DISEGNO
DI LEGGE S1021
(TESTO
PRESENTATO) (VERSIONE PROVVISORIA NON REVISIONATA)
SENATO
DELLE REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA
N. 1021
DISEGNO DI
LEGGE
PRESENTATO
DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MACCANICO)
DI CONCERTO
COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)
E COL
MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
(CIAMPI)
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1996
Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sul
sistema radiotelevisivo
ONOREVOLI SENATORI. - Il
presente disegno di legge rappresenta il primo urgente
momento di riordino dell'intero settore delle
comunicazioni in Italia ed è destinato ad essere
completato da un più ampio disegno di legge governativo
di organica riforma di tutta la materia.
Con l'articolo 1 si
istituisce un organismo indipendente unico in
considerazione dell'esigenza di disciplinare
congiuntamente il settore delle telecomunicazioni e
quello radiotelevisivo i quali, originariamente separati,
possono ormai essere ricompresi nel più ampio sistema
delle comunicazioni. La struttura organizzativa
dell'Autorità prevede, oltre alla figura del presidente,
tre organismi a ciascuno dei quali sono attribuite
funzioni specifiche: il consiglio, costituito dal
presidente e da tutti i commissari, e due organi
collegiali aventi competenza, rispettivamente, in materia
di infrastrutture e di reti e in materia di prodotti e
servizi.
Il presidente
dell'Autorità è nominato su proposta del Presidente del
telecomunicazioni sentito il parere delle commissioni
parlamentari ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.
481.
I quattro componenti di
ciascuna commissione sono eletti dal Senato della
Repubblica e dalla Camera dei deputati mediante un
procedimento idoneo a garantire, attraverso la
possibilità di indicare due soli nominativi,
obiettività e imparzialità nelle scelte.
L'individuazione delle
funzioni specificamente attribuite alle commissioni e al
consiglio, di cui al comma 4, consente di definire
l'Autorità quale vero e proprio organismo di
regolamentazione e di garanzia del settore delle
comunicazioni, al quale, inoltre, è affidato il compito
di disciplinare puntualmente alcune materie, nell'ambito
dei principi contenuti nel presente disegno di legge e
nella legge 14 novembre 1995, n. 481.
Al fine
dell'individuazione del fabbisogno di personale
necessario per assicurare il regolare svolgimento delle
funzioni dell'Autorità, si è ritenuto opportuno
discostarsi dalle indicazioni contenute nella legge 14
novembre 1995, n. 481, solo in considerazione del numero
di dipendenti che attualmente svolgono compiti analoghi
nell'ambito del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria.
Nel comma 1 dell'articolo
2 sono enunciati i principi di carattere generale in
materia di posizioni dominanti, riferiti allo specifico
settore delle comunicazioni, e sono richiamate le norme
contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287,
finalizzate ad evitare che possano realizzarsi operazioni
con effetti distorsivi sul mercato.
Il compito di tutelare il
pluralismo e la concorrenza nel settore e nei mercati di
riferimento è affidato all'Autorità, che con proprio
regolamento dovrà definire termini, modalità e garanzie
per i soggetti destinatari di procedimenti volti a
rimuovere situazioni di dominio o a eliminare effetti di
intese od operazioni concentrative vietate.
Oltre al limite
nell'utilizzazione delle frequenze terrestri, fissato dal
comma 6 in ottemperanza a quanto stabilito nella nota
sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 5-7
dicembre 1994, gli altri limiti anticoncentrativi,
contenuti nell'articolo 2, riflettono la situazione di un
settore che, pur dovendo essere globalmente considerato,
comprende più mercati distinti e rilevanti, con la
conseguenza di dover individuare, per ciascuno di essi,
un assetto tendenzialmente equilibrato del mercato e,
correlativamente, specifici indici percentuali, riferiti
all'entità dei proventi economici, che costituiscono i
limiti delle situazioni ammissibili al fine del regolare
svolgimento della concorrenza, superati i quali viene a
configurarsi l'esistenza di una posizione dominante.
