COMMISSIONE DELLE COMUNITA'
EUROPEE
COM(97) 628 - C4-0079/98 - 97/0359 (COD)
Proposta di direttiva
sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore
e dei diritti connessi nella società dell'informazione
(Testo presentato dalla
Commissione e aggiornato con gli emendamenti del Parlamento)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e gli articoli 66 e 100A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189B del trattato,
(1) considerando che il trattato prevede l'instaurazione
di un mercato interno, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione
delle merci, alla libera prestazione dei servizi e al diritto di stabilimento
nonché alla creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni
della concorrenza nel mercato interno; che l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi
contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi;
(2) considerando che il Consiglio europeo nella
sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di
istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per
favorire lo sviluppo della Società dell'informazione in Europa; che ciò
presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un mercato interno dei nuovi
prodotti e servizi; che sono già stati o stanno per essere adottati importanti
atti legislativi comunitari per fissare tale quadro normativo; che il diritto d'autore
e i diritti connessi svolgono un'importante funzione in questo contesto in
quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione dei nuovi
prodotti e servizi nonché la creazione e l'utilizzazione del loro contenuto
creativo;
(2 bis) considerando che l'armonizzazione
proposta contribuisce all'attuazione delle quattro libertà del mercato interno
e ricade nel rispetto dei principi fondamentali del diritto e in particolare
della proprietà - ivi compresa la proprietà intellettuale - della libertà
d'espressione e dell'interesse generale;
(3) considerando che un quadro giuridico
armonizzato in materia di diritto d'autore e diritti connessi, creando una
maggiore certezza del diritto, e nel rispetto di un elevato livello di
protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in
creatività ed innovazione, comprese le infrastrutture delle reti, e di
conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea
per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti e la tecnologia dell'informazione
che, più in generale, numerosi settori industriali e culturali; che ciò
salvaguarderà l'occupazione ed incoraggerà la creazione di nuovi posti di
lavoro;
(4) considerando che lo sviluppo tecnologico ha
moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello
sfruttamento; che, mentre non sono necessari nuovi concetti in materia di
protezione della proprietà intellettuale, occorrerà adattare ed integrare le
normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere
adeguatamente alle realtà economiche quali le nuove forme di utilizzazione;
(5) considerando che, senza un'armonizzazione a
livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale
in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può
generare differenze significative in materia di protezione della proprietà
intellettuale e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei
servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si
basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza
normativa; che l'impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà
più significativo con l'ulteriore sviluppo della Società dell'informazione
che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della
proprietà intellettuale; che tale sviluppo è destinato ad accrescersi
ulteriormente; che l'esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche
in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di
scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti
connessi;
(6) considerando che anche il quadro giuridico
comunitario relativo alla protezione del diritto d'autore e dei diritti
connessi deve, di conseguenza, essere adattato e completato ai fini del buon
funzionamento del mercato interno; che a tal fine devono essere modificate le
disposizioni nazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi che siano
notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze
giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato
sviluppo della Società dell'informazione in Europa, e che devono essere
evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre
non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono
negativamente sul funzionamento del mercato interno;
(6 bis) considerando che l'armonizzazione delle
norme concernenti il rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi a
fronte degli sviluppi tecnologici nella società dell'informazione dovrà
conciliarsi con i principi fondamentali del diritto negli Stati membri secondo i
quali tali diritti non sono assoluti e la loro protezione non deve mettere a
repentaglio i principi fondamentali di una società moderna aperta in cui la
libertà di espressione e l'interesse generale devono avere piena realizzazione
nel quadro delle norme sancite nelle convenzioni internazionali sulla proprietà
intellettuale e possono prevalere sugli aspetti restrittivi che derivano dal
godimento di tali diritti;
(7) considerando che le varie implicazioni
sociali, societarie e culturali della Società dell'informazione richiedono
che si tenga conto della specificità del contenuto dei prodotti e servizi;
