Tribunale di Genova - Ordinanza
del 12 ottobre 1999
(Compaq c. Abx (Reclamo))
(da www.andreamonti.net)
Tribunale di Genova Sezione
VI civile
Ordinanza del 12/10/1999
Sul reclamo
promosso da:
ABX SISTEMI
S.r.l., Avv. F.Saia
nei confronti di:
Compaq Computer
S.p.a., Avv.G.Poggiani e U.Foppiano.
Svolgimento
del processo
Con ricorso ex
articolo 700 codice procedura civile la Compaq S.p.A., premesso di
essere divenuta titolare della licenza d'uso del marchio Altavista a seguito di
acquisto di azienda da Digital Equipment, affermava che detta denominazione,
oltre a connotare i propri prodotti e servizi, secondo la funzione propria del
marchio, rappresentava anche l'elemento distintivo dell'indirizzo di accesso al
più potente ed efficiente motore di ricerca dei siti Web per Internet,
anch'esso denominato Altavista, di sua proprietà. Riferiva anche di essere
venuta a conoscenza del fatto che un'altra società, denominata GreenTel
utilizzava il marchio Altavista per identificare alcune pagine Web e sosteneva
che ciò rappresentava un illecito utilizzo del marchio registrato a idoneo a
rappresentare un ingiusto profitto per l'utilizzatore abusivo con danno per essa
ricorrente ha rappresentato dall'ostacolo che veniva così frapposto ad una
rapida consultazione dei siti attraverso l'indice di ricerca Altavista.
Riferiva anche che
la GreenTel a seguito di contestazione aveva indicato la società ABX quale
titolare dello spazio corrispondente al predetto indirizzo nonché del nome
dominio registrato presso l'organismo deputato al controllo sull'assegnazione
dei nomi Registration Autority italiana e che la ABX, anche essa fatto oggetto
di intimazione a cessare l'uso illecito, aveva disattivato la pagina Web in
contestazione ma non aveva provveduto ad eliminare il riferimento Altavista dal
registro dell'authority, circostanza questa di per sé lesiva del diritto di
esclusiva sul marchio in quanto idonea ad ingenerare nei terzi la convinzione
che il motore di ricerca Altavista fosse di proprietà della società ABX e
determinava per essa Compaq l'impossibilità di registrare un proprio dominio
Internet utilizzando come nome il marchio Altavista, di cui peraltro era
licenziataria in via esclusiva per l'Italia.
La società ABX si
costituiva in giudizio ed eccepiva che il del nominativo Altavista it che era
stato da lei coniato e registrato presso l'authority competente per designare
una pagina doppia v creata per un cliente titolare di un'azienda che operava
sotto la stessa denominazione, sosteneva che si trattava esclusivamente del nome
di uno spazio, nome che, alla stregua di un numero telefonico, aveva l'unica
funzione di permettere l'accesso alla relativa pagina senza alcuna possibilità
di interferire sulla riconoscibilità del marchio di cui era titolare la Compaq.
Il giudice
accoglieva il ricorso inibendo alla società ABX l'utilizzo del marchio
Altavista.
Avverso il
provvedimento ha proposto reclamo la società ABX sottolineando particolarmente
il fatto che titolare della home page oggetto del sito da lei realizzato sarebbe
un soggetto che solo per avventura porta lo stesso nome Altavista di cui al
marchio registrato e che opera in settore affatto diverso da quello proprio
della Compaq, per cui la circostanza che i abbia inteso inserirsi nel circuito
Internet con il proprio nome a scopo di pubblicizzare la propria attività per
nulla inciderebbe sui diritti della opposta. Contestava inoltre il difetto di
legittimazione attiva di Compaq per il fatto che la stessa avrebbe ceduto a
terzi la maggioranza dei titoli azionari relativi a ad Altavista Company,
società produttrice del motore di ricerca di cui trattasi.
La Compaq si
costituiva e chiedeva la conferma dell'ordinanza reclamata.
Il collegio sentiti
i difensori all'udienza odierna si riservava di decidere.
