SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 1474
d'iniziativa del senatore ASCIUTTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2002
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa al
diritto d'autore. Delega al Governo in materia di parità di condizioni fra i
soggetti che esercitano l'attività di intermediazione dei diritti d'autore
Onorevoli Senatori. - È ormai maturata in quasi tutte le forze politiche
la convinzione che il mantenimento di monopoli, pubblici o privati, costituisce
un grave freno allo sviluppo di iniziative economiche ed è quindi necessario
procedere all'introduzione, ovunque sia possibile, di elementi di concorrenza
che cancellino rigidità.
Una di queste rigidità è sicuramente rappresentata dal monopolio nell'intermediazione
del diritto d'autore e dei diritti connessi che la legge sul diritto d'autore
attribuisce alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) e all'Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE).
La legislazione del 1941 sulla protezione del diritto d'autore e dei diritti
connessi al suo esercizio, per meglio difendere il titolare in via originaria
del diritto d'autore (l'autore), ai fini della difesa dell'utilizzazione
economica dell'opera dell'ingegno affidò, in quel periodo storico-politico,
l'attività di intermediazione, in via esclusiva, per l'esercizio dei
diritti derivanti dalla rappresentazione, esecuzione, recitazione,
radiodiffusione, riproduzione meccanica e cinematografica (comma 1, articolo
180, della legge 22 aprile 1941, n. 633) ad un ente pubblico: l'EIDA
(Ente italiano per il diritto d'autore), poi denominato SIAE (Società
italiana degli autori ed editori) con decreto legislativo 20 luglio 1945,
n. 433.
Tale denominazione è stata ripristinata con l'avvento del regime politico
democratico lasciando pressochè inalterata la struttura e l'organizzazione
dell'ente EIDA.
Negli anni Novanta la legislazione del nostro paese, per recepire i princìpi
affermati dalle direttive del Parlamento europeo sull'armonizzazione di taluni
aspetti dei diritti d'autore e dei diritti connessi nella società dell'Informazione
ai fini della protezione economica dell'opera dell'ingegno, attribuì il
diritto esclusivo di tale utilizzazione, già concessa all'autore, anche ai
titolari di diritti connessi al suo esercizio.
Il legislatore, in occasione dell'emanazione di una normativa a favore delle
imprese fonografiche, trasformò in ente pubblico l'Istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori (IMAIE), affidando poi a tale ente sia la tutela
sia l'intermediazione, in via esclusiva, dei diritti spettanti ai soli
titolari in via originaria dei diritti connessi (e cioè agli artisti interpreti
e artisti esecutori), di guisa che si è dovuta apprestare una modifica alla
legge sul diritto d'autore; si è, infatti, inserito tra l'articolo 180 e l'articolo
181 della legge n. 633 del 1941 una norma che ha affidato l'esclusività
dell'intermediazione all'IMAIE (articolo 180-bis, comma 1).
Tuttavia, con l'avvento delle nuove tecnologie, e del mercato globalizzato,
essa appare inadeguata per le seguenti ragioni:
1) in primo luogo la natura pubblica (per quanto in vario modo connessa alla
base associativa) di fatto snatura il rapporto che dovrebbe sussistere fra gli
associati e l'ente che ne gestisce i diritti; nel caso di SIAE e di IMAIE, i
numerosi poteri del Governo e di altre autorità pubbliche rendono praticamente
impossibile il controllo e la partecipazione nella gestione da parte della base
associativa;
2) in secondo luogo, l'attribuzione di un vero e proprio monopolio legale
(in alcuni casi anche nei confronti di soggetti non associati) viola la libertà
(anche costituzionalmente garantita) dei singoli autori ed editori di
associarsi; restringe ingiustificatamente l'iniziativa economica di terzi
soggetti che potrebbero entrare sul mercato; impedisce l'accesso di soggetti
operanti su mercati internazionali (ad esempio, le aziende con sedi in più
Stati) di accedere a contratti estesi a territori più ampi di quelli
strettamente nazionali; falsa la concorrenza per quanto concerne l'attività
di intermediazione né la situazione di monopolio legale appare necessaria ai
fini dello svolgimento delle attività di intermediazione, che anzi, proprio per
la peculiare natura economica del settore dovrebbe essere soggetta a tutti quei
criteri di efficienza ed economicità che soltanto un sistema di concorrenza e
libero mercato può garantire.
Pertanto, come evidenziato anche in un recente studio della società di
consulenza Deloitte e Touche, svolto per la Commissione europea, appare
auspicabile l'eliminazione dal nostro ordinamento del monopolio legale a
favore di SIAE e di IMAIE, riconoscendo la libertà dei singoli di associarsi
attraverso la creazione di collecting society, le quali ultime dovrebbero
mantenere una struttura privatistica, a base associativa o cooperativa, ed
essere assoggettate alle normali regole di disciplina che valgono per gli enti
privati della stessa natura associativa che svolgono attività di tipo
economico.
Il presente disegno di legge ha dunque per oggetto la modifica del Titolo V
(Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti d'autore),
della legge 22 aprile 1941 n. 633, con l'eliminazione delle disposizioni
che attribuiscono alla SIAE e all'IMAIE una posizione di monopolio, ed il
conferimento di una delega al Governo per la modifica e l'introduzione di
norme che abbiano come presupposto un nuovo quadro normativo che prevede la
possibilità della concorrenza tra più soggetti.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Modifiche al titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633)
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo comma, le parole «è riservata in via esclusiva alla Società
italiana autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «è libera.»;
2) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri non
pregiudica», sono sostituite dalle seguenti: «Resta in ogni caso salva»;
3) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto
comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalla SIAE agli aventi
diritto entro un anno dalla riscossione»;
b) all'articolo 180-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, in fine, le parole: «gli altri diritti connessi» sono
sostituite dalle seguenti: «i diritti connessi»;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 2. (Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante tutte le norme
necessarie a modificare la legge 22 aprile 1941, n. 633, e ogni altra
disposizione che abbia come presupposto l'esistenza del monopolio della
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell'Istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori (IMAIE), soppresso dalla presente legge. Nell'adozione
del predetto decreto, il Governo si attiene al criterio di prevedere condizioni
di assoluta parità di diritti e di obblighi tra tutti i soggetti che esercitano
l'attività già riservata in esclusiva alla SIAE o all'IMAIE. |