(8) considerando che ogni armonizzazione del
diritto d'autore e dei diritti connessi deve prendere le mosse da un alto
livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la
creazione intellettuale; che la loro protezione contribuisce alla salvaguardia e
allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, artisti interpreti o
esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e
del pubblico in generale; che si è pertanto riconosciuto che la proprietà
intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà;
(8 bis) considerando che la presente direttiva si
basa su principi e norme già stabiliti dalle direttive vigenti in materia, in
particolare le direttive 92/100/CEE del 19 novembre 1992, 93/98/CEE del 29
ottobre 1993, 91/250/CEE del 14 maggio 1991, 93/83/CEE del 27 settembre 1993 e
96/9/CE dell'11 marzo 1996, e sviluppa e integra tali principi e norme nella
prospettiva della società dell'informazione;
(9) considerando che, per continuare la loro
attività creativa ed artistica, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori
devono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere così
come i produttori per poter finanziare tale creazioni; che gli investimenti
necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o
prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta ("on-demand")
sono considerevoli; che un'adeguata protezione giuridica della proprietà
intellettuale è necessaria per garantire la disponibilità di tale compenso e
consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti;
(9 bis) considerando che un efficace, rigoroso
sistema di protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi è uno dei
principali strumenti per assicurare alla produzione culturale europea le
necessarie risorse e per garantire in particolare ai creatori e agli interpreti
autonomia e dignità;
(10) considerando che un'adeguata protezione
delle opere tutelate dal diritto d'autore e delle opere tutelate dai diritti
connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale; che
l'articolo 128 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti
culturali nell'azione da essa svolta;
(10 bis) considerando che una comune ricerca e
una coerente applicazione su scala europea di misure tecniche tese a proteggere
le opere e ad assicurare la necessaria informazione sui diritti è fondamentale
perché ad esse è affidata, in ultima analisi, la stessa possibilità di
rendere operativi i principi e le garanzie fissati dalla normativa giuridica;
(10 ter) considerando che la presente direttiva
è destinata a promuovere l'istruzione e la cultura attraverso la protezione
delle opere di creazione e artistiche consentendo al tempo stesso eccezioni
nell'interesse pubblico ai fini dell'istruzione e dell'insegnamento;
(11) considerando che la conferenza diplomatica
tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale (OMPI) ha portato nel dicembre del 1996 all'adozione di due
nuovi trattati, il "Trattato dell'OMPI sulla proprietà
intellettuale" e il "Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni, le
esecuzioni e i fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione degli
autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di
riproduzioni fonografiche; che detti trattati aggiornano notevolmente la
protezione internazionale del diritto d'autore e dei diritti connessi anche
per quanto riguarda la cosiddetta "digital agenda" e perfezionano i
mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale; che la Comunità e la
maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e che sono già
in corso le procedure per la loro ratifica; che la presente direttiva serve
anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali;
(12) considerando che la responsabilità per le
attività in rete riguarda, oltre al diritto d'autore e ai diritti connessi,
una serie di altri ambiti come la diffamazione, la pubblicità ingannevole o la
contraffazione dei marchi commerciali, e che essa verrà trattata sul piano
orizzontale nel contesto di una direttiva di prossima adozione intesa a chiarire
e ad armonizzare vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società
dell'informazione, compreso il commercio elettronico; che le norme relative
alla responsabilità e al commercio elettronico devono entrare in vigore entro
tempi analoghi a quelli previsti per la presente direttiva, poichè devono
fornire il quadro complessivo dei principi e delle norme per attuare in maniera
efficace anche parti importanti della presente direttiva;
(12 bis) considerando, soprattutto alla luce
delle esigenze derivanti dall'ambiente digitale, che è necessario garantire che
le società di gestione collettiva dei diritti conseguano un più alto livello
di razionalizzazione e trasparenza nel rispetto delle regole della concorrenza;
(13) considerando che le disposizioni della
presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie esistenti
nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi, salvo quanto
diversamente previsto dalla direttiva stessa;
(13 bis) considerando che la presente direttiva
non si deve applicare alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
oggetto della direttiva 98/71 /CE;
(14) considerando che la presente direttiva ha lo
scopo di definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in
relazione ai vari titolari del diritto e ciò nel rispetto dell'acquis
comunitario; che è necessaria una definizione generale di tali atti per
