Progetto di legge S2305
Norme per la promozione e l'
incentivazione del telelavoro
Presentato da:
Sen. CORTIANA FIORELLO (Verdi)
Situazione del progetto di legge:
Senato: Alla data del 26 Febbraio 1998 in corso di esame da
parte della Commissione Lavoro, previdenza sociale in sede referente
ONOREVOLI SENATORI. - Il telelavoro,
che sta iniziando a diffondersi significativamente anche nel nostro Paese, sia
presso alcune grandi imprese (soprattutto nei settori informatico e dei servizi
di comunicazione) sia nella vasta area delle piccole imprese di servizi, ha
iniziato ad essere oggetto di alcune prime esperienze di regolazione
contrattuale.
Tali esperienze, cosí come quelle che provengono da altri Paesi, non sono certo
prive di rilievo al fine di una futura regolamentazione di molti aspetti delle
relazioni contrattuali (individuali e collettive) di telelavoro: e infatti il
disegno di legge che qui si presenta rinvia alla contrattazione collettiva il
compito di hssare, nella maniera piú duttile e tenendo conto delle specificità
di ogni settore o impresa, la disciplina degli aspetti specifici di svolgimento
del rapporto di lavoro.
Proprio dall'analisi di alcune concrete esperienze di diffusione del telelavoro,
tuttavia, é emersa la convinzione della necessità di un intervento legislativo
che, per quanto riguarda il rapporto di telelavoro, realizzasse due obiettivi:
1) la tutela di alcuni diritti
individuali fondamentali del telelavoratore (ad esempio il diritto
all'informazione, alla cosiddetta "socialità informatica",
all'inviolabilità del domicilio, eccetera) i quali, proprio perché diritti
individuali, devono essere garantiti dalla legge in ogni rapporto di lavoro
indipendentemente dall'eventuale intervento della contrattazione collettiva;
2) il sostegno a modalità di sviluppo delle relazioni collettive (diritti
sindacali) adeguate al mutamento del contesto aziendale provocato dallo sviluppo
del fenomeno del telelavoro, ed il sostegno alla stessa contrattazione
collettiva in materia di telelavoro: in assenza di tale intervento legale é
assai elevato il rischio che per il telelavoro una vera contrattazione
collettiva (la quale, per essere vera, veda anche una significativa espressione
dei propri interessi da parte degli stessi lavoratori coinvolti) sia destinata a
non svilupparsi mai, ovvero a svilupparsi solo in alcune grandi aziende (con
soluzioni che potrebbero non essere facilmente esportabili in altre realtà).
La proposta é stata elaborata
coinvolgendo tecnici della comunicazione telematica, sindacalisti e
giuslavoristi. L'iniziativa prende spunto dalla proposta elaborata dalla
"Associazione Al Sole - Associazione Lavoro Società &
Legislazione", dal Coordinamento servizi vertenziali e legali della CGIL
Milano e Lombardia e dal Coordinamento nazionale delle rappresentanze sindacali
unitarie IBM.
La legge intende promuovere e regolare l'introduzione e lo sviluppo del
telelavoro al fine di massimizzarne i vantaggi sociali, territoriali, ambientali
ed economici che tale nuova modalità lavorativa puó offrire, e di tutelare i
cittadini dai rischi di:
riduzione delle garanzie nei
rapporti di lavoro;
aumento eccessivo dei tempi e dei carichi di lavoro; isolamento sociale,
professionale ed umano;
invasione della vita privata;
danni alla salute connessi con l'uso prolungato dei videoterminali.
Il presente disegno di legge,
peraltro, si basa sul condiviso apprezzamento del telelavoro come forma di
organizzazione del lavoro umano nelle imprese e negli enti pubblici, la quale
possa validamente contribuire a:
diminuire entità e numero degli
spostamenti su brevi e medie distanze per svolge re attività legate al solo
trattamento di informazioni;
ridurre la necessità di trasferimenti su medie e lunghe distanze indotta dalla
disomogeneità del mercato del lavoro e dalle ristrutturazioni aziendali.
Ció a sua volta potrà favorire:
il riequilibrio del mercato del
lavoro a livello nazionale, almeno per quanto riguarda le attività connesse al
trattamento delle informazioni;
la riduzione degli spostamenti quotidiani da e verso i centri produttivi, con
conseguenze positive in termini di risparmio energetico, riduzione
dell'inquinamento e dei pericoli da traffico, maggiore flessibilità nelle
scelte urbanistiche, riduzione dei costi di pulizia e manutenzione dei centri
urbani, rivitalizzazione dei quartieri e delle "città dormitorio",
contrazione dei tempi e della fatica di spostamento casa-lavoro, riequilibrio
del mercato immobiliare;
il superamento dell' handicap lavorativo per alcune categorie di
disabili e per chi viene colpito da infortuni che riducono la possibilità di
locomozione senza essere altrimenti invalidanti;
l'innovazione organizzativa e tecnologica delle imprese, e l'aumento di
produttività e competitività.
