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DISEGNO DI LEGGE S1138
DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE TELECOMUNICAZIONI
(TESTO PRESENTATO) (VERSIONE PROVVISORIA NON REVISIONATA)

TITOLO I
Norme di principio

ARTICOLO 1
Principi generali

1. Il sistema delle comunicazioni, disciplinato in attuazione dei valori costituzionali delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea, è di preminente interesse generale.

2. Il sistema delle comunicazioni è fondato:

a) sulla tutela dei diritti della persona e sulla libertà di esprimere le diverse opinioni politiche sociali, culturali e religiose;

b) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori;

c) sulla presenza di obblighi di servizio pubblico e di servizio universale;

d) sulla tutela degli utenti e dei consumatori.

3. La disciplina del sistema delle comunicazioni tiene conto del processo di convergenza tecnologica tra il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo considerando congiuntamente l'assetto delle reti di diffusione e i servizi erogati.

ARTICOLO 2
Piano di ripartizione, bacini di utenza e piani di assegnazione delle frequenze

1. Il piano nazionale di ripartizione, approvato con decreto del ministro delle Poste e delle telecomunicazioni. indica le bande di frequenza utilizzabili per le attività di telecomunicazioni e radiotelevisive nel rispetto delle norme internazionali.

2. Ai fini della predisposizione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per ciascun servizio l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, indicata come "Autorità" negli articoli che seguono, suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza. Per il servizio radiotelevisivo i bacini di utenza sono definiti secondo il numero dei potenziali utenti, la diffusione dei residenti, le condizioni geografiche, urbanistiche, ambientali, socioeconomiche e culturali di ciascuna zona.

3. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze determina le aree di servizio e, ove necessario, la localizzazione comune degli impianti di tele comunicazioni e radiodiffusione e i relativi parametri radio elettrici.

4. L'Autorità sottopone lo schema del piano di assegnazione alle regioni e alle province autonome al fine di acquisirne l'intesa relativamente alla localizzazione degli impianti ivi previsti. I comuni, nel cui territorio sono localizzati gli impianti, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano di assegnazione provvedono al l'adeguamento della proprio pianificazione urbanistica. Decorso tale termine le indicazioni contenute nel piano di assegnazione costituiscono variante degli strumenti urbanistici comunali.

TITOLO II Disciplina delle telecomunicazioni

ARTICOLO 3
Reti di telecomunicazioni e fornitura di servizi

1. Ai fini della presente legge si intende per rete di telecomunicazioni una infrastruttura o un insieme di infrastrutture che permetta la trasmissione di segnali analogici o numerici, tra punti terminali fissi o mobili, mediante mezzi trasmissivi di qualsiasi tipo.

2. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazioni via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata con decorrenza 1 gennaio 1997 al rilascio di concessione nelle forme di cui al presente articolo. A partire dalla stessa data l'installazione di stazioni terrene per servizi via satellite, l'esercizio delle reti di telecomunicazioni e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di autorizzazione nelle forme di cui al presente articolo.

3. Le concessioni per l'installazione di reti via cavo sono rilasciate:

a) ove la rete interessi il territorio di un solo comune, dal sindaco;

b) ove la rete interessi più comuni nel territorio di una o più regioni o di province autonome, dal presidente del consorzio che obbligatoriamente i comuni debbono costituire a tal fine, a seguito di una conferenza di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate

c) ove la rete interessi il territorio di più comuni appartenenti ad aree metropolitane. dal sindaco delle città indicate nell'articolo 17, comma 1, del la legge 8 giugno 1990, n. 142. a seguito di una conferenza di servizi con gli altri comuni.

4. La concessione per l'installazione delle dorsali delle reti via cavo a lunga distanza e delle relative infrastrutture di giunzione con le reti di cui al comma 3 è rilasciata dall'Autorità.

5. Le concessioni per l'installazione di reti che utilizzano frequenze terrestri, le autorizzazioni per l'installazione di stazioni terrene per servizi via satellite per l'esercizio delle reti e per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni sono rilasciate dall'Autorità.

6. Le concessioni sono subordinate a un preventivo nulla osta dell'Autorità sugli standard tecnici e di qualità. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data della richiesta, il nulla osta si intende rilasciato.

