Estratto dal disegno di legge N. 816 (già approvato dalla
Camera dei Deputati)
Legge comunitaria 2001
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati,
nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per
la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato
B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini prevististi ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi generali della
delega legislativa)
1. Salvi gli specifici princìpi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni
direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi
con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare,
saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline
stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le
eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con
regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3;
c) salva l'applicazione delle
norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni
amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In
tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che
rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro
sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi
diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità,
tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione
può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non
contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive;
alla relativa copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16
aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni;
e) all'attuazione di direttive
che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo
si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia
regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi
assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da
attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza
delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989,
n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè, per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le
disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;
h) quando si verifichino
sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi
individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando
il principio di sussidiarietà e le competenze delle regioni, le procedure per
salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la
chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Art. 3. (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento)
1. Il Governo è autorizzato a dare
attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno
o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo
2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo
5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma
1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di
legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento
o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonchè, per le
parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione
di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa.
3. Il Governo, fatte salve le norme
penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1, ove le
direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline
sanzionatorie.
4. La delega di cui al comma 3 è
esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
comma sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere.
5. Le direttive che modificano, aggiornano o completano
direttive attuate con regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
recepite con le medesime modalità.
Art. 4. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio
1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente
legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi
parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione
degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 5. (Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Nell'attuazione delle normative
comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici
pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei
soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non
risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al
precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione
del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
d).
Art. 6. (Riordinamento normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad emanare,
con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di
direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme
legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e
modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1
riguardano materie o settori omogenei. A tali testi unici si applicano le
disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999,
n. 50.
3. Il presente articolo non si applica alla materia
della sicurezza e igiene del lavoro.
(OMISSIS)
Capo II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI
SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 29. (Attuazione della direttiva
2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei
diritti connessi nella società dell'informazione)
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un
decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di
adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in
materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli
obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti:
a) ridefinire l'oggetto del
diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti
connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche
indiretta, temporanea o parziale;
b) ridefinire il diritto
esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei
modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a
disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso
nel luogo e nel momento individualmente prescelti;
c) riconoscere, nell'ambito
del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la
messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel
luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti
interpreti ed esecutori, nonchè ai produttori di fonogrammi, di opere
cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione
radiotelevisiva;
d) ridefinire il diritto di
distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in
caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nella
Comunità europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;
e) ridisciplinare le eccezioni
ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico,
esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva;
f) rideterminare il regime della
protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la
protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati
obblighi e divieti;
g) prevedere un'adeguata
protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti,
stabilendo idonei obblighi e divieti.
Art. 30. (Attuazione della direttiva
2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno)
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un
decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonchè dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) definire le informazioni
obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai
destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai
sensi della normativa vigente nonchè le modalità per renderle accessibili, in
modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in
modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e
ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo di
registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle
attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle
provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne
facciano specifica richiesta;
b) definire gli obblighi di
informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non
sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento
dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di
filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non
sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di
comunicazione per il destinatario;
c) definire l'impiego di
comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione
regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili, nonchè forme e
procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel
rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e
per incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario
che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni
commerciali;
d) disciplinare la
responsabilità dei prestatori intermediari con riferimento all'attività di
semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sarà considerato
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
1) non
sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
2) non
selezioni il destinatario della trasmissione;
3) non
selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse;
e) disciplinare la
responsabilità dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea
detta «caching»; il prestatore non sarà considerato responsabile della
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni,
effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri
destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
1) non
modifichi le informazioni;
2)
si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
3) si
conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
4) indichi
tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese
del settore;
5) non
interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed
utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse
informazioni;
6) agisca
prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne
l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le
informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla
rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un
organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la
rimozione o la disabilitazione dell'accesso;
f) disciplinare la
responsabilità dei prestatori con riferimento all'attività cosiddetta di
«hosting»; il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:
1) non
sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è
illecita;
2) per
quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di
circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;
3) non
appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le
informazioni o per disabilitarne l'accesso;
g) disciplinare le modalità con
le quali i prestatori di servizi delle società dell'informazione sono tenuti
ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte
attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a
comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che
consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno
accordi di memorizzazione dei dati;
h) favorire l'elaborazione, da
parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di
consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire
la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana;
i) prevedere misure
sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle
violazioni;
l) prevedere che il prestatore
di servizi è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in
cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito
prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto
di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza;
m) prevedere che, in caso di
dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione,
la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire
anche per via elettronica.
(OMISSIS)
|