Il disegno di legge
sul diritto d'autore
26.07.2000
Testo
definitivo della legge 18 agosto 2000, n. 248 "Nuove norme di tutela del
diritto d'autore", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 206 del 4
settembre 2000
SENATO
DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA
Nn. 1496-2157-B
DISEGNO DI LEGGE
approvato
dalla II Commissione (Giustizia) del Senato della Repubblica, il 27 maggio 1998,
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato
n. 1496)
presentato
dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal
Ministro per i beni culturali e ambientali
(VELTRONI)
di
concerto col Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)
col
Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
e col
Ministro delle finanze
(VISCO)
e del
disegno di legge (V. Stampato n. 2157)
d'iniziativa
dei senatori CENTARO, LA LOGGIA, SCHIFANI e GRECO
(V. Stampato
Camera n. 4953)
modificato
dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6,
il 21 giugno 2000
Trasmesso
dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 2000
----
Nuove
norme di tutela del diritto d'autore
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DISEGNO
DI LEGGE
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DISEGNO
DI LEGGE
|
Approvato
dal Senato della Repubblica
|
Approvato
dalla Camera dei deputati
|
--
|
--
|
Modifiche
e integrazioni delle leggi in materia di diritto d'autore
|
Nuove
norme di tutela del diritto d'autore
|
Capo
I
|
Capo
I
|
DISPOSIZIONI
GENERALI
|
DISPOSIZIONI
GENERALI
|
Art.
1.
|
Art.
1.
|
1. L'articolo
16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
|
Identico.
|
«Art.
16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego
di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la
comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè
quella codificata con condizioni di accesso particolari».
|
|
Art.
2.
|
Stralciato
|
1. Al
comma 1 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è aggiunto il seguente periodo: «Il compenso è determinato in
relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997,
n. 249».
|
|
Art.
3.
|
Stralciato
|
1. All'articolo
84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
|
|
«2-bis.
Deve considerarsi di notevole importanza artistica soltanto la parte la cui
soppressione determini una sensibile alterazione dei contenuti e dello
svolgimento narrativo dell'opera».
|
|
Art.
4.
|
Stralciato
|
1. Al
comma 4 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, alle
parole «Ciascun compenso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto disposto
dal comma 4-bis,». Nel medesimo articolo 46-bis, dopo il comma 4,
è aggiunto il seguente:
|
|
«4-bis.
Non è dovuto il compenso di cui ai commi 1, 2 e 3 qualora i diritti di
utilizzazione economica spettanti agli autori siano stati trasferiti al
produttore cinematografico o ad essi si sia rinunciato con contratti stipulati o
atti fatti all'estero».
|
|
2. Al
comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, alle parole
«Il compenso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto disposto dal comma 4-bis,».
Nel medesimo articolo 84, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
|
|
«4-bis.
Non è dovuto il compenso di cui ai commi 2 e 3 qualora i diritti di
utilizzazione economica spettanti agli artisti interpreti ed esecutori siano
stati trasferiti al produttore cinematografico o ad essi si sia rinuciato con
contratti stipulati o atti fatti all'estero».
|
|
Art.
5.
|
Art.
2.
|
1. Il
secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
|
1. Identico.
|
«È
libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi
della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e
quinto, per uso personale».
|
|
2. All'articolo
68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
|
2. Identico:
|
«È
consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale
di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o
privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali
apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del
presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e
la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter
della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a
pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
(Si
veda l'articolo 21 del presente testo)
|
«È
consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante
fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di
riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali
apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del
presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e
la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni
delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per
ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente
dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993,
n. 159, sono abrogati.
|
Le
riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere
effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma terzo, con corresponsione
di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al
comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo
del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per
il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli
enti dai quali le biblioteche dipendono».
|
Le
riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno
delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate
liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si
tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di
un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma
2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del
comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».
|
3. Al
primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le
parole: «articolo 171-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo
171-ter» ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
|
3. Al
primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le
parole: «articolo 171-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo
171-ter».
|
«f-bis)
riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto
comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i
limiti ivi indicati».
|
|
|
4. All'articolo
171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
|
|
«La
violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo
68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchè la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire».
|
4. Dopo l'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo
15 della presente legge, è inserito il seguente:
|
5.
Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il
seguente:
|
«Art.
