Allegato II
alla decisione della Commissione europea 00/520/CE, del 26 luglio 2000
ALLEGATO II
DOMANDE PIÙ FREQUENTI (FAQ)
FAQ 1 - Dati sensibili
D: Un'organizzazione deve sempre fornire una scelta esplicita (opt-in choice) in
relazione a dati sensibili?
R: No, tale scelta non è prescritta quando l'elaborazione dei dati in questione
abbia luogo: 1) nel vitale interesse del diretto interessato o di un'altra
persona; 2) per fini connessi alla necessità di far valere un diritto o
presentare una difesa in tribunale; 3) per necessità connesse all'assistenza
sanitaria a fini diagnostici; 4) nell'ambito delle attività legittime di una
fondazione, di un'associazione o di qualsiasi altra organizzazione senza fini di
lucro con finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione
che l'attività d'elaborazione riguardi unicamente i membri di tale
organizzazione o le persone che sono in regolare contatto con essa nel
perseguimento delle sue finalità, e che i dati non vengano rivelati a terzi
senza il consenso dei diretti interessati; 5) per adempiere agli obblighi che
competono ad un'organizzazione in forza della vigente legislazione sul lavoro;
ovvero 6) in riferimento a dati resi manifestamente pubblici dal diretto
interessato.
FAQ 2 - Eccezioni giornalistiche
D: Tenuto conto della tutela che la costituzione statunitense garantisce alla
libertà di stampa nonché dell'esenzione accordata dalla direttiva al materiale
giornalistico, i principi dell'"approdo sicuro" si applicano anche
alle informazioni di natura personale raccolte, conservate o divulgate per scopi
giornalistici?
R: Laddove il diritto alla libertà di stampa, sancito dal primo emendamento
della Costituzione statunitense, interferisca con gli interessi legati alla
protezione della sfera privata l'equilibrio tra gli interessi in causa è
disciplinato dal primo emendamento per quanto riguarda le attività di persone
od organizzazioni statunitensi. Indipendentemente dal fatto che se ne faccia o
no impiego, non sottostanno alle prescrizioni in tema di "approdo
sicuro" le informazioni personali raccolte per pubblicazioni, trasmissioni
radiotelevisive od altre forme di comunicazione pubblica di materiale
giornalistico, e neppure quelle rinvenute in materiale già pubblicato e
divulgate a partire da archivi pubblici.
FAQ 3 - Responsabilità accessoria
D: A norma dei principi dell'"approdo sicuro" gli ISP (Internet
Service Providers - fornitori di servizi su Internet), i vettori di
telecomunicazioni od altre organizzazioni sono giuridicamente responsabili
quando per conto di un'altra organizzazione essi semplicemente trasmettono,
indirizzano, commutano od archiviano temporaneamente informazioni tali da
violare detti principi?
R: No. Né la direttiva né l'"approdo sicuro" creano responsabilità
accessorie. Un'organizzazione non può venir ritenuta giuridicamente
responsabile se ed in quanto essa agisce puramente e semplicemente da tramite
per dati personali trasmessi da terzi e non determina finalità e mezzi
dell'elaborazione di tali dati.
FAQ 4 - Attività bancarie d'investimento e revisori contabili
D: Le attività dei revisori contabili e dei funzionari di banche d'investimento
possono comportare l'elaborazione di dati personali senza il consenso o la
conoscenza degli interessati. In quali circostanze i principi di informativa,
scelta e accesso consentono questo tipo di elaborazione dei dati?
R: I funzionari di una banca d'investimento od i revisori contabili possono
elaborare informazioni senza che l'interessato ne sia a conoscenza solo se ed in
quanto ciò sia necessario a soddisfare prescrizioni di legge o esigenze di
interesse pubblico, oppure in altre circostanze in cui l'applicazione dei
principi pregiudicherebbe i legittimi interessi aziendali. Fra tali interessi
rientrano il monitoraggio del rispetto, da parte delle ditte, dei loro obblighi
giuridici e le legittime attività contabili, nonché la riservatezza richiesta
nell'eventualità di acquisizioni, fusioni, joint ventures o transazioni
analoghe effettuate da funzionari di una banca d'investimento o da revisori
contabili.
FAQ 5(1) - Ruolo delle Autorità per la tutela dei dati (ATD)
D: Quali sono le modalità per assumere e garantire l'impegno di
un'organizzazione a cooperare con le Autorità dell'Unione europea per la tutela
dei dati?
R: Nel contesto dell'approdo sicuro le organizzazioni statunitensi che ricevano
dati personali dall'UE devono impegnarsi ad impiegare dispositivi atti a
garantire che i principi dell'approdo sicuro vengano effettivamente rispettati.
Più specificamente, come stabilito dal principio del controllo (enforcement)
esse devono garantire che tali dispositivi contemplino: a) la possibilità di
ricorso per le persone cui i dati si riferiscono, b) procedure che consentano di
verificare a posteriori che le attestazioni ed affermazioni fatte circa le
prassi seguite in fatto di tutela della sfera privata corrispondono a verità, e
c) l'obbligo di porre rimedio ai problemi derivanti dal mancato rispetto dei
principi, con le conseguenze del caso per le organizzazioni responsabili.
Un'organizzazione soddisfa i punti a) e c) del principio del controllo (enforcement)
se aderisce alle norme di cui alla presente domanda per la cooperazione con le
Autorità per la tutela dei dati (ATD).
Per affermare il proprio impegno a cooperare con le ATD un'organizzazione
dichiara, nel quadro della certificazione per l'approdo sicuro presentata al
Dipartimento del commercio (si veda la domanda n. 6 sull'autocertificazione),
che essa:
1. sceglie di ottemperare a quanto prescritto ai punti a) e c) del principio di
garanzia dell'applicazione delle norme sull'approdo sicuro impegnandosi a
cooperare con le ATD;
2. coopererà con le ATD nelle indagini relative ai reclami presentati nel
quadro dell'approdo sicuro e nella risoluzione dei relativi casi; e
3. si adeguerà a qualsiasi parere fornito dalle ATD qualora queste ritengano
che l'organizzazione debba attuare specifici interventi per uniformarsi ai
principi dell'approdo sicuro, anche laddove tra questi rientrino provvedimenti
di riparazione o risarcimento a beneficio di chi abbia subito pregiudizio da
qualsiasi forma di mancato rispetto dei principi, e fornirà alle ATD conferma
scritta di aver provveduto a tali interventi.
La cooperazione delle ATD assumerà la forma d'informazioni e pareri secondo le
seguenti modalità:
- il parere delle ATD verrà espresso da un comitato (panel) informale di ATD
costituito a livello europeo, il quale contribuirà tra l'altro a garantire un
approccio armonizzato e coerente;
- il suddetto panel fornirà alle organizzazioni statunitensi interessate il
proprio parere nei casi in cui non sia risultato possibile giungere ad una
soluzione per i reclami presentati da singoli individui circa l'elaborazione di
informazioni personali trasferite dall'UE nell'ambito dell'approdo sicuro. Tale
parere mirerà a garantire che i principi dell'approdo sicuro siano
correttamente applicati e provvederà altresì ad indicare i rimedi ritenuti
più opportuni dalle ATD per le persone interessate;
- il panel fornirà tali pareri quando sia interpellato dalle organizzazioni
interessate e/o riceva direttamente il reclamo della persona interessata nei
confronti di organizzazioni che si siano impegnate a cooperare con le ATD ai
fini dell'approdo sicuro, incoraggiando e se necessario aiutando le persone
interessate a rivolgersi in prima istanza ai meccanismi di ricorso interni che
le organizzazioni possano offrire;
- un parere verrà espresso soltanto dopo che entrambe le parti di un
contenzioso abbiano avuto ragionevoli possibilità di formulare i propri
commenti ed addurre qualsiasi elemento di prova esse desiderino. Il panel
cercherà di esprimere il proprio parere quanto più rapidamente possibile, nei
limiti di quanto consentito dall'esigenza di garantire l'equità del
procedimento (due process). Di norma il panel mirerà ad esprimere il proprio
parere entro un termine di 60 giorni dalla data in cui riceve il reclamo o viene
interpellato, e se possibile anche più rapidamente;
- qualora lo ritenga opportuno il panel renderà pubblici i risultati del suo
esame dei reclami ad esso presentati;
- il parere fornito tramite il panel non farà nascere alcuna responsabilità
giuridica per il panel stesso o per le singole ATD.