Se sono chiari ai promotori gli
aspetti del telelavoro che ne fanno un fenomeno carico di sviluppi positivi e di
grandi interesse sociale, é ugualmente chiara l'esigenza che impone un
intervento regolativo delle condizioni giuridiche di impiego, in assenza del
quale é forte il rischio della trasformazione del telelavoro in una possibile
forma di elusione delle discipline di tutela del lavoro, di creazione di fasce
di lavoro sottotutelato e non in grado di autotutelarsi, di lesione dei diritti
fondamentale della persona. É bene sottolineare, oltretutto, che l'assenza di
regole nell'impiego delle grandi potenzialità collegate alle nuove tecnologie
puó creare, come tante esperienze insegnano, un uso distorto delle stesse che
non solo é socialmente pericoloso, ma é idoneo anche ad alterare le corrette
condizioni di concorrenza tra le imprese (a scapito, ovviamente, dei soggetti
imprenditorialmente piú seri).
Le esigenze di tutela qui richiamate, e che trovano espressione nel disegno di
legge, devono collegarsi principalmente alle caratteristiche dirompenti che la
diffusione del telelavoro viene (almeno potenzialmente) ad introdurre
nell'organizzazione classica del lavoro e nelle relazioni (di potere e
giuridiche) che in tale organizzazione si sviluppano: il telelavoratore é, dal
punto di vista topografico, soggetto esterno all'azienda, ma nell'organizzazione
imprenditoriale del lavoro egli rimane integrato grazie alle tecnologie
informatiche e telematiche; al carattere esterno non corrisponde perció una
maggiore autonomia delle condizioni di lavoro ovvero una maggiore sottrazione al
controllo imprenditoriale. Nel medesimo tempo - pur potendo essere, il
telelavoro, diretto come e piú del lavoro subordinato classico - il carattere
esterno di esso rischia di accentuare le condizioni di debolezza sociale, di
potere e di identità del lavoratore, in forza del suo estraniamento dai confini
classici della realtà aziendale (nei quali principalmente si sviluppano le
relazioni di lavoro, intese sia come relazioni umane, di colleganza, di
esperienza e crescita professionale, di carriera, eccetera, sia come relazioni
collettive). Si giustificano perció regole legali di tutela di alcuni diritti
fondamentali, e nel contempo di garanzia di modalità diverse e innovative di
relazione del telelavoratore con l'insieme dell'azienda.
Si é ritenuto importante che queste garanzie, ed i diritti fondamentali del
telelavoratore previsti nel titolo II della legge, fossero riconosciuti al
telelavoratore indipendentemente dalla forma giuridica di impiego della sua
prestazione, e dunque sia al telelavoratore subordinato sia a quello con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa (il cosiddetto
"lavoratore parasubordinato"), con esclusione invece del telelavoro
svolto sul mercato in forma im prenditoriale o professionale, cioé senza un
rapporto di dipendenza contrattuale nei confronti di un medesimo committente,
per il quale si ritiene che le differenti condizioni economico-sociali non
giustifichino analogo intervento di tutela.
Tale scelta, peraltro, ha avuto uno sviluppo anche sul piano della regolazione
degli aspetti relativi allo svolgimento dei rapporti di lavoro; i possibili
effetti socialmente negativi del telelavoro, cui si é accennato, hanno indotto
a considerare la necessità di un tessuto di regole base anche per le forme di
lavoro parasubordinato, forme oggi sostanzialmente prive di effettive tutele
legali (salvo poche eccezioni: ad esempio per l'accesso al processo del lavoro
l'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile). Perció per le forme di
lavoro coordinato e continuativo si sono introdotte regole sostanzialmente
nuove, che prefigurano un modello di accostamento anche per figure di lavoro
diverse da quella qui regolata.
Ovviamente in sede di regolazione del telelavoro non si poteva pretendere di
rivoluzionare assetti regolativi piú generali: ci si é accontentati di una
sperimentazione di regole e strumenti con riferimento ad una figura di
lavoratore autonomo che, per i motivi accennati, con evidenza sollecita piú
urgentemente un intervento legale di tutela di alcuni diritti e di promozione di
fenomeni di autotutela fondati sulla nascita e maturazione di identità
collettive (legate ad esempio allo sviluppo di fenomeni di associazionismo).
Il disegno di legge si articola nel seguente schema:
il titolo I prevede norme di
incentivazione del telelavoro, a fini socialmente apprezzabili, ed individua
alcuni organismi cui attribuisce competenze varie in materia;
il titolo II delinea alcune norme e principi applicabili a tutte le forme di
telelavoro subordinato e coordinato e continuativo, con esclusione soltanto del
telelavoro svolto sul mercato in forma imprenditoriale e professionale. In
particolare viene data la definizione funzionale di telelavoratore e vengono
previsti alcuni diritti alla "socialità informatica" e
all'informazione essenziale, nonché nuove modalità di sviluppo dei diritti
sindacali nelle aziende informatizzate;
il titolo III affronta il problema della qualificazione contrattuale del
telelavoratore coordinato e continuativo.
TITOLO I
Gli articoli da 1 a 3 disciplinano
l'istituzione di una Commissione per il telelavoro, organo deputato a promuovere
e coordinare iniziative di incentivazione e sviluppo del telelavoro secondo
obiettivi di utilità sociale e di un Fondo per l'incentivazione del telelavoro.
