Schema di decreto legislativo
Attuazione della direttiva 2001/29 CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 22 maggio 200 sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/29/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore
e dei diritti connessi nella società dell'informazione;
Vista la legge 1 marzo 2002 n.39 -e, in particolare, gli articoli 1,2, 30 e
l'allegato B- che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della
citata direttiva 2001/29/CE,
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la legge 22 novembre 1973 n.866 recante ratifica ed esecuzione della
Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o
esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore delle
imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di
lucro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n.368 relativo alla istituzione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n.59;
Visti l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e l'art. 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 relativi al trasferimento al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali delle competenze esercitate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e
l'Editoria - in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà
letteraria;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del . ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunioni del.;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i
Beni e le Attività Culturali, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri,
della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze;
Emana
Il seguente decreto legislativo
TITOLO I
Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n.633 recante protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Art. 1
1. L'art. 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto
o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la
stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la
cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.".
Art. 2
1. L'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 16- 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o
senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a
distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed
altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la
ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con
condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione
al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.".
Art. 3
1. L'art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
" Art.17- 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la
messa in commercio o in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo dell'originale dell'opera o degli
esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel
territorio degli Stati dell'Unione Europea, a fini di distribuzione, le
riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si
esaurisce nella Comunità se non nel caso in cui la prima vendita o il primo
atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal
titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del
pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la
realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del
diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle
opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali ovvero di
insegnamento o di ricerca scientifica.".
Art. 4
1. L'art. 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente é autorizzato a registrare su
disco o su altro supporto l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione
differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta
sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali, senza possibilità di
ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali, delle registrazioni di
cui al precedente comma che abbiano un eccezionale carattere documentario.".
Art. 5
1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I della legge 22 aprile
1941, n. 633 è sostituita dalla seguente:
"SEZIONE V
Opere registrate su supporti"
Art. 6
1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941 n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art.61- 1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di
suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito gli
esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante
l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non
comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica
o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta
regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.".
Art. 7
1.L'art. 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 62- 1. I supporti fonografici nei quali l'opera dell'ingegno é
riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le
indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o
corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.".
Art. 8
1. L'art. 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 63 - 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in
modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli
articoli 20 e 21 di questa legge.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle
necessità tecniche della registrazione.".
Art. 9
1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art.65 - 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o
religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi
a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere
possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste
o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è
stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti,
la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. Nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del
resoconto di un avvenimento di attualità, la loro riproduzione o comunicazione
al pubblico è consentita nei limiti di quanto giustificato dallo scopo
informativo e sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte,
incluso il nome dell'autore, se riportato.
Art.66- 1. I discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo
tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di
conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o
comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle
riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la
fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art.67- 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di
pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative,
purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per
uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a
spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al
pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali,
è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo
di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso
personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel
proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno
pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per
gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art.
181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le
associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere
inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato
annualmente dall' ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono
essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo
che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione
di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al
comma 2 dell'art.181- ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1
del medesimo articolo 181 ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno
dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le
biblioteche dipendono.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti
e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettante all'autore.
Art.68 bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei
prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico,
sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea
privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte
integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico
scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un
intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art.69- 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo
diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno
diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di
immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art.70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti
di opera e la loro comunicazione al pubblico per uso di critica, di discussione,
di insegnamento o di ricerca scientifica, allorché l'utilizzo ha esclusivamente
finalità illustrativa, sono liberi in quanto diretti a fini non commerciali,
nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura
determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione
dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art.71 -1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato
possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza
pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia
effettuata senza scopo di lucro.
Art.71-bis -1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso
personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della
comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate
all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto
dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il comitato di cui
all'art. 190 della presente legge, sono individuate le categorie di portatori di
handicap di cui al comma 1, nonché i criteri per l'individuazione dei singoli
beneficiari.
Art.71-ter - 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione
destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di
studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle
biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e
negli archivi, di opere o altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non
soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Art.71-quater - 1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive
effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un
utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso determinato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, sentito il comitato di cui all'art.190 .
Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure
tecnologiche di cui all'art.102-quater della presente legge sono tenuti alla
rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali
protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza
pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento
amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti a rimuovere le misure tecnologiche di cui
all'art.102-quater, da loro apposte sulle opere o sui materiali protetti, dietro
richiesta dei beneficiari delle eccezioni di cui agli articoli 55; 68, commi 1 e
2; 69, comma 2; 70 comma 1; 71-bis e 71-quater, a condizione che i beneficiari
stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del
materiale protetto o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini dell'utilizzo,
nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi
compresa la corresponsione dell'equo compenso, se previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti a rimuovere ai sensi del comma 2 le
misure tecnologiche di cui all'art.102-quater apposte su opere o materiali messi
a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal
luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base
di clausole contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le
associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2
possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni.
In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui
all'art. 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione,
secondo le modalità di cui all'art. 194-bis.
Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente
o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui
all'art. 102- quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. E'
vietata la prestazione di servizi finalizzata alla riproduzione di cui al comma
1, se effettuata a scopo di lucro o per fini direttamente o indirettamente
commerciali.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali
protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è
protetta dalle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero quando
l'accesso è consentito sulla base di clausole contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono
tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di
cui all'art.102- quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso
legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia
avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata per uso personale.