Come si è già rilevato, le organizzazioni che scelgono di avvalersi di
quest'opzione per la soluzione dei contenziosi devono impegnarsi ad uniformarsi
al parere delle ATD. Qualora un'organizzazione non si adegui ad un parere entro
25 giorni dalla data in cui viene espresso, senza fornire soddisfacenti
giustificazioni di tale ritardo, il panel notifica la sua intenzione di
presentare il caso alla Commissione federale del commercio o ad altri organismi
statunitensi, federali o statali, giuridicamente competenti per intervenire allo
scopo di garantire il rispetto della legge in casi di affermazione falsa od
ingannevole, ovvero in alternativa di concludere che si è avuta una grave
violazione dell'accordo di cooperazione il quale è quindi da considerarsi
annullato a tutti gli effetti. In quest'ultimo caso il panel informerà il
Dipartimento del commercio (o l'organismo da esso designato) affinché l'elenco
dei partecipanti all'approdo sicuro possa venir modificato di conseguenza.
Qualsiasi mancanza all'impegno a cooperare con il comitato ovvero al rispetto
dei principi dell'approdo sicuro sarà perseguibile in quanto pratica
ingannevole a norma della sezione 5 della legge relativa alla Commissione
federale del commercio (FTC Act) o di altre analoghe disposizioni di legge.
Alle organizzazioni che scelgano di avvalersi di questa possibilità verrà
richiesto di pagare una quota annua calcolata per coprire i costi d'esercizio
del panel, e potrà inoltre venir loro richiesto di sostenere le spese di
traduzione eventualmente rivelatesi necessarie per l'esame dei ricorsi o delle
istanze presentate. La quota annua non supererà comunque l'importo di 500 USD,
e sarà inferiore a tale importo per le imprese minori.
La possibilità di cooperare con le ATD sarà aperta alle organizzazioni
aderenti all'approdo sicuro per un triennio. Qualora il numero d'organizzazioni
statunitensi che scelgano di avvalersi di questa possibilità si dimostri
eccessivo, le ATD provvederanno a riesaminare questa opzione prima della fine di
detto periodo.
FAQ 6 - Autocertificazione
D: Come può un'organizzazione autocertificare la propria adesione ai principi
dell'approdo sicuro?
R: Un'organizzazione usufruisce dei vantaggi dell'approdo sicuro dalla data in
cui autocertifica al Dipartimento del commercio o ad una persona (fisica o
giuridica) da esso designata l'adesione ai relativi principi, seguendo le
indicazioni sotto riportate.
Per autocertificare l'adesione all'approdo sicuro un'organizzazione può fornire
al Dipartimento del commercio o ad una persona (fisica o giuridica) da esso
designata una lettera, firmata da un proprio funzionario in nome
dell'organizzazione che intende aderire all'approdo sicuro, contenente almeno le
seguenti informazioni:
1. denominazione dell'organizzazione, indirizzo postale, indirizzo di posta
elettronica, numero di telefono e fax;
2. descrizione delle attività dell'organizzazione in rapporto alle informazioni
personali pervenute dall'UE;
3. descrizione della politica perseguita dall'organizzazione in merito a dette
informazioni personali, che precisi tra l'altro: a) dove il pubblico può
prenderne conoscenza; b) la data della loro effettiva applicazione; c) l'ufficio
cui rivolgersi per eventuali reclami, richieste di accesso e qualsiasi altra
questione riguardante l'approdo sicuro; d) lo specifico organo statutario
competente ad esaminare i ricorsi contro l'organizzazione relativi a possibili
pratiche sleali od ingannevoli e a violazioni delle norme legislative e
regolamentari che disciplinano la tutela della sfera privata (ed elencati
nell'allegato ai principi); e) il nome dei programmi concernenti la tutela della
sfera privata cui partecipa l'organizzazione; f) il metodo di verifica (per
esempio all'interno della società, effettuata da terzi)(2), e g) il meccanismo
di ricorso indipendente disponibile per indagare sui reclami non risolti.
Le organizzazioni che intendono estendere i benefici dell'approdo sicuro alle
informazioni riguardanti le risorse umane trasferite dall'UE per usi nel
contesto di un rapporto di lavoro possono farlo qualora esista un organo
statutario competente ad esaminare i ricorsi contro l'organizzazione relativi ad
informazioni riguardanti le risorse umane, elencato nell'allegato "Principi
di approdo sicuro". Inoltre, devono dichiarare tale intenzione
nell'autocertificazione, devono altresì dichiarare di impegnarsi a cooperare
con le autorità dell'UE conformemente alle FAQ 9 e 5 come applicabili e di
uniformarsi a quanto raccomandato da tali autorità.
Il Dipartimento (o la persona da esso designata) conserverà un elenco di tutte
le organizzazioni che inviano queste lettere, assicurando così la
disponibilità dei vantaggi legati all'approdo sicuro, ed aggiornerà tale
elenco in base alle lettere annuali ed alle notifiche ricevute secondo le
modalità precisate nella FAQ 11. Le lettere in questione andranno inviate con
cadenza almeno annuale; l'organizzazione che non provveda a farlo verrà espunta
dall'elenco e non godrà più dei vantaggi derivanti dall'approdo sicuro.
L'elenco e le lettere d'autocertificazione presentate dalle organizzazioni
saranno resi pubblici. Tutte le organizzazioni che si autocertifichino per
l'approdo sicuro devono segnalare nelle loro pertinenti dichiarazioni pubbliche
sulla politica perseguita in tema di tutela della sfera privata che esse
aderiscono ai principi dell'approdo sicuro.
L'impegno a rispettare i principi dell'approdo sicuro non viene meno col tempo
per quanto riguarda i dati ricevuti nel corso del periodo durante il quale
un'organizzazione gode dei vantaggi dell'approdo sicuro. Il fatto di assumerlo
comporta per l'organizzazione l'obbligo di applicare i relativi principi ai dati
in questione sino a quando essa continuerà a detenerli, utilizzarli o
rivelarli, anche se successivamente dovesse per qualsiasi motivo abbandonare
l'approdo sicuro.
Le organizzazioni che cesseranno di esistere come entità giuridica separata in
seguito a fusioni o acquisizioni devono notificarlo al Dipartimento del
commercio (o a chi da esso designato) anticipatamente. Nella notifica si dovrà
indicare anche se l'entità acquirente o quella risultante dalla fusione 1)
continuerà ad essere vincolata ai principi dell'approdo sicuro
nell'applicazione della legge relativa alle fusioni o alle acquisizioni oppure
2) deciderà di autocertificare la propria adesione ai principi dell'approdo
sicuro o di istituire altri meccanismi di salvaguardia, quali accordi scritti,
che garantiscano l'adesione ai principi dell'approdo sicuro. Qualora non si
verifichi né 1) né 2), tutti i dati acquisiti nell'ambito dell'approdo sicuro
devono essere immediatamente cancellati.
