DISEGNO
DI LEGGE S1138
DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE TELECOMUNICAZIONI
(TESTO
PRESENTATO) (VERSIONE PROVVISORIA NON REVISIONATA)
TITOLO I
Norme di principio
ARTICOLO 1
Principi generali
1. Il sistema delle
comunicazioni, disciplinato in attuazione dei valori
costituzionali delle norme di diritto internazionale e
dell'Unione europea, è di preminente interesse generale.
2. Il sistema delle
comunicazioni è fondato:
a) sulla tutela dei
diritti della persona e sulla libertà di esprimere le
diverse opinioni politiche sociali, culturali e
religiose;
b) sulla libera
concorrenza e pluralità dei soggetti operatori;
c) sulla presenza di
obblighi di servizio pubblico e di servizio universale;
d) sulla tutela degli
utenti e dei consumatori.
3. La disciplina del
sistema delle comunicazioni tiene conto del processo di
convergenza tecnologica tra il settore delle
telecomunicazioni e quello radiotelevisivo considerando
congiuntamente l'assetto delle reti di diffusione e i
servizi erogati.
ARTICOLO 2
Piano di ripartizione, bacini di utenza e piani di
assegnazione delle frequenze
1. Il piano nazionale di
ripartizione, approvato con decreto del ministro delle
Poste e delle telecomunicazioni. indica le bande di
frequenza utilizzabili per le attività di
telecomunicazioni e radiotelevisive nel rispetto delle
norme internazionali.
2. Ai fini della
predisposizione dei piani nazionali di assegnazione delle
frequenze per ciascun servizio l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, indicata come
"Autorità" negli articoli che seguono,
suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza.
Per il servizio radiotelevisivo i bacini di utenza sono
definiti secondo il numero dei potenziali utenti, la
diffusione dei residenti, le condizioni geografiche,
urbanistiche, ambientali, socioeconomiche e culturali di
ciascuna zona.
3. Il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze determina le aree di
servizio e, ove necessario, la localizzazione comune
degli impianti di tele comunicazioni e radiodiffusione e
i relativi parametri radio elettrici.
4. L'Autorità sottopone
lo schema del piano di assegnazione alle regioni e alle
province autonome al fine di acquisirne l'intesa
relativamente alla localizzazione degli impianti ivi
previsti. I comuni, nel cui territorio sono localizzati
gli impianti, entro novanta giorni dalla comunicazione
del piano di assegnazione provvedono al l'adeguamento
della proprio pianificazione urbanistica. Decorso tale
termine le indicazioni contenute nel piano di
assegnazione costituiscono variante degli strumenti
urbanistici comunali.
TITOLO II Disciplina delle
telecomunicazioni
ARTICOLO 3
Reti di telecomunicazioni e fornitura di servizi
1. Ai fini della presente
legge si intende per rete di telecomunicazioni una
infrastruttura o un insieme di infrastrutture che
permetta la trasmissione di segnali analogici o numerici,
tra punti terminali fissi o mobili, mediante mezzi
trasmissivi di qualsiasi tipo.
2. L'installazione non in
esclusiva delle reti di telecomunicazioni via cavo o che
utilizzano frequenze terrestri è subordinata con
decorrenza 1 gennaio 1997 al rilascio di concessione
nelle forme di cui al presente articolo. A partire dalla
stessa data l'installazione di stazioni terrene per
servizi via satellite, l'esercizio delle reti di
telecomunicazioni e la fornitura di servizi di
telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di
autorizzazione nelle forme di cui al presente articolo.
3. Le concessioni per
l'installazione di reti via cavo sono rilasciate:
a) ove la rete interessi
il territorio di un solo comune, dal sindaco;
b) ove la rete interessi
più comuni nel territorio di una o più regioni o di
province autonome, dal presidente del consorzio che
obbligatoriamente i comuni debbono costituire a tal fine,
a seguito di una conferenza di servizi con i comuni, le
province e le regioni interessate
c) ove la rete interessi
il territorio di più comuni appartenenti ad aree
metropolitane. dal sindaco delle città indicate
nell'articolo 17, comma 1, del la legge 8 giugno 1990, n.
142. a seguito di una conferenza di servizi con gli altri
comuni.
4. La concessione per
l'installazione delle dorsali delle reti via cavo a lunga
distanza e delle relative infrastrutture di giunzione con
le reti di cui al comma 3 è rilasciata dall'Autorità.
5. Le concessioni per
l'installazione di reti che utilizzano frequenze
terrestri, le autorizzazioni per l'installazione di
stazioni terrene per servizi via satellite per
l'esercizio delle reti e per la fornitura dei servizi di
telecomunicazioni sono rilasciate dall'Autorità.
6. Le concessioni sono
subordinate a un preventivo nulla osta dell'Autorità
sugli standard tecnici e di qualità. Decorsi inutilmente
sessanta giorni dalla data della richiesta, il nulla osta
si intende rilasciato.