L'articolo 4 attribuisce alla competenza delle regioni la regolamentazione, ed
eventuale incentivazione, degli edifici per lo svolgimento del telelavoro
(cosiddetto telecottage ).
L'articolo 5 impegna il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ad un
intervento di abbattimento o riduzione delle barriere tariffarie al fine di
sostenere lo sviluppo del telelavoro, con specifico riferimento della
possibilità di incentivare offerta di telelavoro nelle regioni meridionali.
L'articolo 6 prevede l'istituzione da parte della contrattazione collettiva
delle Commissioni paritetiche per il telelavoro (nazionali, territoriali o
aziendali), enti bilaterali ai quali la legge rinvia in piú punti alcune
rilevanti funzioni di gestione partecipata delle problematiche di disciplina del
telelavoro. Il comma 2, con uno schema che tornerà piú volte nel disegno di
legge, si preoccupa di individuare la Commissione competente, ai vari fini
previsti dalla legge, per quelle aziende che non siano tenute ad applicare alcun
contratto collettivo. Vista l'assenza nel nostro ordinamento di una
contrattazione collettiva con efficacia gene rale: a tal fine e solo a tal fine,
senza che ció implichi l'obbligo di applicazione del contratto collettivo, si
farà riferimento al contratto applicabile secondo i criteri dell'articolo 2070
del codice civile.
TITOLO II
L'articolo 7 contiene la definizione
funzionale di telelavoro, secondo una tecnlca (ispirata agli studi in materia,
ed alla definizione elaborata dall'Organizazione internazionale del lavoro) atta
a ricomprendere diversi fenomeni: non solo perció il telelavoro a domicilio, ma
anche il telelavoro mobile o quello svolto in edifici a ció dedicati, e che non
presuppone necessariamente un collegamento telematico costantemente attivo
(potendo il collegamento, al fine del trasferimento delle informazioni trattate,
verificarsi anche con brevi collegamenti periodici). La definizione risulta
dalla combinazione di un elemento topografico (il carattere di prestazione
esterna ai locali del datore di lavoro o committente), di un elemento di
finalizzazione immediata della prestazione ad un centro economico di imputazione
(diverso dal luogo in cui il lavoratore svolge la sua prestazione) di competenza
del datore di lavoro o committente, dell'elemento tecnico della realizzazione di
tale finalizzazione con l'ausilio (quindi con utilizzo anche parziale) di
strumenti telematici. Pur avendo considerato una simile ipotesi, si é ritenuto
impossibile o arbitrario fissare un elemento discretivo collegato alla
dimensione quantitativa del rilievo delle tecnologie impiegate. Il semplice
riferimento agli strumenti telematici dovrebbe consentire l'applicazione della
legge ad una serie indefinita di tecnologie, anche diverse da quelle oggi in uso
e destinare col tempo a divenire obsolete.
Il comma 2 precisa, in funzione di chiarimento ed antielusiva, che rientra nella
fattispecie regolata dalla legge anche il telelavoro svolto all'interno di
locali di pertinenza del datore di lavoro o committente (che quindi potrebbe
ritenersi lavoro non esterno), quando tali locali siano apprestati
esclusivamente a tale scopo o comunque quando in essi manchino i caratteri di
autonomia funzionale, organizzativa e decisionali tali da poterli considerare
unità produttiva autonoma (quando, cioé, la prestazione di telelavoro rimanga
esterna rispetto all'unità produttiva alla quale essa é funzionalmente
destinata e nella quale si concentrano i poteri decisionali, le relazioni di
lavoro, eccetera).
L'articolo 8 definisce l'ambito di applicazione del titolo II, comprendendo il
telelavoratore subordinato e quello autonomo parasubordinato (come saranno poi
definiti dagli articoli 19 e 20) ed escludendo il telelavoratore imprenditore o
professionista, che svolge la propria prestazione in forma autonoma e con una
posizione di multi-committenza sul mercato.
L'articolo 9 garantisce il diritto del telelavoratore alla conoscenza di alcune
informazioni essenziali dirette a consentirgli il superamento di una condizione
di isolamento che puó influire negativamente sulle relazioni umane e di lavoro,
sullo sviluppo delle conoscenze professionali, sulle possibilità di carriera,
sullo sviluppo di rapporti organizzativi, sindacali o associativi, sulla
conoscenza di notizie indispensabili ai fini della tutela dei propri diritti (si
pensi, ad esempio, all'importanza di conoscere, al fine di decidere intorno ad
eventuali azioni a tutela dei propri diritti, il numero di dipendenti
dell'impresa ed il collegato regime di tutela contro i licenziamenti
illegittimi).
L'articolo 10 garantisce il diritto del telelavoratore alla cosiddetta
"socialità informatica", ovvero ad un collegamento interattivo con la
sede del datore di lavoro o committente e al dialogo con tutti gli utenti del
sistema; particolarmente importante, in tale ambito, é ovviamente il diritto al
collegamento con le rappresentanze sindacali e con le associazioni professionali
dei telelavoratori autonomi.
L'articolo 11 contiene una norma di principio a tutela della riservatezza delle
comunicazioni effettuate dal lavoratore nell'utilizzo del proprio diritto di
socialità (articolo 10) ed a tutela dell'inviolabilità del suo domicilio.