Un'organizzazione non è tenuta ad applicare i principi dell'approdo sicuro a
tutte le informazioni di natura personale, ma deve applicarli a tutti i dati
personali che abbia ricevuto dall'UE dopo aver aderito all'approdo sicuro.
Qualsiasi dichiarazione ingannevole resa da un'organizzazione al pubblico in
merito alla propria adesione ai principi dell'approdo sicuro è perseguibile
dalla Commissione federale per il commercio o da un altro organo governativo
competente. Le dichiarazioni ingannevoli rese al Dipartimento del commercio (od
alla persona fisica o giuridica da esso designata) sono perseguibili in forza
della legge sulle false dichiarazioni (False Statements Act, 18 USC § 1001).
FAQ 7 - Verifica
D: Quali procedure consentono alle organizzazioni di garantire la possibilità
di verificare a posteriori che le attestazioni e le affermazioni da esse fatte
circa le loro pratiche in fatto di rispetto della sfera privata nell'ambito
dell'approdo sicuro corrispondono a verità e che tali pratiche vengono
applicate secondo le modalità descritte e conformemente ai principi
dell'approdo sicuro?
R: Per soddisfare i requisiti del principio di garanzia di applicazione
un'organizzazione può comprovare la veridicità di tali attestazioni ed
affermazioni mediante una valutazione autonoma o facendo ricorso a revisioni
esterne.
Nell'ambito dell'impostazione basata sulla valutazione autonoma, la verifica in
questione dovrebbe dimostrare che la politica che un'organizzazione dichiara
pubblicamente di perseguire in materia di tutela delle informazioni personali
ricevuti dall'UE è accurata, esauriente, messa in chiara evidenza, pienamente
attuata ed accessibile. Dovrebbe parimenti dimostrare che la politica suddetta
si uniforma ai principi dell'approdo sicuro; che le persone sono informate in
merito ad eventuali procedimenti interni per dar seguito ai reclami oltre che ai
dispositivi indipendenti attraverso cui possono sporgere un reclamo; che ha
stabilito procedure per formare i dipendenti ad applicare tale politica, oltre
che per sanzionarli se non la seguono, ed infine che ha stabilito procedure per
svolgere periodicamente indagini obiettive sul rispetto dei principi adottati.
Almeno una volta all'anno un funzionario od un altro rappresentante
dell'organizzazione dovrebbe firmare una dichiarazione che comprovi la
valutazione autonoma, ed a richiesta tale dichiarazione andrebbe posta a
disposizione dei singoli individui od esibita nell'ambito di un'indagine o di un
reclamo per mancato rispetto dei principi dichiarati.
Le organizzazioni dovrebbero conservare i dati riguardanti l'attuazione delle
politiche da esse perseguite in fatto di rispetto della sfera privata
nell'ambito dell'approdo sicuro, e porle a disposizione dell'organismo
indipendente incaricato di esaminare i reclami ovvero dell'ente che ha
giurisdizione sulle pratiche scorrette ed ingannevoli nel quadro d'eventuali
indagini o reclami per mancato rispetto dei principi dichiarati.
Nel caso in cui l'organizzazione interessata abbia scelto di avvalersi di una
revisione esterna, detta revisione deve dimostrare che la politica
dell'organizzazione in fatto di dati personali ricevuti dall'UE si uniforma ai
principi dell'approdo sicuro, che viene regolarmente praticata e che le persone
sono informate in merito ai dispositivi indipendenti di cui dispone chi intenda
sporgere un reclamo. Tra i metodi impiegati per la revisione possono rientrare
senza limiti di sorta l'auditing, indagini randomizzate, l'uso di "clienti
civetta" o d'idonee tecnologie. Almeno una volta all'anno l'incaricato
della revisione oppure un funzionario od un altro rappresentante
dell'organizzazione dovrebbe firmare una dichiarazione che comprovi il
superamento di una revisione esterna sul rispetto delle regole; a richiesta tale
dichiarazione andrebbe posta a disposizione dei singoli individui od esibita nel
quadro d'eventuali indagini o reclami per mancato rispetto dei principi
dichiarati.
FAQ 8 - Accesso
Principio dell'Accesso
L'interessato deve avere accesso ai dati a carattere personale che lo riguardano
in possesso di un'organizzazione ed essere in grado di correggerli, modificarli
o cancellarli se inesatti, eccettuati i casi in cui l'onere o il costo da
sostenere per permettere l'accesso siano sproporzionati rispetto ai rischi per
la riservatezza dell'interessato, oppure possano essere violati diritti
legittimi di terzi.
D 1: Il diritto all'accesso è assoluto?
R 1: No. Conformemente ai principi dell'approdo sicuro il diritto all'accesso è
fondamentale per la tutela della riservatezza: in particolare, esso consente
all'interessato di verificare l'esattezza dei dati che lo riguardono. L'obbligo
per l'organizzazione di fornire l'accesso ai dati personali in suo possesso
riguardanti un determinato individuo è tuttavia soggetto al principio della
proporzionalità o ragionevolezza e, in talune situazioni, va quindi attenuato.
Effettivamente il Memorandum sulle Linee guida dell'OCSE del 1980 sulla tutela
della sfera privata afferma chiaramente che per un'organizzazione l'obbligo di
fornire l'accesso non è assoluto. Esso non impone una ricerca scrupolosa quale
quella necessaria, ad esempio, per un mandato di comparizione, né l'accesso a
tutte le varie forme in cui l'organizzazione può detenere dati.
L'esperienza ha dimostrato piuttosto che, nel soddisfare le domande d'accesso
degli interessati, le organizzazioni dovrebbero tener presente innanzitutto il
motivo che ha indotto originariamente alla richiesta. Ad esempio, se una
richiesta d'accesso è vaga o se abbraccia un settore molto ampio,
l'organizzazione può avviare un dialogo con l'interessato in modo da capire
meglio la motivazione della richiesta e individuare i dati per fornire la
risposta. L'organizzazione potrebbe cercare di focalizzare le ricerche sulle
parti dell'organizzazione con le quali la persona in questione ha interagito e/o
il tipo di dati (o il loro uso) oggetto della richiesta d'accesso. I singoli
interessati non sono tuttavia tenuti a motivare le richieste d'accesso ai dati
che li riguardano.
Le spese e gli oneri sono fattori importanti e dovrebbero essere presi in
considerazione, ma non sono determinanti nel decidere se la fornitura
dell'accesso sia o no ragionevole. Se ad esempio i dati vengono utilizzati per
decisioni che producono effetti rilevanti per l'interessato (come il rifiuto o
la concessione di benefici importanti quali un'assicurazione, un prestito
ipotecario o un lavoro), conformemente a quanto enunciato nelle altre FAQ,
l'organizzazione dovrà fornirli, anche se ciò è relativamente difficile o
costoso.
Se i dati richiesti non sono sensibili o non servono per decisioni con
conseguenze di rilievo per l'interessato (ad esempio, dati di marketing non
sensibili che servano a stabilire se inviare o no un catalogo), e sono
prontamente disponibili e comunicabili a costi non eccessivi, l'organizzazione
dovrebbe permettere l'accesso ai dati di fatto in suo possesso riguardanti la
persona in questione. Tali dati potrebbero comprendere informazioni fornite
dall'interessato ed elementi rilevati nell'ambito di una transazione o forniti
da terzi ma riguardanti la persona stessa.