Sono stati, pertanto,
separatamente individuati limiti percentuali riferiti
alle varie attività economiche riconducibili al settore
nel suo complesso e, di conseguenza, ai proventi
ricavabili attraverso l'esercizio dell'attività nel
settore televisivo nazionale, nel settore radiofonico
nazionale, nel settore dell'emittenza televisiva via cavo
e via satellite, nel settore, complessivamente
considerato, dell'editoria e della radiotelevisione, sia
locale che nazionale, e nel settore pubblicitario.
L'articolo 3 contiene,
oltre ad un richiamo alla disciplina di carattere
generale di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481,
alcune disposizioni transitorie che hanno lo scopo di
salvaguardare le aspettative dei soggetti che
legittimamente operano nel settore radiotelevisivo, in
attesa che possa essere al più presto introdotta nel
nostro ordinamento una nuova normativa specifica che
tenga conto dell'evoluzione tecnologica e della
necessità di garantire l'assetto concorrenziale dello
specifico mercato, definendo, altresì, un nuovo modulo
organizzativo per la gestione del servizio pubblico e
promuovendo lo sviluppo dell'emittenza radiotelevisiva in
ambito locale.
Per quanto riguarda lo
specifico argomento dell'utilizzazione delle frequenze
terrestri è previsto che, entro breve termine,
l'Autorità rediga un nuovo piano di assegnazione con la
conseguenza di obbligare i soggetti, che si trovino in
di legge, a modificare le
proprie modalità di trasmissione utilizzando il cavo o
il satellite.
L'articolo 3, al comma 8,
si d carico del problema intertemporale, in ordine alla
validità e permanenza di effetti prodottisi in
conseguenza della disciplina previgente; la norma
transitoria prevede, infatti, che rimanga salvo tutto
quanto attiene ai procedimenti sanzionatori in corso,
alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate, in
modo da eliminare dubbi circa una incidenza di maggior
favore per situazioni pregresse.
Infine, l'articolo 4
contempla la norma di copertura finanziaria degli oneri
aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge n.
481 del 1995, connessi alla istituzione dell'Autorità e
alla dotazione del personale che alla stessa dovr essere
destinato al fine di garantirne il funzionamento.
RELAZIONE TECNICA
Il presente disegno di
legge comporta un onere finanziario di lire 52.090
milioni, connesso all'istituzione dell'Autorità ed al
funzionamento del relativo ufficio, alla cui copertura si
provvede con le modalità previste dall'articolo 4.
Per quanto riguarda il
compenso annuo del presidente e degli otto commissari lo
stesso è stato valutato complessivamente in lire 3.000
milioni: tale compenso è stato determinato sulla base
delle indennità percepite dai membri dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
Dalla istituzione del
ruolo del personale degli uffici dell'Autorità (260
unità - articolo 1, commi 7 e 12), consegue un onere
annuo di lire 34.600 milioni; a tale somma si è
pervenuti considerando una retribuzione media unitaria di
lire 133 milioni comprensiva degli oneri riflessi.
Per il personale da
assumere con contratto a tempo determinato (60 unità -
articolo 1, comma 13) l'onere è stato valutato in lire
8.000 milioni (costo medio unitario di 133 milioni annui
comprensivo degli oneri riflessi). L'onere per consulenze
(articolo 1, comma 9) calcolato sulla base di 10 unità,
è stato valutato in lire 2 miliardi.
Per il personale comandato
e fuori ruolo (30 unità: articolo 1, comma 14),
ipotizzando che 20 unità provengano dall'Amministrazione
statale e 10 unità da altri enti, l'onere complessivo,
comprensivo degli oneri riflessi, viene determinato in
lire 1.500 milioni.
Per quanto riguarda la
Guardia di finanza e la creazione del nucleo previsto
dall'articolo 1, comma 10, si fa presente che
l'istituzione del nuovo organismo non comporterà oneri
aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero delle
finanze.
