Disegno di legge S1342
Modifiche al codice penale ed altre norme per la
prevenzione dei reati connessi alla pedofilia
d'iniziativa dei senatori TREDESE e FASOLINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE
2002
Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si è inteso
considerare il fenomeno dell'abuso minorile con una regolamentazione ad ampio
spettro.
Appare infatti evidente la necessità di intervenire
sia con modifiche al codice penale e di procedura penale, sia con norme per la
prevenzione dei reati connessi alla pedofilia, sia infine con norme volte a
promuovere, da parte degli operatori che forniscono l'accesso a Internet, il
rispetto di codici deontologici ai fini di una navigazione sicura. In
particolare, l'articolo 1 intende condannare un fenomeno deprecabile e
purtroppo frequentemente riscontrato, consistente nella esaltazione delle
pratiche pedofile, propagandate soprattutto mediante il mezzo telematico. Non è
infatti più tollerabile, sotto le spoglie di una malintesa libertà di
pensiero, che si diffondano idee e costumi contrari alla morale comune. L'articolo
2 elimina l'alternatività della pena (reclusione-multa) nei confronti dei
«clienti» (coloro che in cambio di denaro o altra utilità economica compiono
atti sessuali con minori tra 14 e i 16 anni). L'articolo
3 sostituisce al dolo specifico previsto in materia di pornografia minorile il
dolo generico che prescinde dalle finalità per cui si commette il reato ed è
quindi più facile da provare. L'articolo 4 prevede
la trasformazione del reato di detenzione di materiale pornografico da delitto a
contravvenzione, meno grave sì, ma anche meno difficile da provare
relativamente all'elemento psicologico dell'agente (il dolo in tal caso è
presunto). L'articolo 5 prevede la punibilità
anche di chi partecipa a iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile e non solo di coloro che le organizzano. L'articolo
6 contiene una misura di carattere procedurale, in quanto la comunicazione della
notizia di reato va adeguata e prevista per ogni reato che offenda la libertà
personale del minore e deve essere fatta al procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni e non al tribunale, perchè è questi ad avere il
potere di iniziativa per la tutela della salute psicologica del minore e non il
tribunale. Ciò sia in ossequio ai princìpi generali, già espressi dall'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
sia alle modifiche introdotte all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 (legge sull'adozione) dall'articolo 9 della legge 28 marzo 2001,
n. 149, sia, infine, in ossequio al principio espresso dall'articolo 111
della Costituzione. D'altra parte non si comprende
quale potrebbe essere l'utilizzo che il tribunale possa fare delle notizie a
lui trasmesse se non quello di trasmetterle a sua volta al Procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le proprie richieste in
ordine a provvedimenti a tutela del minorenne. Gli
articoli 7, 8 e 9 prevedono norme di carattere procedurale volte a una più
efficace tutela del minore nel corso dei procedimenti penali che lo riguardano. In
particolare, l'articolo 9 stabilisce che, per tutti i reati di cui è vittima
un minore, l'esame della vittima debba avvenire, su richiesta del minore
stesso o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a
un impianto citofonico. Gli articoli 10 e 11 sono
diretti ad evitare lo spezzettamento delle indagini in più luoghi, la
indeterminatezza ovvero l'incertezza del giudice competente e, infine, ad
evitare una dispersione delle competenze dell'ufficio del pubblico ministero
che, avendo per primo iscritto il fatto nel registro di cui all'articolo 335
del codice di procedura penale, quanto meno ha dimostrato una maggiore
attenzione al fenomeno. Con l'articolo 12 si sono
estesi i casi di arresto obbligatorio in flagranza, che può essere consentito
anche nei confronti di minori. L'articolo 13
costituisce l'aspetto forse più significativo dell'intera proposta, in
quanto intende escludere la possibilità di chiedere il patteggiamento sia per i
cosiddetti clienti (coloro che in cambio di denaro o altra utilità economica
compiono atti sessuali con minori tra 14 e i 16 anni), sia per coloro che in
vario modo distribuiscono o divulgano materiale pedopornografico. Si tratta
infatti di ipotesi di reato talmente odiose da non meritare alcuna possibilità
di uno sconto di pena. L'articolo 14 sancisce
misure dirette alla prevenzione dei crimini connessi con il fenomeno della
pedofilia, prevedendo trattamenti di sostegno per i condannati e gli indagati.
