Disegno di legge S.57
Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e
altre misure contro la pedofilia
d'iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO e CICCANTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º GIUGNO 2001
Onorevoli Senatori. - Il gravissimo episodio avvenuto
mercoledì 27 settembre 2000, allorquando il servizio pubblico radiotelevisivo
ha trasmesso nei telegiornali serali drammatiche immagini del mercato
internazionale della prostituzione minorile e gravissimi fenomeni di pedofilia,
ha suscitato fortissimo allarme nella opinione pubblica.
La legge 3 agosto 1998, n. 269,
seppure recente, ha dimostrato la sua inadeguatezza; a distanza di due anni
dalla data della sua entrata in vigore, si deve constatare che non un solo
bambino è stato liberato da quella schiavitù deprecata e sanzionata dalla
legge medesima. La competenza esclusiva di una forza di polizia inadeguata ed
impreparata unitamente ad alcune lacune legislative hanno determinato il
proliferare di numerosi siti Internet italiani per la vendita e lo scambio di
pornografia minorile, la costituzione di organizzazioni criminali per questo
turpe traffico con sede in Italia, lo spostamento verso il nostro paese dei
centri di coordinamento criminale dei pedofili. Inoltre, l'inerzia consente la
crescita di gruppi che producono cultura pedofila e che istigano alla
illegalità.
Occorrono nuove e più efficaci misure legislative per
combattere un fenomeno sempre più dilagante e che sfugge ai controlli delle
forze di polizia.
Oltre alcuni adattamenti per rafforzare l'azione di
contrasto, è necessario inasprire le pene, rafforzare e qualificare l'impegno
delle forze di polizia giudiziaria nell'azione preventiva a livello interno ed
internazionale, utilizzando sempre migliori tecnologie e personale qualificato.
Con l'articolo 1 del presente disegno di legge è
previsto che la competenza in materia di pornografia minorile diffusa per via
telematica sia restituita alla polizia giudiziaria.
Con l'articolo 2 si prevede che le attività di
contrasto alla pedofilia sotto copertura siano autorizzate su provvedimento dell'autorità
giudiziaria.
All'articolo 3 si prevede l'istituzione di uno
specifico gruppo di coordinamento delle forze di polizia. Tale gruppo si avvale
della consulenza delle associazioni impegnate nella difesa e nella tutela dei
minori al fine del loro contributo nell'azione preventiva di contrasto al
turpe mercato della pedofilia.
Con l'articolo 4 si prevede la diffusione di
tecnologie informatiche a livello provinciale con la formazione di personale
specializzato e la costituzione di una banca dati.
Con l'articolo 5 sono inasprite le pene per i reati
relativi allo sfruttamento della prostituzione minorile, al mercato e alla
diffusione delle immagini pornografiche via Internet. È altresì previsto il
reato di pedofilia telematica.
Con l'articolo 6 sono previste disposizioni per gli
operatori delle telecomunicazioni che sono tenuti a conservare i file di accesso
al logo per almeno dieci anni al fine di evitare l'annullamento e la
dispersione di prove di reato.
Con l'articolo 7 è previsto l'arresto obbligatorio
per i reati di cui alla legge n. 269 del 1998 ed agli articoli da 600-bis a
600-septies del codice penale.
Con l'articolo 8, in fine, si prevede la sospensione
dei benefici premiali della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetta legge
Gozzini) per la violazione delle norme di cui alla presente legge.
È per le ragioni esposte nella presente relazione che i
senatori del CCD-CDU Biancofiore sottopongono all'esame del Parlamento il
disegno di legge auspicando una sua rapida approvazione.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della
legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: «delle telecomunicazioni» sono
soppresse.
Art. 2.
1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo
14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente: «A tale
fine, il personale addetto, su provvedimento della autorità giudiziaria, può
utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti,
realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato
effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via
telematica».
Art. 3.
1. Presso il Ministero dell'interno è
istituito un gruppo di coordinamento delle forze di polizia per il contrasto
alla pedofilia e alla pornografia minorile.
2. Il gruppo di cui al comma 1 promuove
altresì la costituzione di uno specifico coordinamento a livello internazionale
stabilendo periodici contatti con le forze di polizia di altri paesi.
3. Il gruppo di cui al comma 1 si avvale della
consulenza delle associazioni impegnate nella difesa e nella tutela dei minori
al fine di usufruire del loro contributo per sviluppare in maniera più adeguata
l'azione preventiva di contrasto al fenomeno della pedofilia.
Art. 4.
1. Il Ministero dell'interno provvede
a costituire in ogni provincia, presso i distretti di polizia, dotazioni
informatiche con connessioni alla rete Internet.
2. Al fine dell'utilizzazione delle
dotazioni informatiche di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede,
altresì, a promuovere appositi corsi di formazione per gli ufficiali di polizia
giudiziaria destinati alla lotta alla pedofilia.
3. Il Ministero dell'interno provvede a costituire una
banca dati contenente le fotografie dei soli volti dei bambini ritratti nel
materiale pornografico oggetto di indagini della polizia giudiziaria.
Art. 5.
1. L'articolo 600-bis del codice
penale è sostituito dal seguente:
«Art. 600-bis. (Prostituzione
minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore
agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con
la reclusione da dodici a ventiquattro anni e con la multa da lire sessanta
milioni a lire seicento milioni.
Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra
quattordici e sedici anni in cambio di denaro o di altra utilità economica è
punito con la reclusione da dodici mesi a cinque anni».
2. Dopo l'articolo 600-bis del codice
penale è inserito il seguente:
«Art. 600-bis. 1. - (Pedofilia telematica). -
Chiunque diffonde immagini di minori per la diffusione della pedofilia e per lo
sfruttamento minorile utilizzando siti telematici è punito con le pene previste
all'articolo 600-bis».
Art. 6.
1. I responsabili dei motori di
telecomunicazione, i portali WEB, i provider, i gestori dei server e tutti gli
operatori di telecomunicazione sono obbligati a conservare i file di accesso al
logo per almeno dieci anni.
2. In caso di mancata osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma incorrono
nei reati di favoreggiamento e di concorso nella pedofilia e di sfruttamento dei
minori. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il responsabile è
punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui alla legge 3 agosto 1998,
n. 269, come da ultimo modificata dalla presente legge, ed agli articoli da
600-bis a 600-septies del codice penale.
Art. 7.
1. Per i responsabili dei reati di cui
alla legge 3 agosto 1998, n. 269, come da ultimo modificata dagli articoli
1 e 2 della presente legge, e per i reati previsti dagli articoli da 600-bis a
600-septies del codice penale, è previsto l'arresto obbligatorio.
Art. 8.
1. Per la violazione delle norme
previste nella presente legge non si applicano i benefici premiali di cui alla
legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.