In omaggio alla natura fondamentale dell'accesso, le organizzazioni dovrebbero
sempre impegnarsi sinceramente per consentirlo. Quando ad esempio occorra
tutelare determinate informazioni che possano venir agevolmente separate da
altri dati oggetto di una richiesta di accesso, l'organizzazione dovrebbe
fornire le informazioni di natura non riservata espungendone quelle soggette a
tutela. Se in determinate circostanze un'organizzazione ritiene di dover negare
l'accesso essa dovrà motivare tale decisione e indicare al richiedente con chi
prendere contatto per ottenere ulteriori delucidazioni.
D 2: Cosa s'intende per "informazioni commerciali riservate"? Possono
le organizzazioni negare l'accesso per tutelare tali informazioni?
R 2: Le informazioni commerciali riservate (tale formulazione è utilizzata
nelle norme federali di procedura civile riguardanti le invenzioni) sono
informazioni che l'organizzazione ha deciso di proteggere dalla divulgazione,
laddove un concorrente possa trarre un vantaggio di mercato da tale
divulgazione. Possono ad esempio costituire informazioni commerciali riservate
il particolare software utilizzato da un'organizzazione, un programma di
modellizzazione od alcuni suoi dettagli. Quando sia possibile separare
agevolmente informazioni commerciali di natura riservata da altri dati oggetto
di una richiesta d'accesso, l'organizzazione dovrebbe fornire le informazioni di
natura non riservata espungendone quelle commerciali riservate. Le
organizzazioni possono negare o restringere l'accesso se ed in quanto il fatto
di accordarlo porterebbe a rivelare informazioni commerciali riservate che le
riguardino e rispondano alla definizione datane sopra, quali profili di
marketing o classificazioni elaborate dall'organizzazione, ovvero informazioni
di natura commerciale riservate concernenti terzi per le quali valgano obblighi
contrattuali di riservatezza, in circostanze in cui sia normale che detti
obblighi di riservatezza vengano assunti od imposti.
D 3: Nel consentire l'accesso l'organizzazione può comunicare ai richiedenti i
dati personali che li riguardano estratti dalla sua base dati o deve fornire
l'accesso alla base stessa?
R 3: L'accesso può assumere la forma della comunicazione dei dati al
richiedente; l'organizzazione non è tenuta a fornire l'accesso alla propria
base dati.
D 4: L'organizzazione è tenuta a ristrutturare le sue banche dati per poter
fornire l'accesso?
R 4: L'accesso va accordato solo se ed in quanto l'organizzazione detiene i
dati. Il principio dell'accesso non determina di per sé stesso l'obbligo di
detenere, aggiornare, riorganizzare o ristrutturare le raccolte di dati a
carattere personale.
D 5: Dalle risposte fornite si evince che in alcune circostanze l'accesso può
essere negato. In quali altre circostanze le organizzazioni possono negare ai
richiedenti l'accesso ai dati personali che li riguardano?
R 5: Tali circostanze sono limitate e qualsiasi motivo che porti a rifiutare
l'accesso dev'essere chiaramente determinato. Le organizzazioni possono negare
l'accesso ai dati nella misura in cui la divulgazione potrebbe interferire con
la tutela d'interessi pubblici importanti, quali la sicurezza nazionale, la
difesa o la sicurezza pubblica. Inoltre, se i dati personali sono trattati
esclusivamente a scopo di ricerca o per finalità statistiche, l'accesso può
essere negato. Altri motivi di rifiuto o limitazione dell'accesso sono:
a) interferenza con l'esecuzione o l'applicazione della legge, compresi gli
aspetti relativi a prevenzione, investigazione o scoperta di reati ovvero al
diritto ad un giusto processo;
b) interferenza con azioni legali private, compresi gli aspetti relativi a
prevenzione, investigazione o rilevazione di reclami ovvero al diritto ad un
giusto processo;
c) divulgazione di dati personali riguardanti terzi, qualora tali riferimenti
non possano essere soppressi;
d) violazione di un privilegio o di un obbligo legale o d'altro tipo legato alla
professione;
e) mancato rispetto della necessaria riservatezza per trattative future o in
corso, come quelle relative all'acquisizione d'imprese quotate in borsa;
f) pregiudizio per i controlli di sicurezza sui dipendenti o per i procedimenti
per reclami;
g) pregiudizio per la riservatezza che può rivelarsi necessaria per un lasso di
tempo limitato in relazione alla programmazione dell'avvicendamento del
personale e alla riorganizzazione dell'impresa; ovvero
h) pregiudizio per la riservatezza che può risultare necessaria per il
monitoraggio, l'ispezione o funzioni di regolamentazione connesse ad una sana
gestione economica o finanziaria; ovvero
i) altre circostanze in cui l'onere o il costo da sostenere per consentire
l'accesso sarebbero sproporzionati o in cui sarebbero violati diritti od
interessi legittimi di terzi.
Un'organizzazione che invochi un'eccezione ha l'onere di provarla (come accade
normalmente). Come già detto al richiedente andranno comunicati i motivi di
rifiuto o limitazione dell'accesso ed un referente cui rivolgersi per ulteriori
informazioni.
D 6: Un'organizzazione può chiedere un contributo spese per coprire i costi
derivanti dal fatto di accordare l'accesso?
R 6: Sì. Le Linee guida dell'OCSE ammettono che le organizzazioni possano
chiedere un contributo spese, a patto che non sia eccessivo. Le organizzazioni
possono quindi chiedere un contributo ragionevole per l'accesso, il che permette
di scoraggiare le richieste ripetitive e vessatorie.
Nel rispondere alle richieste d'accesso le organizzazioni che trattano la
vendita di dati disponibili al pubblico possono pertanto farsi riconoscere i
compensi abitualmente richiesti. In alternativa gli interessati possono cercare
di ottenere accesso ai dati che li riguardano rivolgendosi alle organizzazioni
che hanno originariamente elaborato i dati.
L'accesso non può essere rifiutato per ragioni di costo se gli interessati
s'impegnano a sostenere le spese.
D 7: Le organizzazioni sono tenute a fornire l'accesso a dati personali ricavati
da basi pubbliche?
R 7: Per chiarezza va precisato innanzitutto che le basi pubbliche sono quelle
delle amministrazioni od enti pubblici di qualsiasi livello, che possono essere
consultate da chiunque lo desideri. Finché tali dati non sono associati ad
altri dati personali non è necessario applicare il principio dell'accesso,
eccettuato il caso in cui pochi dati non provenienti da basi pubbliche siano
utilizzati per indicizzare o organizzare dati di basi pubbliche. Le condizioni
per la consultazione stabilite dalla giurisdizione competente devono tuttavia
essere rispettate. Quando peraltro informazioni provenienti da basi pubbliche
siano combinate con altri dati provenienti da basi non pubbliche (salvo che nel
caso specifico visto in precedenza) le organizzazioni sono tenute a fornire
l'accesso a tutti i dati, partendo dal presupposto che essi non siano soggetti
ad altre eccezioni consentite.
D 8: Il principio dell'accesso va applicato ai dati personali disponibili al
pubblico?
