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Ministero delle finanze

Risoluzione 14 del 14.02.00

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO IVA - Disciplina applicabile alla trasmissione di informazioni di carattere economico-finanziario tramite linee telefoniche dedicate - Quesito.

Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia 

Lo studio di consulenza legale e tributaria D.T.T.I. ha posto un quesito concernente l'applicabilità dell'aliquota IVA del 4% - prevista dal n. 18, Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per i prodotti editoriali e per i dispacci delle agenzie di stampa - ad una particolare attività di trasmissione di informazioni di carattere economico-finanziario effettuata da una società statunitense. Trattasi della trasmissione di notizie e informazioni, fornite ai propri clienti attraverso terminali collegati tramite linee telefoniche dedicate. Le informazioni concernono i prezzi di azioni, obbligazioni, valute, materie prime, bilanci di società quotate, notizie di carattere economico e generale relative a determinati paesi; inoltre, in relazione alle società ed ai prodotti di investimento, sono forniti dati storici, previsioni, funzioni analitiche e relative descrizioni di supporto. Le informazioni sono evidenziate sul monitor del cliente il quale ha la facoltà di salvarle al fine di elaborarle ulteriormente oppure di stamparle su carta. In ogni caso le informazioni in oggetto non possono essere diffuse senza il preventivo consenso della società fornitrice la quale detiene l'esclusività delle stesse. In relazione all'aliquota IVA applicabile all'attività sommariamente descritta, si fa presente che, ai sensi del citato n. 18 della Tabella A, parte seconda, sono soggetti alla aliquota IVA del 4% i giornali e notiziari quotidiani, i dispacci delle agenzie di stampa, i libri, i periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, etc. Per la individuazione oggettiva dei prodotti menzionati, torna utile richiamare quanto precisato nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 in relazione all'art. 74, comma 1, lettera c), che detta un particolare regime di applicazione dell'imposta per i suddetti prodotti. In tale occasione è stato chiarito che la nozione di "prodotti editoriali" è atta a comprendere ogni bene che "de iure condito" possa essere qualificato come tale. Pertanto, poiché in base alla vigente normativa la nozione di pubblicazione è limitata ai prodotti cartacei, deve essere escluso che siano considerati prodotti editoriali beni merceologicamente diversi. Sulla base di tale affermazione, la trasmissione di informazioni per via telematica non è collocabile tra i prodotti editoriali in quanto è priva dell'elemento oggettivo caratterizzante l'attività editoriale, consistente, allo stato attuale della normativa, nella diffusione di notizie, informazioni, idee etc, tramite supporto cartaceo. Né è possibile ricondurre l'attività di trasmissione delle informazioni in esame nell'ambito dei dispacci delle agenzie di stampa. A tale proposito si osserva che secondo la comune accezione il dispaccio di agenzia è rappresentato da una notizia flash che verrà poi elaborata dalle imprese editrici, per essere diffusa attraverso gli organi di informazione. In merito al quesito posto va rilevato che i dati, trasmessi secondo le modalità sopra descritte, sono già oggetto di elaborazione da parte della società che li fornisce, tanto che essi sono suscettibili soltanto di ulteriori elaborazioni per utilizzazioni personalizzate da parte dei clienti, e ne è preclusa la successiva diffusione essendo detenuti in via esclusiva dalla società che li fornisce. Deve, quindi, concludersi che il tipo di attività in questione è sostanzialmente riconducibile ad una prestazione di servizi consistente nel fornire agli operatori economici abbonati, in tempo reale e per via telematica, dati commerciali "organizzati in sistema", utilizzabili per lo svolgimento della propria attività e non per fini divulgativi. A tali prestazioni non è applicabile l'aliquota IVA del 4%, prevista per i dispacci delle agenzie di stampa, risultando esse per caratteristiche e finalità estranee all'attività tipica di tali agenzie. Si prega di comunicare il contenuto della presente nota allo studio professionale istante.