Gli articoli 12 e 13 si occupano di adeguare la disciplina dei diritti sindacali
alle particolari condizioni di sviluppo delle relazioni collettive e di lavoro
nelle aziende che fanno ricorso al telelavoro: per le RSA e le associazioni dei
telelavoratori autonomi é previsto un diritto di collegamento telematico con
tutti gli utenti del sistema informativo aziendale, nonché il diritto ad una
bacheca elettronica (versione aggiornata del classico diritto di affissione,
secondo una prospettiva già fatta propria da un recente orientamento
giurisprudenziale). L'articolo 13 rinvia alla contrattazione collettiva il
compito di disciplinare piú specificamente tali diritti.
L'articolo 15 definisce l'affidamento di telelavoro all'estero. La delicatezza
del tema, che rinvia all'ampio dibattito in materia di "clausole
sociali" e coinvolge anche delicati aspetti di politica internazionale, ha
consigliato di non adottare direttamente una disciplina ma di rinviare tale
aspetto ad una piú attenta riflessione da parte del Governo, in rapporto alle
competenti Commissioni parlamentari.
L'articolo 16, anche al fine di prevenire controversie interpretative,
stabilisce che i telelavoratori si computano ad ogni effetto al fine di
stabilire il numero di addetti all'impresa, numero dal quale dipende
l'applicazione di numerose discipline legali. L'elemento di maggiore novità
della norma, tuttavia, é quello relativo al computo anche dei telelavoratori
autonomi parasubordinati, secondo un modello che potrà eventualmente essere
esteso, in futuro, ad altre fattispecie di collaborazione autonoma coordinata e
continuativa.
L'articolo 17 disciplina due distinti diritti di prelazione nel passaggio dal
telelavoro al lavoro interno, e viceversa, per posizioni professionalmente
equivalenti. La ratio della previsione - che prescinde da qualsiasi
valutazione pregiudiziale e astratta del telelavoro (o del lavoro interno) come
fenomeno piú o meno positivo ovvero piú o meno desiderabile per il dipendente
- é quella di consentire una certa circolazione tra lavoro interno e telelavoro
per evitare il rischio che quest'ultimo possa, in alcune realtà aziendali,
configurarsi come lavoro confinato, nonché per facilitare i percorsi di
carriera sui quali, nonostante le previsioni della legge, la condizione di
telelavoratore possa di fatto influire negativamente.
Il diritto di prelazione per i dipendenti interni sulle posizioni di
telelavoratore che si rendessero disponibili, trova ulteriore motivazione nel
rilievo di particolari esigenze sociali (ad esempio condizioni di disabilità) e
di obblighi di cura, i quali sono considerati criteri di preferenza
nell'esercizio della prelazione.
TITOLO III
L'articolo 18 individua i soggetti
collettivi che, ai fini previsti da diverse disposizioni della legge (diritti
sindacali, accordi collettivi), hanno la rappresentanza degli interessi
collettivi dei telelavoratori autonomi. La legge, anche nel rispetto di ovvi
principi di libertà organizzativa, non precostituisce uno specifico ambito
organizzativo (ad esempio, non attribuisce alcun ruolo in materia alle
confederazioni sindacali dei lavoratori subordinati, fermo restando che
l'associazionismo sindacale dei telelavoratori autonomi potrà svilupparsi,
sulla base di libere scelte, anche eventualmente in connessione con le
tradizionali organizzazioni dei lavoratori dipendenti).
L'ovvia necessità di introdurre criteri di selezione tra i soggetti che
aspirino a rappresentare gli interessi dei telelavoratori autonomi é stata
risolta, sulla scorta di una pluridecennale esperienza, con uso del criterio di
rappresentatività sul piano naziona le. Facendo tesoro anche delle esperienze
applicative di tale strumento selettivo, tuttavia, e per evitare incertezze in
materia, si é ritenuto di delineare un procedimento di accertamento periodico
della rappresentatività ed i criteri in base al quali tale accertamento va
operato.
L'articolo 19 attribuisce competenze regolative agli accordi collettivi
stipulati dalle imprese o associazioni di imprese e le associazioni
rappresentative dei telelavoratori parasubordinati.
Ferma la libertà di contrattazione in materia, e dunque l'assenza di obblighi a
trattare, si é ritenuto di introdurre un meccanismo di garanzia di
corrispettivi minimi delle prestazioni, che devono essere attribuiti in assenza
di accordi collettivi applicabili. Si tratta, in sostanza, dell'estensione al
telelavoro parasubordinato del principio di civiltà e di tutela sociale della
retribuzione sufficiente (articolo 36 della Costituzione), oltre che di un ovvio
principio di regolazione delle condizioni minime di concorrenza tra le imprese.
Da questo punto di vista, la soluzione qui adottata potrà costituire nuovamente
il modello per una auspicabile estensione di tale principio a tutte le forme di
lavoro autonomo coordinato e continuativo.