garantire la certezza giuridica nel mercato interno;
(14 bis) considerando che l'obiettivo di un
autentico sostegno alla diffusione della cultura non può essere raggiunto a
discapito di una rigorosa tutela dei diritti o attraverso la tolleranza di forme
illegali di circolazione o contraffazione delle opere;
(15) considerando che la presente direttiva deve
armonizzare il diritto applicabile alla comunicazione di opere al pubblico,
laddove ciò non è stato ancora fatto nel quadro della vigente legislazione
comunitaria;
(16) considerando che deve ovviarsi all'incertezza
giuridica relativa alla natura e al grado di tutela degli atti di trasmissione
"on-demand", su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di
materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una tutela armonizzata a
livello comunitario; che tale protezione dovrebbe attribuire a tutti i titolari
riconosciuti dalla direttiva il diritto esclusivo di rendere accessibili al
pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da
altri diritti mediante trasmissioni interattive "on-demand"; che tali
trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono
accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto; che tale
diritto non comprende la rappresentazione o esecuzione dirette;
(16 bis) considerando che il fatto che una
trasmissione avvenga tra due individui non è sufficiente a farla considerare
una comunicazione privata e che in particolare una persona che riceva
lecitamente un'opera in rete può vederla o ascoltarla entro l'ambiente
familiare e in luogo determinato;
(17) considerando che la mera fornitura di
attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione
non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva;
(18) considerando che la protezione del diritto d'autore
nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare
la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile; che la prima
vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte
del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del
diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità; che tale
diritto non deve ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue
copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della
Comunità;
(19) considerando che la questione dell'esaurimento
del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi
"on-line"; che ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o
di materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso
del titolare del diritto; che, diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-i, nel
quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè
in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà
essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti
connessi lo prevedono;
(19 bis) considerando che è opportuno che gli
Stati membri coordinino nella misura del possibile le disposizioni in merito al
riconoscimento dei titolari dei diritti per l'utilizzazione delle loro opere;
(20) considerando che i diritti oggetto della
presente direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a
contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali
applicabili in materia di diritto d'autore e diritti connessi;
(21) considerando che deve essere garantito un
giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di
titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei
materiali protetti;
che l'accesso alla mediazione potrebbe assistere gli utenti e i titolari nella
composizione delle controversie; che le deroghe alla protezione esistenti nelle
legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo
ambiente elettronico; che le differenze esistenti nelle limitazioni ed eccezioni
relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del
mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi; che
tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo
dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività
transfrontaliere; che, onde garantire il corretto funzionamento del mercato
interno, tali eccezioni devono essere definite in modo più uniforme; che il
grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto
sul corretto funzionamento del mercato interno;
(22) considerando che la presente direttiva
fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni al diritto di riproduzione e al
diritto di comunicazione al pubblico; che talune eccezioni si applicano, se del
caso, solo al diritto di riproduzione; che tale elenco tiene debito conto delle
diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a
garantire il funzionamento del mercato interno; che è auspicabile che gli Stati
membri applichino in modo coerente tali eccezioni e che ciò verrà verificato
in futuro al momento dell'esame della legislazione di attuazione;
(23) considerando che si deve
prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire
taluni atti di riproduzione transitoria e accessoria che formano parte
integrante e indispensabile di un procedimento tecnico eseguito all'unico scopo
di consentire un utilizzo di un'opera o di altri materiali protetti che sia
autorizzato o consentito dalla legge e non possieda di per sé un significato
economico per i detentori dei diritti; che a queste condizioni tale eccezione
potrebbe applicarsi anche alla realizzazione di copie "cache" o
al browsing;
(24) considerando che si dovrebbe dare agli Stati
membri la possibilità di prevedere talune eccezioni in determinati casi, ad