7. Decorsi inutilmente
novanta giorni dal rilascio del nulla osta dell'Autorità
o, comunque, dalla scadenza del termine di cui al comma
6, la concessione si intende rilasciata. Per
l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni delle
approvazioni e dei nulla osta previsti dalla normativa
vigente in materia sanitaria e ambientale nonché per il
rilascio delle concessioni edilizie si applica la
normativa di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
8. Il rilascio della
concessione per l'installazione delle reti di
telecomunicazioni e di radiodiffusione previsti nel piano
di assegnazione costituisce dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza delle relative
opere. Le aree acquisite entrano a far parte del
patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione
dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in
materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
una conferenza di servizi.
9. Il rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni per l'installazione e
l'esercizio delle reti di telecomunicazioni e di
radiodiffusione è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che il richiedente sia
costituito in società di capitali anche cooperativa, con
capitale interamente versato non inferiore, al netto
delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato, al 10 per cento del valore
dell'investimento da effettuare;
b) che la società
richiedente sia di nazionalità italiana ovvero di Stato
appartenente alI'Unione europea. Il controllo della
società da parte di soggetti di cittadinanza o
nazionalità di Stati non appartenenti alI'Unione europea
è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei
confronti delI'ltalia un trattamento di effettiva
reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da
accordi internazionali;
c) che gli amministratori
della società richiedente non abbiano riportato condanna
irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo
superiore a sei mesi e non siano stati sottoposti a
misura di sicurezza o di prevenzione;
d) che sia presentato un
piano esecutivo tecnico che preveda, in via prioritaria e
in quanto possibile, l'utilizzo di dotti esistenti per la
posa dei cavi e di un piano finanziario di investimento,
dal quale risulti l'utilità tecnica ed economica della
rete da installare:
e) che siano osservati gli
standard tecnici e di qualità indicati dall'Autorità.
10. Le concessioni e le
autorizzazioni di cui al comma 9. sono a titolo oneroso e
hanno la durata non superiore a quindici anni. I rapporti
di concessione e di autorizzazione sono disciplinati da
convenzioni che regolano gli obblighi e diritti dei
concessionari e dei soggetti interessati, le garanzie di
esecuzione, la disciplina d condivisione degli impianti,
le ipotesi di revisione e di estinzione anticipata del
rapporto l'eventuale obbligo del soggetto subentrante di
acquisire gli impianti esistenti necessari allo
svolgimento dell'attività assumere gli obblighi e le
responsabilità connesse ai rapporti di lavoro esistenti.
L'Autorità e gli organi di cui al comma 3 determinano
con regolamento gli obblighi cui sono tenuti i
destinatari di concessioni ivi compresi quelli per scopi
di carattere civico nonché le parti di territorio che
devono comunque essere servite.
11. Le società che
installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e
gli operatori che su tali reti forniscono servizi di
telecomunicazioni, sono obbligati, dal 1ø gennaio 1998,
a tenere separata contabilità delle attività
riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio
delle reti nonché la fornitura dei servizi. Le società
concessionarie di telecomunicazioni sono altresì
obbligate a tenere separata contabilità delle attività
svolte in ordine alla fornitura del servizio universale.
La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è
soggetta a controllo da parte di una società di
revisione scelta tra quante risultano iscritte
alI'apposito albo istituito presso la Consob ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n.
136 qualora superi l'ammontare di fatturato determinato
dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i
criteri per la separazione contabile dell'attività entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
12. Gli impianti oggetto
di concessione ai sensi dell'articolo 5 possono essere
utilizzati anche per la distribuzione di servizi di
telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di
concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione
contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta
nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari
di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a
costituire società separate per la gestione degli
impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno
efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al
piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta
giorni dall'approvazione del piano stesso.
13. L'Autorità conferma
alla società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni la vigente concessione con annessa
convenzione, a eccezione dell'installazione delle
infrastrutture a larga banda soggette alle concessioni di
cui al comma 3, e rilascia alle società di cui al comma
11 apposita autorizzazione ai fini della fornitura al
pubblico dei servizi di telecomunicazioni.
14. Sulle reti di
telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi
di telecomunicazioni. Fino al 1 gennaio 1998 la
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni
conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia
vocale, fatta salva comunque la possibilità di
sperimentazione da parte di soggetti specificamente
autorizzati. Fino alla stessa data le società
destinatarie di concessioni in esclusiva per
telecomunicazioni non possono realizzare produzioni
radiotelevisive.
ARTICOLO 4
Interconnessione, accesso e servizio universale
1.I soggetti destinatari
di concessione o autorizzazione per la installazione
delle reti ovvero per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni nonché i soggetti titolari di
autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i
rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di
negoziazione nel rispetto delle regole emanate
dall'Autorità e dei seguenti principi:
a) promozione di un
mercato competitivo delle reti e dei servizi;
b) garanzia
dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati
locali, nazionali e delI'Unione europea.
c) garanzia di
comunicazione tra i terminali degli utenti, ove
compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità
di obblighi e di diritti tra gli operatori e i fornitori.
d) remunerazione degli
obblighi del servizio universale.
2. I soggetti autorizzati
alI'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi
dell'articolo 3 hanno diritto di accesso alle reti.