La soluzione adottata rinvia la fissazione dei corrispettivi minimi (cui dovrà
farsi riferimento solo in assenza di accordi applicabili) a un decreto periodico
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato sentite le
associazioni professionali rappresentative dei lavoratori autonomi e le
confederazioni sindacali del lavoratori subordinati, oltre che le associazioni
imprenditoriali rappresentative per i settori interessati.
L'articolo 20 - con una soluzione che nuovamente potrebbe auspicabilmente
costituire un modello da estendere a tutte le forme di lavoro parasubordinato -
introduce una forma di stabilità del rapporto, prevedendo un diritto al rinnovo
del contratto di collaborazione quando, entro un certo ambito temporale, il
committente continui a fare ricorso a rapporti di telelavoro autonomo per
posizioni professionali omogenee. Ilmancato rinnovo del contratto dà diritto ad
un risarcimento, sempre che non risulti giustificato per ragioni soggettive od
oggettive.
La ratio di una simile previsione appare ovvia, essendo l'assenza di
una qualsiasi regola di stabilità uno dei motivi fondamentali di debolezza
contrattuale ed economico-sociale dei lavoratori parasubordinati; tale
disciplina appare essenziale, oltretutto, nel momento in cui vengono previsti
diritti sindacali il cui diffuso esercizio, in assenza di un obbligo di
motivazione del mancato rinnovo dei contratti, troverebbe con evidenza scarse
probabilità di essere effettivo.
L'articolo 21 con meccanismo analogo a quello dell'articolo 17, introduce un
diritto di prelazione nel passaggio dal telelavoro autonomo a quello
subordinato, per posizioni professionalmente equivalenti. Anche in questo caso
la ratio della previsione é quella di consentire una certa
circolazione, su base volontaria, tra forme autonome e subordinate di telelavoro
.
L'articolo 22, come già accennato, attribuisce delega legislativa al Governo
per la disciplina degli aspetti relativi all'applicazione della normativa al
rapporti di lavoro pubblico, del contenuto e modalità di adempimento degli
obblighi di informazione previsti dall'articolo 9, dell'affidamento del
telelavoro all'estero.
TITOLO I
STRUMENTI E ORGANI PER LO SVILUPPO DEL TELELAVORO
Art. 1.
(Commissione per il telelavoro)
1. É istituita presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale una Commissione telelavoro al fine di
perseguire i seguenti obiettivi:
a) selezionare e valutare i progetti richiedenti il finanziamento di
cui all'articolo 3;
b) selezionare e valutare le iniziative di telelavoro proposte da parte
della pubblica amministrazione e per i quali sia stato richiesto un contributo
statale;
c) dare supporto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
aggiornare il personale a fronte delle nuove realtà tecnologiche e
organizzative;
d) controllare, anche con il concorso degli uffici periferici del
predetto Ministero, lo svolgimento dei progetti approvati e riferire annualmente
al Parlamento sugli sviluppi in corso e sui risultati conseguiti;
e) condurre ricerche sull'utilizzo del telelavoro e sulle relative
conseguenze produttive, economiche e sociali;
e) dare supporto al Ministero della pubblica istruzione per
l'inserimento nei programmi scolastici della tematica del telelavoro nei suoi
vari aspetti, al fine di preparare i giovani ad inserirsi consapevolmente in
questa nuova modalità lavorativa.
Art. 2.
(Composizione della Commissione per il telelavoro)
1. La Commissione telelavoro é
istituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro
dell'industria e il Ministro delle telecomunicazioni. É composta da dieci
esperti piú un presidente, competenti in materia di telelavoro o comunque in
materie connesse, quali informatica, diritto del lavoro, organizzazione del
lavoro, urbanistica, psicologia del lavoro, sociologia, diritto internazionale,
scienza dell'educazione.
Art. 3.
(Fondo per l'incentivazione del telelavoro)
1. É istituito un Fondo per
incentivare realizzazioni di telelavoro che massimizzino i vantaggi sociali e
riducano i rischi di tale modalità lavorativa.
2. I finanziamenti verranno destinati alle aziende, cooperative ed associazioni,
istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, organizzazioni del
volontariato, che presentino progetti conformi ai seguenti criteri:
a) documentazione esauriente del progetto, comprendente anche quanto
specificato nelle lettere da b) a g) ;
b) rispetto delle norme introdotte dalla presente legge;
c) rispetto della legislazione e delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro;
d) rispetto degli standard industriali vigenti al momento
della proposta;
e) presentazione di un piano dettagliato di addestramento e
qualificazione professionale per i lavoratori coinvolti;
f) presentazione di un sistema di misurazione e di valutazione dei
risultati effettivamente ottenuti a fronte di quelli attesi e degli investimenti
effettuati;
g) indirizzamento del progetto a massimizzare i benefici in almeno una
delle seguenti dimensioni:
1) reinserimento nel tessuto produttivo delle aree speciali di crisi;
2) riduzione degli spostamenti effettuati con mezzi di locomozione inquinanti o
comunque per distanze superiori ai 30 chilometri;
3) soluzione delle difficoltà di presenza nel mondo del lavoro di persone
disabili, in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di espulsione dal
mercato del lavoro o comunque comprese nelle liste di mobilità;
4) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica
amministrazione, sia centrale sia locale, con particolare riguardo per le
esigenze dei cittadini in termini di tempi, luoghi, costi, informazioni e
trasparenza.
