Raccomandazione relativa ai requisiti minimi per la raccolta
di dati on-line nell'Unione Europea
IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995,
visti gli articoli 29 e 30, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3 di detta
direttiva,
visto il regolamento interno, in particolare gli articoli 12 e 14,
ha adottato la presente raccomandazione:
I. Introduzione
1. Nel documento di lavoro intitolato "Tutela della vita privata su
Internet - Un approccio integrato dell'EU alla protezione dei dati
on-line", del 21 novembre 2001, il Gruppo di lavoro ha evidenziato come
sia importante garantire la messa in atto di strumenti adeguati per assicurare
che l'utente Internet riceva tutte le informazioni necessarie affinché possa
riporre la propria fiducia, con cognizione di causa, sui siti visitati e, se
necessario, esercitare determinate scelte conformemente ai propri diritti come
previsto dalla normativa europea. Tale fattore risulta particolarmente
importante in considerazione del fatto che l'uso di Internet moltiplica le
possibilità di raccolta di dati personali e, conseguentemente, i pericoli per
i diritti fondamentali e le libertà degli individui, soprattutto per quel che
riguarda la loro vita privata. Nel suo Parere n. 4/2000 del 16 maggio 2000 sul
livello di tutela dei dati offerto dai principi dell'"approdo
sicuro" (Safe Harbor), il Gruppo di lavoro ha invitato la Commissione a
valutare con urgenza l'opportunità di creare un marchio di qualità per i
siti Internet, che si basi su criteri comuni che potrebbero essere stabiliti a
livello comunitario.
Questa raccomandazione fa seguito ai due documenti sopracitati. Essa
intende contribuire all'effettiva ed omogenea applicazione delle disposizioni
nazionali adottate in conformità alle direttive sulla tutela dei dati
personali fornendo indicazioni concrete sull'attuazione delle norme
contenute in tali direttive relativamente alle pratiche più comuni esercitate
attraverso Internet. Tali pratiche si verificano soprattutto al momento del
"contatto iniziale" tra l'utente Internet ed un sito Web sia nel
caso di esclusiva ricerca di informazioni, sia nel caso di esecuzione di
operazioni commerciali su base graduale.
Le indicazioni fornite di seguito riguardano in particolar modo la raccolta
di dati personali su Internet e si prefiggono di identificare le misure che
dovranno essere attuate nei confronti delle persone interessate per garantire
la lealtà e la liceità di tali pratiche (applicazione degli articoli 6, 7,
10 e 11 della direttiva 95/46/CE). Tali indicazioni focalizzano in particolare
sul come, quando e quali informazioni occorre fornire all'utente individuale,
con l'aggiunta di dettagli pratici relativi a diritti ed obblighi risultanti
da dette direttive.
Il principale obiettivo di questa raccomandazione consiste dunque nel
fornire un concreto valore aggiunto all'attuazione dei principi generali della
direttiva. Il Gruppo di lavoro considera la presente raccomandazione come la
prima iniziativa per la presentazione a livello europeo dell'insieme
"minimo" di obblighi ai quali i responsabili del trattamento (le
persone fisiche o giuridiche responsabili del trattamento dati nell'ambito di
un sito Web) che si occupano di siti Internet in cui vengono richieste
informazioni particolareggiate o la specificazione del campo d'azione possano
facilmente conformarsi. Certamente questa raccomandazione non esonera i
responsabili del trattamento dall'obbligo attualmente vigente di verificare la
conformità di tali trattamenti all'intera serie di requisiti e condizioni
precisati nel diritto nazionale applicabile per renderlo legittimo, verifica
senza la quale tale trattamento non risulta idoneo.
Tale raccomandazione si applica nel caso in cui il responsabile del
trattamento abbia sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea. In
questa circostanza sarà applicato il diritto nazionale dello Stato membro in
oggetto al trattamento dei dati personali che avvenga nel contesto delle
attività di tale stabilimento. Tale raccomandazione si applica altresì
quando il responsabile del trattamento non ha sede nel territorio della
Comunità ma ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti
automatizzati o non automatizzati situati nel territorio di uno degli Stati
membri dell'UE. Tale trattamento è contemplato dalla legislazione nazionale
dello Stato membro in cui si trovano i supporti tecnici o le risorse.