L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni
di:
a) sicurezza di
funzionamento della rete;
b) mantenimento
dell'integrità della rete;
c) interoperabil¡tà dei
servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse
generale di natura non economica;
d) protezione dei dati
anche personali, riservatezza delle informazioni
trasmesse o registrate e tutela della sfera privata,
d'intesa con il Garante per la protezione dei dati.
3. Gli obblighi di
fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli
concernenti la cura di interessi pubblici nazionali. con
specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di
soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di
istruzione e di governo, e le procedure di scelta da
parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro
adempimento, sono fissati secondo i criteri stabiliti
dalI'Unione europea.
4. L'onere conseguente
alI'adempimento degli obblighi del servizio universale è
calcolato sulla base dei costi relativi. È costituito
presso il ministero delle Poste e delle telecomunicazioni
un apposito fondo per la remunerazione del servizio
universale finanziato da una quota dei canoni relativi
alle nuove concessioni e dei contributi di autorizzazione
e da una quota delle tariffe di interconnessione dovute
dalle società che abbiano raggiunto il fatturato
determinato dalI'Autorità. Tali canoni e contributi sono
determinati dalI'Autorità proporzionalmente al fatturato
lordo con regolamento del ministro delle Poste e delle
telecomunicazioni, da emanare ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988 n. 400, e affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati con decreto del ministro del Tesoro ad
apposito capitolo dello stato di previsione del ministero
delle Poste e delle telecomunicazioni.
TITOLO III
Disciplina delle attività radiotelevisive
ARTICOLO 5
Attività radiotelevisiva
1. L'esercizio
dell'attività radiotelevisiva mediante l'uso di
frequenze terrestri è subordinato al rilascio di
concessione. La concessione comprende l'installazione e
l'esercizio de gli impianti e dei connessi collegamenti
di telecomunicazioni. Nell'atto di concessione e
determinato il numero dei programmi che può essere
diffuso da ciascuna emittente mediante le frequenze
assegnate. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva
può essere svolto anche da soggetti che intendono
utilizzare impianti di` altre concessionarie
radiotelevisive o di telecomunicazioni. La diffusione
radiotelevisiva via cavo e quella via satellite originata
dal territorio nazionale sono soggette ad autorizzazione
rilasciata dall'Autorità.
2. Le concessioni relative
a emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono
consentire la copertura di un'area geografica che
comprenda almeno l''80 per cento della popolazione e
comunque tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni
relative a emittenti radiotelevisive locali consentono la
copertura di un bacino di utenza.
3. Le concessioni
radiotelevisive sono rilasciate a società di capitali
anche cooperative tenendo conto:
a) del progetto editoriale
ivi inclusa la proposta di produzioni destinate a
diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di
mercato, alle quote di autoproduzione e di produzione
italiana ed europea:
b) del numero degli
addetti e dei piani di investimento coordinati con il
progetto editoriale.
Il rilascio delle concessioni radiotelevisive è
subordinato alle condizioni previste alle lettere b) e c)
del comma 9 delI'articolo 3. Le modalità le condizioni e
i criteri per il rilascio delle concessioni
radiotelevisive sono stabiliti con regolamento
dell'Autorità da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di primo insediamento della stessa, sentite le
competenti commissioni parlamentari.
4. Ciascuna concessione,
che ha durata di sei anni, è integrata da convenzione
che disciplina gli impegni assunti dalla emittente e
determina il numero minimo di ore di trasmissione
giornaliera. Con la convenzione ciascun soggetto può
assumere l'obbligo di diffondere produzioni con contenuto
di informazione di attualità, nel rispetto comunque
principi di completezza e imparzialità
dell'informazione.
5. Le convenzioni con le
società concessionarie di emittenti radiotelevisive
nazionali regolano gli obblighi di trasmettere un
notiziario e altre produzioni di contenuto informativo,
nonché produzioni destinate ai minori. Le convenzioni
con le società concessionarie di emittenti
radiotelevisive nazionali possono prevedere altresì
l'obbligo di quote di programmazione fruibili da persone
portatrici di handicap sensoriali.
6. Le concessionarie di
emittenti radiotelevisive possono durante la diffusione
dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate in
concessione trasmettere messaggi e dati finalizzati a
fornire servizi alI'utenza previo pagamento di un canone
determinato dal ministero delle Poste e delle
telecomunicazioni in misura pari al 10% del canone di
concessione radiotelevisivo.
7. Le concessionarie di
emittenti radiotelevisive private trasmettono le medesime
produzioni contemporaneamente su tutto il territorio
servito.
8. Le diffusioni
radiotelevisive con accesso condizionato in ambito
nazionale sono effettuate esclusivamente a mezzo di reti
via cavo o da satellite: in ambito locale l'Autorità
può consentire trasmissioni su bande di frequenza
terrestri che dal Regolamento internazionale delle
radiocomunicazioni sono comprese nelle gamme di frequenza
di lunghezza d'onda centimetrica, millimetrica o
decimillimetrica.
9..