Le spese connesse
all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità (quali
locazioni, canoni, noleggi, eccetera) sono state
determinate in lire 2.990 milioni.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI)
È istituita l'Autorita
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata "Autorità" agli effetti della
presente legge, la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Sono organi
dell'Autorità il presidente, la commissione per le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e
i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo
collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da
quattro commissari. Il consiglio è costituito dal
presidente e da tutti i commissari. Il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, a
maggioranza semplice, quattro commissari ciascuno, i
quali vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime
il voto indicando due nominativi. Il presidente
dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri d'intesa con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. La designazione del nominativo del
presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al
parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi
dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. 3.
Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11 della legge 14
novembre 1995, n. 481. 4. Le competenze dell'Autorità
sono così individuate:
A) la commissione per le
infrastrutture e le reti, oltre alle funzioni e ai poteri
indicati nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n.
481, esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sullo
schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, da approvarsi ai sensi dell'articolo 3 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
2) elabora, avvalendosi
anche degli organi del Ministero delle poste e delle
telecomunicazione nel rispetto del piano nazionale di di
assegnazione delle frequenze e li approva, con esclusione
delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero
della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per
quanto concerne le bande in compartecipazione con il
Ministero della difesa l'Autorità provvede al previo
coordinamento con il medesimo;
3) definisce le misure di
sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento
degli organi del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni per l'eliminazione delle interferenze
elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di
impianti, semprechè conformi all'equilibrio dei piani di
assegnazione;
4) sentito il parere del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nel
rispetto della normativa comunitaria, determina gli
STANDARD per i decodificatori in modo da favorire la
fruibilità del servizio;
5) cura la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione al quale si
devono iscrivere, in virtù della presente legge, i
soggetti destinatari di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da
diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese
di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonché le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale; nel registro sono altresì
censite le infrastrutture di diffusione operanti nel
territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del
registro;
6) definisce criteri
obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle
tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso
alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri
di non discriminazione;
7) regola le relazioni tra
infrastrutture di telecomunicazione e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazione non
rifiutino ingiustamente l'accesso alle infrastrutture ai
soggetti che offrono servizi di telecomunicazione;
8) risolve con procedure
sollecite le controversie in tema di interconnessione e
accesso alle infrastrutture di telecomunicazione;
9) individua, in
conformità alla normativa comunitaria, l'ambito
oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di
servizio universale e le modalità di determinazione e
ripartizione del relativo costo;
10) individua i servizi di
telecomunicazione, diversi da quelli rientranti
nell'obbligo di servizio universale, che devono essere
offerti in modo omogeneo su tutto o soltanto su parte del
territorio nazionale;
11) promuove
l'interconnessione dei sistemi nazionali di
telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
12) determina i criteri di
definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti
e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza e di non discriminazione;
B) la commissione per i
servizi e i prodotti:
1) vigila sulla
conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e
prodotti che sono forniti da ciascun operatore
destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in
base alla vigente normativa;
2) vigila sulle modalità
di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le
competenze attribuite dalla legge a diverse autorità
3) determina i periodi
minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle
opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire
dalla data di edizione di ciascuna opera, in armonia con
le direttive comunitarie, tenuto conto anche di eventuali
diversi accordi tra produttori;
4) in materia di
pubblicità televendite emana i regolamenti attuativi
delle disposizioni di legge e regola l'interazione
organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il
gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di
informazioni da parte dell'utente, nonchè
l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
5) verifica il rispetto
nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di
tutela dei minori;
6) verifica il rispetto,
nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di
diritto di rettifica;
7) garantisce
l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla
propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione
politica nonchè l'osservanza delle norme in materia di
equità di trattamento e di parità di accesso nelle
pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di
propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
8) determina con apposita
convenzione gli obblighi dei concessionari di servizio