7. Decorsi inutilmente novanta giorni dal rilascio del nulla osta dell'Autorità o, comunque, dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la concessione si intende rilasciata. Per l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni delle approvazioni e dei nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e ambientale nonché per il rilascio delle concessioni edilizie si applica la normativa di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Il rilascio della concessione per l'installazione delle reti di telecomunicazioni e di radiodiffusione previsti nel piano di assegnazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi.

9. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni e di radiodiffusione è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che il richiedente sia costituito in società di capitali anche cooperativa, con capitale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, al 10 per cento del valore dell'investimento da effettuare;

b) che la società richiedente sia di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente alI'Unione europea. Il controllo della società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti alI'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti delI'ltalia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali;

c) che gli amministratori della società richiedente non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione;

d) che sia presentato un piano esecutivo tecnico che preveda, in via prioritaria e in quanto possibile, l'utilizzo di dotti esistenti per la posa dei cavi e di un piano finanziario di investimento, dal quale risulti l'utilità tecnica ed economica della rete da installare:

e) che siano osservati gli standard tecnici e di qualità indicati dall'Autorità.

10. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al comma 9. sono a titolo oneroso e hanno la durata non superiore a quindici anni. I rapporti di concessione e di autorizzazione sono disciplinati da convenzioni che regolano gli obblighi e diritti dei concessionari e dei soggetti interessati, le garanzie di esecuzione, la disciplina d condivisione degli impianti, le ipotesi di revisione e di estinzione anticipata del rapporto l'eventuale obbligo del soggetto subentrante di acquisire gli impianti esistenti necessari allo svolgimento dell'attività assumere gli obblighi e le responsabilità connesse ai rapporti di lavoro esistenti.
L'Autorità e gli organi di cui al comma 3 determinano con regolamento gli obblighi cui sono tenuti i destinatari di concessioni ivi compresi quelli per scopi di carattere civico nonché le parti di territorio che devono comunque essere servite.

11. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni, sono obbligati, dal 1ø gennaio 1998, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché la fornitura dei servizi. Le società concessionarie di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte alI'apposito albo istituito presso la Consob ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136 qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Gli impianti oggetto di concessione ai sensi dell'articolo 5 possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

13. L'Autorità conferma alla società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni la vigente concessione con annessa convenzione, a eccezione dell'installazione delle infrastrutture a larga banda soggette alle concessioni di cui al comma 3, e rilascia alle società di cui al comma 11 apposita autorizzazione ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazioni.

14. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1 gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte di soggetti specificamente autorizzati. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive.

ARTICOLO 4
Interconnessione, accesso e servizio universale

1.I soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni nonché i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorità e dei seguenti principi:

a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;

b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e delI'Unione europea.

c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori e i fornitori.

d) remunerazione degli obblighi del servizio universale.

2. I soggetti autorizzati alI'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 3 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:

a) sicurezza di funzionamento della rete;

b) mantenimento dell'integrità della rete;

c) interoperabil¡tà dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;

d) protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati.

3. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali. con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento, sono fissati secondo i criteri stabiliti dalI'Unione europea.

4. L'onere conseguente alI'adempimento degli obblighi del servizio universale è calcolato sulla base dei costi relativi. È costituito presso il ministero delle Poste e delle telecomunicazioni un apposito fondo per la remunerazione del servizio universale finanziato da una quota dei canoni relativi alle nuove concessioni e dei contributi di autorizzazione e da una quota delle tariffe di interconnessione dovute dalle società che abbiano raggiunto il fatturato determinato dalI'Autorità. Tali canoni e contributi sono determinati dalI'Autorità proporzionalmente al fatturato lordo con regolamento del ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, e affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del ministro del Tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero delle Poste e delle telecomunicazioni.