Motivi
della decisione
Il reclamo è
infondato.
La società ABX
sistemi, società operante nel campo dei servizi informatici, si propone nel
presente giudizio come semplice esecutrice per conto di un cliente (tal Bazzacco
Gianfranco) dell'attività di tipo tecnico ed amministrativo necessaria per la
realizzazione di un sito Internet e di una pagina pubblicitaria all'interno
dello stesso. Il fatto che tale cliente operi, da tempi da sospetti, sotto la
denominazione " Altavista " ed in un settore commerciale , quello
della compravendita immobiliare, affatto diverso da quello proprio della Compaq
(che sotto tale denominazione offre agli utenti un " motore di ricerca
" per Internet) costituirebbe a detta della reclamante la prova migliore
dell'assenza nel proprio operato di intenti speculativi a danno della reclamata.
Secondo l'assunto della reclamante dunque, stante la non contiguità dei settori
commerciali in cui operano rispettivamente la Compaq ed il Bazzacco con,
l'intera operazione che ha provocato la reazione di compact, essendo riferibile
alla Bazzacco quale semplice mezzo pubblicitario relativo alla sua agenzia
immobiliare, non integrerebbe affatto gli estremi della concorrenza sleale, né
il solo fatto che detti soggetti abbiano nel proprio indirizzo informatico
utilizzato lo stesso nome Altavista determinerebbe alcuna violazione della legge
marchi (dovendosi anzi riconoscersi a tutti " la libertà di stabilimento
di un dominio e di circolazione della propria denominazione ").
A supporto di tali
argomentazioni, solo accennate in prime cure e sviluppate compiutamente in sede
di reclamo, la ABX sistemi ha prodotto la stampa della pagina doppia v in
questione da cui risulta che il contenuto della stessa è in oggi a relativo
esclusivamente alla compravendita di immobili.
La tesi della
reclamante non è condivisibile, essa si fonda su di un presupposto di fatto
rimasto indimostrato: il conferimento di un incarico professionale da parte del
Bazzacco alla ABX sistemi volto alla realizzazione del sito Internet in
questione. Della agenzia d'affari immobiliare " Altavista " di
Bazzacco Gianfranco risulta infatti provata in causa esclusivamente l'esistenza
in vita a partire dal 1981 (grazie alla prodotto certificato della camera di
commercio), decisamente troppo poco per avvalorare una linea difensiva, quella
della reclamante, mirante a far valere diritti personalismi (quali quello
all'utilizzo del proprio nome) di cui a ben guardare la titolarità spetterebbe
alla stessa agenzia, tanto che sarebbe fondato il dubbio, ove le cose non
stessero diversamente da come ABX sistemi tenti di rappresentarle, in ordine
alla sussistenza, se non della legittimazione, almeno dell'interesse della
reclamante a farli valere nel presente giudizio.
Il silenzio del
Bazzacco ed il maldestro tentativo di ABX sistemi di modificare la realtà dei
fatti rispetto a quella che si presentava all'inizio della controversia (solo
dopo la pronuncia del provvedimento reclamato essa ha provveduto a completare la
pagina doppia v in questione con notizie riguardanti il mercato immobiliare
sostituendo il messaggio preesistente che era del seguente tenore: " vi
offriamo la possibilità di accedere ad uno dei maggiori indici Web... ")
permettono di affermare l'esistenza di un preciso e diretto interesse della
opponente alla conservazione del sito Internet in questione, sito del cui "
domain", occorre ricordarlo, essa è titolare in forza della registrazione
ottenuta e di cui pertanto potrebbe disporre liberamente, con buona pace del
Bazzacco. Ed è proprio in riferimento a questo interesse che va ravvisato
l'ambito commerciale nel quale si inserisce l'attività di concorrenza sleale
denunciata da Compaq.