Art.71- septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i
produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e i
loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di
fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è
costituito, per gli apparecchi di registrazione audio e video e per i sistemi
informatici idonei alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una quota
sul prezzo al rivenditore o da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti
di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali,
memorie fisse o trasferibili, il compenso è costituito da una somma commisurata
alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i
Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190 della
presente legge. Per la determinazione del compenso si tiene conto
dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'art.102-quater,
nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia
analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato,
per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I
predetti soggetti devono presentare alla Società Italiana degli Autori e
Editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le
vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in
solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se
sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla
realtà, la Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.) può ottenere
che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto
obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
Art. 71- octies - 1. Il compenso di cui all'art 71- septies per apparecchi e
supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società Italiana degli
Autori e Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il
cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il cinquanta per cento del
compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o
esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'art. 71-septies per gli apparecchi e i supporti di
registrazione video è corrisposto alla Società Italiana degli Autori e Editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite
le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un terzo
agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive e per un
terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il sette per cento dei
compensi a ciascuno di essi attribuiti all'IMAIE, per le attività e le
finalità di cui all'art.7, comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 93.
Sezione III - disposizioni comuni
Art. 71 nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo
e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad
opere o altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente,
non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli
altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei
titolari.
Art.71- decies - 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute
nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I,
I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II nonché
al capo I del titolo II -bis.
Art. 10
1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n.
633 è sostituita dalla seguente:
"Capo I
Diritti del produttore di fonogrammi"
Art. 11
1. L'art. 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 72- 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I
della presente legge, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per
la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e
con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il
diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il
fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione
in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico.".
Art. 12
1. L'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti
interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o
l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti
di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un
compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della
cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei
pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei
fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale
ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative
modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso é dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e
della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da
enti a ciò autorizzati dallo Stato.
Art. 13
1. L'art. 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 74 - 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che
l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia
effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi
industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno
autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e
disponendo, se occorra, quanto é necessario per eliminare le cause che turbano
la regolarità dell'utilizzazione.
Art. 14
1. L'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo é di
cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma
é lecitamente pubblicato ai sensi dell'art. 12, comma 3 della presente legge,
la durata dei diritti é di cinquanta anni dalla data della sua prima
pubblicazione."
Art. 15
L'art. 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 76- 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere
distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'art.
62, in quanto applicabili.".
Art. 16
L'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 78 - 1. E' considerato come produttore chi provvede alla
realizzazione del fonogramma, mediante la diretta registrazione dei suoni
provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di
rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la
diretta registrazione originale.".
Art. 17
1. Dopo l'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:
"Art.78- bis - 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti
radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.
Art. 18
L'art. 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente e
diviene 78-ter: "Art.78-ter - 1.Il produttore di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto
esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie
delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione
non si esaurisce nel territorio della Comunità se non nel caso di prima vendita
effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle
sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non
esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle
copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si
esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla
fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini
in movimento é pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la
durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla
prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della
sequenza di immagini in movimento.".
Art. 19
1. L'art. 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a
favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli
artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività
di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via
etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta
semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie
emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni,
nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi
accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità, se non
nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato
membro.
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di
utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o
ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e
televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via
satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima
diffusione di una emissione.".
Art. 20
1. L'art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 80- 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che
rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere
dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal
vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi
compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie
prestazioni artistiche dal vivo e delle relative fissazioni, nonché la
diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni
artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro
radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la
diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa
sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli interpreti o
esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di
lucro, è riconosciuto a favore degli interpreti o esecutori interessati l'equo
compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità se non
nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso in uno Stato membro;
e) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore,
anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi
o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio
concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di
accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della
confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n.
440.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c) non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico.".
Art. 21
1. Il primo comma dell'art. 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è
sostituito dal seguente:
"1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di
opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al
loro onore o alla loro reputazione.".
Art. 22
1. L'art. 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 83- 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o
musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al
pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga
stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali
fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.".
Art. 23
1. Dopo il titolo II- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il
seguente:
"Titolo II- ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art. 102-bis comma 3 possono apporre sulle opere
o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che
comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale
corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in
cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione
dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo
di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3.Sono vietati gli atti finalizzati all'elusione o alla rimozione delle
misure tecnologiche di protezione che diano luogo ad un utilizzo abusivo di
opere dell'ingegno o di materiali protetti.
4.Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per
elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies - 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti
possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art.102- bis comma 3 sulle opere o sui materiali
protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli
stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il
materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti.
Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le
condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice
che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.".
Art. 24
1. L'art. 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 163 - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso
relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione
dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi
per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta
giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai
sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla
interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione
amministrativa da un minimo di euro 260 ad un massimo di euro 5.200.".
Art. 25
1. Al primo comma dell'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 3
è sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere
attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre
funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.".
Art. 26
1. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 la lettera d)
è sostituita dalla seguente:
"d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od
altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed
Editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato.".
