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 Fonti normative e documenti

Garante per la protezione
dei dati personali
Provvedimento 3 giugno 1999
Integrazione all'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario
(G. U. n. 147 del 25.06.99)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Santaniello;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici, "soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate";
Visto l'art. 41, comma 5, della stessa legge, come modificato da ultimo dall'art. 1, del decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, in base al quale i trattamenti dei dati di cui al citato art. 24 potevano essere proseguiti sino all'8 maggio 1999 anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante;
Vista l'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati e di enti pubblici economici rilasciata il 10 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 1999;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale stabilisce che "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB";
Visto l'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 468, che individua quali requisiti di onorabilità dei soggetti che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di intermediazione mobiliare (SIM), nelle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e nelle società di gestione del risparmio (SGR), l'assenza di alcune situazioni alle quali possono riferirsi i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale;
Considerato che le citate previsioni normative e regolamentari comportano un trattamento di dati a carattere giudiziario non previsto espressamente dall'autorizzazione generale emanata dal Garante ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
Considerato che il Garante, con la citata autorizzazione del 10 maggio 1999 (capo VI, paragrafo 5), si è riservato di adottare altri provvedimenti autorizzatori rispetto a trattamenti non specificamente considerati nella medesima autorizzazione;
Ritenuto di dover autorizzare sia le società di intermediazione mobiliare - SIM, sia gli altri soggetti sopra indicati (società di investimento a capitale variabile - SICAV e società di gestione del risparmio - SGR) all'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive, alle medesime condizioni previste nella citata autorizzazione generale per le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia o assicurativa;
Considerata, altresì, l'opportunità di permettere alle società che intendono esercitare l'attività bancaria, creditizia o assicurativa di trattare i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui al citato art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 anche prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle medesime attività, alle stesse condizioni previste dal capi IV, paragrafo 1, lettera a), della citata autorizzazione generale del 10 maggio 1999, e ciò al fine di consentire alle società stesse di poter effettuare gli adempimenti necessari per ottenere la prescritta autorizzazione (articoli 14 e 25, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, art. 1, decreto ministeriale 18 maggio 1998, n. 144);
Tutto ciò premesso il Garante delibera di integrare l'autorizzazione generale del 10 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1999, con effetto dall'8 maggio 1999, nel seguente modo:

1) nel capo IV, paragrafo 1, lettera a), dopo la parola "autorizzate" sono inserite le parole "o che intendono essere autorizzate";

2) dopo la lettera b) del medesimo capo IV, paragrafo 1, è aggiunta la seguente:

" c) alle società di intermediazione mobiliare, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di gestione del risparmio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 468, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento".

Roma, 3 giugno 1999

Il presidente
Rodotà
Il segretario generale
Buttarelli
Il relatore
Santaniello