Tali trattamenti potranno essere psicoterapeutici, neuropsichiatrici e
farmacologici, sulla base di un programma di recupero stabilito dal magistrato
di sorveglianza, presso lo stesso carcere giudiziario ovvero avvalendosi di
centri convenzionati pubblici e privati. Si è altresì ritenuto di prevedere
che a tali trattamenti possano essere ammesse anche le persone indagate per
reati di pedofilia, in considerazione del convincimento ormai maturato per cui
le pulsioni che inducono a condotte pedofile debbano essere curate. L'articolo
15 prevede che il condannato per reati di pedofilia, al momento della messa in
libertà, debba comunicare al magistrato di sorveglianza quale sarà la sua
residenza o dimora nonchè ogni eventuale cambiamento. Tale norma, da applicarsi
con le doverose cautele, può costituire anch'essa un valido strumento di
prevenzione, in quanto di tali spostamenti potrà essere informata l'autorità
di pubblica sicurezza. L'articolo 16 mira ad
assicurare una tempestiva segnalazione delle situazioni di disagio minorile,
introducendo nelle scuole équipe interdisciplinari, composte da un pediatra, un
assistente sociale, uno psicologo. L'articolo 17
stabilisce obblighi a carico dei fornitori delle reti telematiche che, da un
lato, permettano una navigazione più sicura in Internet, dall'altro agevolino
la identificazione di coloro che commettono illeciti in rete anche con l'adozione
obbligatoria, da parte degli stessi provider, di codici di autoregolamentazione.
Il rispetto dei codici è assicurato dall'apposizione di uno specifico logo e
il mancato rispetto delle norme deontologiche può comportare la revoca dell'autorizzazione,
sulla base delle norme contenute in un regolamento attuativo previsto dall'articolo
18 del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Apologia di reato)
1. Dopo l'articolo 529 del codice penale, è
inserito il seguente:
«Art. 529-bis. - (Apologia di reato) - Chiunque,
anche con il mezzo telematico, induce altri a ritenere leciti i rapporti
sessuali con minorenni, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa
non inferiore a 3.000 euro».
Art. 2. (Prostituzione minorile)
1. All'articolo 600-bis del codice penale, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed
i sedici anni, in cambio di danaro o di altra utilità economica, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La pena è ridotta di un terzo se colui che
commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».
Art. 3. (Pornografia minorile)
1. All'articolo 600-ter del codice penale, primo
comma, le parole: «Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di
realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico» sono
sostituite dalle seguenti: «Chiunque impiega minori degli anni diciotto in una
esibizione pornografica o per produrre materiale pornografico».
Art. 4. (Detenzione di materiale pornografico)
1. L'articolo 600-quater del codice penale è
sostituito dal seguente:
«Art. 600-quater. - (Detenzione di materiale
pornografico) - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo
600-ter, detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento
sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con l'arresto fino a tre
anni e con l'ammenda non inferiore a cinquemila euro».
Art. 5. (Partecipazione a iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile)
1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, è
aggiunto il seguente comma:
«Chi partecipa ai viaggi di cui al primo comma è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a duemila
euro».
Art. 6. (Comunicazione al tribunale per i
minorenni)
1. Il primo comma dell'articolo
609-decies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Per i delitti previsti dal libro secondo, titolo
XII, capo III, sezione I, commessi in danno di minorenni, il procuratore della
Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni competente per territorio in relazione alla residenza, al domicilio
del minore o al luogo di temporaneo soggiorno del minore».
Art.
7. (Requisiti della prova in casi
particolari)
1. All'articolo
190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole
«primo comma,» sono soppresse.
Art.
8. (Casi in cui si procede a porte
chiuse)
1. All'articolo 472, comma 3-bis,
del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter,» sono aggiunte
le seguenti «600-quater,».
Art.
9. (Esame diretto e controesame dei
testi)
1. All'articolo 498 del codice di
procedura penale, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. Quando si procede per i reati di cui è
vittima un minore, l'esame del minore viene effettuato, su richiesta sua o del
suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico».
Art.
10. (Competenza territoriale per i reati commessi
mediante l'utilizzo di mezzi telematici di
comunicazione)
1. All'articolo 8 del codice di
procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se si tratta di reati commessi
mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione telematica è competente il giudice
del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per
primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo
335».
Art.
11. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale)
1. All'articolo
51 del codice di procedura penale, il comma 3-bis è
sostituito dal seguente:
«3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
citato articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti
dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati previsti dagli articoli
600, 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies
del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo
dei distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».
Art.
12. (Arresto obbligatorio in
flagranza)
1. All'articolo 380, comma 2, del codice
di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
«d) delitto di
riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-bis, delitto di pornografia minorile
previsto dall'articolo 600-ter, e delitto di iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo
600-quinquies del codice penale». 2.
All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole:
«lettere e), f), g), h)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere d),
e), f), g) e h)».
Art.
13. (Esclusione dell'applicazione della pena su
richiesta)
1. Agli imputati per i reati di cui agli
articoli 600-bis, secondo comma, e 600-ter, terzo comma, del
codice penale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del
codice di procedura penale.
