Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Fonti normative e documenti

CAMERA DEI DEPUTATI - PROPOSTA DI LEGGE N. 3122

d'iniziativa dei deputati
CIMA, BOATO, CENTO, LION, ADDUCE, ALBERTINI, ANNUNZIATA, BATTAGLIA, BENVENUTO, BOVA, BRUSCO, CAMO, CARBONELLA, CARLUCCI, COSSA, COSTA, CUSUMANO, D'AGRO', DI GIOIA, DIANA, FANFANI, FERRO, FRAGALA', GALVAGNO, GIACCO, GRANDI, JANNONE, LA GRUA, LADU, SANTINO ADAMO LODDO, LUSETTI, MACCANICO, MANTINI, MEDURI, MESSA, MILANESE, MOLINARI, OLIVIERI, PAPPATERRA, LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PISA, PISICCHIO, ROTUNDO, RUGGERI, SERENA, SINISCALCHI, SQUEGLIA, TIDEI, VILLARI

Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete INTERNET

Presentata il 30 agosto 2002

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole affrontare la tematica della rete INTERNET e della protezione dei minori che la utilizzano.
L'evoluzione e la rapida espansione di INTERNET ci ponono oggi di fronte al problema del contenuto di quanto viene immesso nella rete, e dalla stessa veicolato senza che nessuno possa porvi una regolamentazione ed un controllo. Quanto detto non vuole essere una censura nei confronti della rete, ma vuole essere una attenta analisi dei contenuti nocivi per i minori, che vengono trasmessi attraverso la rete senza che il provider o fornitore di servizi di connessione alla rete attivino un sistema di filtro e di controllo dei contenuti nelle pagine web.
INTERNET è indubbiamente un ottimo strumento per chi opera in rete perché permette in tempo reale di svolgere qualsiasi operazione, ma d'altra parte non si può ignorare che per certi suoi aspetti e contenuti potenzialmente nocivi per i nostri minori, INTERNET può diventare uno strumento negativo. L'informatica ha fatto dei grandi passi in avanti, ed è proprio attraverso l'informatica che si vuole pensare di regolamentare la rete ed inserire nuovi sistemi di protezione.
Oggi esistono sistemi che sono in grado di proteggere i minori dai contenuti nocivi che ogni giorno passano attraverso la rete. Sistemi che consentono al provider o fornitore dei servizi di utilizzare appositi filtri per inibire i contenuti potenzialmente nocivi e allo stesso tempo impedire al minore la trasmissione di dati sensibili, quali indirizzo, numero telefonico ed altri, che riguardino se stesso ed il proprio nucleo familiare. Uno di tali sistemi è stato ideato e sperimentato dalla Fondazione Safety world wide web, che si adopera assieme alla Fondazione Dominique Lapierre (candidato premio Nobel per la pace) per la tutela dei minori con particolare riferimento ai piccoli cybernauti. Il sistema è già attivo e sperimentato da 200 famiglie e da vari istituti scolastici, ed ha già dato dei risultati sorprendenti perché è in grado, con una percentuale di successo vicina al 100 per cento dei casi, di impedire ai bambini la visione dei contenuti illegali presenti in rete. Il sistema denominato Childkey attraverso password differenziate tra adulti e minori è in grado sin dall'atto della connessione alla rete, di riconoscere se in quel momento chi è connesso è un adulto o un minore; inoltre permette di segnalare a tutto il sistema la presenza di un minore in rete, rendendo di fatto il provider, o fornitore dei servizi di connessione alla rete, responsabile. Considerato che oggi esistono sistemi di tutela e di protezione dei piccoli cybernauti, e considerato che il Parlamento, le istituzioni e tutti coloro che operano per la tutela dei bambini non possono e non devono restare indifferenti a ciò che il progresso nel campo dell'informatica ha reso possibile, si ritiene più che doveroso intervenire legislativamente anche in questo settore.
La presente proposta di legge è stata elaborata dal Coordinamento internazionale associazioni per la tutela dei diritti dei minori (CIATDM) non sull'onda dell'emotività, ma sulla spinta della preoccupazione dell'esponenziale aumento di siti, presenti in rete, con contenuti pedopornografici e di tutti quelli non adatti ai minori, e della estrema facilità con cui anche i bambini sono in grado di accedervi. Il CIATDM chiede un intervento legislativo forte che ponga fine al preoccupatemente esteso commercio nonché traffico di bambini che ruota attorno e nella rete, che impone non solo il dovere, ma soprattutto l'obbligo morale e materiale di porre fine a tutto ciò attraverso una legislazione che obblighi i provider o fornitori di servizi di connessione alla rete ad impedire ai minori la visione di siti nocivi e dannosi per il loro sviluppo psicofisico, offrendo di fatto una navigazione sicura e protetta per i bambini. La presente proposta di legge fissa nuove norme per i provider o fornitori di servizi di connessione alla rete INTERNET per una navigazione sicura e protetta dei minori.
Si tratta di una proposta di legge composta da cinque articoli che prevedono:

