Tribunale
di Genova - Ordinanza del 17 luglio 1999
(Compaq
c. Abx)
(da www.andreamonti.net)
Tribunale
di Genova Sezione VI civile
Ordinanza del 17/7/1999
Compaq Computer
S.p.a
vs:
.ABX SISTEMI S.r.l
GU dr. Marchesiello
Il GU a
scioglimento della riserva, rileva:
-
COMPAQ COMPUTER S.p.A., a seguito di conferimento di azienda da parte di DIGITAL
EQUIPMI!.NT S.p.A. è licenziataria esclusiva del marchio « Alta Vista » in
Italia;
-
il marchio « AltaVista » è registrato presso l'Ufficio per l'armonizzazione
del mercato interno dell'Unione Europea, con il numero 000258954, e gode di
piena protezione anche nell'ambito nazionale;
-
il marchio « AltaVista » designa un prodotto di software che integra
attualmente uno dei principali motori di ricerca nell'ambito del sistema
informatico Internet, operante a livello mondiale;
-
ABX SISTEMI s.r.l. in liquidazione è una società iscritta dal 1986 nel
registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di Genova, operante nel settore della
compravendita di apparecchiature elettroniche e relativa istallazione, servizi
di consulenza e stesura programmi per computer;
-
nel periodo dal gennaio 1998 sino al maggio dello stesso anno ABX SISTEMI ha
attivato (registrandolo con l'apposita autorità nazionale) un «.sito » web
all'indirizzo http://www.altavista.itl (ALTAVISTA.IT);
-
a seguito dell'invito da parte di COMPAQ COMPUTER a « dismettere e cessare
immediatamente qualsiasi utilizzo di tale marchio » (« AltaVista », n.d.e.'),
ABX ha provveduto a disattivare la pagina web all'indirizzo di cui sopra « e
ogni altro riferimento al link di Altavista sulla U.R.L.
www.altavista.digital.com, o *www.altavista.telia.com », ma non ha
provveduto nonostante sia stata a ciò espressamente invitata dai legali
di COMPAQ ‑ ad attivarsi presso l'Autorità preposta per consentire la
iscrizione « a dominio » del nome « Altavista » da parte della COMPAQ,
titolare del marchio corrispondente, iscrizione che può essere disposta
dall'Autorità preposta solo a seguito della cancellazione della precedente
registrazione « ALTAVISTA.IT » ottenuta da ABX SISTEMI.
In
base a queste circostanze di fatto - non contestate tra le parti - COMPAQ ha
chiesto
- di inibire ad ABX « qualunque ulteriore utilizzo a qualsivoglia titolo del
marchio registrato "AltaVista" »;
- di ordinare la cessazione dell'attività di concorrenza sleale tuttora in
essere « ordinando alla ABX di compiere tutto quanto necessario affinché venga
eliminato ogni riferimento nel registro tenuto presso la Registration Authority;
nonché tutto quanto necessario affinché la ricorrente, possa liberamente
registrate, utilizzando il nome « AltaVista »; il relativo dominio Internet
»;
- di ordinare infine la pubblicazione della emananda ordinanza a cura e spese di
ABX su periodici specializzati, nonché su sito Internet da indicarsi.
ABX
SISTEMI si è costituita, sostenendo la piena legittimità della propria
iniziativa, assunta peraltro su incarico di un cliente non operante nel settore
informatico. La stessa, esplicita formulazione della pagine escludeva ogni
intento di concorrenza sleale o di contraffazione del marchio: la pagina era
stata momentaneamente disattivata non a seguito dell'iniziativa di COMPAQ, ma «
in attesa di realizzare una compiuta impaginazione grafica » del prodotto.
Sentite
sommariamente le parti all'udienza del 25 giugno, il giudice ha ritenuto
opportuno interrogare a chiarimenti, quale persona informata circa il meccanismo
di assegnazione dei « nomi a dominio » in ambito nazionale, il responsabile
della Naming Autrhority italiana, organismo « normativo » cui è affidato il
compito di stabilire le procedure operative e il regolamento in base al quale
opera, convenzionalmente, la Registration Authority (organismo « esecutivo »
responsabile dell'assegnazione dei nomi « a dominio » e della gestione dei
registri).
All'udienza
del 9 luglio 1999 è stato sentito il direttore del comitato esecutivo della
Naming Authoriy, Enzo Fogliani.
È
stato altresì sentito Renato Balestrello, della società GREENTEL, che opera
nel settore Internet in qualità di «provider » e « mantainer » di nomi a
dominio e che in tale veste ha curato per 'il cliente ABX SISTEMI le procedure
per l'inserimento nella rete Internet della pagina « Altavista ».
Nel
corso della stessa udienza, il difensore della COMPAQ ha chiesto che le
conclusioni già formulate in sede di ricorso (nei confronti di ABX) venissero
« integrate con l'ordine alla Registration Authority di cancellare e/o revocare
l'utilizzazione del nome « AltaVista.it2 alla ABX s.r.l. e di conseguenza
disporre la cancellazione del relativo database».