10. Le trasmissioni con
accesso condizionato sono disciplinate dal regolamento
dell`Autorità che definisce:
a) gli avvenimenti
politici scientifici, culturali e sportivi di particolare
rilevanza o di interesse generale i cui diritti non
possono essere acquisiti in esclusiva;
b) gli avvenimenti di
particolare rilevanza e interesse generale che devono
essere diffusi in chiaro in diretta o entro le
ventiquattro ore successive nel rispetto di quanto
stabilito dal comma 9.
1l. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di
concessione radiotelevisivo è causa di sospensione della
concessione, fatto salvo il potere di revoca per i casi
di persistente inadempimento.
ARTICOLO 6
Diffusioni interconnesse ed emittenza privata locale
1. Le emittenti locali
possono essere autorizzate dall'Autorità a
interconnettere i propri impianti al fine di diffondere
le medesime produzioni per una durata massima di otto ore
giornaliere, di cui non meno di due ore dedicate alla
diffusione di produzioni proprie Nella quota sono
comprese le interruzioni pubblicitarie e le
sponsorizzazioni.
2. Le produzioni diffuse
in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso
che informa della loro natura consortile e non possono
essere presentate o costituire una identità autonoma
rispetto al resto delle diffusioni. I concessionari sono
tenuti a inserire ogni trenta minuti un messaggio
identiticativo della emittente locale.
3. I concessionari
nazionali non possono direttamente o indirettamente,
fornire produzioni a concessionari locali a eccezione
delle autoproduzioni audiovisive.
4. L'Autorità, le regioni
e le province autonome adottano misure atte a favorire la
costituzione di consorzi tra concessionari in ambito
locale operanti nello stesso bacino anche al fine di
unificare fasi di realizzazione delle produzioni o
costituire strutture di servizio comuni. Le fusioni o le
incorporazioni societarie di concessionari in ambito
locale avvengono in regime di esenzione fiscale.
5. Ciascun soggetto non
può essere destinatario di più di due concessioni
radiofoniche o televisive nello stesso bacino. Il
destinatario di una concessione radiofonica o televisiva
in ambito locale può essere destinatario, nello stesso
bacino rispettivamente, anche di una concessione per
l'emittenza radiofonica locale o di una concessione
televisiva.
6. Il Governo è delegato
a emanare, ai sensi dell`articolo 14 della legge 23
agosto 1988 n. 400. entro nove mesi dalI'entrata in
vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi
valore di legge ordinaria, concernenti la disciplina
dell'emittenza televisiva locale e radiofonica con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la semplificazione
delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle
procedure di rilascio delle concessioni radiotelevisive
per le emittenti locali con un fatturato annuo
complessivo inferiore a 500 milioni e che operano
nell'ambito del territorio di una sola provincia;
b) la distinzione delle
emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi
scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio
pubblico stabiliti in apposite convenzioni stipulate
dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati
c) una riserva di
frequenze nel piano di assegnazione per le emittenti
radiotelevisive locali che diffondano produzioni
culturali. etniche, politiche e religiose e che si
impegnino a non trasmettere più del 5 per cento di
pubblicità per ogni ora di diffusione;
- d) la previsione di
incentivi per la messa in comune di strutture di
produzione e di trasmissione:
e) L'individuazione di
misure atte a favorire l'ingresso delle emittenti
radiotelevisive nel mercato dei servizi di
telecomunicazioni;
t) la possibilità per le
emittenti radiotelevisive locali di trasmettere
telegiornali differenziati in relazione alle diverse aree
territoriali comprese nel bacino di utenza;
g) L'introduzione del
servizio di radiodiffusione sonora digitale, il cui
esercizio è concesso alla concessionaria del servizio
pubblico e ai concessionari per la radiodiffusione sonora
in modulazione di frequenza, che a tal fine possono
costituire consorzi fra loro o con altri concessionari
per la gestione dei relativi impianti;
h) la previsione nel piano
di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora di una riserva di almeno il 70 per cento dei
programmi alla emittenza radiofonica in ambito nazionale.
ARTICOLO 7
Servizio pubblico radiotelevisivo
1. Il servizio pubblico
radiotelevisivo è svolto secondo criteri di completezza
e imparzialità e si caratterizza per un'offerta globale
di interesse generale che tiene conto delle diverse
opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e
religiose.
2. Il servizio pubblico
radiotelevisivo è affidato dalI'Autorità mediante
concessione a una società holding che partecipa:
a) con quote di
maggioranza, a società che gestiscono, nei limiti
previsti dalla normativa sul divieto di posizioni
dominanti:
1) i canali televisivi
nazionali:
2) i canali radiofonici
nazionali a modulazione di frequenza, di cui uno con
programmazione culturale;
3) le diffusioni, anche
tematiche, via satellite e via cavo e la produzione e la
diffusione dei servizi e prodotti multimediali;
4) un canale radiofonico
in onde medie che diffonde produzioni radiofoniche
dedicate ai lavori parlamentari e produzioni radiofoniche
destinate alI'estero in onde medie e in onde corte;
5) il servizio di
informazione radiofonico per gli automobilisti, mediante
l'integrazione degli impianti a esso dedicati con uno dei
canali radiofonici nazionali
6) gli impianti utilizzati
secondo i criteri indicati dall'articolo 3 comma 11:
b) a una o più società
con valenza territoriale di ampie dimensioni. Tali
emittenti non possono trasmettere pubblicità si
avvalgono del finanziamento pubblico e possono esercitare
attività nel settore delle comunicazioni. A tali
società possono essere destinati finanziamenti delle
regioni e delle province autonome e sono comunque
riservate risorse derivanti dal canone di abbonamento
destinato alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo nella misura determinata negli atti
costitutivi e comunque non superiore al 50 per cento.
