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CAMERA DEI DEPUTATI - PROPOSTA DI LEGGE N. 3235

d'iniziativa dei deputati
FRANCESCA MARTINI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONE', GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, LUSSANA, MARTINELLI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, GUIDO ROSSI, STUCCHI, MINOLI ROTA, SCALTRITTI, MISURACA, JACINI, ZAMA, MASINI, RICCIUTI, MARINELLO, LAINATI, FRATTA PASINI, MILANATO, PANIZ, PERLINI, BURANI PROCACCINI, DI VIRGILIO, BORRIELLO, MASSIDDA, PALUMBO, ROMELE, CUCCU, CAMINITI, ANNA MARIA LEONE, DORINA BIANCHI, PAROLI, RICCARDO CONTI, SAGLIA, PERETTI, CIRO ALFANO


Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete INTERNET da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete INTERNET di materiale osceno

Presentata l'8 ottobre 2002

Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge oggi in esame vuole affrontare la tematica della rete telematica e della sua protezione. L'evoluzione e l'espandersi di INTERNET ci pone oggi il problema dei contenuti che nella rete vengono immessi e diffusi senza che nessuno possa porvi una regolamentazione e un controllo. Tale rilevazione non si configura come censura di quanto si veicola attraverso la rete, ma risponde all'esigenza di tutelare i minori dai contenuti nocivi dalla stessa rete trasmessi. Oggi questo è possibile attraverso un sistema di filtro e di controllo dei contenuti nelle pagine web realizzabile dai provider o fornitori di servizi di connessione in rete. INTERNET ha rappresentato una rivoluzione epocale quale strumento di conoscenza e di approfondimento, permettendo, infatti, in tempo reale di accedere ad una miriade di contenuti. Tuttavia non possiamo non pensare ai pericoli a cui esso espone la nostra infanzia e adolescenza. L'informatica ha fatto negli ultimi anni dei grandi passi in avanti ed è proprio attraverso i nuovi strumenti a nostra disposizione che si può pensare di regolamentare la rete, inserendo innovativi sistemi di protezione.
Il sistema a cui ci ispiriamo è in grado di mettere in condizioni il provider di agire a tutela di abusi e violenze inibendo contenuti nocivi e, allo stesso tempo, impedendo al minore la trasmissione di dati sensibili come indirizzo, numero di telefono e altre informazioni inerenti se stesso e il proprio nucleo familiare. Questo sistema di protezione è stato ideato e sperimentato dalla fondazione Safety World Wide Web, che si adopera assieme alla fondazione Dominique Lapierre (candidato al premio Nobel per la pace) per la tutela dei minori con particolare riferimento ai piccoli cybernauti. Il sistema, già utilizzato da 200 famiglie e da istituti scolastici, ha dato dei risultati sorprendenti, in quanto è in grado di inibire ai bambini la visione di contenuti inadeguati presenti nella rete in una percentuale che si avvicina al 100 per cento. Il sistema, denominato "Child Key", attraverso password differenziate per adulti e per minori è in grado, sin dall'atto della connessione, di riconoscere se è connesso un adulto o un minore permettendo, inoltre, di certificare a tutto il sistema la presenza di un minore in rete, responsabilizzando il provider. Il sistema "Child Key" si basa quindi sulla possibilità di associare alla richiesta di pagine web il profilo di età dell'utente che le richiede. Tale riconoscimento è reso possibile da una password personale riservata che l'utente deve digitare all'atto di connettersi e l'operazione di identificazione viene svolta dai nuovi autenticatori di rete in grado di fornire una navigazione differenziata per l'adulto e per il minore. Adeguandosi al sistema "Child Key" i gestori dei siti possono facilmente "moralizzare" il proprio operato, l'adulto può determinare la durata delle connessioni e le fasce orarie abilitate controllando la spesa a carico del nucleo familiare in bolletta telefonica, viene impedita la diffusione in rete dei dati sensibili relativi al minore o alla sua famiglia, al minore vengono inibite le pagine pornografiche, pedopornografiche e violente attraverso l'uso di moduli creati ed addestrati con sistemi di intelligenza artificiale costantemente aggiornati e coperti da brevetto che garantiscono una copertura del 98 per cento, non vengono poste restrizioni alla navigazione degli adulti, non richiede l'installazione di hardware o software sul computer della famiglia. Considerato che oggi esistono, e sono operativi, sistemi di tutela e di protezione dei piccoli cybernauti e considerato, inoltre, che le istituzioni e tutti coloro che operano per la tutela dei minori non possono e non devono restare indifferenti a ciò che il progresso nel campo dell'informatica ha compiuto, riteniamo più che doveroso intervenire sul piano legislativo in questo settore, anche su proposta del Coordinamento internazionale associazioni per la tutela dei diritti dei minori. La presente proposta di legge fissa nuove norme per i provider della rete INTERNET finalizzate ad una navigazione sicura e protetta dei minori. L'articolato contempla l'obbligo, per i provider, di dotarsi di sistemi di filtri per consentire ai minori una navigazione protetta, l'obbligo della conservazione dei dati di navigazione e dei file log, l'introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale in materia di pubblicazione sulla rete INTERNET di materiale osceno, la previsione della fattispecie di reato di connivenza per i provider della rete INTERNET con i soggetti perseguiti dall'articolo 600-ter del medesimo codice penale, l'esclusione dall'istituto del patteggiamento e, da ultimo, una disposizione concernente i compiti del servizio di polizia delle telecomunicazioni in materia di contrasto della pornografia minorile. La proposta di legge intende garantire le famiglie e quelle figure che operano in ambito educativo e di tutela dei minori (scuole, parrocchie, istituti) permettendo loro di lasciare con serenità bambini ed adolescenti davanti ad un computer, salvaguardandoli da traumi e dall'esposizione ad una possibile visione di materiale violento o pornografo che purtroppo, a tutt'oggi, sovente ed intenzionalmente si apre con modalità automatica attraverso connessioni con siti innocui.
Riteniamo inoltre che l'obbligo per i provider della rete INTERNET di dotarsi di sistemi di filtro, vista l'importanza strategica in materia di tutela dei minori, debba prevedere per le imprese interessate specifici incentivi fiscali nelle modalità e nella misura che il Governo stabilirà. Auspichiamo che il Parlamento esamini questo progetto di legge con la stessa sensibilità manifestata nell'approvazione della legge n. 269 del 1998 (contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori) che, pur essendo una buona legge, va rafforzata con interventi concreti di realizzazione dei diritti in essa previsti. Siamo inoltre convinti che i contenuti del progetto di legge siano un elemento importante per la completezza e il rafforzamento dell'impegno di questo Parlamento per la protezione dei minori, pur garantendo la libertà di espressione in rete.