R 8: Come nel caso dei dati ricavati da basi pubbliche (cfr. la domanda 7) non
è necessario fornire accesso ai dati di cui il pubblico possa già
correttamente disporre, purché questi non siano abbinati a dati non disponibili
al pubblico(3).
D 9: Come possono le organizzazioni tutelarsi contro richieste di accesso
ripetute o vessatorie?
R 9: Le organizzazioni non sono tenute a rispondere a tali richieste. Per questo
motivo si è stabilito che le organizzazioni possano chiedere un contributo
spese ragionevole e fissare limiti ragionevoli al numero di volte in cui può
essere rinnovata la richiesta d'accesso di un interessato entro un determinato
lasso di tempo. Nel fissare questi limiti l'organizzazione dovrebbe prendere in
considerazione fattori quali la frequenza d'aggiornamento dei dati, le finalità
del loro impiego e la loro natura.
D 10: Come possono le organizzazioni tutelarsi contro richieste di accesso
illecite?
R 10: Le organizzazioni non sono tenute ad accordare l'accesso se la richiesta
non è corredata da informazioni sufficienti a confermare l'identità del
richiedente.
D 11: Vi sono limiti di tempo entro i quali le organizzazioni sono tenute a
rispondere alle richieste di accesso?
R 11: Sì, le organizzazioni dovrebbero rispondere senza eccessivi ritardi ed
entro un limite di tempo ragionevole. Tale obbligo può essere soddisfatto in
vari modi, come indicato nel Memorandum degli orientamenti OCSE del 1980 sulla
tutela della sfera privata. Ad esempio il detentore di dati che fornisca con
cadenza regolare informazioni ai diretti interessati può essere esonerato
dall'obbligo di rispondere immediatamente a singole richieste.
FAQ 9 - Risorse umane
D 1: Il trasferimento dall'UE agli Stati Uniti di informazioni personali
raccolte nell'ambito di rapporti di lavoro è coperto dall'approdo sicuro?
R 1: Sì; se un'impresa dell'UE trasferisce dati sui propri dipendenti (presenti
o passati) a un fornitore di servizi statunitense (società capogruppo,
consociata o non consociata) che aderisca all'approdo sicuro, questo
trasferimento è tutelato dalle relative norme. In tali casi alla rilevazione
dei dati e al trattamento da essi subito prima del trasferimento si
applicheranno le leggi nazionali del paese dell'UE in cui sono state raccolte le
informazioni, e andranno rispettate le condizioni o restrizioni applicabili al
loro trasferimento in forza di dette leggi.
I principi dell'approdo sicuro trovano applicazione esclusivamente laddove si
tratti di trasferire dati identificati individualmente o d'accedervi. Le
relazioni statistiche basate su dati aggregati sull'occupazione e/o l'impiego di
dati resi anonimi o presentati con l'uso di pseudonimi non pongono problemi
sotto il profilo della tutela della sfera privata.
D 2: Come si applicano a tali informazioni i principi della informativa e della
scelta?
R 2: Un'organizzazione statunitense che abbia ricevuto dall'UE dati sui
dipendenti nell'ambito dell'approdo sicuro può rivelarli a terzi e/o farne uso
per finalità differenti unicamente se e in quanto ottempera ai principi di
informativa e di scelta. Qualora ad esempio un'organizzazione intenda utilizzare
a fini non occupazionali (comunicazioni commerciali, ecc.) informazioni
personali rilevate nell'ambito di un rapporto di lavoro, l'organizzazione
statunitense deve dare agli interessati la possibilità di scelta, a meno che
essi non abbiano già autorizzato l'impiego delle informazioni in questione per
tali scopi. Le scelte fatte a questo proposito non vanno inoltre
strumentalizzate per limitare le opportunità occupazionali o adottare
provvedimenti punitivi nei confronti dei dipendenti.
Va osservato che determinate condizioni generalmente applicabili ai
trasferimenti da alcuni Stati membri possono vietare altri impieghi delle
informazioni in questione, anche dopo il loro trasferimento al di fuori dell'UE,
e andranno rispettate.
I datori di lavoro dovrebbero inoltre fare il possibile nei limiti del
ragionevole per rispettare le preferenze dei dipendenti in fatto di tutela della
sfera privata. Nel novero dei provvedimenti presi a tal fine potrebbero ad
esempio rientrare quelli volti a limitare l'accesso ai dati, a rendere anonimi
taluni dati o ad attribuire codici o pseudonimi se i nominativi esatti non sono
richiesti per la finalità gestionale in questione.
In quanto e fino a che ciò risulti necessario a evitare ogni pregiudizio per
gli interessi legittimi dell'organizzazione di procedere a promozioni e nomine o
prendere decisioni analoghe relative al personale, l'organizzazione non è
tenuta a ottemperare ai principi di informativa e di scelta.
D 3: Come si applica il principio dell'accesso?
R 3: Le FAQ sull'accesso forniscono indicazioni sui motivi che possono
giustificare il rifiuto o la restrizione dell'accesso a richiesta in tema di
risorse umane. Nell'Unione europea i datori di lavoro devono ovviamente
rispettare la regolamentazione locale e garantire ai dipendenti comunitari
l'accesso a tali informazioni secondo le modalità prescritte dalla legislazione
dei rispettivi paesi, a prescindere dal luogo di trattamento e memorizzazione
dei dati. L'approdo sicuro impone alle organizzazioni che elaborano tali dati
negli Stati Uniti di cooperare, fornendo l'accesso direttamente o tramite il
datore di lavoro dell'UE.
D 4: Come verrà impostato il problema di garantire l'applicazione dei principi
dell'approdo sicuro per i dati sui dipendenti?
R 4: Se e in quanto le informazioni sono utilizzate soltanto nel contesto del
rapporto di lavoro, la responsabilità primaria nei confronti dei dipendenti
rimane del datore di lavoro nell'UE. Ne consegue che i dipendenti europei che
denuncino violazioni dei loro diritti alla riservatezza e siano insoddisfatti
dei risultati delle procedure interne di controllo, di reclamo e di ricorso (o
di qualsiasi procedura di composizione delle controversie nell'ambito di un
contratto collettivo di lavoro) dovranno rivolgersi all'autorità statale o
nazionale di tutela dei dati o dei diritti dei lavoratori competente per la
giurisdizione in cui lavorano. Ciò vale anche nel caso in cui le presunte
irregolarità abbiano avuto luogo negli Stati Uniti, siano imputabili
all'organizzazione statunitense che ha ricevuto i dati anziché al datore di
lavoro, e la presunta violazione riguardi i principi dell'approdo sicuro
piuttosto che le disposizioni legislative nazionali con cui è stata recepita la
direttiva. Questo costituisce il sistema più efficace per orientarsi tra i vari
diritti e obblighi, che spesso si accavallano, derivanti dal diritto del lavoro
e dai contratti di lavoro locali e dalle diverse normative sulla tutela dei
dati.
Un'organizzazione statunitense che abbia aderito all'approdo sicuro e utilizzi
dati di provenienza comunitaria sulle risorse umane nel contesto di un rapporto
di lavoro, e che desideri che tali trasferimenti siano coperti dall'accordo
sull'approdo sicuro, deve pertanto impegnarsi a collaborare alle indagini e ad
attenersi al parere delle competenti autorità dell'UE per tali casi. Le
autorità per la tutela dei dati che abbiano accettato di collaborare in tal
senso ne danno informativa alla Commissione europea e al Dipartimento del
commercio. Qualora un'organizzazione statunitense partecipante all'approdo
sicuro desideri trasferire dati sulle risorse umane da uno Stato membro la cui
autorità per la tutela dei dati non abbia dato il suo accordo, si applicano le
norme di cui alla FAQ 5.