Per
la convenuta, a sostegno della tesi già formulata in sede di costituzione, è
stata prodotta una copia‑bozza della nuova pagina che ABX si appresterebbe
ad attivare nel sito in questione, per conto della propria cliente, un'agenzia
d'affari immobiliare denominata « Alta vista di Bazzacco Gianfranco » iscritta
nel registro delle ditte imprese individuali di Treviso sin dal 23 gennaio 19$1.
Su
tali premesse in fatto, il tribunale rileva prima di tutto la inammissibilità
dell'integrazione della domanda da ultimo richiesta dalla difesa di COMPAQ con
riferimento alla Registration Authority. Quest'ultima ‑ in base alla
documentazione e alle informazioni acquisite ‑ è un soggetto privo di
qualunque connotazione o funzione pubblica, istituito su base puramente privata
e convenzionale quale filiazione di una più vasta organizzazione sorta a
livello mondiale attorno alla rete denominata Internet. A tale configurazione
sono collegati compiti di coordinamento e integrazione dei sistema che non si
fondano sul conferimento di alcun potere in senso pubblicistico tradizionale ma
esclusivamente sul consenso di tutti i soggetti operanti professionalmente a
livello della rete, alfine di stabilire e fare osservare talune regole
fondamentali nell'assegnazione e nella gestione dei cosiddetti x 'nomi a dominio
». In particolare, in caso di conflitti tra nomi a dominio già « assegnati »
e nomi di identico contenuto (esprimenti o meno una realtà giuridica tutelata o
tutelabile in termini di marchio), che aspirino a utilizzare un proprio sito
nella rete, la R.A. attiva un cosiddetto « procedimento di pubblica
contestazione » consistente nel contrassegnare il sito, sul data‑base,
come oggetto di contestazione, e nell'invitare le parti a risolvere in via
amichevole il conflitto. Ove tale procedimento non produca esito positivo, la
R.A. si limita a prendere atto della situazione, non essendo prevista alla stato
la possibilità (pur prevista in altri contesti) di sospendere il nome a
dominio, fatti salvi gli altri servizi.
Non
esistendo dunque un potere‑dovere della R.A. di attivarsi nel senso
richiesto, e non essendo la R.A. parte nel procedimento, non è possibile
prendere in esame in questa sede la richiesta di emettere un ordine direttamente
nei confronti della R.A.
Venendo
poi al conflitto che coinvolge il marchio registrato « AltaVista » e
l'indirizzo « Altavista.it » attivato a cura della convenuta, deve rilevarsi
che:
-
effettivamente
il permanere in capo a ABX SISTEMI della pagina web intitolata « Altavista.it
», impedisce a COMPAQ di aprire una propria pagina italiana sotto la stessa
denominazione: a questo fine non è sufficiente la temporanea disattivazione
della pagina, ma è necessario che da parte della R.A. si provveda alla
cancellazione dell'« intestazione » del nome a dominio alla ABX,
-
il conflitto tra il marchio « AltaVista », che distingue l'omonimo motore di
ricerca su Internet a livello mondiale, e l'attivazione di una pagina denominata
« Altavista.it » da parte di ABX SISTEMI va risolto - in questo peculiare
contesto - sia in termini di tutela del marchio, con riferimento a ogni
illecito tentativo di contraffazione, imitazione, confusione, sia in termini di
corretto funzionamento del meccanismo di accesso al sistema Internet, a livello
mondiale e a livello locale.
Quanto
"al primo aspetto (tutela del marchio), è rilevabile « prima facie » il
tentativo posto in essere da ABX SISTEMI - operante a livello locale nel
settore, informatico - di « porsi sulla scia » del ben più famoso
software detenuto da COMPAQ. Tanto può desumersi - quanto meno in termini
di « fumus » - dalla stessa struttura e dal testo della pagina « Altavista.it
», con il suo richiamo alla « possibilità di accedere à uno dei maggiori
indici web, con ben 30 milioni di pagine distribuite su 275.600 server e quattro
milioni di articoli forniti da 8.000 gruppi d'informazione Usenet. Ogni giorno
oltre 23 milioni di utenti visitano AltaVista ». Il richiamo alle enormi
possibilità comunicative proprie di « AltaVista » è formulato
- attraverso una implicita appropriazione di tale dimensione planetaria - in
modo da far credere all'utente che l'accesso è « uno dei maggiori indici web
» sia una caratteristica peculiare del sito « Altavista.it ». La situazione
può essere assimilata a quella di un modesto affittacamere, che si collochi
sull'ingresso di un albergo facente parte di una catena di hotel di lusso,
cercando di convincere i clienti che la propria offerta partecipa del prestigio
e delle caratteristiche del servizio adiacente.
Non
vale al riguardo obiettare che lo stesso messaggio (vera e significativa «
execusatio non petita ») contiene l'indicazione che « Altavista.it non ha
alcun rapporto con Digitai Equipment Corporation, Altavista Internet Software
Inc. o con il servizio di ricerca Internet AltaVista accessibile all'indirizzo
www.altavistadigita.com, o all'indirizzo www.altavista.telia.com ».