3. Nella valutazione dei progetti,
saranno considerati titoli di merito particolare:
a) la possibilità di replicare l'esperienza compiuta in altre realtà;
l'uso di strumenti innovativi o verosimilmente destinati a divenire di uso
generale in un prossimo futuro;
b) la possibilità di installare la soluzione proposta su attrezzature
e in ambienti telematici offerti da fornitori diversi;
c) la semplicità di installazione, utilizzo e manutenzione e la
ridotta necessità di servizi di supporto.
4. É condizione per la concessione
degli incentivi di cui al presente articolo l'applicazione ai propri dipendenti,
da parte del soggetto richiedente, del contratto collettivo nazionale di settore
e, qualora esistenti, dei contratti collettivi che disciplinano il telelavoro ai
sensi dell'articolo 21 della presente legge. Se nel settore cui appartiene il
soggetto richiedente siano stipulati piú contratti collettivi di lavoro, la
condizione del presente comma é soddisfatta qualora i trattamenti applicati non
siano inferiori a quelli fissati dai contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente
rappresentative.
Art. 4.
(Edifici attrezzati per lo svolgimento del telelavoro)
1. Le normative per la realizzazione
di edifici attrezzati allo svolgimento di telelavoro, anche con compresenza di
dipendenti di piú imprese e di lavoratori autonomi, sono di competenza delle
regioni.
Art. 5.
(Tariffe per le telecomunicazioni)
1. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dei trasporti e della
navigazione, presenta entro il 1997 un piano per l'abbattimento o la riduzione
delle barriere tariffarie all'interno dei grandi bacini di mobilità quotidiana
e per il contenimento delle tariffe per le comunicazioni a lunga distanza,
specialmente lungo le direttrici nord-sud e continente-isole, per quanto
riguarda le utenza telefoniche dedicate ai collegamenti telematici necessari al
telelavoro, anche favorendo la concorrenza tra tutti i potenziali fornitori
delle linee e dei servizi di base.
Art. 6.
(Commissione paritetica)
1. I contratti collettivi nazionali
di settore disciplinano l'istituzione di Commissioni paritetiche per il
telelavoro a livello nazionale, territoriale e aziendale.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, che
attribuiscono compiti alle Commissioni paritetiche per il telelavoro, per le
aziende che non sono tenute ad applicare alcun contratto collettivo si fa
riferimento alla Commissione naziona le o territoriale istituita ai sensi del
contratto collettivo di settore applicabile secondo i criteri indicati
dall'articolo 2070 del codice civile.
TITOLO II
DEFINIZIONE DI TELELAVORATORE E DIRITTI ESSENZIALI COMUNI
Art. 7.
(Definizione di telelavoratore)
1. Si definisce telelavoratore il
lavoratore che effettua la propria prestazione, con l'ausilio di strumenti
telematici, prevalentemente al di fuori dei locali del datore di lavoro o del
committente cui la prestazione stessa inerisce.
2. Rientra nella definizione di cui al comma 1 il telelavoratore che svolga la
propria prestazione in locali di pertinenza, esclusiva o parziale, del datore di
lavoro o del committente, quando tali locali siano esclusivamente destinati a
tale scopo o comunque quando non costituiscano unità produttiva autonoma sotto
il profilo del potere di direzione, di indirizzo o di controllo.
Art. 8.
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente titolo si
applicano al telelavoratore che svolge la propria prestazione nell'ambito di un
contratto di lavoro subordinato o di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa. Per la definizione delle diverse tipologie contrattuali di cui al
presente articolo si rinvia alla contrattazione collettiva stipulata con le
associazioni sindacali e professionali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al datore di lavoro o
committente pubblico.
Art. 9.
(Diritto del telelavoratore nell'informazione essenziale)
1. Il telelavoratore ha diritto alle
seguenti informazioni essenziali relative al proprio datore di lavoro o
committente e al continuo aggiornamento delle stesse:
a) dimensione dell'impresa;
b) bilancio;
c) organigramma;
d) sedi;
e) statuto e atto costitutivo;
f) nominativo di un responsabile cui fare riferimento;
g) nominativi dei rappresentanti sindacali aziendali ovvero dei
responsabili delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi che si
siano accreditate presso il datore di lavoro o il committente, indipendentemente
dalla natura subordinata o autonoma del rapporto, con riferimento sia alle
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) dell'impresa committente, sia alle RSA
dell'impresa, diversa da quella committente, presso cui esegue la prestazione;
h) nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
i) diritti di informazione posti in via contrattuale a vantaggio delle
associazioni sindacali o delle RSA, salvo il rispetto di eventuali obblighi di
riservatezza;
l) circolari e disposizioni di servizio.
2. Nel caso di avvio di un rapporto
di telelavoro, anche con lavoratori con i quali già sussista un rapporto di
lavoro subordinato o di collaborazione, il datore di lavoro o il committente é
tenuto ad informare, attraverso lo strumento telematico e comunque per iscritto,
sulle condizioni di svolgimento del rapporto di telelavoro fissate dai contratti
o accordi collettivi ai sensi dell'articolo 21.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 comporta l'applicazione
della sanzione prevista dall'articolo 9- bis del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
Art. 10.