esempio per utilizzazioni a scopo didattico e scientifico, o da parte di
istituzioni pubbliche quali le biblioteche e gli archivi, per scopi
d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori
di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e
giudiziari;
(24 bis) considerando che è comunque importante
che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate per favorire l'accesso
alle opere ai portatori di un handicap che sia di ostacolo all'utilizzo delle
opere stesse, avendo particolare riguardo ai formati accessibili;
(25) considerando che gli attuali regimi
nazionali in materia di reprografia non creano, laddove previsti, forti ostacoli
al mercato interno e che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di
prevedere un'eccezione in relazione alla reprografia;
(26) considerando che si dovrebbe consentire agli
Stati membri di prevedere un'eccezione al diritto di riproduzione, in alcuni
casi accompagnata da un equo compenso, per taluni tipi di riproduzione di
materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato; che si potrebbe prevedere
in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione
per compensare i titolari dei diritti del pregiudizio subito; che le differenze
esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del
mercato interno non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica
privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della Società
dell'informazione; che la copia digitale privata dovrebbe essere più diffusa ed
avere un maggior impatto economico; che si dovrebbe, quindi, distinguere fra
copia privata digitale e copia analogica e armonizzare le condizioni di
applicazione in entrambi i casi fino a un certo punto;
(26 bis) considerando che è sempre più
necessario e urgente addivenire ad una armonizzazione il più possibile precisa
e uniforme circa le modalità di prelievo sulla copia privata da istituire in
tutti gli Stati membri;
(27) considerando che, all'atto dell'applicazione
dell'eccezione per la riproduzione a fini privati, gli Stati membri dovrebbero
tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in
ordine alla riproduzione digitale a fini privati ad ai sistemi di remunerazione,
quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci; che
eccezioni in materia non dovrebbero impedire né l'impiego di misure
tecnologiche, né la loro applicazione in caso di comportamenti illeciti;
(28) considerando che gli Stati membri possono
prevedere un'eccezione a favore di organismi accessibili al pubblico, quali
per esempio le biblioteche non aventi fini di lucro e le istituzioni
equivalenti; che tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati
casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione; che detta eccezione non
dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura
"on-line" di opere o materiali protetti; che la presente direttiva non
deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto
esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche,
conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19
novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e
taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà
intellettuale, modificata dalla direttiva 93/98/CEE ; che è comunque opportuno
incoraggiare contratti o licenze specifici che favoriscano in modo equilibrato
tali organismi e le loro finalità di diffusione;
(28 bis) considerando che gli Stati membri, in
cooperazione con la Commissione, dovrebbero avviare uno studio per individuare
nuove modalità giuridiche volte a comporre le controversie in materia di
violazione dei diritti d'autore; tenendo conto del fatto che le attuali
procedure in molti Stati membri sono complicate;
(29) considerando che la facoltà di
applicare le previste eccezioni deve essere esercitata nel rispetto degli
obblighi internazionali; che le eccezioni non possono essere applicate in modo
da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da
essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o
materiali protetti; che l'introduzione di tali eccezioni da parte degli Stati
membri deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto
economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico;
che è pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni debba essere
rivista nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti;
(29 bis) considerando che le eccezioni di cui
all'articolo 5 paragrafi 2 e 3 non devono comunque impedire di definire
relazioni contrattuali miranti ad assicurare un equo compenso ai titolari del
diritto d'autore e dei diritti connessi;
(29 ter) considerando la necessità di una
maggiore sensibilità quanto al valore del patrimonio culturale delle comunità
e delle popolazioni indigene, e al rispetto per tale patrimonio; che tale
rispetto dovrebbe comprendere l'astenersi da uno sfruttamento delle loro opere,
il cui status non è ancora sufficientemente regolamentato da accordi e leggi
internazionali; che né i regimi di diritto d'autore né motivi di libertà di
comunicazione devono ledere il legittimo diritto al riconoscimento del
patrimonio culturale delle comunità e popolazioni indigene;
(30) considerando che lo sviluppo tecnologico
consentirà ai titolari del diritto di utilizzare misure tecnologiche per
prevenire ed impedire la violazione del diritto d'autore, dei diritti connessi
o del diritto sui generis previsti dalla legge; che esiste tuttavia il rischio
di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare l'elusione