Art. 1.
(Obbligo per i provider di dotarsi di sistemi di filtri per la navigazione protetta dei minori).
1. I provider, o fornitori di servizi di connessione in rete, sono tenuti a dotare i loro sistemi di filtri che impediscano ai minori la visione di pagine recanti contenuti inadeguati per la sensibilità e lo sviluppo psicofisico dei minori stessi, nonché l'invio di dati sensibili. I provider sono altresì tenuti a garantire una navigazione sicura, basata sull'immediata identificazione dell'età del soggetto richiedente la connessione, al fine di selezionare i siti automaticamente vietati ai minori.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concessa una deduzione fiscale per l'onere derivante dell'installazione dei filtri previsti dal medesimo comma nella misura fissata da un apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Obbligo di conservazione dei dati e dei file log).
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a conservare i dati di navigazione e i file log per un periodo di cinque anni e a fornirli, su richiesta, alle Forze dell'ordine e alla magistratura inquirente.
2. La violazione alla disposizione di cui al comma 1 è punita con l'arresto da quattro a otto anni e con la sospensione dall'attività per cinque anni.

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale).
1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 528-bis.- (Pubblicazione tramite INTERNET di materiale osceno).- Il provider, o fornitore di servizi di connessione alla rete INTERNET, qualora non si doti di sistemi che inibiscono ai minori la visione di materiale pedopornografico, osceno, di incitamento al razzismo e alla xenofobia nonché di materiale che, in qualsiasi modo risulti nocivo per l'armonioso sviluppo psicofisico del minore, è punito con la reclusione da quattro ad otto anni e con l'interdizione dall'attività".

Art. 4.
(Inapplicabilità del patteggiamento).
1. L'articolo 444 del codice di procedura penale non si applica nel caso dei reati previsti dalla presente legge.

Art. 5.
(Connivenza di reato).
1. I soggetti perseguibili ai sensi dell'articolo 528-bis del codice penale, introdotto dalla presente legge, sono altresì, dichiarati conniventi dei colpevoli dei reati previsti dall'articolo 600-ter del medesimo codice penale e sono puniti con la multa da 5 mila euro a 15 mila euro.

Art. 6.
(Disposizioni contro la pornografia minorile).
1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nell'ambito dei compiti individuati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, vigila sulla liceità del contenuto dei siti della rete INTERNET accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi delle telecomunicazioni svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti inerenti alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, commessi mediante l'utilizzo di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero di reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.

Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.