2. La raccomandazione, per poter conseguire tale obiettivo, è rivolta
particolarmente:
- ai responsabili del trattamento che raccolgono dati on-line,
dotandoli di una guida pratica che elenchi l'insieme minimo delle
misure concrete da attuare;
- ai singoli utenti Internet affinché siano informati a riguardo e
affinché possano esercitare i propri diritti;
- alle istituzioni desiderose di assegnare un'etichetta certificante la
conformità delle procedure di trattamento impiegate alle direttive europee
sulla protezione dei dati, dotandole di criteri di riferimento per
l'assegnazione di tale etichetta riguardo alle informazioni da apporre e alla
raccolta di dati personali. È ovvio che, al momento dell'assegnazione
dell'etichetta, occorrerà tener conto di separati criteri concernenti altri
obblighi e diritti oltre ai suddetti criteri di riferimento. Il Gruppo
di lavoro pubblicherà successivamente un esauriente documento relativo a
detta problematica
- alle autorità europee responsabili della protezione dei dati per
poterle dotare di un quadro di riferimento comune per il loro compito di
verifica della conformità alle disposizioni nazionali adottate dagli Stati
membri, conformemente alle direttive sopracitate;
3. Il Gruppo di lavoro è inoltre del parere che tale raccomandazione
dovrebbe servire da riferimento per la definizione dei criteri per software
e hardware preposti alla raccolta e al trattamento di dati personali su
Internet.
II. Raccomandazioni sulle informazioni da fornire in caso di raccolta di
dati nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
2.1. Informazioni da fornire alla persona interessata e tempi da
rispettare.
4. Qualsiasi raccolta di dati personali individuali ottenuta attraverso un
sito Web richiede l'anticipata fornitura di determinate informazioni. In
termini di contenuto la conformità a tale obbligo rende necessario:
5. menzionare l'identità, l'indirizzo fisico e quello elettronico del
responsabile del trattamento e, ove possibile, quello dell'eventuale
rappresentante in forza all'articolo 4.2 della direttiva;
6. menzionare chiaramente la/le finalità del trattamento con il quale il
responsabile raccoglie dati attraverso un sito Web. Ad esempio, nel caso in
cui tali dati vengano raccolti per stipulare un contratto (abbonamento ad
Internet, ordine di prodotti, ecc.) ed anche per la commercializzazione
diretta, occorre che il responsabile specifichi chiaramente le due finalità
in questione;
7. menzionare chiaramente il carattere obbligatorio o facoltativo delle
informazioni richieste. Le informazioni obbligatorie sono quelle
indispensabili all'espletamento del servizio richiesto. Ad esempio, è
possibile evidenziare il carattere obbligatorio o facoltativo apponendo un
asterisco all'informazione di carattere obbligatorio oppure, in alternativa,
è possibile scrivere "facoltativo" accanto all'informazione non
obbligatoria. Il fatto che la persona interessata non fornisca informazioni
facoltative non deve tornarle a svantaggio in nessun modo;
8. menzionare l'esistenza di diritti, e delle condizioni per il loro
esercizio, in base ai quali l'interessato possa esprimere il proprio consenso
o, eventualmente, opporsi al trattamento di dati personali. È necessario
parimenti fornire indicazioni sulle modalità di accesso, di rettifica o di
cancellazione di tali dati o informazioni, sia riguardo la persona o il
servizio al quale occorre rivolgersi per l'esercizio di tali diritti, che
relativamente alla possibilità di esercitarli on-line e all'indirizzo fisico
del responsabile;
9. elencare i destinatari o le categorie di destinatari delle
informazioni raccolte. Al momento della raccolta di dati i siti Internet
dovrebbero specificare se i dati raccolti saranno comunicati o resi
disponibili a terzi - tra cui, in particolare, partner commerciali, imprese
figlie, ecc. - e le relative motivazioni (con finalità diverse dalla
fornitura del servizio richiesto e per la commercializzazione diretta).