3. I limiti di
affollamento pubblicitario nei canali diffusi dalle
società di cui alla lettera a) del comma 2, devono
essere inferiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti per i concessionari radiotelevisivi privati in
ambito nazionale. Le risorse derivanti da pubblicità
devono comunque essere inferiori a quelle derivanti da
finanziamento pubblico.
4. Alle concessioni
rilasciate alle società di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 sono annesse le convenzioni che di sciplinano i
diritti e gli obblighi derivanti dall'esercizio del
servizio pubblico. Le convenzioni sono aggiornate ogni
sei anni e sono integrate da un contratto di programma di
durata triennale.
ARTICOLO 8
Trasferimenti di proprietà e diritto di voto
1. L'autorità autorizza
preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di
azioni o quote delle società di cui all'articolo 5 da
chiunque effettuata quando essa comporta, tenuto conto
delle azioni o quote già possedute, una partecipazione
superiore al 10 per cento del loro capitale rappresentato
da azioni o quote con diritto di voto e,
indipendentemente da tale limite, quando la
partecipazione comporta il controllo delle società
medesime. L'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione dell'intenzione di acquisto rilascia
o nega l'autorizzazione. Salvo che l'Autorità non
richieda informazioni al soggetto che ha effettuato la
comunicazione nel termine di cui sopra, l'autorizzazione
si intende rilasciata alla scadenza del termine medesimo.
2. L'Autorità autorizza
preventivamente le variazioni delle partecipazioni nel
capitale delle società di cui al comma I quando
comportino il superamento dei limiti percentuali
stabiliti dalla medesima Autorità e, indipendentemente
da tali limiti, quando comportino il controllo delle
società medesime.
3. L'autorizzazione
prevista dal comma 1 è necessaria anche per
l`acquisizione del controllo di una società che detiene.
direttamente o attraverso un rapporto di controllo, una
partecipazione superiore al 10 per cento del capitale di
una società di cui al medesimo comma rappresentata da
azioni o quote con diritto di voto o che. comunque
comporti il controllo dell`operatore stesso.
4. L`Autorità rilascia
l'autorizzazione quando sia accertato il rispetto delle
prescrizioni di cui alla presente legge La violazione di
tali prescrizioni comporta la sospensione o la revoca
dell'autorizzazione. La revoca è disposta nel caso in
cui la ragione che la determina non sia stata rimossa nei
trenta giorni successivi alla data in cui essa è stata
comunicata alI'operatore interessato.
5. Chiunque partecipa al
capitale societario in misura pari o superiore allo 0,5
per cento di una concessionaria televisiva nazionale
ovvero al 10 per cento di una concessionaria radiofonica
nazionale o locale ovvero di una concessionaria
televisiva locale, ne dà comunicazione all'Autorità
L'Autorità può richiedere agli amministratori delle
società e degli enti che partecipano al capitale delle
società di cui all'articolo 5 l'indicazione dei soggetti
controllanti
6. Ogni accordo, in
qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di
associazione, che regoli o da cui comunque possa derivare
l'esercizio concertato del voto in una società
concessionaria o in una società che la controlla e che
non sia limitato alla mera consultazione, deve essere
comunicato all'Autorita dai partecipanti ovvero dai
legali rappresentanti della società cui l'accordo si
riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione Se
l'accordo non è concluso in forma scritta, la
comunicazione deve avvenire entro cinque giorni dal
momento in cui si verifichino le circostanze che ne
configurano l'esistenza Quando dall'accordo derivi una
concertazione del voto tale da realizzare una situazione
vietata dalla presente legge, l'Autorità può sospendere
il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo
stesso
7. L'Autorità emana
disposizioni attuative del presente articolo, determina
presupposti, modalità e termini delle richieste di
autorizzazione e delle comunicazioni di cui ai precedenti
commi e individua i soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione quando il diritto di voto spetti o sia
attribuito a un soggetto diverso dal socio.
8. L'Autorità, al fine di
verificare il rispetto delle previsioni di cui ai commi
precedenti può chiedere informazioni ai soggetti
comunque interessati.
9. Le società fiduciarie
che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di
società concessionarie appartenenti a terzi, comunicano
all'Autorità, se questa lo richiede, le generalità dei
fiducianti Le notizie previste dal presente articolo
possono essere richieste anche a società ed enti
stranieri L'Autorità informa la Consob delle richieste
che interessino società ed enti con titoli negoziati in
un mercato regolamentato.