FAQ 10 - Articolo 17: contratti
D: Quando si trasferiscano dati dall'UE agli USA unicamente per elaborarli è
necessario stipulare un contratto, a prescindere dalla partecipazione
all'"approdo sicuro" del responsabile dell'elaborazione?
R: Sì. In Europa i titolari dei trattamenti di dati personali sono sempre
tenuti a concludere un contratto quando il trasferimento ha luogo unicamente a
scopo di elaborazione, indipendentemente dal fatto che questa sia effettuata
all'interno o all'esterno dell'UE. Il contratto serve a proteggere gli interessi
del titolare, vale a dire la persona o l'ente che stabilisce le finalità e gli
strumenti del trattamento, cui incombe l'intera responsabilità dei dati nei
confronti degli interessati. Nel contratto vanno specificati il tipo di
elaborazione cui s'intende procedere e gli eventuali provvedimenti necessari a
garantire che i dati siano conservati in modo sicuro.
Un'organizzazione statunitense che partecipi all'"approdo sicuro" e
riceva informazioni personali dall'UE esclusivamente a scopo di elaborazione non
è dunque tenuta ad applicare i principi a tali informazioni, in quanto il
titolare del trattamento nell'UE resta responsabile nei confronti degli
interessati, conformemente alle prescrizioni dell'UE applicabili (che possono
essere più severe degli equivalenti principi dell'"approdo sicuro").
Poiché all'interno dell'"approdo sicuro" è fornita una protezione
adeguata, per i contratti con partecipanti all'"approdo sicuro" a
scopo puramente di elaborazione non sono necessarie autorizzazioni preliminari
(o tali autorizzazioni sono concesse automaticamente dagli Stati membri) com'è
invece il caso per i contratti stipulati con parti che non partecipano
all'"approdo sicuro" o che in ogni caso non garantiscono una
protezione adeguata.
FAQ 11 - Risoluzione delle controversie e modalità di controllo
dell'applicazione (enforcement)
D: Come si applicano le norme derivanti dal principio della garanzia di
applicazione (enforcement) per la risoluzione delle controversie, e come si
procede se un'organizzazione continua a non rispettare i principi?
R: Il principio della garanzia di applicazione (enforcement) stabilisce le norme
per l'applicazione dell'approdo sicuro. Le modalità di applicazione delle norme
di cui al punto b) di tale principio sono illustrate nella domanda sulla
verifica (FAQ 7). La presente domanda interessa i punti a) e c), che prescrivono
l'istituzione di dispositivi indipendenti di ricorso. Tali dispositivi possono
assumere forme diverse, ma devono soddisfare le prescrizioni formulate nel
contesto delle garanzie d'applicazione. Un'organizzazione può adempiere a tali
prescrizioni nei modi seguenti: a) applicando programmi di riservatezza
elaborati dal settore privato nei quali siano integrati i principi dell'approdo
sicuro e che contemplino dispositivi di attuazione efficaci, del tipo descritto
dal principio delle garanzie d'applicazione; 2) uniformandosi a norme
giurisdizionali o regolamentari emanate dalle corrspondenti autorità di
controllo, che disciplinino il trattamento di reclami individuali e la soluzione
delle controversie; oppure 3) impegnandosi a cooperare con le autorità di
tutela dei dati aventi sede nella Comunità europea o loro rappresentanti
autorizzati. Quest'elenco è fornito a titolo puramente esemplificativo e non
limitativo. Il settore privato può indicare altri meccanismi di applicazione,
purchè rispettino il principio delle garanzie d'applicazione e le FAQ. Si noti
che le citate garanzie d'applicazione si aggiungono a quelle di cui al paragrafo
3 dell'introduzione ai principi, in forza delle quali le iniziative di
autoregolamentazione devono avere carattere vincolante in virtù dell'articolo 5
del Federal Trade Commission Act o analogo testo di legge.
Meccanismi di ricoso:
I consumatori dovrebbero essere incoraggiati a presentare gli eventuali reclami
all'organizzazione direttamente interessata, prima di rivolgersi ai dispositivi
indipendenti di ricorso. L'indipendenza di un dispositivo di ricorso è un dato
di fatto che può essere dimostrato in vari modi, facendo valere ad esempio la
trasparenza della composizione e del finanziamento oppure una comprovata
esperienza. Come prescritto dal principio delle garanzie d'applicazione il
dispositivo di ricorso per i casi individuali deve essere di rapida fruizione e
di costo non elevato. Gli organismi preposti alla soluzione dei contenziosi
dovrebbero esaminare ogni reclamo presentato dai singoli, a meno che non si
tratti di reclami chiaramente futili o infondati. Questo non pregiudica la
definizione di criteri d'ammissibilità dei ricorsi da parte dell'organismo
responsabile, ma tali criteri devono essere trasparenti e giustificati (ad
esempio, esclusione di reclami che esulino dal campo d'applicazione del
programma o siano di competenza di una diversa giurisdizione) e non devono
andare a scapito dell'impegno di esaminare i ricorsi legittimi. I dispositivi di
ricorso dovrebbero inoltre fornire alle persone che presentino un reclamo
informazioni complete e pronte sul funzionamento della procedura di soluzione
dei contenziosi. Di tali informazioni dovrebbero far parte accenni alle pratiche
seguite in fatto di riservatezza nell'ambito dei dispositivi, conformemente ai
principi dell'approdo sicuro(4). In tale contesto per semplificare il processo
di gestione dei reclami sarebbe opportuno cooperare all'elaborazione di
strumenti quali moduli di reclamo standard.
Riparazioni e sanzioni:
Le riparazioni ottenute tramite un organismo preposto alla soluzione delle
controversie dovrebbero correggere o eliminare, nei limiti del possibile, gli
effetti del mancato rispetto dei principi e fornire all'interessato la garanzia
che in futuro l'organizzazione in questione tratterà i dati che lo riguardano
nel rispetto di tali principi, ovvero cesserà di trattarli. Le sanzioni devono
essere sufficientemente rigorose da garantire il rispetto dei principi. Una
gamma di sanzioni di grado variabile consente di reagire in maniera
proporzionale alla gravità delle infrazioni. Le sanzioni dovrebbero includere
la pubblicazione del relativo verdetto ed eventualmente l'obbligo di
cancellazione dei dati(5). Le sanzioni potrebbero comprendere la sospensione o
il ritiro del "Marchio di conformità", il risarcimento degli
eventuali danni, ed ingiunzioni. Se le loro decisioni non vengono rispettate,
gli organismi per la risoluzione delle controversie e quelli di
autoregolamentazione del settore privato devono notificare i tribunali o gli
enti governativi competenti, nonchè il Dipartimento del commercio (o chi da
esso designato).