TITOLO III
Disciplina delle attività radiotelevisive

ARTICOLO 5
Attività radiotelevisiva

1. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva mediante l'uso di frequenze terrestri è subordinato al rilascio di concessione. La concessione comprende l'installazione e l'esercizio de gli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni. Nell'atto di concessione e determinato il numero dei programmi che può essere diffuso da ciascuna emittente mediante le frequenze assegnate. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva può essere svolto anche da soggetti che intendono utilizzare impianti di` altre concessionarie radiotelevisive o di telecomunicazioni. La diffusione radiotelevisiva via cavo e quella via satellite originata dal territorio nazionale sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

2. Le concessioni relative a emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire la copertura di un'area geografica che comprenda almeno l''80 per cento della popolazione e comunque tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative a emittenti radiotelevisive locali consentono la copertura di un bacino di utenza.

3. Le concessioni radiotelevisive sono rilasciate a società di capitali anche cooperative tenendo conto:

a) del progetto editoriale ivi inclusa la proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, alle quote di autoproduzione e di produzione italiana ed europea:

b) del numero degli addetti e dei piani di investimento coordinati con il progetto editoriale.
Il rilascio delle concessioni radiotelevisive è subordinato alle condizioni previste alle lettere b) e c) del comma 9 delI'articolo 3. Le modalità le condizioni e i criteri per il rilascio delle concessioni radiotelevisive sono stabiliti con regolamento dell'Autorità da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di primo insediamento della stessa, sentite le competenti commissioni parlamentari.

4. Ciascuna concessione, che ha durata di sei anni, è integrata da convenzione che disciplina gli impegni assunti dalla emittente e determina il numero minimo di ore di trasmissione giornaliera. Con la convenzione ciascun soggetto può assumere l'obbligo di diffondere produzioni con contenuto di informazione di attualità, nel rispetto comunque principi di completezza e imparzialità dell'informazione.

5. Le convenzioni con le società concessionarie di emittenti radiotelevisive nazionali regolano gli obblighi di trasmettere un notiziario e altre produzioni di contenuto informativo, nonché produzioni destinate ai minori. Le convenzioni con le società concessionarie di emittenti radiotelevisive nazionali possono prevedere altresì l'obbligo di quote di programmazione fruibili da persone portatrici di handicap sensoriali.

6. Le concessionarie di emittenti radiotelevisive possono durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi alI'utenza previo pagamento di un canone determinato dal ministero delle Poste e delle telecomunicazioni in misura pari al 10% del canone di concessione radiotelevisivo.

7. Le concessionarie di emittenti radiotelevisive private trasmettono le medesime produzioni contemporaneamente su tutto il territorio servito.

8. Le diffusioni radiotelevisive con accesso condizionato in ambito nazionale sono effettuate esclusivamente a mezzo di reti via cavo o da satellite: in ambito locale l'Autorità può consentire trasmissioni su bande di frequenza terrestri che dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni sono comprese nelle gamme di frequenza di lunghezza d'onda centimetrica, millimetrica o decimillimetrica.

9..

10. Le trasmissioni con accesso condizionato sono disciplinate dal regolamento dell`Autorità che definisce:

a) gli avvenimenti politici scientifici, culturali e sportivi di particolare rilevanza o di interesse generale i cui diritti non possono essere acquisiti in esclusiva;

b) gli avvenimenti di particolare rilevanza e interesse generale che devono essere diffusi in chiaro in diretta o entro le ventiquattro ore successive nel rispetto di quanto stabilito dal comma 9.
1l. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione radiotelevisivo è causa di sospensione della concessione, fatto salvo il potere di revoca per i casi di persistente inadempimento.

ARTICOLO 6
Diffusioni interconnesse ed emittenza privata locale

1. Le emittenti locali possono essere autorizzate dall'Autorità a interconnettere i propri impianti al fine di diffondere le medesime produzioni per una durata massima di otto ore giornaliere, di cui non meno di due ore dedicate alla diffusione di produzioni proprie Nella quota sono comprese le interruzioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni.

2. Le produzioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura consortile e non possono essere presentate o costituire una identità autonoma rispetto al resto delle diffusioni. I concessionari sono tenuti a inserire ogni trenta minuti un messaggio identiticativo della emittente locale.

3. I concessionari nazionali non possono direttamente o indirettamente, fornire produzioni a concessionari locali a eccezione delle autoproduzioni audiovisive.

4. L'Autorità, le regioni e le province autonome adottano misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra concessionari in ambito locale operanti nello stesso bacino anche al fine di unificare fasi di realizzazione delle produzioni o costituire strutture di servizio comuni. Le fusioni o le incorporazioni societarie di concessionari in ambito locale avvengono in regime di esenzione fiscale.