l'obbligo per i provider di dotarsi di sistemi di filtri per consentire ai minori una navigazione protetta (articolo 1);

l'obbligo della conservazione dei dati di navigazione e dei file log (articolo 2);

la previsione della fattispecie di reato di connivenza per il provider o fornitore di servizi di connessione alla rete INTERNET (articolo 3);

l'esclusione, per chi viola la legge, della possibilità di ricorrere al patteggiamento, allo sconto di pena o al rito abbreviato (articolo 4);

l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (articolo 5).

Si tratta di una proposta di legge che da una parte intende salvaguardare lo sviluppo armonico dei minori e dall'altra parte concede sgravi fiscali ai provider in regola con le nuove norme.
Si auspica che il Parlamento esamini e discuta questa proposta di legge con la stessa sensibilità che ha avuto nel discutere ed approvare la legge n. 269 del 1998 che, pur essendo una buona legge, non soddisfa pienamente l'esigenza di controllo e di garanzia di cui abbiamo bisogno. I contenuti di questa proposta di legge possono fornire un importante aiuto per il completamento ed il rafforzamento della normativa vigente.

Art. 1.
(Obbligo per i provider di dotarsi di filtri per la utilizzazione protetta da parte dei minori).
1. Il fornitore di servizi di connessione alla rete INTERNET, di seguito denominato "provider", è obbligato a dotare il sistema di connessione alla rete di filtri che impediscano ai minori la visione di pagine recanti contenuti inappropriati alla sensibilità e allo sviluppo psico-fisico del minore, nonché l'invio di dati sensibili riguardanti il minore stesso o il suo nucleo familiare. Il provider è altresì obbligato a predisporre appositi percorsi di navigazione al fine di consentire al genitore la previa selezione dei siti accessibili al minore.
2. Qualora il provider non ottemperi a quanto previsto dal comma 1, è punito con l'arresto da due a quattro anni e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività di fornitura di servizi per la connessione alla rete INTERNET.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria dei provider, al fine di predisporre un sistema di agevolazioni fiscali per l'adeguamento dei sistemi di connessione alla rete INTERNET in conformità a quanto previsto dalla presente legge.
4. Con decreto legislativo, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi e dei criteri da essa desumibili, sono stabilite l'entità e le modalità di concessione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 3 sulla base delle intese raggiunte in sede di concertazione ai sensi del medesimo comma 3.

Art. 2.
(Obbligo della conservazione dei dati e dei file log).
1. Il provider è obbligato a conservare i dati di navigazione ed i file log per un periodo di dieci anni e a fornirli, su richiesta, alle Forze dell'ordine e alla magistratura inquirente.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da due a quattro anni e con la sospensione dall'esercizio dell'attività per cinque anni.

Art. 3.
(Connivenza di reato).
1. I soggetti perseguibili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono, altresì, dichiarati conniventi dei colpevoli dei reati previsti dagli articoli 600-ter e 600-quater del codice penale e sono puniti con una multa da 5 mila euro a 15 mila euro.

Art. 4.
(Inapplicabilità delle diminuzioni di pena).
1. Nei casi di reato di cui all'articolo 1, comma 2, non si applicano gli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale e le altre disposizioni di legge che comportano diminuzioni della pena.

Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.