della protezione tecnica offerta da tali sistemi; che per evitare soluzioni
legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato
interno è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro
tutte le attività che rendono possibile o agevolano l'elusione di tali misure
senza averne titolo; che una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere
accordata alle misure tecnologiche che ostacolano e/o impediscono in modo
efficace la violazione del diritto d'autore, dei diritti connessi al diritto d'autore
o di diritti sui generis previsti dalla legge; che tale protezione giuridica
dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i
dispositivi o le attività aventi una finalità o un uso, rilevanti sotto il
profilo commerciale, non finalizzati all'elusione della protezione tecnica;
(31) considerando che una protezione giuridica
armonizzata non dovrebbe ostacolare la decompilazione autorizzata dalla
direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore, modificata dalla direttiva 93/98/CEE;
(32) considerando che sono stati fatti notevoli
progressi in materia di standardizzazione internazionale dei sistemi tecnici di
identificazione di opere ed altri materiali protetti in formato digitale; che,
dato il sempre maggiore sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le
misure tecnologiche potrebbero dare luogo ad un'incompatibilità di sistemi
all'interno della Comunità; che dovrebbero essere incoraggiate la
compatibilità e l'interoperabilità dei diversi sistemi; che sarebbe
altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di sistemi utilizzati su scala
mondiale;
(33) considerando che lo sviluppo tecnologico
agevolerà la distribuzione delle opere, in particolare su rete, il che
comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio l'opera
e i materiali protetti, l'autore dell'opera o qualunque altro titolare di
diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di
utilizzazione dell'opera o di altro materiale protetto, così da rendere più
facile la gestione dei diritti ad essi connessi; che sussiste tuttavia il
rischio di attività illegali intese a rimuovere o alterare le informazioni
elettroniche sul regime del diritto d'autore, apposte sull'opera ovvero a
distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o
televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie dalle quali
siano state eliminate senza autorizzazione tali informazioni; che, per evitare
soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento
del mercato interno, è necessario prevedere una protezione giuridica
armonizzata contro tutte queste attività;
(33 bis) considerando che un aumento della
certezza giuridica quanto alla legittima identità di uno specifico sito
Internet da cui si possa ottenere materiale soggetto a diritti di autore
aumenterà la fiducia dei consumatori;
(33 ter) considerando che una maggiore fiducia
dei consumatori fungerà da catalizzatore per investimenti sostanziali nella
creatività e nell'innovazione, compresa l'infrastruttura della rete, e
determinerà, a sua volta, una crescita e una maggiore competitività
dell'industria europea, sia nel settore della fornitura di contenuto che della
tecnologia dell''informazione e, a titolo più generale, in un'ampia gamma di
settori industriali e culturali;
(33 quater) considerando che ciò, a sua volta,
tutelerà l'occupazione e promuoverà la creazione di nuovi posti di lavoro;
(34) considerando che le predette informazioni
sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della loro configurazione, rendere
possibile il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo di
materiale protetto di singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne
il comportamento "on-line"; che le misure tecnologiche in oggetto
devono presentare, tra le loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia
della vita privata, come previsto dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera
circolazione di tali dati;
(35) considerando che la presente direttiva non
pregiudica l'applicazione della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio .../.../CE , del ........, sulla tutela dei
servizi ad
accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;
(36) considerando che gli Stati membri devono
prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti
e degli obblighi sanciti nella presente direttiva; che devono adottare tutte le
misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e
l'applicazione delle sanzioni; che le sanzioni devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive;
(37) considerando che, per conformarsi al
trattato dell'OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e le riproduzioni
fonografiche, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva 93/98/CEE devono essere
modificate;
(38) considerando che, dopo un periodo di due
anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva, la
Commissione deve presentare una relazione sulla sua applicazione; che tale
relazione deve esaminare in particolare se le condizioni stabilite dalla
direttiva abbiano consentito il buon funzionamento del mercato interno e
proporre se necessario l'adozione di provvedimenti,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
CAPO I
OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la protezione
giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del
mercato interno, con particolare riferimento alla Società dell'informazione.