181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione,
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi
tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le
modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione
spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti le parti interessate e il comitato consultivo di
cui all'articolo 190.
|
«Art.
181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione,
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi
tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le
modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione
spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di
cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi
quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti
accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
|
2.
La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già
attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche
tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad
apposite convenzioni».
|
2.
La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già
attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche
tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate
con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite
convenzioni».
|
|
Art.
3.
|
|
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile
1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, non essendo
stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».
|
|
2. All'articolo
69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
|
|
«1-bis.
Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici
è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi
contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici».
|
Art.
6.
|
Stralciato
|
1. All'articolo
103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel secondo comma, dopo le parole
«opere cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «e opere audiovisive
assimilate. Ai sensi della presente legge per opere audiovisive assimilate si
intendono le opere dell'ingegno di carattere creativo realizzate
originariamente per la diffusione attraverso i mezzi audiovisivi ed aventi
contenuto narrativo o documentaristico, analogo a quello proprio dell'opera
cinematografica».
|
|
Art.
7.
|
Soppresso
|
1.
Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
|
|
«Art.
160-bis. - 1. La parte che abbia fornito seri indizi sulla fondatezza
delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni
detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, può chiedere al giudice
che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano acquisite le informazioni
tramite interrogatorio della controparte. Può chiedere, altresì, che il
giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti
implicati nella produzione, distribuzione o comunque in qualsiasi forma di
diffusione dei prodotti ovvero dei servizi che costituiscono violazione del
diritto di utilizzazione economica.
|
|
2.
Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui al comma 1, adotta le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la
controparte».
|
|
Art.
8.
|
Art.
4.
|
1. Nell'articolo
161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal
seguente:
|
1. Identico:
|
«Agli
effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti,
possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento,
la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del
diritto di utilizzazione, nonchè degli elementi di prova concernenti la
denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a
garantire la tutela delle informazioni riservate».
|
«Agli
effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti,
possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento,
la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del
diritto di utilizzazione».
|
Art.
9.
|
Art.
5.
|
1. L'articolo
162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
|
1. Identico:
|
«Art.
162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i
procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice
di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di
istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la
perizia.
|
«Art.
162. - 1. Identico
|
2.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario,
con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego
di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di
pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste
per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
|
2. Identico.
|
3.
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a
mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
|
3. Identico.
|
4.
Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693
del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di
procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla
stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si
applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies
e 675 del codice di procedura civile.
|
4.
Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693
del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di
procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche
alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del
provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies,
669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
|
5.
Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile,
possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già
iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito.
|
5. Identico.
|
6.
Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche
non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti,
importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i
suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso
personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».
|
6. Identico».
|
Art. 10.
|
Art. 6.
|
1.
L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
|
Identico.
|
«Art.
163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.
|
|
2.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione
del provvedimento».
|
|
|
Art.
7.
|
|
1. Il
numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
|
|
«3) l'ente
di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di
credito per diritto d'autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n.
93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma
dell'articolo 474 del codice di procedura civile».
|
Art.
11.
|
Soppresso
|
1. Nel
comma 1 dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole
«nell'articolo 171» sono sostituite dalle seguenti: «nella presente
sezione».
|
|
Art.
12.
|
Art.
8.
|
1. Dopo l'articolo
174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
|
1. Identico:
|
«Art.
174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali
applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di
mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque
non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile,
la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella
misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato
o riprodotto.
|
«Art.
174-bis. - 1. Identico.
|
2.
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del
presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica:
|
2. Identico:
|
a)
in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di
previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto
adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
|
a)
in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di
previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto
adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
|
b)
nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
|
b)
nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la
promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo
26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
|
Art. 174-ter.
- 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi
previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio
commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico
ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione
del provvedimento di cui al comma 2.
|
Art. 174-ter.
Identico».
|
2.
Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il
questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
|
|
3.
In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta,
a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio
o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata
della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta
la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività.
|
|
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti
degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione
nonchè di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di
produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e
nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le
agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione
penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente
concesse per almeno un biennio».
|
|
Art.
13.
|
|
1.
Nell'articolo 7, primo comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971,
n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per taluno dei
delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni».
|
Soppresso
|
2. Dopo l'articolo
75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:
|
2. Identico:
|
«Art.
