Garante
per la protezione
dei dati personali
Provvedimento 3
giugno 1999
Integrazione all'autorizzazione al trattamento di
dati a carattere giudiziario
(G. U. n. 147
del 25.06.99)IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
In data odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del
prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo
De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni
dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
Relatore il prof.
Santaniello;
Vista la legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima
legge, che ammette il trattamento di dati personali
idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati
nell'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del
codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici
e privati e di enti pubblici economici, "soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi
di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate";
Visto l'art. 41, comma 5, della stessa legge, come
modificato da ultimo dall'art. 1, del decreto legislativo
6 novembre 1998, n. 389, in base al quale i trattamenti
dei dati di cui al citato art. 24 potevano essere
proseguiti sino all'8 maggio 1999 anche in assenza delle
disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione
al Garante;
Vista l'autorizzazione al trattamento di dati a carattere
giudiziario da parte di privati e di enti pubblici
economici rilasciata il 10 maggio 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 1999;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, il quale stabilisce che "i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso SIM, società di gestione del risparmio,
SICAV devono possedere i requisiti di professionalità e
onorabilità stabiliti dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la
CONSOB";
Visto l'art. 3 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 11 novembre 1998, n. 468, che individua
quali requisiti di onorabilità dei soggetti che
ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e
direttore generale nelle società di intermediazione
mobiliare (SIM), nelle società di investimento a
capitale variabile (SICAV) e nelle società di gestione
del risparmio (SGR), l'assenza di alcune situazioni alle
quali possono riferirsi i provvedimenti di cui all'art.
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di
procedura penale;
Considerato che le citate previsioni normative e
regolamentari comportano un trattamento di dati a
carattere giudiziario non previsto espressamente
dall'autorizzazione generale emanata dal Garante ai sensi
dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come
modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
9 maggio 1997, n. 123;
Considerato che il Garante, con la citata autorizzazione
del 10 maggio 1999 (capo VI, paragrafo 5), si è
riservato di adottare altri provvedimenti autorizzatori
rispetto a trattamenti non specificamente considerati
nella medesima autorizzazione;
Ritenuto di dover autorizzare sia le società di
intermediazione mobiliare - SIM, sia gli altri soggetti
sopra indicati (società di investimento a capitale
variabile - SICAV e società di gestione del risparmio -
SGR) all'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e
dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei
confronti di soci e titolari di cariche direttive o
elettive, alle medesime condizioni previste nella citata
autorizzazione generale per le imprese autorizzate
all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia o
assicurativa;
Considerata, altresì, l'opportunità di permettere alle
società che intendono esercitare l'attività bancaria,
creditizia o assicurativa di trattare i dati personali
idonei a rivelare i provvedimenti di cui al citato art.
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 anche prima del
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle medesime
attività, alle stesse condizioni previste dal capi IV,
paragrafo 1, lettera a), della citata autorizzazione
generale del 10 maggio 1999, e ciò al fine di consentire
alle società stesse di poter effettuare gli adempimenti
necessari per ottenere la prescritta autorizzazione
(articoli 14 e 25, decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, art. 1, decreto ministeriale 18 maggio 1998, n.
144);
Tutto ciò premesso il Garante delibera di integrare
l'autorizzazione generale del 10 maggio 1999, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1999, con effetto
dall'8 maggio 1999, nel seguente modo:
1) nel capo IV, paragrafo
1, lettera a), dopo la parola "autorizzate"
sono inserite le parole "o che intendono essere
autorizzate";
2) dopo la lettera b) del
medesimo capo IV, paragrafo 1, è aggiunta la seguente:
" c) alle società di
intermediazione mobiliare, alle società di investimento
a capitale variabile e alle società di gestione del
risparmio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di
onorabilità in applicazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e del decreto ministeriale 11
novembre 1998, n. 468, e di eventuali altre norme di
legge o di regolamento".
Roma, 3 giugno 1999
Il
presidente
Rodotà
Il segretario generale
Buttarelli
Il relatore
Santaniello
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