5. Ciascun soggetto non può essere destinatario di più di due concessioni radiofoniche o televisive nello stesso bacino. Il destinatario di una concessione radiofonica o televisiva in ambito locale può essere destinatario, nello stesso bacino rispettivamente, anche di una concessione per l'emittenza radiofonica locale o di una concessione televisiva.

6. Il Governo è delegato a emanare, ai sensi dell`articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400. entro nove mesi dalI'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, concernenti la disciplina dell'emittenza televisiva locale e radiofonica con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni radiotelevisive per le emittenti locali con un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 milioni e che operano nell'ambito del territorio di una sola provincia;

b) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio pubblico stabiliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati

c) una riserva di frequenze nel piano di assegnazione per le emittenti radiotelevisive locali che diffondano produzioni culturali. etniche, politiche e religiose e che si impegnino a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;

- d) la previsione di incentivi per la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione:

e) L'individuazione di misure atte a favorire l'ingresso delle emittenti radiotelevisive nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

t) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere telegiornali differenziati in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;

g) L'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora digitale, il cui esercizio è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari per la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti;

h) la previsione nel piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora di una riserva di almeno il 70 per cento dei programmi alla emittenza radiofonica in ambito nazionale.

ARTICOLO 7
Servizio pubblico radiotelevisivo

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è svolto secondo criteri di completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato dalI'Autorità mediante concessione a una società holding che partecipa:

a) con quote di maggioranza, a società che gestiscono, nei limiti previsti dalla normativa sul divieto di posizioni dominanti:

1) i canali televisivi nazionali:

2) i canali radiofonici nazionali a modulazione di frequenza, di cui uno con programmazione culturale;

3) le diffusioni, anche tematiche, via satellite e via cavo e la produzione e la diffusione dei servizi e prodotti multimediali;

4) un canale radiofonico in onde medie che diffonde produzioni radiofoniche dedicate ai lavori parlamentari e produzioni radiofoniche destinate alI'estero in onde medie e in onde corte;

5) il servizio di informazione radiofonico per gli automobilisti, mediante l'integrazione degli impianti a esso dedicati con uno dei canali radiofonici nazionali

6) gli impianti utilizzati secondo i criteri indicati dall'articolo 3 comma 11:

b) a una o più società con valenza territoriale di ampie dimensioni. Tali emittenti non possono trasmettere pubblicità si avvalgono del finanziamento pubblico e possono esercitare attività nel settore delle comunicazioni. A tali società possono essere destinati finanziamenti delle regioni e delle province autonome e sono comunque riservate risorse derivanti dal canone di abbonamento destinato alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nella misura determinata negli atti costitutivi e comunque non superiore al 50 per cento.

3. I limiti di affollamento pubblicitario nei canali diffusi dalle società di cui alla lettera a) del comma 2, devono essere inferiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti per i concessionari radiotelevisivi privati in ambito nazionale. Le risorse derivanti da pubblicità devono comunque essere inferiori a quelle derivanti da finanziamento pubblico.

4. Alle concessioni rilasciate alle società di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono annesse le convenzioni che di sciplinano i diritti e gli obblighi derivanti dall'esercizio del servizio pubblico. Le convenzioni sono aggiornate ogni sei anni e sono integrate da un contratto di programma di durata triennale.

ARTICOLO 8
Trasferimenti di proprietà e diritto di voto

1. L'autorità autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote delle società di cui all'articolo 5 da chiunque effettuata quando essa comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 10 per cento del loro capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo delle società medesime. L'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intenzione di acquisto rilascia o nega l'autorizzazione. Salvo che l'Autorità non richieda informazioni al soggetto che ha effettuato la comunicazione nel termine di cui sopra, l'autorizzazione si intende rilasciata alla scadenza del termine medesimo.

2. L'Autorità autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nel capitale delle società di cui al comma I quando comportino il superamento dei limiti percentuali stabiliti dalla medesima Autorità e, indipendentemente da tali limiti, quando comportino il controllo delle società medesime.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l`acquisizione del controllo di una società che detiene. direttamente o attraverso un rapporto di controllo, una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale di una società di cui al medesimo comma rappresentata da azioni o quote con diritto di voto o che. comunque comporti il controllo dell`operatore stesso.

