima denominazione come
marchio; ritenuto in diritto: che va preliminarmente verificata la sussistenza
in capo alla ricorrente del diritto all'uso esclusivo del marchio TECHNOWARE
in corso di registrazione, diritto del quale la predetta richiede la tutela con
la proposta azione cautelare e che, stante il carattere di sommarietà della
cognizione, viene qui accertato nella minor consistenza di mero fumus;
ritenuto
rilevato
ritenuto
-
che la
circostanza è resa evidente dalla stessa considerazione della pagina web
predisposta dalla resistente, secondo l'interpretazione fattane dalla
medesima; se invero la resistente, come afferma, ha inteso predispone la
pubblicizzazione della propria attività di produzione di ricambi per i prodotti
Technovideo appare di solare evidenza che ciò presuppone logicamente che i
prodotti Technovideo siano già diffusi e noti sul mercato con detta
denominazione (diversamente non trovando logica spiegazione la predisposizione
di un messaggio pubblicitario, rivolto a potenziali acquirenti che contenga il
richiamo al prodotto "TECHNOVIDEO"per la identificazione di uno dei
prodotti ai quali gli accessori sono "dedicati";
rilevato
-
che la
circostanza viene del resto riconosciuta dallo stesso legale rappresentante
della resistente, liberamente interrogato, e risulta indirettamente ma
sicuramente confermata dalla documentazione relativa alla pubblicizzazione da
parte della ricorrente dei prodotti TECHNOVIDEO in riviste specializzate a
partire dal 1994 (dalla quale può certamente desumersi la prova, idonea in
questa fase cautelare, della distribuzione sul mercato del prodotto così
denominato da parte della ricorrente , senza necessità di ulteriori conferme
documentali);
ritenuto
rilevato
-
inoltre che il
marchio oggetto della domanda di registrazione della ricorrente non appare porsi
in contrasto con il disposto dell'art.18 L. marchi, non rappresentando la
denominazione generica del prodotto, (costituito da distributori di
videocassette) né l'indicazione di uno degli elementi costitutivi del
medesimo (trattandosi di una parola di fantasia derivante dall'unione delle
due parole techno - costituente la presumibile abbreviazione delle parole
inglesi tehnology o technological utilizzata anche per composizione della
denominazione della ricorrente, ed il cui richiamo nel marchio intende
evidentemente anche collegare per assonanza il prodotto alla azienda produttrice
- e video);
rilevato
-
invero che per
condivisibile orientamento giurisprudenziale anche parole di uso comune relative
al genere di prodotto cui si riferiscono, ovvero parole di uso diffuso possono
costituire un valido marchio sempre che abbiano subito una modificazione tale da
annullare il loro significato originario e vengano utilizzate in combinazioni
tali da dare luogo ad una espressione originale avente una individualità
distinta dalle singole parole che la compongono, in modo da presentarsi come
vocabolo nuovo ed idoneo ad assolvere alla funzione di identificazione del
prodotto;
rilevato
-
che la suesposta
situazione concorre nella fattispecie con riferimento al marchio della
ricorrente, che ancorché possa eventualmente farsi rientrare nell'ambito dei
c.d. "marchi deboli", appare alla luce dei detti criteri, dotato di
sufficiente capacità distintiva;
ritenuto
-
conseguentemente
che va affermata la sussistenza del diritto della ricorrente, titolare del
marchio in corso di registrazione, di reagire avverso le azioni costituenti
violazione della privativa, e va quindi verificata la configurabilità nella
condotta della resistente così come denunciata in ricorso, degli estremi della
contraffazione del marchio;
rilevato
-
che la ricorrente
lamenta la registrazione da parte della resistente del domain name
"WWW.TECHNOVIDEO.COM" per il sito Internet, e la utilizzazione del
detto marchio per la commercializzazione dei suoi prodotti , analoghi a quelli
della ricorrente;
ritenuto
-
che per quanto