2. Salvo ove diversamente previsto, la presente
direttiva lascia impregiudicate le vigenti disposizioni di diritto comunitario
in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via
satellite e alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche di dati.
CAPO II
DIRITTI ED ECCEZIONI
Art. 2
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti
rispettivamente sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte:
a) delle loro opere, per quanto riguarda gli autori;
b) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, per quanto riguarda gli
artisti interpreti o esecutori;
c) delle loro riproduzioni fonografiche, per quanto riguarda i produttori di
fonogrammi;
d) dell'originale e delle copie delle loro pellicole, per quanto riguarda i
produttori delle prime fissazioni di una pellicola;
e) delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, per quanto riguarda
gli organismi di diffusione radio-televisiva.
Art. 3
Diritto di comunicazione al pubblico, compreso il diritto di messa a
disposizione di
opere o materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico,
su filo o senza filo, degli originali e delle copie delle loro opere, compresa
la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti
rispettivamente sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, per quanto riguarda gli
artisti interpreti o esecutori;
b) delle loro riproduzioni fonografiche, per quanto riguarda i produttori di
fonogrammi;
c) dell'originale e delle copie delle loro pellicole, per quanto riguarda i
produttori delle prime fissazioni di una pellicola;
d) delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, per quanto riguarda
gli organismi di diffusione radio-televisiva.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si
esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico di un'opera o di altri
materiali protetti, indicati al paragrafo 2, e neppure con la loro messa a
disposizione del pubblico.
3 bis. La mera fornitura di attrezzature fisiche
atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un
atto di comunicazione ai sensi del presente articolo.
Art. 4
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il
diritto esclusivo di autorizzare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,
attraverso la vendita o in altro modo, dell'originale delle loro opere o di
loro copie.
2. Il diritto di distribuzione nella Comunità
dell'originale o di copie delle loro opere non si esaurisce, tranne nel caso
in cui la prima vendita o altro trasferimento di proprietà nella Comunità di
detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.
Art. 5
Eccezioni alla protezione di cui agli articoli 2 e 3
1. Sono previste eccezioni
relativamente al diritto di cui all'articolo 2 per gli atti di riproduzione
transitoria e accessoria che formano parte integrante e indispensabile di un
procedimento tecnico eseguito all'unico scopo di consentire un utilizzo di
un'opera o di altri materiali protetti. Tale utilizzo deve essere autorizzato
dagli aventi diritto o permesso dalla legge e non deve avere rilevanza economica
per i titolari dei diritti.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre
limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all'articolo 2 per
quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, ad eccezione delle edizioni di
opere musicali, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro
procedimento avente effetti analoghi, a condizione che gli aventi diritto
ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su supporti analogici di registrazione sonora, visiva o
audiovisiva effettuate da una persona fisica ad uso privato solo personale e per
fini non commerciali, a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo
compenso; c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da organismi
accessibili al pubblico e non tendenti all'acquisizione di un vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
b) bis. le riproduzioni su supporti digitali di registrazione sonora, visiva o
audiovisiva effettuate da una persona fisica ad uso privato solo personale a
fini non commerciali, nella misura in cui non siano operativi mezzi tecnici
affidabili ed efficaci atti a salvaguardare gli interessi degli aventi diritto.