10. Non può essere
esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o
quote per le quali le autorizzazioni previste nel
presente articolo non siano state ottenute ovvero siano
state sospese o revocate. Il diritto di voto non può
essere altresì esercitato per le azioni o quote per le
quali siano state omesse le comunicazioni previste dalla
legge.
11. In caso di
inosservanza del divieto di cui al comma 10 la
deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377
del Codice civile, se la maggioranza richiesta non
sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle
predette azioni o quote L'impugnazione può essere
proposta anche dall'Autorità entro sei mesi dalla data
della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può
essere esercitato il diritto di voto sono computate al
fine della regolare costituzione delI'assemblea.
12. Le azioni o quote
possedute da un soggetto che non abbia richiesto
l'autorizzazione o che non l'abbia ottenuta devono essere
alienate entro i termini stabiliti dall'Autorità. In
caso di inosservanza, il Tribunale, su richiesta
dell'Autorità, ordina la vendita delle azioni o delle
quote.
ARTICOLO 9
Opere europee, produttori indipendenti, programmazione
cinematografica. Archivio nazionale dell'audiovisivo.
1. Le emittenti nazionali
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano alle opere europee più della metà del tempo
mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a
notiziari, manifestazioni sportive, giornali televisivi,
pubblicità, servizi teletext, talk show, varietà o
televendite e con particolare attenzione alle fasce
orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere
ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve
riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli
ultimi cinque anni. L'Autorità, decorsi cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma
in conformità alla normativa comunitaria.
2. I concessionari
televisivi nazionali riservano alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per
cento del tempo di diffusione Alle stesse opere le
società concessionarie del servizio pubblico riservano
ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per
cento.
3. Ai fini della presente
legge sono considerati produttori indipendenti gli
operatori di comunicazione europei che svolgono attività
di produzioni audiovisive e che non sono controllati o
collegati da soggetti destinatari di concessione o
autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva.
4. Le emittenti
radiotelevisive nazionali riservano una quota, fissata
dall'Autorità al momento del rilascio della concessione,
delle risorse annualmente destinate alla produzione e
all'acquisto di diritti di diffusione di programmi
audiovisivi, per la produzione di opere europee. Tale
quota non può comunque essere inferiore al 30 per cento
La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
destina una quota dei proventi complessivi da canoni di
abbonamento stabilita dal contratto di servizio alla
produzione delle opere europee, ivi comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non
può essere comunque inferiore al 20 per cento.
5. L'Autorità determina i
criteri di attuazione dei commi 1 e 2 anche in relazione
alla struttura della programmazione e in particolare
all'articolazione in generi e fasce orarie.
6.I vincoli di cui al
presente articolo sono verificati su base annua sia in
riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella
della fascia di maggiore ascolto cosi come definita
dall'Autorità.
7. È vietata la
diffusione in chiaro di produzioni idonee a nuocere allo
sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano
scene di violenza gratuita o pornografiche che inducano
ad atteggiamenti di intolleranza basati su
discriminazioni di razza, sesso, religione o
nazionalità.
8. Al comma 1
dell'articolo 55 della legge 4 novembre 1965 n. 1213 come
sostituito dall'articolo 12 del decreto legge 14 gennaio
1994, n 26, convertito dalla legge 1. marzo 1994, n 153
le parole < 9.I film vietati ai minori di anni quattordici
possono essere diffusi in chiaro nella fascia oraria
compresa fra le ore 22,30 e le ore 7.
10. È consentita la
diffusione in chiaro nella fascia oraria compresa fra le
ore 22,30 e le ore 7 di film vietati ai minori di anni
diciotto che abbiano ottenuto il riconoscimento di opera
di "interesse culturale e nazionale"
dall'apposita commissione ministeriale di cui alla legge
1ø marzo 1994, n 153 I concessionari televisivi possono
richiedere all'Autorità una autorizzazione per la
trasmissione di film di alto valore culturale vietati ai
minori di anni diciotto. A partire dal momento
dell'autorizzazione non sono necessarie ulteriori
richieste per la diffusione del film. Qualora l`Autorità
non esprima parere contrario entro quarantacinque giorni
dalla notificazione della richiesta i concessionari
possono diffondere il film dopo le ore 22,30.
11. Il ministero per i
Beni culturali e ambientali provvede alla tutela delle
registrazioni delle produzioni diffuse dalle emittenti
televisive nazionali operanti con qualsiasi mezzo tecnico
di diffusione e degli altri materiali audiovisivi
ritenuti utili dallo stesso ministero. I concessionari
nazionali istituiscono un proprio archivio permanente
delle produzioni diffuse, organizzato nel rispetto degli
standard tecnici e informatici determinati dal ministero
per i Beni culturali e ambientali. Gli archivi dei
concessionari sono a disposizione per la consultazione
del pubblico, dei documenti universitari studiosi e
personale di enti di ricerca senza fini di lucro, secondo
le modalità stabilite con regolamento emanato dal
ministero per i Beni culturali e ambientali. Nell'ambito
della Discoteca di Stato è istituito il Museo
dell'audiovisivo. Il ministero per i Beni culturali e
ambientali può stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati per la gestione e lo sviluppo
dell'attività del museo.