Per dare
dimostrazione di tale assunto è opportuna una brevissima premessa relativa alla
funzionamento di Internet e dei motori di ricerca ad esso relativi. Come noto
Internet costituisce " un insieme di decine di migliaia di network o o reti
di calcolatori che inter connettono milioni di computer in tutto il mondo
", tale " rete delle reti " fornisce all'utente una quantità
enorme di documenti ed informazioni, la ricerca dei dati che interessano è
facilitata da quei programmi denominati " motori ricerca " che
attraverso l'utilizzo di parole chiave selezionano i siti che contengono le
informazioni disponibili sulla rete. I motori ricerca sono realizzati da
società specializzate che li inseriscono nella rete consentendone l'accesso
gratuito a tutti gli utenti, l'interesse ed economico che giustifica questa
operazione è rappresentato dalla vendita di spazi pubblicitari all'interno del
programma: è evidente che più uno motore di ricerca viene utilizzato, più
esso acquisisce valore sia come canali pubblicità vera e propria sia come mezzo
di orientamento dei consumatori.
Occorre ora
considerare che l'accesso e motori ricerca avviene attraverso l'indirizzo
informatico che ciascuno di essi si è scelto, in base alla semplice digitazione
dell'indirizzo stesso e che il numero di utenti che visitano ogni singolo motore
è dunque il suo valore commerciale come veicolo pubblicitario, viene
determinato sulla base del numero di collegamenti che si sono così realizzati
in un dato periodo di riferimento. Pertanto, tornando al caso in esame, se è
vero quanto sostenuto dalla reclamante che l'utilizzo da parte sua della
denominazione Altavista non impedisce agli utenti, anche se tratti in inganno
dalla omonimia una volta avveduti si dell'orrore di uscire dal sito Altavista.it
per posizionarsi sul motore di ricerca Altavista digitando l'indirizzo
www.altavista.com, ciò non è, contrariamente a quanto sostenuto dalla
reclamante, circostanza di poco conto avuto riguardo alle conseguenze che
l'imposizione di un simile "passaggio" determina.
Non si tratta solo
di frapporre un ostacolo e rallentare l'accesso diretto al motore di ricerca:
l'induzione in errore degli utenti, realizzata attraverso lo sfruttamento della
notorietà del nome Altavista da parte della reclamante, ha come conseguenza
immediata a quella di " catturare " nel sito a lei intestato utenti
diretti verso il motore di ricerca omonimo, con ciò stesso realizzando la
diffusione di messaggi pubblicitari contenuti nella relativa pagina ed
accreditandogli presso gli operatori commerciali una potenzialità diffusive
degli stessi che altrimenti sarebbe del tutto estranea alla reclamante. La
circostanza che all'indirizzo informatico della reclamante corrisponda un sito,
mentre a quello della reclamata corrisponda un motore di ricerca (anche ammesso
che il sito della ABX sistemi fosse stato predisposto esclusivamente per fornire
informazioni relative al mercato immobiliare) non modifica i termini della
questione: la reclamante aveva realizzato un sistema che attraverso lo
sfruttamento della notorietà del nome Altavista era volto ad accreditare il
proprio sito quale valido veicolo pubblicitario (anche solo nel ristretto ambito
degli operatori immobiliari).
Ciò costituisce
senza alcun dubbio attività di concorrenza sleale alla stregua dell'articolo
2598 numero 1 codice civile: il mercato rispetto al quale ABX sistemi poteva
dirsi concorrente di Compaq che era quello della pubblicità di Internet.
Per quanto riguarda
l'eccepito difetto di legittimazione attiva della Compaq a far valere diritti
che sarebbero stati ceduti dall'opposta a terzi in forza della vendita della
maggioranza azionaria della società produttrice del motore di ricerca di cui
trattasi si rifletta che, alla stregua dell'articolo 111 codice procedura
civile, la circostanza dedotta, essendo intervenuta successivamente
all'instaurazione del presente giudizio, è inidonea ad influire sullo stesso.
Il provvedimento
reclamato viene quindi dunque confermato che la ABX sistemi viene condannata a
rimborsare alla reclamata le spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
Genova, 12.10.1999 |