Per ogni copia privata digitale deve comunque essere assicurato un equo compenso
per tutti gli aventi diritto;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati a fini di archiviazione o
conservazione da organismi che non tendono all'acquisizione di un vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto, come in particolare le biblioteche
e gli archivi e altre istituzioni pedagogiche, educative e culturali.
c bis) gli atti di riproduzione specifici il cui unico scopo è quello di
rendere possibile un atto di radiodiffusione legittimo;
c ter) l'utilizzo analogico di singole opere stralciate da quotidiani e
trasmissioni radiofoniche in relazione a resoconti su avvenimenti di attualità
a mezzo stampa o via radio, sempreché sia indicata la fonte e nella misura in
cui lo scopo informativo e la chiarificazione dell'avvenimento in questione lo
giustifichino.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre
eccezioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità di illustrazione
dell'attività didattica o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la
fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito,
a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo compenso;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap nella
misura in cui l'utilizzo sia direttamente collegato all'handicap, non abbia
carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di utilizzo di estratti di ampiezza limitata in occasione
del resoconto di un avvenimento di attualità, sempreché si indichi la fonte,
se possibile il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo
informativo e dall'illustrazione dell'avvenimento preso in considerazione;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di
rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già
messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi la fonte,
se possibile l'autore, e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi
e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;
e) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o
per il corretto svolgimento o il resoconto di procedimenti amministrativi,
parlamentari o giudiziari.
3 bis. Gli Stati membri hanno la facoltà di
prevedere limitazioni al diritto di distribuzione per atti di riproduzione
specifici effettuati conformemente alle eccezioni al diritto di riproduzione
previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e relative ai casi contemplati
dagli articoli 2 bis e 10 bis della Convenzione di Berna.
4) Le suddette eccezioni e limitazioni di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3 vengono applicate esclusivamente a casi specifici e
determinati e non vengono interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei
titolari del diritto o sia in contrasto con la normale utilizzazione delle loro
opere o materiali protetti. Tali eccezioni e limitazioni non devono impedire
l'uso di mezzi tecnici di protezione delle opere finalizzati a tutela degli
aventi diritto, né pregiudicare la protezione di queste misure ai sensi
dell'articolo 6.
4 bis. Laddove necessario, gli Stati membri
garantiscono, con strumenti giuridici quali una licenza non volontaria
severamente limitata o una presunzione legale, che le imprese di
radio-telediffusione siano autorizzate ad utilizzare, o a consentire ad altri di
utilizzare, le loro proprie vecchie produzioni di archivio prodotte o
commissionate e finanziate da loro stesse sotto il proprio controllo editoriale
ai fini di nuove trasmissioni o servizi on demand. Tale uso è soggetto al
pagamento, da parte del produttore televisivo o radiofonico, di un'equa
remunerazione vuoi ad autori, vuoi a interpreti/esecutori o ad altri titolari di
diritti che hanno contribuito alla produzione.
CAPO III
TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI
SUL REGIME DEI DIRITTI
Art. 6
Obblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata
protezione giuridica contro l'indebita elusione di efficaci misure tecnologiche
volte a proteggere i diritti d'autore o i diritti connessi previsti dalla legge
o il diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 96/9/CE.
2. Gli Stati membri prevedono
un'adeguata protezione giuridica contro le attività, compresa la fabbricazione
o la distribuzione di dispositivi, prodotti, componenti o la prestazione di
servizi che:
a) sono oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una
commercializzazione con la finalità di eludere la protezione;
b) abbiano come unica o principale finalità o uso commercialmente rilevante di
eludere la protezione;
c) sono principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la
finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di misure tecnologiche
volte a proteggere i diritti d'autore o i diritti connessi previsti dalla legge
o il diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2 bis. Ai fini del presente articolo, per
"efficaci misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie,
i dispositivi o le componenti che nel normale corso del loro funzionamento sono
destinati a proteggere i diritti d'autore o i diritti connessi previsti dalla
legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della citata direttiva
96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel
caso in cui l'accessibilità all'opera o l'uso dell'opera stessa o di altro
materiale protetto vengono controllati tramite l'applicazione di un codice
d'accesso o di ogni altro tipo di procedimento, inclusa la decriptazione, la
ricomposizione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale,
con l'autorizzazione dei titolari dei diritti.