4. L`Autorità rilascia l'autorizzazione quando sia accertato il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge La violazione di tali prescrizioni comporta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. La revoca è disposta nel caso in cui la ragione che la determina non sia stata rimossa nei trenta giorni successivi alla data in cui essa è stata comunicata alI'operatore interessato.

5. Chiunque partecipa al capitale societario in misura pari o superiore allo 0,5 per cento di una concessionaria televisiva nazionale ovvero al 10 per cento di una concessionaria radiofonica nazionale o locale ovvero di una concessionaria televisiva locale, ne dà comunicazione all'Autorità L'Autorità può richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle società di cui all'articolo 5 l'indicazione dei soggetti controllanti

6. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regoli o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una società concessionaria o in una società che la controlla e che non sia limitato alla mera consultazione, deve essere comunicato all'Autorita dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione Se l'accordo non è concluso in forma scritta, la comunicazione deve avvenire entro cinque giorni dal momento in cui si verifichino le circostanze che ne configurano l'esistenza Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da realizzare una situazione vietata dalla presente legge, l'Autorità può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso

7. L'Autorità emana disposizioni attuative del presente articolo, determina presupposti, modalità e termini delle richieste di autorizzazione e delle comunicazioni di cui ai precedenti commi e individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetti o sia attribuito a un soggetto diverso dal socio.

8. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle previsioni di cui ai commi precedenti può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

9. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società concessionarie appartenenti a terzi, comunicano all'Autorità, se questa lo richiede, le generalità dei fiducianti Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri L'Autorità informa la Consob delle richieste che interessino società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

10. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste nel presente articolo non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dalla legge.

11. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 10 la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del Codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote L'impugnazione può essere proposta anche dall'Autorità entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate al fine della regolare costituzione delI'assemblea.

12. Le azioni o quote possedute da un soggetto che non abbia richiesto l'autorizzazione o che non l'abbia ottenuta devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'Autorità. In caso di inosservanza, il Tribunale, su richiesta dell'Autorità, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

ARTICOLO 9
Opere europee, produttori indipendenti, programmazione cinematografica. Archivio nazionale dell'audiovisivo.

1. Le emittenti nazionali indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giornali televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show, varietà o televendite e con particolare attenzione alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità alla normativa comunitaria.

2. I concessionari televisivi nazionali riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione Alle stesse opere le società concessionarie del servizio pubblico riservano ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.

3. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati o collegati da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva.

4. Le emittenti radiotelevisive nazionali riservano una quota, fissata dall'Autorità al momento del rilascio della concessione, delle risorse annualmente destinate alla produzione e all'acquisto di diritti di diffusione di programmi audiovisivi, per la produzione di opere europee. Tale quota non può comunque essere inferiore al 30 per cento La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota dei proventi complessivi da canoni di abbonamento stabilita dal contratto di servizio alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può essere comunque inferiore al 20 per cento.

5. L'Autorità determina i criteri di attuazione dei commi 1 e 2 anche in relazione alla struttura della programmazione e in particolare all'articolazione in generi e fasce orarie.

6.I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto cosi come definita dall'Autorità.

7. È vietata la diffusione in chiaro di produzioni idonee a nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.

8. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 4 novembre 1965 n. 1213 come sostituito dall'articolo 12 del decreto legge 14 gennaio 1994, n 26, convertito dalla legge 1. marzo 1994, n 153 le parole < 9.I film vietati ai minori di anni quattordici possono essere diffusi in chiaro nella fascia oraria compresa fra le ore 22,30 e le ore 7.

10. È consentita la diffusione in chiaro nella fascia oraria compresa fra le ore 22,30 e le ore 7 di film vietati ai minori di anni diciotto che abbiano ottenuto il riconoscimento di opera di "interesse culturale e nazionale" dall'apposita commissione ministeriale di cui alla legge 1ø marzo 1994, n 153 I concessionari televisivi possono richiedere all'Autorità una autorizzazione per la trasmissione di film di alto valore culturale vietati ai minori di anni diciotto. A partire dal momento dell'autorizzazione non sono necessarie ulteriori richieste per la diffusione del film. Qualora l`Autorità non esprima parere contrario entro quarantacinque giorni dalla notificazione della richiesta i concessionari possono diffondere il film dopo le ore 22,30.