L'indicazione serva al contrario a mettere in rilievo la indubbia consapevolezza
da parte della convenuta di invadere un territorio ad essa non appartenente.
Né
può essere attribuito maggior rilievo all'altra tesi, approntata dalla
convenuta, secondo cui ABX non avrebbe fatto altro che operare per conto di un
proprio cliente, per avventura titolare di una agenzia immobiliare denominata
Altavista di Bazzacco G.'.
In
primo luogo, si deve rilevare che il sito in questione fa capo non all'agenzia
del Bazzacco, ma alla ABX SISTEMI s.r.l., che in quanto titolare del « domain
» « altavista.it » può o comunque potrebbe farne l'uso da essa ABX ritenuto
più conveniente, ponendosi in questo senso come del tutto aleatorio, se non
addirittura strumentale, il riferimento alla ditta del signor Bazzacco.
In
secondo luogo, non può sfuggire il contrasto tra l'originaria impostazione data
dalla convenuta alla pagina, chiaramente mirata ad offrire un servizio generale
collegato (nel modo che si è visto) alle enormi potenzialità del motore
AltaVista, e l'assunzione di una diversa, tardiva ipotesi di utilizzazione del
sito a favore di un Altavista, per così dire, minore, locale e limitato al
settore immobiliaristico.
Diversa
e più complicata si sarebbe presentata la situazione, anche per il gigante
COMPAQ, se il sito in questione fosse stato pre‑occupato direttamente da
un soggetto legittimato all'uso del nome « Altavista u in un ambito non
suscettibile di recare nocumento al marchio della odierna ricorrente.
Nel
caso di specie, viceversa, l'uso del nome a dominio « Altavista » da parte di
una società operante nel settore dell'informatica (anche indipendentemente dal
tenore e dalla configurazione specifici della vecchia pagina) comporta per il
marchio registrato « AltaVista » e la sua visibilità un danno ingiusto e
immediato, non facilmente né intermente riparabile.
In
questo senso pertanto deve ritenersi dunque che l'iniziativa di BX SISTEMI
integri in se stessa una appropriazione illecita del marchio « Altavista »,
realizzata attraverso l'attivazione della pagina « Altavista.it ».
Sennonché
il risultato di tale attività, di per sé illecita, non si traduce
esclusivamente nel discredito o nella confusione che l'iniziativa è idonea a
provocare quanto alla pertinenza del marchio (in questo senso sarebbe
sufficiente la disattivazione della pagina): la conseguenza più grave della
abusiva registrazione del nome a dominio « Altavista. it'consiste infatti
nell'impedire al legittimo titolare del marchio di registrarlo a sua volta come
« domain name » presso la Registration Authority. La creazione della pagina «
Altaviata.it'da parte della convenuta, in sostanza, non solo costituisce in
positivo un atto di aggressione nei confronti del marchio, ma - in negativo -
determina un ulteriore effetto paralizzante o impeditivo della registrazione da
parte del legittimo titolare del marchio: e che vi sia un interesse di COMPAQ a
registrare il marchio « AltaVista » presso la R.A. italiana non può essere
messo in dubbio, se non altro per l'effetto che a tale registrazione consegue di
impedire ad altri soggetti di tentare I'« occupazione » indebita dello
specifico dominio.
In
sostanza, anche indipendentemente dalla titolarità del marchio, si configura
nel caso in esame una violazione delle nonne che presiedono alla correttezza e
lealtà della concorrenza (art. 2598 CC, cpv, nn. 1 e 3) nell'accesso ai sistemi
informatici integrati e alla loro utilizzazione.
La
natura diffusa e istantanea del mezzo informatico comporta, nella specie, una
evidente situazione di pericolo imita nel mantenimento della situazione in
esame, come è dimostrato dall'intenzione da ultimo manifestata da ABX SISTEMI
di riattivare quanto prima la pagina « Altavista.It >>
Il
ricorso va accolto pertanto nei seguenti termini.
Il
tribunale, ritenuta la illegittimità dell'uso del nome « Altavista.it » nel
sistema Internet da parte della convenuta ABX SISTEMI s.r.l., inibisce ad ABX
SISTEMI s.r.l. ogni ulteriore utilizzazione a qualsivoglia titolo (anche con
riferimento a specifici e limitati settori economici) del marchio registrato «
AltaVista »; ordina ad ABX SISTEMI s.r.l. la cessazione di ogni ulteriore
attività di concorrenza sleale attraverso la registrazione del nome a dominio
« Altavista.it » presso la Registration Authority italiana; ordina ad ABX
SISTEMI s.r.l. di attivarsi a proprie spese presso la Registration Authority
perché venga cancellato o eliminato dal sistema Internet ogni riferimento al
sito Web « Altavista.it » come di pertinenza della ABX SISTEMI s.r.l.; ordina
la pubblicazione della presente ordinanza a cura e spese di ABX SISTEMI s.r.l.
sul periodico PC PROFESSIONAL, nonché, per un mese, sul sito Internet «
Altavista.it» da mantenersi attivo solo a questo fine.
Fissa,
per l'inizio del giudizio di merito, il termine di 30 giorni.
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