pubblico e verifica l'attuazione delle finalità di
servizio pubblico nella suddetta convenzione e in tutte
le altre che vengono stipulate tra concessionarie del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche;
9) vigila sulla
correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione,
effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie
utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati
pubblicati, nonché sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini;
10) verifica che la
pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa siano effettuate rispettando i
criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa
stessa provvede ad emanare;
C) il consiglio:
1) suggerisce al Governo
interventi, anche legislativi, in relazione alle
innovazioni tecnologiche ed in genere all'evoluzione, sul
piano interno ed internazionale, del settore delle
comunicazioni; delle norme legislative sull'accesso di
singoli e di gruppi ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e
studi in tema di nuove tecnologie di comunicazione;
4) adotta i regolamenti di
cui ai commi 7 e 8;
5) adotta regolamenti sui
criteri e sulle modalità per il rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni, e prodotti relativi
alle telecomunicazioni e per la determinazione dei
relativi canoni;
6) propone al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni i disciplinari per
il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in
materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni via etere,
via cavo e via satellite sulla base dei regolamenti
approvati dallo stesso consiglio, salve le competenze
previste per gli enti locali;
7) verifica i bilanci ed i
dati relativi alle attività ed alla proprietà dei
soggetti autorizzati o concessionari del servizio
radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con
regolamento;
8) accerta la effettiva
sussistenza di posizioni dominanti e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) segnala all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di
ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10
ottobre 1990, n. 287, commesse da operatori del settore
delle comunicazioni;
10) svolge le altre
funzioni già attribuite della legge al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria;
11) entro il 30 novembre
di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei
ministri, per la trasmissione al Parlamento, una
relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui
programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro,
dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in
particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico,
alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla agli ascolti
e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni
presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni
incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana,
stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello
nazionale e comunitario.
12) autorizza i
trasferimenti di proprietà delle società concessionarie
previsti dalla legge.
5. Le competenze indicate
al comma 4 possono essere ridistribuite con il
regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui alla
lettera C) n. 4.
6. La separazione
contabile e amministrativa cui sono tenuti i soggetti
destinatari di concessioni o autorizzazioni, prevista dal
comma 4 lettera, C), n. 7, deve consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi
al servizio universale e quella separata dell'attività
di installazione e gestione delle infrastrutture da
quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine di due anni dall'emanazione delle
direttive previste dall'articolo 2, comma 12, lettera F)
della legge 14 novembre 1995, n. 481. Le imprese operanti
nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due
mesi dall'approvazione del bilancio un documento
riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione
degli elementi di cui al presente comma.
7. L'Autorità, entro
novanta giorni dal primo insediamento, delibera le norme
concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i
bilanci, i rendiconti, e la gestione delle spese, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed
economico del personale addetto e dei suoi componenti,
sulla base della disciplina contenuta nella legge 14
novembre 1995, n. 481. L'Autorità spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro.
8. L'Autorità, entro
centosessanta giorni dall'insediamento, delibera apposito
regolamento contenente norme sulle procedure che, in
conformità ai principi contenuti nella legge 7 agosto
1990, n. 241, garantiscono la piena conoscenza degli atti
istruttori e il contraddittorio agli interessati, nonché
il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni
detenute dall'Autorità.
9. L'Autorità si avvale
degli organi del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni nonché degli organi e delle
istituzioni di cui può attualmente valersi, secondo le
norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione
di organi competenti nel settore delle comunicazioni,
operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma,
ivi compresa la polizia postale. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di
soggetti e organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono
esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i competenti
organi del Ministero della difesa per gli aspetti di
comune interesse.
10. è istituito il Nucleo
speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione
e l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale con grado
non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
finanze - rubrica Guardia di finanza - per l'anno 1996 e
dei contingenti previsti dagli organici. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, per i compiti
istruttori e di controllo connessi all'esercizio delle
proprie funzioni nel settore della radiodiffusione e
l'editoria, può avvalersi dei militari della Guardia di
finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le
facoltà di cui ai decreti del Presidente della
successive modificazioni e integrazioni, e 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.