(Diritto del telelavoratore alla socialità)
1. Il telelavoratore ha diritto a:
a) collegamento telematico interattivo con la sede del datore di lavoro
o del committente, con la facoltà di inviare e ricevere messaggi anche non
inerenti alla prestazione lavorativa. Destinatari e mittenti di tali messaggi
sono:
1) gli utenti del sistema informativo del datore di lavoro o del committente;
2) le RSA e le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi
accreditate;
3) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove sia presente;
b) accedere alla bacheca elettronica della RSA e delle associazioni
professionali dei telelavoratori autonomi accreditate.
2. La disponibilità del
collegamento telematico interattivo deve essere garantita per l'intera durata
della giornata lavorativa, salve le previsioni dell'articolo 13.
3. Nel caso in cui il sistema informativo del datore di lavoro o del committente
non consenta, fin dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
collegamento telematico interattivo in tempo reale, si prevede un periodo
transitorio di tre anni durante il quale il datore di lavoro o committente
dovrà adeguarsi alle disposizioni di questa norma, garantendo comunque il
collegamento in forma tradizionale.
4. L'Ispettorato del lavoro attesta l'effettiva e comprovata inidoneità del
sistema informativo a supportare il collegamento telematico interattivo in tempo
reale.
Art. 11.
(Tutela della riservatezza della comunicazione ed inviolabilità del
domicilio del telelavoratore)
1. Al fine di tutelare il diritto
alla riservatezza delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10 e
l'inviolabilità del domicilio del telelavoratore da abusi del datore di lavoro
o del committente, si applicano le norme di cui al libro secondo, titolo XII,
capo III, sezione IV e sezione V del codice penale.
Art. 12.
(Diritti della RSA o delle associazioni professionali dei telelavoratori
autonomi accreditate)
1. Ciascuna delle RSA costituite
presso il datore di lavoro od il committente e le associazioni professionali dei
telelavoratori autonomi accreditate hanno diritto:
a) ad accedere, con proprie utenze, al sistema informativo aziendale;
b) ad una bacheca elettronica;
c) ad un collegamento telematico interattivo con gli altri utenti del
sistema.
Art. 13.
(Rinvio alla contrattazione collettiva)
1. Con riferimento ai diritti del
telelavoratore, delle RSA e delle associazioni professionali dei telelavoratori
autonomi accreditate individuati dagli articoli che precedono, i contratti e gli
accordi collettivi determinano la durata del collegamento minimo garantito e
pagato dal datore di lavoro o dal committente.
2. I contratti e gli accordi collettivi determinano altresí i minimi relativi
alla retribuzione ed ai compensi, nonché le norme relative alla durata, agli
orari di lavoro, ai di ritti sindacali, ed alle norme relative alla previdenza,
assistenza malattie, infortuni e maternità.
Art. 14.
(Diritto del telelavoratore alla tutela della salute)
1. Si applica al telelavoratore la
disciplina di cui all'articolo 52 e all'articolo 56, nonché all'allegato VII
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 15.
(Telelavoro all'estero)
1. Ai fini della presente legge,
l'affidamento di telelavoro all'estero, anche attraverso l'utilizzo di un
appaltatore o di un intermediario, consiste nell'utilizzo di telelavoratori,
topograficamente dislocati al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea, ma la cui
prestazione inerisce ad unità produttive dislocate in Italia.
2. L'affidamento di telelavoro all'estero deve essere autorizzato con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede entro tre mesi
dalla richiesta, sentita la Commissione paritetica nazionale per il telelavoro,
nonché le RSA dell'azienda interessata.
3. In ogni caso, l'affidamento di telelavoro all'estero puó avvenire soltanto
verso Paesi che abbiano ratificato le Convenzioni OIL numero 29, 87, 98,100,
105, 111 e 138. Il Ministero degli affari esteri cura l'aggiornamento e la
diffusione dell'elenco di tali Paesi.
4. Il Ministero degli affari esteri provvede a cancellare dall'elenco i Paesi
che, nonostante la ratifica delle Convenzioni di cui al comma 3, non
garantiscano l'effettiva applicazione dei diritti fondamentali previsti dalle
stesse, con conseguente revoca delle autorizzazioni rilasciate per l'affidamento
di telelavoro verso quei Paesi.
5. L'azienda che affidasse telelavoro verso Paesi non compresi nell'elenco
subirà l'immediata revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altri
Paesi e sarà altresí soggetta alla sanzione amministrativa di lire 100.000.000
per ogni anno o periodo inferiore all'anno nel quale si é verificato tale
affidamento. Le somme derivanti da tale sanzione verranno devolute al Fondo per
la cooperazione e lo sviluppo.
Art. 16.
(Computo dei telelavoratori ai fini dell'applicazione del titolo II dello
statuto dei lavoratori, nonché dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori)
1. Tutti i telelavoratori, titolari
di rapporti di telelavoro ai sensi degli articoli 17 e 18 anche dislocati nel
territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea o in altri Paesi esteri,
rientrano nel computo degli addetti all'unità produttiva cui afferiscono, ai
fini dell'applicazione dell'articolo 18 e del titolo III della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Art. 17.