Art. 7
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata
protezione giuridica contro chiunque compia senza autorizzazione i seguenti
atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei
diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o
televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie di opere o
di altri materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III
della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza
autorizzazione le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ove chi
compie tali atti sia consapevole o si possa ragionevolmente presumere che sia
consapevole, così facendo, di indurre, rendere possibile o agevolare una
violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del
diritto sui generis previsto al
capitolo III della direttiva 96/9/CE.
2. Ai fini del presente articolo, per
"informazioni sul regime dei diritti" s'intende qualunque
informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i
materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui
generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi
altro titolare del diritto, o qualunque informazione circa le condizioni di uso
dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che
rappresenti tali informazioni. La disposizione di cui al primo comma si applica
quando una qualsiasi di queste informazioni figuri su una copia o appaia nella
comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui
alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III
della direttiva 96/9/CE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 8
Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono adeguate
sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi
contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a
garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni.
Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e agire da fattori
dissuasivi di ulteriori violazioni.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure
necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati
danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione
per danni o chiedere un provvedimento ingiuntivo e, se del caso, il sequestro
del materiale all'origine della violazione.
Art. 9
Applicazione nel tempo
1. Le disposizioni della presente direttiva si
applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati
che, alla data indicata all'articolo 11, paragrafo 1, sono tutelati dalla
legislazione degli Stati membri relativa al diritto d'autore e ai diritti
connessi o soddisfano i criteri di protezione previsti dalla presente direttiva
o dalle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La presente direttiva lascia impregiudicato
qualsiasi atto di utilizzazione economica eseguito prima della data di cui
all'articolo 11, paragrafo 1.
3. La presente direttiva non si applica ai
contratti conclusi o ai diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore.
4. In deroga al paragrafo 3, ai contratti
relativi all'utilizzazione economica di opere e di altri materiali protetti,
in vigore alla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, si applicano le
disposizioni della presente direttiva a partire dal quinto anno dalla sua
entrata in vigore, se a tale epoca tali contratti sono ancora in esecuzione.
Art. 10
Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come
segue:
a) l'articolo 7 è soppresso;
b) l'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3. Possono essere applicate limitazioni solo in casi specifici e
determinati ed esse non possono essere interpretate in modo da consentire che la
loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei
titolari dei diritti o sia in contrasto con il normale sfruttamento dei
materiali protetti".
2. L'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva
93/98/CEE è sostituito dal testo seguente:
"2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni
dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente
pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della
prima pubblicazione".
Art. 11
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano
immediatamente la Commissione, comunicandole altresì il testo delle
disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2. Entro la fine del secondo anno dalla data di
cui al paragrafo 1, e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione
sull'applicazione della presente direttiva, nella quale esamina, tra l'altro,
in particolare, in base alle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri,
l'applicazione degli articoli 5, 6 e 8. Per garantire il buon funzionamento del
mercato interno, conformemente all'articolo 7A del trattato, la Commissione
presenta, se del caso, proposte di modifica della direttiva.
2 bis. La protezione dei diritti connessi ai
sensi della presente direttiva non pregiudica in alcun modo la protezione
assicurata al diritto d'autore.
2 ter. Un comitato di contatto, presieduto da un
rappresentante della Commissione e composto anche da rappresentanti degli Stati
membri, contribuisce ad assicurare, attraverso opportune e costanti verifiche,
la coerenza nell'attuazione delle disposizioni previste ai paragrafi 2 e 3
dell'articolo 5 e al paragrafo 1 dell'articolo 7.
Art. 12
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Art. 13
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il Presidente
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