11. L'Autorità collabora,
anche mediante scambi ed informazioni, con le Autorità e
le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine
di agevolare le rispettive funzioni.
12. è istituito il ruolo
organico del personale dipendente dall'Autorità nel
limite di duecentosessanta unità.
13. L'Autorità, in
aggiunta al personale di ruolo, può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unità, con le
modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge
14 novembre 1995, n. 481.
14. L'Autorità può
avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello
Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di
cui al presente comma è corrisposta l'indennità
prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
15. In sede di prima
attuazione l'Autorità può provvedere al reclutamento
del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per
cento dei posti disponibili nella pianta organica,
mediante apposita selezione proporzionalmente nell'ambito
del personale dipendente dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria purché in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti per l'espletamento delle singole
16. Con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento di organizzazione
previsto dal comma 7, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4,
5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n.
223, nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e l'Autorità subentra nei
rapporti organizzativi e funzionali nonché in quelli di
utilizzazione di beni mobili e immobili e relativi
servizi gi facenti capo al Garante per la radiodiffusione
e l'editoria. Con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme di cui al comma 8 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge 6
agosto 1990, n. 223. è abrogata altres=EC ogni norma
incompatibile con le disposizioni della presente legge.
17. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite,
coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle
pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento
di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di
dette amministrazioni e rivedere le relative piante
organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o
riorganizzati, indicati nei regolamenti stessi.
Art. 2.
(DIVIETO DI POSIZIONI DOMINANTI)
1. Nei settori delle
comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme
evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle
connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi
atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la
costituzione dominante da parte di uno o più operatori
del settore che, impedendo l'espansione della libertà di
pensiero e della libera formazione delle opinioni, la
diversificazione dell'offerta e il libero accesso ai
servizi, ovvero lo sviluppo di un sistema nazionale delle
comunicazioni adeguatamente efficiente e competitivo,
possa eliminare o ridurre in modo sostanziale il
pluralismo e la concorrenza nel mercato di riferimento,
definito anche in ambiti territoriali.
2. Gli atti giuridici, le
operazioni di concentrazione e le intese di cui agli
articoli 2 e 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che
contrastano con i divieti di cui al presente articolo,
sono nulli.
3. I soggetti che operano
nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare
all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione
di cui sono parti.
4. L'Autorità vigila
sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai
settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite
relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi
effettuate.
5. L'Autorità con proprio
regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di
partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i
provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti
e le modalità di comunicazione. In particolare debbono
essere assicurati la notifica dell'apertura
dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità
di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio
dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere
ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in
possesso di fornire informazioni e di esibire documenti
utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati.
6. Ad uno stesso soggetto
o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i
quali a loro volta concessione in base ai criteri
individuati nella vigente normativa, non possono essere
rilasciate concessioni che consentano di irradiare più
del 20 per cento dei programmi televisivi o radiofonici,
in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri,
sulla base del piano delle frequenze. Nel piano nazionale
di assegnazione delle frequenze l'Autorità fissa il
numero dei programmi irradiabili in ambito nazionale e
locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle
frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
A) localizzazione comune
degli impianti;
B) parametri
radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo
STANDARD internazionalmente riconosciuti;
C) programmi ricevibili
senza disturbi;
D) riserve di frequenza
per la diffusione del segnale con tecnologia digitale ed
uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio
su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli
impianti di radiodiffusione;
E) riserva in favore
dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale di un
terzo dei programmi irradiabili; ulteriori risorse
possono essere assegnate all'emittenza locale
successivamente alla pianificazione;
F) equivalenza, nei limiti
delle compatibilità tecniche, in termini di copertura
del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le
emittenti in ambito nazionale, dell'eventuale
insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di
servizio.