In questi casi è fondamentale che gli utenti Internet dispongano di
un'effettiva possibilità di opporsi on-line a detta comunicazione
cliccando su di una casella di spunta ed esprimendo così il proprio
favore alla comunicazione dei dati con finalità diverse dalla fornitura del
servizio richiesto. Dal momento che il diritto di opporsi può essere
esercitato in qualunque momento, occorre menzionare anche nelle informazioni
fornite alla persona interessata la possibilità di esercitare tale diritto
on-line. Il Gruppo di lavoro, consapevole degli svantaggi recati dal
sovraccarico di informazioni negli schermi, è del parere che, se non appaiono
nomi di destinatari, il responsabile del trattamento si impegna a non
comunicare le informazioni raccolte a terzi i cui nomi ed indirizzi non siano
stati forniti (a meno che la loro identità sia ovvia), garantisce che la
comunicazione dei dati sia necessaria all'espletamento del servizio richiesto
dall'utente Internet e che tale comunicazione sia effettuata esclusivamente
con quella finalità.
10. Nel caso in cui sia previsto che il responsabile del trattamento
trasmetta i dati a paesi esterni all'Unione europea, specificare se tali paesi
garantiscono una protezione adeguata degli individui riguardo al trattamento
dei loro dati personali, in forza dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE.
In questo caso è necessario fornire informazioni specifiche a proposito
dell'identità e dell'indirizzo dei destinatari (indirizzo fisico e/o
elettronico);
11. fornire nome ed indirizzo (indirizzo fisico e/o elettronico) del
servizio o della persona incaricata di rispondere ad eventuali quesiti
riguardanti la protezione di dati personali;
12. menzionare chiaramente l'esistenza di procedure di raccolta automatica
di dati prima di utilizzare simili metodi per detta raccolta.
Nel caso di un ricorso a tali procedure è necessario che la persona
interessata riceva le informazioni contenute in questo documento. Detta
persona dovrà inoltre essere informata circa il nome del dominio dal quale il
server del sito trasmette le procedure di raccolta automatica, le
finalità di dette procedure, il loro periodo di validità, l'eventualità in
cui l'accettazione di tali procedure sia necessaria per visitare il
sito e le possibili conseguenze di una loro disattivazione. Se vi sono altri
responsabili del trattamento coinvolti nella raccolta dei dati personali
occorre che la persona interessata riceva tutte le informazioni riguardanti
l'identità del responsabile e le finalità del trattamento relativamente a
ciascun responsabile di detto trattamento.
È necessario comunicare la possibilità di opporsi alla raccolta prima
di ricorrere a qualsiasi procedura automatica che provochi la connessione di
un utente PC ad un altro sito Web. Es. allo scopo di evitare che un secondo
sito possa raccogliere dati ad insaputa di in utente Internet nel caso in cui
questo venga automaticamente connesso da un sito Web ad un altro per
visualizzare pubblicità sotto forma di banner.
Ad esempio, se un cookie viene collocato dal server del
responsabile del trattamento è necessario comunicare detta informazione prima
che venga spedito all'hard disk dell'utente Internet, in aggiunta alle
informazioni fornite grazie alla tecnologia esistente che si limita a
specificare il nome del sito di trasmissione ed il periodo di validità di
detto cookie.
13. Indicare le misure di sicurezza a garanzia dell'autenticità del
sito, del grado di completezza e riservatezza delle informazioni trasmesse
nella detta rete in applicazione della legislazione nazionale applicabile.
14. Fornire le informazioni in tutte le lingue usate nel sito Web e,
specialmente, in quei passaggi ove avviene la raccolta dei dati personali.
15. Che i responsabili del trattamento verifichino la coerenza delle
informazioni contenute nei vari documenti destinati al sito (le sezioni
"dati personali e protezione della vita privata", i moduli
elettronici, testi relativi alle condizioni generali di vendita e ad altre
comunicazioni commerciali).
2.2. Modalità di presentazione delle informazioni
16. Il Gruppo di lavoro ritiene che le seguenti informazioni debbano
apparire direttamente sullo schermo prima che avvenga la raccolta, così da
assicurare un giusto trattamento dei dati.
