Ministero delle finanze
Risoluzione 14 del 14.02.00
MATERIA FISCALE: Iva
OGGETTO IVA - Disciplina applicabile alla
trasmissione di informazioni di carattere economico-finanziario tramite linee
telefoniche dedicate - Quesito.
Alla Direzione Regionale delle Entrate per la
Lombardia
Lo studio di consulenza legale e tributaria
D.T.T.I. ha posto un quesito concernente l'applicabilità dell'aliquota IVA del
4% - prevista dal n. 18, Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre
1972, n. 633, per i prodotti editoriali e per i dispacci delle agenzie di stampa
- ad una particolare attività di trasmissione di informazioni di carattere
economico-finanziario effettuata da una società statunitense. Trattasi della
trasmissione di notizie e informazioni, fornite ai propri clienti attraverso
terminali collegati tramite linee telefoniche dedicate. Le informazioni
concernono i prezzi di azioni, obbligazioni, valute, materie prime, bilanci di
società quotate, notizie di carattere economico e generale relative a
determinati paesi; inoltre, in relazione alle società ed ai prodotti di
investimento, sono forniti dati storici, previsioni, funzioni analitiche e
relative descrizioni di supporto. Le informazioni sono evidenziate sul monitor
del cliente il quale ha la facoltà di salvarle al fine di elaborarle
ulteriormente oppure di stamparle su carta. In ogni caso le informazioni in
oggetto non possono essere diffuse senza il preventivo consenso della società
fornitrice la quale detiene l'esclusività delle stesse. In relazione
all'aliquota IVA applicabile all'attività sommariamente descritta, si fa
presente che, ai sensi del citato n. 18 della Tabella A, parte seconda, sono
soggetti alla aliquota IVA del 4% i giornali e notiziari quotidiani, i dispacci
delle agenzie di stampa, i libri, i periodici, ad esclusione dei giornali e
periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione
libraria, etc. Per la individuazione oggettiva dei prodotti menzionati, torna
utile richiamare quanto precisato nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997
in relazione all'art. 74, comma 1, lettera c), che detta un particolare regime
di applicazione dell'imposta per i suddetti prodotti. In tale occasione è stato
chiarito che la nozione di "prodotti editoriali" è atta a comprendere
ogni bene che "de iure condito" possa essere qualificato come tale.
Pertanto, poiché in base alla vigente normativa la nozione di pubblicazione è
limitata ai prodotti cartacei, deve essere escluso che siano considerati
prodotti editoriali beni merceologicamente diversi. Sulla base di tale
affermazione, la trasmissione di informazioni per via telematica non è
collocabile tra i prodotti editoriali in quanto è priva dell'elemento oggettivo
caratterizzante l'attività editoriale, consistente, allo stato attuale della
normativa, nella diffusione di notizie, informazioni, idee etc, tramite supporto
cartaceo. Né è possibile ricondurre l'attività di trasmissione delle
informazioni in esame nell'ambito dei dispacci delle agenzie di stampa. A tale
proposito si osserva che secondo la comune accezione il dispaccio di agenzia è
rappresentato da una notizia flash che verrà poi elaborata dalle imprese
editrici, per essere diffusa attraverso gli organi di informazione. In merito al
quesito posto va rilevato che i dati, trasmessi secondo le modalità sopra
descritte, sono già oggetto di elaborazione da parte della società che li
fornisce, tanto che essi sono suscettibili soltanto di ulteriori elaborazioni
per utilizzazioni personalizzate da parte dei clienti, e ne è preclusa la
successiva diffusione essendo detenuti in via esclusiva dalla società che li
fornisce. Deve, quindi, concludersi che il tipo di attività in questione è
sostanzialmente riconducibile ad una prestazione di servizi consistente nel
fornire agli operatori economici abbonati, in tempo reale e per via telematica,
dati commerciali "organizzati in sistema", utilizzabili per lo
svolgimento della propria attività e non per fini divulgativi. A tali
prestazioni non è applicabile l'aliquota IVA del 4%, prevista per i dispacci
delle agenzie di stampa, risultando esse per caratteristiche e finalità
estranee all'attività tipica di tali agenzie. Si prega di comunicare il
contenuto della presente nota allo studio professionale istante. |