Attività della Commissione federale per il commercio (Federal Trade Commission,
FTC):
La Commissione federale per il commercio (FTC) se è impegnata ad esaminare in
via prioritaria i casi trasmessi da organizzazioni di autoregolamentazione in
materia di riservatezza (quali BBBOnline e TRUSTe) e dagli Stati membri dell'UE
per denunciare la presunta non conformità ai principi dell'approdo sicuro, al
fine di stabilire se vi siano state violazioni della sezione 5 del FTC Act, che
vieta azioni o pratiche sleali od ingannevoli nel commercio. Se la FTC conclude
che vi è motivo di ritenere che vi sia stata infrazione alle disposizioni della
citata sezione 5, essa potrà risolvere il caso cercando di ottenere un ordine
amministrativo di cessare e desistere che vieti le pratiche in questione, oppure
presentando al tribunale distrettuale federale un reclamo che, se accolto,
comporterebbe un'ordinanza del tribunale federale volta ad ottenere lo stesso
effetto. La FTC può imporre ammende per violazioni di un ordine amministrativo
di cessare e desistere e può perseguire in ambito civile o penale per mancato
rispetto dell'autorità guidiziaria (contempt) l'inosservanza dell'ordine di un
tribunale federale. La FTC notificherà qualsiasi azione essa decida di avviare
al Dipartimento del commercio, che incoraggia altri organismi governativi ad
informarlo dell'esito definitivo di qualsiasi caso ad essi deferito o di altre
decisioni in tema di rispetto dei principi dell'approdo sicuro.
Inosservanza persistente:
L'organizzazione che persiste nel non rispettare i principi perde la facoltà di
beneficiare dell'approdo sicuro. La fattispecie dell'inosservanza persistente si
configura laddove un'organizzazione che abbia fornito l'autocertificazione al
Dipartimento del commercio (od alla persona fisica o giuridica da esso
designata) si rifiuti di uniformarsi a quanto deciso in ultima istanza da
qualsiasi organismo governativo o di autoregolamentazione, o qualora tali
organismi dichiarino che un'organizzazione infrange i principi con tale
frequenza da togliere ogni creditibità alle sue affermazioni formali di
rispetto. In queste circostanze l'organizzazione è tenuta a notificare
prontamente il Dipartimento del commercio (o chi da esso designato). La mancata
notifica è perseguibile in forza del False Statements Act.
Il Dipartimento (o chi da esso designato) inserisce nell'elenco pubblico delle
organizzazioni che autocertificano la propria conformità all'approdo sicuro
qualsiasi notifica ricevuta in tal senso dall'organizzazione stessa, da
organismi di autoregolamentazione o da organizzazioni governativi. Ciò avviene
dietro preavviso all'organizzazione in questione, con possibilità di replica
entro trenta giorni. L'elenco pubblico aggiornato dal Dipartimento del commercio
(o chi da esso designato) permette così di stabilire quali organizzazioni
possono beneficiare dell'approdo sicuro.
Un'organizzazione che chieda di partecipare ad un programma gestito da un
organismo di autoregolamentazione al fine di riqualificarsi per l'approdo sicuro
è tenuta a presentare a tale organismo tutte le informazioni relative alla sua
precedente partecipazione all'approdo sicuro.
FAQ 12 - Principio della scelta - Quando ci si può opporre?
D: Il principio della possibilità di scelta può essere fatto valere solo
all'inizio del rapporto, o in qualsiasi momento?
R: In generale il principio della possibilità di scelta ha lo scopo di
garantire che le informazioni personali vengano utilizzate ed eventualmente
divulgate in termini compatibili con le previsioni e le decisioni degli
interessati. Di conseguenza i cittadini dovrebbero poter esercitare in qualsiasi
momento la facoltà di scelta (od il diritto di opporsi o "opt-out")
in rapporto all'impiego delle informazioni personali che li riguardano a fini di
marketing diretto, subordinatamente al rispetto di limiti ragionevoli stabiliti
dall'organizzazione, concernenti ad esempio il tempo necessario per dar seguito
alla decisione. Un'organizzazione ha inoltre la facoltà di richiedere le
informazioni necessarie per confermare l'identità del richiedente. Negli Stati
Uniti le persone hanno la possibilità di esercitare quest'opzione servendosi di
un servizio centrale come il Mail Preference Service della Direct Marketing
Association. Le organizzazioni che partecipano a tale servizio dovrebbero
pubblicizzarne l'esistenza presso i consumatori che non desiderano ricevere
informazioni commerciali. In ogni caso ci si deve poter avvalere di un
meccanismo prontamente disponibile a costi accessibili per esercitare
quest'opzione.
Analogamente un'organizzazione può utilizzare informazioni per talune attività
di marketing diretto ove non sia praticamente possibile dare all'individuo la
possibilità di ritirarsi prima dell'utilizzo delle informazioni, purché al
tempo stesso (e, su richista, in qualsiasi momento) l'organizzazione accordi
prontamente all'interessato la possibilità di rifiutare (senza che ciò
comporti alcun costo per lui) qualsiasi ulteriore comunicazione di marketing
diretto e successivamente rispetti tale rifiuto.
FAQ 13 - Informazioni relative ai viaggiatori
D: Quando è lecito trasferire ad organizzazioni ubicate al di fuori dell'UE
informazioni ricavate da prenotazioni per voli o viaggi d'altro tipo, come ad
esempio informazioni relative alla categoria dei frequent flyers o a particolare
esigenze dei viaggiatori come precetti religiosi da rispettare in materia di
pasti o necessità di assistenza materiale?
R: Il trasferimento d'informazioni di questo genere è consentito in tutta una
serie di circostanze differenti. A norma dell'articolo 26 della direttiva è
lecito trasferire dati personali in "un paese terzo che non garantisce una
tutela adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2" purché 1) ciò
risulti necessario per l'esecuzione del contratto di trasporto e/o di
stipulazioni del tipo frequent flyer, ovvero 2) l'interessato abbia manifestato
il proprio consenso in maniera inequivocabile. Le organizzazioni statunitensi
che abbiano aderito all'approdo sicuro garantiscono un'adeguata tutela dei dati
personali e sono quindi abilitate a ricevere trasferimenti di dati dall'UE senza
dover soddisfare dette condizioni od altre stabilite dall'articolo 26 della
direttiva. L'impostazione dell'approdo sicuro dispone norme specifiche per le
informazioni sensibili (la cui raccolta può risultare necessaria ad esempio in
rapporto alle esigenze dei clienti in fatto d'assistenza materiale), cosicché
queste possono far parte dei dati trasferiti ad organizzazioni che abbiano
aderito all'approdo sicuro. L'organizzazione che provvede al trasferimento deve
tuttavia uniformarsi in ogni caso alla normativa vigente nello Stato membro in
cui opera, il quale può tra l'altro prescrivere condizioni speciali per il
trasferimento di dati di natura sensibile.
FAQ 14 - Medicinali e prodotti farmaceutici
D 1: Qualora dati personali vengano raccolti nell'UE e trasferiti negli Stati
Uniti per la ricerca farmaceutica e/o altri fini, si applicano i principi
dell'approdo sicuro oppure le disposizioni legislative degli Stati membri?
R 1: Le disposizioni legislative degli Stati membri si applicano alla raccolta
dei dati personali in questione e relativa elaborazione prima del trasferimento
negli Stati Uniti. I principi dell'approdo sicuro si applicano ai dati quando
vengono trasferiti negli Stati Uniti. I dati utilizzati per ricerche
farmaceutiche e altri fini, all'occorrenza, dovrebbero essere resi anonimi.
D 2: I dati personali acquisiti in campi specifici della ricerca medica o
farmaceutica svolgono spesso un ruolo importante in future ricerche
scientifiche. Quando i dati personali raccolti per uno studio vengono trasferiti
a un'organizzazione statunitense nel quadro dell'approdo sicuro, può tale
organizzazione utilizzare i dati per nuove attività di ricerca?