Dette informazioni riguardano:
- l'identità del responsabile del trattamento;
- la/le finalità;
- la natura obbligatoria o facoltativa delle informazioni richieste;
- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati raccolti;
- l'esistenza del diritto di accesso e di rettifica;
- l'esistenza del diritto di opporsi a qualsiasi comunicazione dei dati a
terzi con finalità diverse dalla fornitura del servizio richiesto e le
modalità per esercitare tale diritto (ad esempio fornendo la possibilità di
cliccare su una casella di spunta)
- le informazioni da fornire in caso di utilizzo di procedure di raccolta
automatica; - il livello di sicurezza nel corso di tutte le fasi del
trattamento compresa la trasmissione, ad esempio sulle reti.
In tali situazioni le informazioni devono essere fornite interattivamente e
devono apparire sullo schermo. Così, nel caso di metodi automatici di
raccolta dati, dette informazioni possono essere fornite, se necessarie,
tramite la tecnica delle finestre pop-up.
A proposito del livello di sicurezza nel corso della trasmissione dei dati
dall'apparecchiatura occorre visualizzare un'intestazione del tipo "Stai
accedendo ad una connessione protetta" oppure le procedure di
informazione automatica presenti nei browser, come la comparsa di icone
specifiche sotto forma di chiave o di lucchetto.
17. Il Gruppo di lavoro ritiene inoltre che sia necessario poter accedere
ad informazioni esaustive riguardo alla politica di tutela della sfera privata
(comprese le modalità per l'esercizio del diritto d'accesso) direttamente
dalla pagina d'entrata del sito e ovunque vengano raccolti dati personali
on-line. Il titolo dell'intestazione su cui cliccare deve essere
sufficientemente messo in risalto, chiaro e preciso in modo da consentire
all'utente Internet di crearsi un'idea chiara del contenuto al quale sta per
accedere. Ad esempio, l'intestazione potrebbe asserire "Stiamo
raccogliendo e trattando dati personali che La riguardano. Per ulteriori
informazioni clicchi qui" oppure "Dati personali o tutela della
sfera privata". Il contenuto delle informazioni alle quali l'utente
Internet è indirizzato deve altresì essere sufficientemente preciso.
III. Raccomandazioni per il perfezionamento degli altri diritti e doveri
Il Gruppo di lavoro desidera inoltre attirare l'attenzione dei destinatari
della presente Raccomandazione su altri diritti dell'individuo ed obblighi dei
responsabili del trattamento basati su direttive di particolare attinenza
nell'ambito della raccolta di dati personali su siti Web. Il Gruppo di lavoro
ritiene che le raccomandazioni seguenti, così come le indicazioni sulle
informazioni, abbiano un'utilità pratica immediata sia per i responsabili del
trattamento che per gli utenti Internet.
18. Raccogliere esclusivamente i dati necessari per il conseguimento
dello scopo prefisso;
19. garantire che i dati siano trattati esclusivamente nelle suddette
legittime modalità, conformemente ad uno dei criteri elencati nell'articolo 7
della direttiva 95/46/CE;
20. garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso e di
rettifica; l'esercizio di tali diritti dovrebbe essere possibile sia
all'indirizzo fisico del responsabile del trattamento che on-line. È
necessario predisporre particolari misure di sicurezza affinché
esclusivamente la persona interessata abbia accesso on-line alle informazioni
che la riguardano;
21. conformarsi al principio della "finalità" o
"scopo" in base al quale occorre far uso di dati personali solo se
necessario e per finalità determinate. In altri termini, in assenza di un
motivo legittimo, non è possibile fare uso di dati personali ed è necessario
mantenere l'anonimato degli individui (articolo 6, paragrafo 1, punto b) della
direttiva 95/46/CE). Detto principio è altresì denominato "principio di
minimizzazione".
22. Fornire ed incoraggiare la consultazione in modalità anonima di siti
commerciali, nello stesso ambito descritto nel punto 21, senza richieste di
identificazione degli utenti per cognome, nome, indirizzo di posta elettronica
o altri dati identificativi.