75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini
di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita,
di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette,
musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero
intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività
anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta,
attestando della eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni anno».
|
«Art.
75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di
produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di
cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali
oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne
preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita
iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni
anno».
|
3. Al
comma 1 dell'articolo 17-bis del citato testo unico approvato con regio
decreto n. 773 del 1931, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole «articoli 59, 60, 75,»
sono inserite le seguenti: «75-bis,».
|
3. Al
comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994,
n. 480, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75,» sono inserite le seguenti:
«75-bis,».
|
Art.
14.
|
Art.
9.
|
1. Nel
testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione «Ente italiano
per il diritto d'autore» ovunque ricorra è sostituita dall'espressione:
«Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
|
Identico.
|
Art. 15.
|
Art. 10.
|
1.
Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
|
1. Identico:
|
«Art.
181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e
agli effetti di cui all'articolo 171-ter, la Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente
suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti
di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinato ad essere
posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
|
«Art.
181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli
articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori
ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi
per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto contenente suoni,
voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di
opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad
essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque
titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle
riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate.
|
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai supporti prodotti negli
altri paesi dell'Unione europea in conformità alla rispettiva legislazione
nazionale.
|
Soppresso
|
3.
Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della
tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da
parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri
indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi
rilevanti ai fini dell'apposizione.
|
2. Identico.
|
4.
Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla
presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti programmi
per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992,
n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre
che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in
movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive
intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero
loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui
sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle
opere medesime.
|
3. Fermo
restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla
presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste
nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni
stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto
sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione
economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è
comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.
|
5. Le
caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate dalla SIAE e
dalle associazioni di categoria nei termini più idonei a consentirne la facile
visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.
|
4. I
tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati
da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di
categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la
agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione
e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi,
delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto
la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a
carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le
categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di
autore.
|
6.
Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere
trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la
identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del
nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve
contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonchè della sua destinazione alla vendita, al
noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
|
5. Identico.
|
7.
L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte
al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno
trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del
materiale consegnato.
|
6.
L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte
al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno
trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del
materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno,
fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore
ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel
territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma
4.
|
|
7. Nei
casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione
del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del
comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
|
8.
Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».
|
8. Identico».
|
Art. 16.
|
Art. 11.
|
1.
Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i
seguenti:
|
1. Identico:
|
«Art.
182-bis. - 1. All'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni è attribuita, al fine di prevenire ed accertare le
violazioni della presente legge, la vigilanza:
|
«Art.
182-bis. - 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed
alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito
delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed
accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
|
a)
sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su
supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via
etere e via cavo;
|
a) sull'attività
di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto
audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonchè su impianti
di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonchè sull'attività
di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
|
b)
sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
|
b) identica;
|
c)
sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione
e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla
lettera a).
|
c) identica;
|
|
d) sui
centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito
o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
|
2. La
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nei limiti dei
propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del comma 1 l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
|
2. La
SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma
del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
|
3. Per
lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari e a
funzionari della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono
svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere
e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse.
Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività
svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase
di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o
la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano
luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali, l'accesso
degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
|
3.
Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri
funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli
ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di
riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione
cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione
della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al
materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al
pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti
radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità
giudiziaria.
|
Art. 182-ter.
- 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di
legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di
polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e
seguenti del codice di procedura penale».
|
Art. 182-ter.
Identico».
|
|
2.
Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
|
|
«4-bis)
svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni;».
|
Art.
17.
|
Art.
12.
|
1. All'articolo
26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:
|
1. Identico:
|
«3-bis.
Il dipartimento realizza e promuove campagne informative attraverso la
televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di
prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
|
«3-bis.
Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione
del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso
la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di
prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
|
3-ter.
Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite
nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b),
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».
|
3-ter.
Identico».
|
Capo
II
|
Capo
II
|
DISPOSIZIONI
PENALI
|
DISPOSIZIONI
PENALI
|
Art.
18.
|
Soppresso
|
1. Al
comma 1 dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
le parole «a fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «per trarne
profitto» e dopo le parole «a scopo commerciale» sono inserite le seguenti:
«o imprenditoriale».
|
|
|
Art.