ARTICOLO 10
Diritto di cronaca, produzioni di informazione, diritto
di rettifica e comunicati di organi pubblici
1. Ai concessionari
radiotelevisivi e ai soggetti autorizzati a diffondere
via cavo è garantito il diritto di accesso secondo le
modalità stabilite dal regolamento dell'Autorità in
occasione di manifestazioni di interesse generale
inerenti al bacino servito, svolte in luogo pubblico. La
richiesta di accesso alla manifestazione deve essere
comunicata agli organizzatori, salvo situazioni
eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento.
L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di
cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori
incaricati della realizzazione di una produzione di
informazione. Ai soggetti di cui al presente comma è
permessa la cronaca in ogni modo effettuata
dell'avvenimento per una durata complessiva di tre
minuti.
2. Ai telegiornali e ai
giornali radio si applicano le norme sulla registrazione
dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6
della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei
telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine,
considerati direttori responsabili.
3. Chiunque si ritenga
leso nel proprio interesse morale o materiali da
produzioni contenenti affermazioni contrarie a verità.
ha diritto di chiedere al concessionario, ovvero dalle
persone delegate al controllo delle attività, che sia
diffusa apposita rettifica, salvo che il contenuto della
stessa costituisca reato.
4. La rettifica di cui al
comma 3 è effettuata entro quarantotto ore dalla
ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e
con rilievo identici a quelli della produzione che ha
dato la notizia. Trascorso il termine senza che la
rettifica sia stata effettuata, l'interessato può
presentare richiesta all'Autorità, la quale ordina tempi
e modi della rettifica.
5. La Presidenza del
Consiglio dei ministri può chiedere ai concessionari
radiotelevisivi la diffusione di messaggi di utilità
sociale. L'Autorità determina le modalità di
trasmissione di tali messaggi. Il governo, le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare
gravi ed eccezionali esigenze di pubblica utilità,
possono chiedere ai concessionari radiotelevisivi la
diffusione gratuita e immediata di brevi comunicati.
ARTICOLO 11
Principi generali sulla pubblicità radiotelevisiva,
modalità di diffusione, limiti quantitativi
1. Per pubblicità
televisiva si intende ogni forma di messaggio trasmesso
dietro compenso o pagamento analogo da un'impresa
pubblica o privata nell'ambito di una attività
commerciale, industriale. artigiana o di libera
professione, allo scopo di promuovere la fornitura,
dietro compenso di beni, di servizi compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in
questa definizione gli spot, le telepromozioni e ogni
forma similare di promozione commerciale.
2. È vietata la
pubblicità radiotelevisiva che proponga o evochi
rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive
delle differenze di sesso, di razza di nazionalità, di
convinzioni religiose e ideali. o induca comportamenti
pericolosi per la salute, la sicurezza e l'ambiente, e
arrechi pregiudizio ai minorenni.
3. La pubblicità radiotelevisiva deve essere
riconoscibile come tale e distinguersi con mezzi ottici o
acustici di facile percezione. A tal fine la trasmissione
della pubblicità deve essere preceduta da un apposito
annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto
della produzione e seguita da altro annuncio di ripresa
della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non
possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico
delle produzioni né essere presentati da conduttori di
telegiornali o rubriche di attualità.
4. La pubblicità
radiotelevisiva non deve utilizzare messaggi cifrati,
tecniche sublminali o che modifichino il volume audio
della diffusione.
5. E vietata la
pubblicità radiotelevisiva di prodotti a base di
tabacco, di medicinali e di cure mediche disponibili
unicamente con ricetta medica.
6. La pubblicità
clandestina è vietata. Per pubblicità clandestina si
intende, salvi i casi di sponsorizzazioni, la
presentazione orale o visiva di beni di servizi, del
nome, del marchio o delle attività di un produttore di
beni o di un fornitore di servizi in una produzione,
qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente
dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa
ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera
intenzionale una presentazione quando è fatta dietro
compenso o altro pagamento.
7. Le clausole dei
contratti di pubblicità che obbligano i concessionari a
diffondere produzioni diverse o aggiuntive rispetto ai
messaggi pubblicitari sono nulle.
8. I messaggi pubblicitari
devono essere inseriti tra le produzioni. Possono anche
essere inseriti nel corso delle produzioni a condizione
di non compromettere l'integrità e il valore delle
stesse. Gli spot pubblicitari isolati devono costituire
un'eccezione.
9. Nelle produzioni
televisive composte di parti autonome o in quelle
sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga
struttura comprendenti intervalli, la pubblicità può
essere inserita soltanto tra le parti autonome o durante
gli intervalli. L'Autorità determina il numero massimo
di interruzioni consentite, in ciascuna disciplina
sportiva, nelle pause di fermo gioco.
10. La trasmissione di
opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici e
i film realizzati per la televisione, eccettuate le
serie, i romanzi, le produzioni ricreative e i
documentari. di durata programmata superiore a
quarantacinque minuti può essere interrotta una volta
per periodo completo di quarantacinque minuti. È
autorizzata un'altra interruzione se la loro durata
programmata supera di almeno venti minuti due o più
periodi completi di quarantacinque minuti.