Qualora sia necessario un collegamento ad una persona senza completa
identificazione della stessa è bene suggerire ed accogliere l'uso di
pseudonimi di qualsivoglia natura.
Ove non sussistano necessità di identificazione legale occorre
incoraggiare ed accogliere l'uso di pseudonimi, anche nel caso di
determinate operazioni. Un esempio è dato dall'uso di certificati pseudonimi
per le firme elettroniche (cfr. articolo 8 della direttiva 1999/93/CE relativa
ad un quadro comunitario per le firme elettroniche).
23. Stabilire un periodo di conservazione per i dati raccolti. È possibile
conservare detti dati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo del
trattamento indicato e perseguito (articolo 6 della direttiva 95/46/CE e
articolo 6 della direttiva 97/66/CE).
24. Adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dei dati
nel corso del loro trattamento e della loro trasmissione (ad esempio limitare
e determinare il numero delle persone che hanno accesso ai dati, far uso di
trasmissioni cifrate, ecc.; articolo 17 della direttiva 95/46/CE).
25. Se è coinvolto un responsabile per l'elaborazione, ad esempio per
ospitare un sito Web, stipulare un contratto che gli imponga di attuare
appropriate misure di sicurezza in conformità anche della normativa dello
Stato membro in cui si trova il responsabile per l'elaborazione, nonché
effettuare il trattamento dei dati personali attenendosi esclusivamente alle
indicazioni del responsabile di detto trattamento.
26. A seconda dei casi e in forza della legge nazionale, procedere alla
notificazione dell'autorità di controllo (se il responsabile
dell'elaborazione del sito si trova nell'Unione europea o se lo stesso dispone
di un rappresentante nell'Unione europea). Il numero di registrazione di detta
notifica può essere indicato all'interno del sito, in modo vantaggioso, al di
sotto dell'intestazione destinata alla protezione dei dati.
27. Se vengono trasferite informazioni ad un paese terzo in cui non è
garantito un adeguato livello di protezione è necessario assicurare che il
trasferimento dei dati avvenga esclusivamente se lo stesso è in linea con le
deroghe all'articolo 26 della direttiva 95/46/CE. In questi casi occorre
informare le persone delle adeguate garanzie fornite affinché il
trasferimento risulti lecito.
IV. Raccolta di indirizzi per la commercializzazione diretta tramite posta
elettronica e per la spedizione di newsletter
28. Per ciò che concerne la commercializzazione diretta per posta
elettronica:
- il Gruppo di lavoro ripropone il proprio parere secondo il quale gli
indirizzi di posta elettronica reperiti nelle aree pubbliche di Internet
all'insaputa delle persone interessate, ad esempio nei gruppi di discussione,
non sono stati raccolti lecitamente. Tali indirizzi non possono perciò essere
utilizzati con finalità diverse da quelle per le quali sono stati
originariamente resi pubblici; in particolar modo non possono essere
utilizzati per la commercializzazione diretta.
- fare uso di indirizzi di posta elettronica per la commercializzazione
diretta a condizione che questi siano stati raccolti lealmente e legalmente.
Affinché la raccolta sia leale e legale è necessario che le persone
interessate siano state informate della possibilità dell'uso di tali dati per
la commercializzazione diretta e che dette persone abbiano potuto acconsentire
a tale uso direttamente al momento della raccolta (cliccando su una casella di
spunta). L'invio di posta elettronica a scopo promozionale deve altresì
prevedere la possibilità di esercitare il recesso on-line dall'elenco di
indirizzi impiegato.
29. Per ciò che concerne la spedizione di newsletter:
- Procurarsi il previo consenso delle persone interessate e garantire la
possibilità di un loro recesso da tali spedizioni in qualsiasi momento;
occorrerà pertanto informare dette persone riguardo a questa possibilità
ogniqualvolta viene spedita una newsletter.
Il gruppo di lavoro invita il Consiglio, la Commissione europea, il
Parlamento europeo e gli Stati membri a tener conto della presente
raccomandazione.
Il gruppo si riserva la facoltà di formulare ulteriori osservazioni.
Fatto a Bruxelles, 21 maggio 2001
Per il gruppo
Il Presidente
Stefano RODOTÀ