(Diritti di prelazione)
1. Nel caso in cui il datore di
lavoro intenda assumere nuovi dipendenti, non telelavoratori, dovrà darne
preventiva comunicazione ai telelavoratori subordinati che possiedono
caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende
procedere alle assunzioni, i quali potranno esercitare un diritto di prelazione
sui posti di lavoro disponibili. In caso di piú dichiarazioni di telelavoratori
che intendono avvalersi del diritto di prelazione, dovrà essere data precedenza
ai dipendenti che da maggior tempo svolgono la propria prestazione in condizioni
di telelavoro.
2. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda costituire nuovi rapporti di
telelavoro, dovrà, prima di disporre unilateralmente il passaggio al telelavoro
di dipendenti interni, ovvero prima di provvedere a nuove assunzioni, darne
preventiva comunicazione a tutti i dipendenti che possiedono caratteristiche
professionali omogenee a quelle per le quali si intende adottare il telelavoro,
i quali potranno esercitare un diritto di prelazione sui posti di telelavoro
disponibili. In caso di piú dichiarazioni di dipendenti che intendono avvalersi
del diritto di prelazione, dovrà essere operata la scelta sulla base dei
seguenti criteri, in concorso tra di loro: condizioni di handicap e
disabilità che riducono la possibilità di locomozione; maggiore distanza
dell'abitazione dal luogo di lavoro; rilevanti obblighi di assistenza o cura nei
confronti di familiari o conviventi.
TITOLO III
NORME SUL TELELAVORO COORDINATO E CONTINUATIVO
Art. 18.
(Associazioni professionali dei
telelavoratori autonomi)
1. Ai fini dell'applicazione della
presente legge, hanno diritto di accreditarsi presso l'impresa o ente che
ricorre al telelavoro le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La maggiore rappresentatività
delle associazioni di telelavoratori autonomi viene accertata con decreto
periodico del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro
il 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto dei seguenti criteri e dati: numero di
iscritti, adeguamento documentati, in relazione ai dati statistici sulla
diffusione del telelavoro autonomo; rilevante presenza di iscritti che svolgono
telelavoro autonomo in forma non imprendi toriale; equilibrata presenza
associativa e di sedi sul territorio nazionale e nei principali settori
produttivi; adesione ad associazioni professionali internazionali di
telelavoratori.
Art. 19.
(Accordi collettivi)
1. Ferma l'applicazione delle norme
del titolo II della presente legge, e delle norme inderogabili in materia di
lavoro autonomo coordinato e continuativo, gli accordi collettivi nazionali,
territoriali o aziendali, stipulati con le associazioni di cui all'articolo 18,
potranno disciplinare il rapporto di telelavoro autonomo, al fine principale di
regolare caratteristiche e aspetti speciali di tale rapporto. Gli accordi
collettivi disciplinano:
a) i corrispettivi minimi
orari o a prestazione per il telelavoro autonomo;
b) le modalità di applicazione dei diritti sindacali, anche con
riferimento alla possibilità di svolgere assemblee telematiche, e norme
specifiche in materia di salute e sicurezza;
c) le procedure di tutela della riservatezza aziendale; procedure di
tutela contro la possibilità di controllo a distanza della prestazione di
lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) le modalità degli obblighi assicurativi.
Art. 20.
(Rinnovo del contratto di collaborazione)
1. Il telelavoratore autonomo
titolare di un contratto di collaborazione ha diritto al rinnovo del contratto o
alla stipulazione di un nuovo contratto di collaborazione quando, tra i due mesi
prima della scadenza del contratto e i sei mesi successivi alla scadenza, il
committente stipuli nuovi contratti di telelavoro autonomo per prestazioni con
caratteristiche professionali omogenee.
2. Il mancato rinnovo o la mancata stipulazione di un nuovo contratto dà
diritto a un risarcimento commisurato a dodici mesi del compenso previsto per il
precedente rapporto di collaborazione, salvo che il committente comprovi
l'inadeguatezza professionale del collaboratore o i motivi attinenti
all'organizzazione produttiva che lo hanno indotto alla stipulazione del nuovo
contratto con un diverso collaboratore.
Art. 21.
(Diritto di prelazione)
1. Nel caso in cui il committente
intenda assumere nuovi telelavoratori subordinati, e salvo il previo rispetto
del diritto di prelazione di cui all'articolo 17, comma 2, ne dà preventiva
comunicazione ai telelavoratori con i quali ha in corso un rapporto di
collaborazione autonoma coordinata e continuativa, i quali possono esercitare un
diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili.
2. In caso di piú dichiarazioni di telelavoratori autonomi che intendano
avvalersi del diritto di prelazione nell'assunzione, é data precedenza a coloro
che sono titolari da maggior tempo di un rapporto autonomo di telelavoro con il
committente, anche sommando piú contratti di collaborazione.
Art. 22.
(Norma transitoria)
1. Salve piú specifiche previsioni
della presente legge, i datori di lavoro o committenti che abbiano già in corso
rapporti di telelavoro subordinato coordinato e continuativo devono adeguarsi
alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua
entrata in vigore.
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