11. La pubblicità non
può essere inserita durante la diffusione di uffici
religiosi. I telegiornali e le rubriche televisive di
attualità, i documentari, le produzioni religiose e
quelle per bambini, se di durata programmata uguale o
inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti
da pubblicità.
12. I messaggi
pubblicitari di ogni tipo diffusi dai concessionari
nazionali non possono eccedere il 15 per cento
dell'orario giornaliero di programmazione e il 18 per
cento di ogni ora. I messaggi pubblicitari di ogni tipo
diffusi dai concessionari locali non possono eccedere il
15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e
il 20 per cento di ogni ora. I messaggi pubblicitari di
ogni tipo diffusi dai concessionari a carattere
comunitario non possono eccedere il 5 per cento di ogni
ora di diffusione. L'orario giornaliero di programmazione
di cui al presente comma è quello compreso tra le ore 7
e le ore 24.
13. I concessionari
nazionali sono tenuti alla diffusione dei messaggi
pubblicitari contemporaneamente e con l'identico
contenuto su tutti i bacini serviti. I concessionari che
abbiano ottenuto l'autorizzazione a diffondere produzioni
in interconnessione possono inserire pubblicità locale
nel bacino in cui operano.
14. È fatta salva, in
ogni caso; la disciplina sulla pubblicità ingannevole di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 24.
ARTICOLO 12
Sponsorizzazioni e televendite
1. Per sponsorizzazione,
ai fini della presente legge, si intende ciascun
contributo al finanziamento di produzioni allo scopo di
di promuovere il nome, il marchio, l'immagine le
attività o i prodotti, effettuato da parte di imprese
non impegate nella produzione di opere audiovisive,
destinato alla diffusione radiotelevisiva. Per
televendita si intende l'insieme delle produzioni
televisive che offorno direttamente al pubblico le
vendite, l'acquisto o la locazione di prodotti, ovvero la
fornitura di servizi dietro corrispettivo. Le telvendite
devono essere separate dal resto della programmazione ed
essere facilmente identificabili come tali. Le
televendite non possono essere utilizzate per eludere le
norme relative alla pubblicità.
2. Le produzioni
radiotelevisive sponsorizzate si uniformano ai seguenti
criteri:
a) il contenuto e la
programmazione non possono m nessun caso essere
influenzati dallo sponsor e ledere la responsabilità e
l'autonomia editorie del concessionario
b) devono essere
chiaramente riconoscibili come produzioni sponsorizzate
e, indicare, all'inizio o alla file, il nome o il
logotipo dello sponsor;
c) non devono stimolare,
attraverso messaggi promozionali, all'acquisto o al
noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un
terzo.
3. Gli operatori
economici, la cui attività principale, consista nella
fabbricazione o vendita di sigarette, di altri prodotti
del tabacco, di superalcolici e di medicinali ovvero
nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente
su ricetta medica non possono sponsorizzare produzioni
radiotelevisive.
4. I telegiornali, i
notiziari di carattere politico e gli uffici religiosi
non possono essere sponsorizzati.
5. I programmi televisivi
non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o
giuridiche la cui attività principale consista nella
fabbricazione o vendita di prodotti o nella fornitura di
servizi la cui pubblicità sia vietata ai sensi
dell'articolo11.
6. I concessionari
nazionali possono diffondere televendite per un periodo
non superiore a centoventi minuti. Ciascuna televendita
non può avere durata inferiore ai quindici minuti.
7. I concessionari locali
possono diffondere pubblicità e televendite entro il
limite giornaliero del 35 per cento.
TITOLO IV
Disposizioni penali,
sanzioni amministrative, rimedi giurisdizionali e
regolamento di attuazione della normativa comunitaria.
ARTICOLO 13
Restano salvi gli effetti
prodottisi in virtù della previgente disciplina, in
particolare per ciò che attiene ai procedimenti
sanzionatori in corso alle violazioni contestate e alle
sanzioni applicate.
ARTICOLO 14
Regolamento di attuazione della normativa comunitaria
1. Su proposta del
ministro delle Poste e delle telecomunicazioni` secondo
le procedure di cui all'articolo 17 comma 2 della legge
23 agosto 1988, n. 400 e in applicazione dell'articolo 4,
comma 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è adottato,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il regolamento per l'attuazione delle
direttive 94/46/ Ce, 92/2/Ce e 96/19/Ce.
2. Con regolamento
adottato secondo le procedure di cui al comma 1, sono
attuate le direttive emanate per la liberalizzazione
delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni
sempre che esse non consentano scelte in ordine alle
modalità della loro attuazione.
3. Con i regolamenti di
cui al presente articolo si riconosce:
a) la soppressione dei
diritti esclusivi e speciali;
b) il diritto di ciascuna
impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di
installare reti di telecomunicazioni:
c) la sottoposizione delle
imposte ad autorizzazione, salve le concessioni previste
dalla presente legge.
4. I regolamenti di cui al
presente articolo stabiliscono, secondo criteri di
obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per
il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro
durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di
accesso e di fornitura del servizio universale.
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