Art.
14. (Trattamento di sostegno per i condannati e
gli indagati)
1. I condannati per i reati di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies del codice penale, sono ammessi a speciali trattamenti
psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici, sulla base di un programma
di recupero definito dal magistrato di sorveglianza. Tali trattamenti potranno
essere organizzati all'interno del carcere giudiziario ovvero avvalendosi di
centri convenzionati pubblici e privati.
2. Ogni indagato per i reati di cui al
comma 1 può chiedere, anche nel corso delle indagini preliminari, di essere
sottoposto ai trattamenti di riabilitazione di cui al medesimo
comma. 3. La sottoposizione
volontaria ai trattamenti di cui al comma 1 è valutata dal giudice ai fini della
concessione delle attenuanti di cui all'articolo 62-bis del codice
penale, nonchè al fine della concessione dei benefici di cui agli articoli 30,
47 e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
Art.
15. (Comunicazione delle generalità dei
condannati)
1. Il condannato per i reati di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies del codice penale deve, al momento della messa in libertà,
comunicare al magistrato di sorveglianza competente quale sarà la sua residenza,
nonchè la dimora, qualora non coincidente con la prima.
2. La comunicazione di cui al comma 1
deve essere rinnovata in occasione di ogni cambiamento di residenza o
dimora. 3. L'autorità
giudiziaria, valutate le circostanze, potrà dare comunicazione all'autorità di
pubblica sicurezza dei luoghi di cui ai commi 1 e 2. 4. All'articolo 118, comma 1, del codice di
procedura penale, dopo le parole: «arresto in flagranza», sono aggiunte le
seguenti: «e dei reati previsti nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione
I, del codice penale, commessi in danno di minorenni».
Art.
16. (Funzione di prevenzione, sostegno e tempestiva
segnalazione delle situazioni di disagio minorile)
1. Al fine di contrastare il disagio
minorile, gli istituti scolastici devono, nel rispetto dell'autonomia
scolastica, stipulare speciali convenzioni, per introdurre nelle scuole équipe interdisciplinari, composte da un pediatra, un assistente sociale,
uno psicologo.
2. Alla équipe interdisciplinare
di cui al comma 1 sono attribuite funzioni di prevenzione, sostegno e tempestiva
segnalazione di ogni tipo di situazione a rischio riguardante i
minori. 3. Nello svolgimento dei
compiti loro assegnati, i componenti della équipe interdisciplinare di
cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione delle aziende sanitarie
locali presenti sul territorio. 4. L'équipe interdisciplinare di cui al
comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) individua ogni tipo
di situazione di disagio minorile presente negli istituti scolastici;
b)
concorda, con il responsabile dell'istituto scolastico ed i docenti, le
iniziative e gli strumenti più idonei da adottare per eliminare le situazioni a
rischio; c) stabilisce
incontri con le famiglie dei minori che versino in situazioni di disagio, al
fine di concordare anche con loro le misure migliori da adottare.
Art.
17. (Obblighi dei fornitori di accesso alle reti
telematiche)
1. Gli operatori che forniscono
l'accesso alle reti telematiche, conservano per cinque anni i file log a
disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta. Il contenuto
minimo dei file e le modalità della loro conservazione sono definiti
dalle organizzazioni rappresentative degli operatori, previa verifica del
rispetto delle norme per la salvaguardia della riservatezza da parte del Garante
per la protezione dei dati personali.
2. Gli operatori di cui al comma 1 si
dotano di codici di autoregolamentazione con la definizione di criteri, obblighi
e responsabilità diretti a impedire la diffusione di contenuti illeciti, sulla
base delle possibilità tecnologiche. 3. L'osservanza delle norme del codice di
autoregolamentazione sarà certificata tramite l'apposizione di uno specifico
logo sulla pagina iniziale del provider, sulla base delle norme contenute
nel regolamento di cui all'articolo 18 della presente legge. Tale regolamento
determina altresì le ipotesi di revoca del provvedimento di assegnazione del
logo, ovvero di decadenza dall'autorizzazione in caso di ripetute violazioni del
codice di autoregolamentazione. 4. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a
subordinare le proprie offerte contrattuali all'accettazione dei princìpi e
delle condizioni contenute nel codici di autoregolamentazione di cui al comma
2.
Art.
18. (Misure per garantire una navigazione
sicura)
1. Il Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni, adotta, con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme
per la compilazione, l'aggiornamento, la conservazione di programmi filtro in
grado di impedire l'accesso alle pagine telematiche aventi contenuto
pedo-pornografico e norme per la promozione di sistemi diretti a garantire la
navigazione sicura in Internet.
2. Il Ministro delle comunicazioni
assicura la più ampia diffusione delle norme di cui al comma
1.
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