11. Il ministero per i Beni culturali e ambientali provvede alla tutela delle registrazioni delle produzioni diffuse dalle emittenti televisive nazionali operanti con qualsiasi mezzo tecnico di diffusione e degli altri materiali audiovisivi ritenuti utili dallo stesso ministero. I concessionari nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse, organizzato nel rispetto degli standard tecnici e informatici determinati dal ministero per i Beni culturali e ambientali. Gli archivi dei concessionari sono a disposizione per la consultazione del pubblico, dei documenti universitari studiosi e personale di enti di ricerca senza fini di lucro, secondo le modalità stabilite con regolamento emanato dal ministero per i Beni culturali e ambientali. Nell'ambito della Discoteca di Stato è istituito il Museo dell'audiovisivo. Il ministero per i Beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la gestione e lo sviluppo dell'attività del museo.

ARTICOLO 10
Diritto di cronaca, produzioni di informazione, diritto di rettifica e comunicati di organi pubblici

1. Ai concessionari radiotelevisivi e ai soggetti autorizzati a diffondere via cavo è garantito il diritto di accesso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Autorità in occasione di manifestazioni di interesse generale inerenti al bacino servito, svolte in luogo pubblico. La richiesta di accesso alla manifestazione deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione. Ai soggetti di cui al presente comma è permessa la cronaca in ogni modo effettuata dell'avvenimento per una durata complessiva di tre minuti.

2. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

3. Chiunque si ritenga leso nel proprio interesse morale o materiali da produzioni contenenti affermazioni contrarie a verità. ha diritto di chiedere al concessionario, ovvero dalle persone delegate al controllo delle attività, che sia diffusa apposita rettifica, salvo che il contenuto della stessa costituisca reato.

4. La rettifica di cui al comma 3 è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con rilievo identici a quelli della produzione che ha dato la notizia. Trascorso il termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può presentare richiesta all'Autorità, la quale ordina tempi e modi della rettifica.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri può chiedere ai concessionari radiotelevisivi la diffusione di messaggi di utilità sociale. L'Autorità determina le modalità di trasmissione di tali messaggi. Il governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica utilità, possono chiedere ai concessionari radiotelevisivi la diffusione gratuita e immediata di brevi comunicati.

ARTICOLO 11
Principi generali sulla pubblicità radiotelevisiva, modalità di diffusione, limiti quantitativi

1. Per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro compenso o pagamento analogo da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di una attività commerciale, industriale. artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso di beni, di servizi compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in questa definizione gli spot, le telepromozioni e ogni forma similare di promozione commerciale.

2. È vietata la pubblicità radiotelevisiva che proponga o evochi rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive delle differenze di sesso, di razza di nazionalità, di convinzioni religiose e ideali. o induca comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza e l'ambiente, e arrechi pregiudizio ai minorenni.

3. La pubblicità radiotelevisiva deve essere riconoscibile come tale e distinguersi con mezzi ottici o acustici di facile percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità deve essere preceduta da un apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni né essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.

4. La pubblicità radiotelevisiva non deve utilizzare messaggi cifrati, tecniche sublminali o che modifichino il volume audio della diffusione.

5. E vietata la pubblicità radiotelevisiva di prodotti a base di tabacco, di medicinali e di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

6. La pubblicità clandestina è vietata. Per pubblicità clandestina si intende, salvi i casi di sponsorizzazioni, la presentazione orale o visiva di beni di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in una produzione, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso o altro pagamento.

7. Le clausole dei contratti di pubblicità che obbligano i concessionari a diffondere produzioni diverse o aggiuntive rispetto ai messaggi pubblicitari sono nulle.

8. I messaggi pubblicitari devono essere inseriti tra le produzioni. Possono anche essere inseriti nel corso delle produzioni a condizione di non compromettere l'integrità e il valore delle stesse. Gli spot pubblicitari isolati devono costituire un'eccezione.