R 2: Sì, qualora abbia in primo luogo dato adeguatamente avviso di tale
intenzione ed abbia dato possibilità di scelta. Nell'informativa dovrebbero
figurare informazioni concernenti tutte le future utilizzazioni dei dati, quali
controlli periodici, studi correlati o marketing. È ovviamente impossibile
specificare tutte le future utilizzazioni dei dati, poiché un nuovo impiego per
la ricerca potrebbe rivelarsi necessario in seguito a nuovi studi sui dati
originari, a scoperte e progressi della medicina, nonché a nuovi sviluppi della
regolamentazione e della sanità pubblica. Se dunque il caso specifico lo
richiede, nella informativa va indicato chiaramente che i dati personali possono
essere utilizzati in future attività di ricerca medica e farmaceutica non
preventivate. Qualora l'uso dei dati non sia compatibile con i fini generali
della ricerca per cui essi sono stati originariamente raccolti o per cui la
persona interessata aveva successivamente dato il suo consenso, è necessario
ottenere un nuovo consenso.
D 3: Qualora un partecipante decida volontariamente o su richiesta dell'ente
promotore della ricerca di ritirarsi da una sperimentazione clinica, cosa
avviene dei dati relativi?
R 3: I partecipanti possono decidere di ritirarsi da una sperimentazione
clinica, o essere invitati a farlo, in qualsiasi momento. I dati raccolti prima
che il paziente si ritiri dalla sperimentazione possono essere ancora elaborati
insieme agli altri dati raccolti nel corso della sperimentazione, purché tale
possibilità sia stata segnalata al partecipante quando ha accettato di
participare.
D 4: Per motivi di regolamentazione e di supervisione le aziende produttrici di
farmaci e di apparecchiature mediche possono fornire a enti regolatori
statunitensi dati personali relativi a sperimentazioni cliniche condotte
nell'UE. Simili trasferimenti possono essere fatti anche a parti terze, quali le
filiali delle aziende o altri ricercatori?
R 4: Sì, conformemente ai principi della informativa e della scelta.
D 5: In molte sperimentazioni cliniche, per garantire l'obiettività, i
partecipanti e sovente anche gli sperimentatori non possono avere accesso a
informazioni relative al tipo di cura a cui ogni partecipante viene sottoposto,
poiché in tal modo la validità della ricerca e dei relativi risultati verrebbe
compromessa. I partecipanti a tali sperimentazioni cliniche (denominate
"esperimenti in cieco") avranno accesso ai dati relativi al
trattamento che ricevono durante la sperimentazione?
R 5: No. Non vi è obbligo di accordare ad un partecipante tale accesso se
questa restrizione è stata indicata esplicitamente al momento in cui la
sperimentazione ha avuto inizio. La divulgazione di tali informazioni
comprometterebbe inoltre l'integrità dell'intera ricerca. Il consenso a
partecipare alla sperimentazione a queste condizioni è una ragionevole rinuncia
al diritto di accesso. In seguito alla conclusione della sperimentazione ed
all'analisi dei risultati i partecipanti devono poter accedere ai propri dati,
qualora ne facciano richiesta. A tale scopo dovranno rivolgersi in primo luogo
al medico o all'addetto del settore sanitario da cui sono stati curati durante
la sperimentazione clinica oppure all'ente promotore della ricerca.
D 6: Un'azienda produttrice di farmaci o di apparecchiature mediche è tenuta ad
aderire ai principi dell'approdo sicuro per quanto riguarda informativa, scelta,
trasferimento successivo ed accesso in relazione alle attività di sicurezza e
controllo dei suoi prodotti, comprese la segnalazione di eventi sfavorevoli e
l'assistenza ai pazienti/soggetti che utilizzano particolari medicinali o
apparecchiature mediche (ad esempio un pacemaker)?
R 6: No, nella misura in cui l'applicazione dei principi dell'approdo sicuro
interferisce con il rispetto delle regolamentazioni. Questo vale sia per le
segnalazioni fatte ad esempio da un addetto del settore sanitario alle aziende
produttrici di farmaci e di apparecchiature mediche, sia per le segnalazioni
fatte da tali aziende ad enti governativi, quali la Food and Drug Administration
(l'organismo di controllo degli alimenti e dei farmaci).
D 7: Per non rivelare l'identità dei singoli partecipanti lo sperimentatore
principale assegna invariabilmente ai dati della ricerca un codice di accesso
unico. Le aziende farmaceutiche che promuovono tale ricerca non ricevono il
codice di accesso. Soltanto il ricercatore ne è in possesso per poter essere in
grado d'identificare il partecipante in circostanze particolari (ad esempio
quando è necessario un supplemento d'assistenza medica). Un trasferimento
dall'UE agli Stati Uniti di dati codificati in questo modo costituisce un
trasferimento di dati personali soggetto ai principi dell'approdo sicuro?
R 7: No; questo modo di procedere non costituisce un trasferimento di dati
personali soggetto ai principi in questione.
FAQ 15 - Informazioni pubbliche e di dominio pubblico
D: I principi di informativa, scelta, e successivo trasferimento vanno applicati
anche alle informazioni che figurano in archivi e registri pubblici o sono
comunque di pubblico dominio?
R: Non occorre applicare i principi di informativa, scelta o successivo
trsferimento alle informazioni a carattere pubblico, a meno che non comprendano
anche elementi non di pubblico dominio, e vengano rispettate le condizioni
eventualmente stabilite per la consultazione dalla competente giurisdizione.
Parimenti, di norma non è necessario applicare i principi di informativa,
scelta o successivo trasferimento ad informazioni di pubblico dominio, a meno
che il trasferente europeo non indichi che le informazioni in questione sono
soggette a restrizioni che comportano l'obbligo per l'organizzazione interessata
di applicare tali principi. Le organizzazioni non sono responsabili dell'uso di
siffatte informazioni da parte di chi le abbia ricavate da fonti pubblicate.
Qualora risulti che un'organizzazione abbia deliberatamente divulgato
informazioni aventi carattere personale in violazione ai principi per trarre
beneficio, o consentire a terzi di trarre beneficio, dalle eccezioni di cui
sopra, l'organizzazione cessa di qualificarsi per l'approdo sicuro.
(1) Perché questa FAQ possa venir inclusa nel pacchetto è necessario il
consenso delle autorità competenti per la tutela dei dati (ATD), che ne hanno
discusso il testo attuale in seno al gruppo di lavoro dell'articolo 29. Una
maggioranza di esse lo trova accettabile, ma le ATD sono disposte ad esprimersi
in via definitiva unicamente nel contesto del parere globale fornito dal gruppo
di lavoro in merito al pacchetto finale.
(2) Vedere la FAQ 7 sulla verifica.
(3) In questo punto la Commissione aveva proposto d'inserire la frase "e
fintantoché siano rispettate le condizioni eventualmente stabilite dalla
competente giurisdizione".
(4) Gli organismi preposti alla soluzione dei contenziosi non sono tenuti ad
adeguarsi al principio delle garanzie d'applicazione. Nell'espletamento delle
loro mansioni specifiche essi possono altresì derogare ai principi qualora
incontrino obblighi contrastanti fra loro o autorizzazioni esplicite.
(5) Gli organismi preposti alla soluzione dei contenziosi dispongono di un
margine di discrezione per quanto riguarda le circostanze in cui applicare tali
sanzioni. La sensibilità dei dati in questione costituisce uno degli elementi
da prendere in considerazione per decidere se richiederne la cancellazione, alla
pari del fatto che un'organizzazione abbia raccolto, utilizzato o pubblicato
informazioni contravvenendo in modo flagrante ai principi. |