7. L'Autorità,
adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati
ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8,
ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i
provvedimenti necessari per eliminare o impedire il
formarsi di posizioni dominanti. Qualora ne riscontri
l'esistenza, interviene affinché esse vengano
sollecitamente rimosse; qualora accerti il idonee a
determinare una situazione vietata ai sensi dei commi l e
2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli
effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure
che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo
dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a
determinare nel provvedimento stesso un congruo termine
entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine
non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni
caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione
di cui al presente articolo si applicano in sede di
rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle
autorizzazioni.
8. Nell'esercizio dei
propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:
A) i soggetti destinatari
di concessioni televisive in ambito nazionale anche per
il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni
codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i
provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota
non superiore al 30 per cento delle risorse del settore
televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni
via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al
precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento
del servizio pubblico al netto dei diritto dell'Erario, nonché da pubblicità, da spettanze per televendite e da
sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti
pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al
lordo delle spettanze delle agenzie di intermediazione.
Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da
offerta televisiva a pagamento è considerato nella
misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a
condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente
su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo
della presente lettera non può essere superiore al 25
per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei
soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a 20 per
cento del fatturato globale del settore televisivo
nazionale;
B) i soggetti destinatari
di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono
raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi
derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una
quota non superiore al 30 per cento del totale delle
risorse del settore radiofonico in ambito nazionale;
C) i soggetti destinatari
di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo
ovvero via satellite possono raccogliere proventi non
superiori al 30 per cento del totale delle risorse
riferito rispettivamente al settore delle emittenti
televisive nazionali via cavo e delle emittenti via
satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel
rispetto dei princ=ECpi del pluralismo e della
concorrenza, l'Autorità per un periodo non superiore a
quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, può stabilire limiti diversi da quelli
previsti nella presente lettera;
D) i soggetti che comunque
detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori
della radiotelevisione e dell'editoria di giornali
quotidiani e periodici, possono raccogliere, sommando i
ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per
cento del totale nazionale delle risorse derivanti da
pubblicit, spettanze per televendite, sponsorizzazioni,
proventi da convenzioni con soggetti pubblici,
finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta
televisiva a pagamento, da vendite e abbonamenti di
quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria
elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta
salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali
quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni;
E) le concessionarie di
pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico
ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote
previste nelle lettere A), B) e D). Le concessionarie di
pubblicità controllate da soggetti destinatari
radiotelevisiva possono raccogliere pubblicità
esclusivamente per l'impresa controllante.
9. Qualora anche uno solo
dei limiti quantitativi indicati nelle lettere A), B),
C), D), E), del comma 8 sia stato comunque superato,
l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del
contraddittorio, ai sensi del comma 7.
10. I limiti di cui al
comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una
concessione televisiva o radiofonica su frequenze
terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva
a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi
per l'irradiazione di un solo programma nazionale.
11. Il superamento dei
limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse
economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato
nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso
non superiore ai dodici mesi.
12. L'Autorità in
occasione della relazione al Parlamento sulle
caratteristiche dei mercati di riferimento deve
pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti
indicati nel presente articolo.
13. Al fine di favorire la
progressiva affermazione delle nuove tecnologie
trasmissive, ai destinatari di concessioni
radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è
consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la
trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.
14. Ai fini della
definizione di posizione dominante, i soggetti che
raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per
cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i
distributori di produzioni audiovisive che su base annua
forniscono prodotti ad una emittente televisiva per una
percentuale superiore al 35 per cento del tempo di
diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di
maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità,
sono equiparati ad un soggetto destinatario di
concessione diffusione non vengono conteggiate le
interruzioni pubblicitarie e le televendite.
15. Ai fini della
applicazione del comma 8, alla concessionaria di
pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per
cento dei proventi derivanti da pubblicità,
sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun
soggetto destinatario di concessioni ovvero
autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero
ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità,
sponsorizzazioni e spettanze da televendite.