2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 633/1941, dopo la lettera f) sono
inserite le seguenti:
"g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che
abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o
facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle
misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei
diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni ovvero a
seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o
giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art.
102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde
per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere
o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le
informazioni elettroniche stesse.".
Art. 27
1.L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941 n.633 è sostituto dal
seguente:
"Art. 174-bis- 1. Ferme le sanzioni penali applicabile, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del
supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a Euro 103,
29. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la
sanzione amministrativo da euro 103,29 a euro 1032,91. La sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".
Art. 28
1.L'art. 174-ter della legge 22 aprile 1941 n.633 è sostituto dal seguente:
"174-ter 1.- Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento,
anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera
dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi
fonografici o informatici o multimediali, ovvero attrezzature, prodotti o
componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche non conformi alle
prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca
concorso neo reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater,
171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154.94 e con le sanzioni accessorie della confisca del
materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o
delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata
sino ad euro 1032,91 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del
materiale ,con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali
quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la
revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per
l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale."
Art. 29
1.L'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941 n.633 è sostituto dal
seguente:
" Art 174quater -1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter,affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di
previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei
reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato
dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17,comma 3 della legge 23 agosto 1988 n.400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 26
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni."
Art. 30
1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941 n.633 è inserito il
seguente:
Art.174-quinquies ( copiare l'attuale 174-ter inserito dalla 248 /2000)
Art.31
1. Al comma 1 dell'art.182- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la
lettera d) è aggiunta la seguente:
"e) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli
apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.".
2. Il comma 3 dell'art.182- bis è così sostituito:
"3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri
funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori
possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione,
duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione
cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì
accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del
comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa
all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in
distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione
via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa
agli apparecchi e supporti di registrazioni e di cui all'art. 71-septies. Nel
caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli
ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.".
Art. 32
1. All'art. 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma è
aggiunto il seguente:
"3. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei
fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti
spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati
nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto
fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato
dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.".
Art. 33
1. All'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo il secondo comma è
aggiunto il seguente:
"3. Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art.
71-quinqies, comma 5.".
Art. 34
1. Il secondo comma dell'art. 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è
sostituito dal seguente:
"2. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le
commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di
volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del
tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies comma 4. In tale ultimo
caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti
in materia di diritto d'autore ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente
della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.".
Art. 35
Dopo l'art. 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:
"Art. 194- bis - 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art.
71-quinquies comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è
consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il
presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193 comma
2. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso
proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti
alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta,
qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la
commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di
conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale
costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una
proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata,
i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento
delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla
promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione
secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale
è stata promossa prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla
promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine
perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Ove
il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara
d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione
di cui all'art. 308 del codice di procedura civile.".
TITOLO II
Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93 recante norme a favore delle
imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di
lucro
Art. 36
1. L'art. 5 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 93 è così sostituito:
"1. - Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi
spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, primo
comma; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni e integrazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori
di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono
altresì all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli
aventi diritto.".
Art. 37
L'art. 7 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 93 è sostituito dal
seguente:
"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all'
art. 5, comma 5 e all'art. 6, comma 5 della presente legge nonché quelle di cui
all'art. 71-octies comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 per le attività
di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di
sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".
TITOLO III
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 38
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e agli
altri materiali in esso contemplati protetti alla data del 22 dicembre 2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della stessa
data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione
previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sia scaduto alla data
del 22 dicembre 2002, non sono nuovamente protetti.
Art. 39
1.Il compenso di cui all'art. 71-septies, è fissato fino all'emanazione del
decreto di cui all'art. 71-septies e comunque fino al 31 dicembre 2005 nella
misura del:
a) supporti audio analogici: 0,30 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio:
0,45 euro per ora di registrazione, pari a 0,56 euro per ciascun supporto con
una capacità di registrazione di 74 minuti. Il compenso è aumentato
proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi,
quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,84 euro per 650 megabyte. Il compenso è pari a
quello previsto per i supporti digitali audio dedicati, aumentato per tenere
conto del fattore medio di compressione che amplia la capacità di
registrazione, e diminuito in proporzione alla quota media di supporti
utilizzati per scopi diversi dalla registrazione.
d) memorie digitali dedicate audio, fisse e trasferibili, quali flash memory e
cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,45 euro per 64 mega-byte.
e) supporti video analogici: 0,45 euro per ciascuna ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0.68
euro per ora pari a 2,04 euro per un supporto con una capacità di registrazione
di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di
durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi,
quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 2,04 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è
aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi di registrazione analogica o digitale audio e video, ivi compresi
i componenti di sistemi informatici, gli apparecchi lettori che consentono la
registrazione e i jukebox digitali: 3 per cento sul prezzo al rivenditore. Per
gli apparecchi polifunzionali, la percentuale è ridotta all'1,5 per cento del
prezzo al rivenditore.
Art. 40
1.-Il comma 7 dell'art.7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419 è
sostituito dal seguente.
"7-La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e
dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella
ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei
proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente
predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro
vigilante."
Art. 41
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano abrogati.
2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della legge 22
aprile 1941, n. 633.
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93,
nonché ogni altra disposizione di legge contraria ed incompatibile con le
disposizione del presente decreto.
4.E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n.248 |