13.
|
|
1. L'articolo
171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
|
|
«Art.
171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e
della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si
applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto
è di rilevante gravità.
|
|
2.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero
esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità».
|
Art.
19.
|
Art.
14.
|
1. L'articolo
171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
|
1. Identico:
|
«Art.
171-ter. - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da due ad otto milioni di lire chiunque a fini di lucro:
|
«Art.
171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque
a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
|
a)
abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in
parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
|
a)
abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata
al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate
o sequenze di immagini in movimento;
|
b)
abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive
o composite o banche dati;
|
b)
abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
|
c)
pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
|
c) identica;
|
d)
detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, la
esposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
|
d)
detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione
di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o
alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in
commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a
decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei
diritti connessi;
|
e)
in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di
decodificazione speciali;
|
e)
in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso
condizionato;
|
f)
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato
senza il pagamento del canone dovuto.
|
f) identica.
|
2. La
pena è aumentata fino alla metà per chi:
|
2.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a
trenta milioni di lire chiunque:
|
a)
riproduce o duplica abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;
|
a)
riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o
pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi;
|
b)
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita, noleggio si rende colpevole dei fatti previsti dal comma
1;
|
b)
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti
previsti dal comma 1;
|
c)
promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
|
c) identica.
|
3. La
pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
|
3. Identico.
|
4. La
condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
|
4. Identico:
|
a)
l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
|
a) identica;
|
b)
la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno
a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
|
b) identica;
|
c)
la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale.
|
c)
la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
|
5. Gli
importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».
|
5. Identico».
|
Art. 20.
|
Art. 15.
|
1.
Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è inserito il seguente:
|
Identico.
|
«Art.
171-quinquies. - 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente
legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di
riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di
riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma
comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad
altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita».
|
|
Art.
21.
|
Soppresso
|
1. Gli
articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
|
(Si veda, in identica
formulazione, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 2, primo capoverso,
del presente testo)
|
|
Art.
16.
|
|
1.
Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via
cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo
esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge
è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli
articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941,
n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie
della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un
giornale quotidiano a diffusione nazionale.
|
|
2. In
caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle
copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a
lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del
materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani
a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello
spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
|
Art.
22.
|
Art.
17.
|
1. Dopo l'articolo
171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dell'articolo
20 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
|
1. Dopo l'articolo
171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
|
«Art.
171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di
difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
|
«Art.
171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di
difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
|
2.
È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o
destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter
e 171-quater nonchè delle videocassette, degli altri supporti
audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale,
ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di
contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La
confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
|
2. Identico.
|
3.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno
dei partecipanti al reato.
|
3. Identico.
|
Art.
171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo
171-ter, comma 1, si applica anche:
|
Art. 171-septies.
- 1. Identico:
|
a)
ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo
181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data
di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati
necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
|
a) identica;
|
b)
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis,
comma 3, della presente legge.
|
b)
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis,
comma 2, della presente legge.
|
Art. 171-octies.
- 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa,
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere
gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal
soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
|
Art. 171-octies. - Identico.
|
2.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità.
|
|
Art. 171-novies.
- 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter
e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le
pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata
specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia
spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione
del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli
171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro
distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi
e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione
dei reati.
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Art. 171-novies. Identico».
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2.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o
organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis,
comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1».
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Art.
23.
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Art.
18.
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1. All'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:
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1. Identico:
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«6-bis.
I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1
ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e,
contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e
3.
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«6-bis.
Identico.
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6-ter.
Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se
sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla
realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga la esibizione delle
scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le
necessarie informazioni a norma del comma 1 dell'articolo 160-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633. Si applica altresì il comma 2 dello
stesso articolo 160-bis».
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6-ter.
Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se
sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla
realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle
scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le
necessarie informazioni».
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Art.
19.
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1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la
tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato «Comitato».
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2. Il
Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di
riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli
esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e
possono essere confermati una sola volta.
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3. Il
Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere
più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della
proprietà intellettuale.
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4. Ai
fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di
atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle
associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal
segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità
giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura
penale.
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5. Gli
atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio.
I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito
sistema informatico e telematico.
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6.
Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità
giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti
e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di
repressione degli illeciti.
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7. L'Ufficio
per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede
alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato,
avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il
funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
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