riguarda l'utilizzo del domain name "TECHNOVIDEO" per il sito
internet della resistente destinato a costituire veicolo per la pubblicizzazione
dei propri prodotti, deve evidenziarsi che ancorchè sia diversa la finalità
della denominazione TECHNOVIDEO, totalmente estranea alla propria ragione
sociale per uno dei suoi siti, e la valutazione del tenore delle pagine web
della resistente dimesse in atti (doc.ti 9 riferito al sito
www.technovideo.com" e 10 riferito al sito "effedi.com"
consentendo di ritenere che un tale utilizzo la resistente abbia fatto in
funzione della pubblicizzazione di una propria linea di prodotti denominata
TECHNOVIDEO, o comunque perseguendo la finalità confusoria di creare nella
clientela il convincimento della produzione da parte della propria impresa della
linea di prodotti denominata "technovideo";
rilevato
-
in proposito che
l'affermazione del legale rappresentante della resistente in merito all'oggetto
dell'attività della Effedi s.a.s. (limitata a suo dire alla produzione di
accessori per distributori automatici di videocassette) è smentita dal tenore
del documento 10 parte ricorrente, che evidenzia se non l'attualità della
produzione di distributori automatici quantomeno la predisposizione degli
strumenti pubblicitari per l'avvio di una tale produzione (nel sito "effedi
com." la resistente si presenta quale azienda che riveste "tuttora il
ruolo leader nel mercato italiano dei distributori automatici di cassette
video" ed è singolare che a lato del trafiletto contenente una tale
presentazione della azienda sia riportata, tra le voci ritenute qualificanti
dell'attività svolta, la parola "technovideo") ritenuto altresì
che la valutazione del tenore del documento 9 consente di escludere la
legittimità dell'uso del marchio TECHNOVIDEO da parte della resistente sulla
base del disposto dell'art. 1 bis legge marchi: invero tenuto conto delle
modalità con le quali viene pubblicizzata l'attività della resistente,
asseritamente rappresentata da accessori per distributori automatici di
videocassette, appare evidente che l'utilizzo da parte della resistente del
marchio TECHNOVIDEO esula dall'ambito di liceità definito dalla norma citata,
in quanto il testo di presentazione è formulato con modalità equivoche, tali
da ingenerare nel pubblico dei destinatari del messaggio pubblicitario l'erroneo
convincimento della produzione da parte di EDDEDI non solo degli accessori
"dedicati a .. technovideo " ma anche dei prodotti relativi;
ritenuto
-
conseguentemente
che sussiste il requisito del fumus boni juris con riferimento alla domanda di
cautela avanzata dalla ricorrente, apparendo altresì ravvisabile il requisito
del periculum in mora, stante l'esigenza di evitare sviamenti della clientela,
impedendo alla resistente l'attivazione del mezzo confusorio in fase di
approntamento;
ritenuto
-
pertanto che va
inibito alla resistente EFFEDI s.a.s. l'utilizzo come domai name e come
marchio per contraddistinguere i propri prodotti della parola " TECHNOVIDEO
" e va fissata alla resistente ai sensi dell'art.63 2° comma legge
marchi la somma di £.5.000.000 per ogni violazione successivamente constatata e
per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a partire dal
quinto giorno successivo alla notifica del provvedimento medesimo;
P.Q.M.
Visto l'art.63
R.D. 21.6.1942 n.929;
-
Inibisce a EFFEDI
S.A.S. DI FLAVIO FIORAZZO l'utilizzo quale "domain name " per i
propri siti internet e quale marchio per contraddistinguere i propri prodotti
della parola "TECHNOVIDEO";
-
Fissa la somma di
£. 5.000.000 per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno
di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a partire dal quinto
giorno successivo alla notifica del provvedimento medesimo;
-
fissa termine
perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'inizio del
giudizio in merito;
-
manda alla
cancelleria per le comunicazioni di rito.
Verona 25.5.1999 |