16. Ai fini della
individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla
presente legge si considerano anche le partecipazioni al
capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di
società anche indirettamente controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona. Si considerano
acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad
un soggetto diverso da quello cui appartenevano
precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad
operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento
d'azienda o simili che interessino tali soggetti.
Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in
qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio
concertato del voto, o comunque alla gestione della
societ, diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente
legge, come titolare della somma di azioni o quote
detenute dai soci contraenti o da essi controllati.
17. Ai fini della presente
legge il controllo sussiste, anche con riferimento a
soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall'ar ticolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile.
18. Il controllo si
considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle
seguenti situazioni:
A) esistenza di un
soggetto che, da solo o in base alla concertazione con
altri soci, abbia la possibilità dell'assemblea
ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
B) sussistenza di
rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e
organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei
seguenti effetti:
1) la trasmissione degli
utili e delle perdite;
2) il coordinamento della
gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini
del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di
poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni
o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a
soggetti diversi da quelli legittimati in base
all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli
amministratori e dei dirigenti delle imprese;
C) l'assoggettamento a
direzione comune, che può risultare anche in base alle
caratteristiche della composizione degli organi
amministrativi o per altri significativi e qualificati
elementi.
Art. 3.
(NORME TRANSITORIE)
1. All'Autorità si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle
disposizioni della presente legge.
2. È consentita, ai
soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata
in vigore della presente legge, la prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito nazionale e locale fino al 28 agosto 1997.
3. L'Autorità redige il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui
all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio
1997. I soggetti destinatari di concessioni televisive in
ambito nazionale che alla predetta data del 31 gennaio
1997 superino i limiti previsti dal citato articolo 2,
comma 6, possono presentare istanza satellite o via cavo
una delle reti concesse a condizione che, dal 1. marzo
1997, trasmettano contemporaneamente su frequenze
terrestri e via satellite o via cavo e, dal 28 agosto
1997, esclusivamente via satellite o via cavo.
4. Le disposizioni
riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche
di cui alla presente legge si applicano dal 28 agosto
1997. Entro la stessa data una delle emittenti della
concessionaria del servizio pubblico è articolata in una
o più società con valenza territoriale di ampie
dimensioni. A tale emittente, che non può essere
destinataria di risorse da pubblicità, non si applicano
i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui al
presente comma.
5. I soggetti, diversi
dalla concessionaria di cui al comma 4, destinatari di
più di due concessioni televisive nazionali alla data di
entrata in vigore della presente legge mantengono la
titolarità delle ulteriori concessioni nei limiti e nel
rispetto della disciplina di cui al presente articolo, a
condizione che, fermo restando quanto previsto dal comma
3, sia assicurato altresì dal 1. gennaio 1997
l'adeguamento degli indici di affollamento pubblicitario
con la riduzione, su ogni rete, di 2 punti percentuali
rispetto a quelli previsti dalla legge, oppure su una
sola rete di un terzo rispetto ai limiti stessi. Si
applica comunque quanto previsto dall'articolo 2, comma
9.
6. L'Autorità vigila
sull'applicazione dei commi 4 e 5 al fine di prevenire
situazioni di squilibrio di mercato tra i soggetti
interessati, disponendo misure correttive.
7. Restano salvi gli
effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina,
in particolare per ciò che attiene ai procedimenti
sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle
sanzioni applicate.
8. All'articolo 1, comma
2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse
le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del
presente
Art. 4.
(COPERTURA FINANZIARIA)
1. All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge valutato in lire
52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
A) quanto ad annue lire
32.090.000.000 mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 4795 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996 e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi;
B) quanto ad annue lire 20
miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma
38, lettera B), e commi successivi, della legge 14
novembre 1995, n. 481.
2. Secondo le stesse
modalità può essere istituito, ove necessario e con
criteri di parametrazione che tengano conto dei costi
dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi
dall'Autorità in base a disposizioni di legge ivi
compresa la tenuta del Registro degli operatori.
3. Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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