9. Nelle produzioni televisive composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o durante gli intervalli. L'Autorità determina il numero massimo di interruzioni consentite, in ciascuna disciplina sportiva, nelle pause di fermo gioco.

10. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici e i film realizzati per la televisione, eccettuate le serie, i romanzi, le produzioni ricreative e i documentari. di durata programmata superiore a quarantacinque minuti può essere interrotta una volta per periodo completo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

11. La pubblicità non può essere inserita durante la diffusione di uffici religiosi. I telegiornali e le rubriche televisive di attualità, i documentari, le produzioni religiose e quelle per bambini, se di durata programmata uguale o inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti da pubblicità.

12. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dai concessionari nazionali non possono eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 18 per cento di ogni ora. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dai concessionari locali non possono eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 20 per cento di ogni ora. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dai concessionari a carattere comunitario non possono eccedere il 5 per cento di ogni ora di diffusione. L'orario giornaliero di programmazione di cui al presente comma è quello compreso tra le ore 7 e le ore 24.

13. I concessionari nazionali sono tenuti alla diffusione dei messaggi pubblicitari contemporaneamente e con l'identico contenuto su tutti i bacini serviti. I concessionari che abbiano ottenuto l'autorizzazione a diffondere produzioni in interconnessione possono inserire pubblicità locale nel bacino in cui operano.

14. È fatta salva, in ogni caso; la disciplina sulla pubblicità ingannevole di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 24.

ARTICOLO 12
Sponsorizzazioni e televendite

1. Per sponsorizzazione, ai fini della presente legge, si intende ciascun contributo al finanziamento di produzioni allo scopo di di promuovere il nome, il marchio, l'immagine le attività o i prodotti, effettuato da parte di imprese non impegate nella produzione di opere audiovisive, destinato alla diffusione radiotelevisiva. Per televendita si intende l'insieme delle produzioni televisive che offorno direttamente al pubblico le vendite, l'acquisto o la locazione di prodotti, ovvero la fornitura di servizi dietro corrispettivo. Le telvendite devono essere separate dal resto della programmazione ed essere facilmente identificabili come tali. Le televendite non possono essere utilizzate per eludere le norme relative alla pubblicità.

2. Le produzioni radiotelevisive sponsorizzate si uniformano ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione non possono m nessun caso essere influenzati dallo sponsor e ledere la responsabilità e l'autonomia editorie del concessionario

b) devono essere chiaramente riconoscibili come produzioni sponsorizzate e, indicare, all'inizio o alla file, il nome o il logotipo dello sponsor;

c) non devono stimolare, attraverso messaggi promozionali, all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo.

3. Gli operatori economici, la cui attività principale, consista nella fabbricazione o vendita di sigarette, di altri prodotti del tabacco, di superalcolici e di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente su ricetta medica non possono sponsorizzare produzioni radiotelevisive.

4. I telegiornali, i notiziari di carattere politico e gli uffici religiosi non possono essere sponsorizzati.

5. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicità sia vietata ai sensi dell'articolo11.

6. I concessionari nazionali possono diffondere televendite per un periodo non superiore a centoventi minuti. Ciascuna televendita non può avere durata inferiore ai quindici minuti.

7. I concessionari locali possono diffondere pubblicità e televendite entro il limite giornaliero del 35 per cento.

TITOLO IV

Disposizioni penali, sanzioni amministrative, rimedi giurisdizionali e regolamento di attuazione della normativa comunitaria.

ARTICOLO 13

Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

ARTICOLO 14
Regolamento di attuazione della normativa comunitaria

1. Su proposta del ministro delle Poste e delle telecomunicazioni` secondo le procedure di cui all'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e in applicazione dell'articolo 4, comma 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione delle direttive 94/46/ Ce, 92/2/Ce e 96/19/Ce.

2. Con regolamento adottato secondo le procedure di cui al comma 1, sono attuate le direttive emanate per la liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni sempre che esse non consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.

3. Con i regolamenti di cui al presente articolo si riconosce:

a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;

b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni:

c) la sottoposizione delle imposte ad autorizzazione, salve le concessioni previste dalla presente legge.

4. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.