Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Fonti normative e documenti

Allegato VI
alla decisione della Commissione europea 00/520/CE, del 26 luglio 2000

ALLEGATO VI

John Mogg
Direttore, DG XV
Commissione europea Ufficio C 107-6/72 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles
Signor Direttore generale,
Le invio questa lettera su richiesta del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti per chiarire il ruolo del Dipartimento dei trasporti nella protezione della sfera privata dei consumatori per quanto riguarda le informazioni da loro comunicate alle società di navigazione aerea.
Il Dipartimento dei trasporti incoraggia l'autoregolamentazione, che considera lo strumento meno importuno e più efficace per garantire la tutela dei dati di carattere privato forniti dai consumatori alle compagnie aeree e, di conseguenza, è favorevole all'istituzione di un regime di "approdo sicuro" che permetta alle compagnie aeree di conformarsi alle disposizioni della direttiva europea sulla protezione dei dati personali per quanto riguarda i trasferimenti di dati al di fuori dell'UE. Il Dipartimento riconosce tuttavia che, per garantire l'efficacia di questi sforzi di autoregolamentazione, è essenziale che le compagnie aeree che s'impegnano a osservare i principi stabiliti dal regime "approdo sicuro" li rispettino effettivamente. A questo riguardo, l'autoregolamentazione dovrebbe essere integrata da misure che ne garantiscano l'applicazione effettiva. Pertanto, facendo ricorso alla sua esistente autorità statutaria di protezione dei consumatori, il Dipartimento garantirà che le compagnie aeree rispettino gli impegni presi nei confronti del pubblico per quanto riguarda la protezione della sfera privata ed esaminerà le denunce di inosservanza pervenute dalle organizzazioni di autoregolamentazione e da altri, compresi gli Stati membri dell'Unione europea.
Il Dipartimento ha l'autorità di prendere misure di esecuzione in questo campo in virtù di quando disposto dalla norma 49 U.S.C. 41712, che fa divieto a un trasportatore di ricorrere a "pratiche sleali o ingannevoli o a forme sleali di concorrenza" nella vendita di prestazioni di trasporto aereo che comportino o possano comportare un danno per il consumatore. La sezione 41712 è modellata sulla sezione 5 della legge sulla Commissione federale del commercio (Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. 45). Tuttavia, i trasportatori aerei sono esonerati dalle disposizioni della sezione 5 dalla Commissione federale del commercio ai sensi di 15 U.S.C. 45(a)(2).
I miei servizi svolgono indagini e rirorrono in giudizio ai sensi di 49 U.S.C. 41712 (cfr. ad esempio, le seguenti ordinanze del Dipartimento dei trasporti: 99-11-5, 9 novembre 1999; 99-8-23, 26 agosto 1999; 99-6-1, 1o giugno 1999; 98-6-24, 22 giugno 1998; 98-6-21, 19 giugno 1998; 98-5-31, 22 maggio 1998 e 97-12-23, 18 dicembre 1997). I procedimenti di questo tipo sono istruiti in base alle nostre indagini e a reclami ufficiali o informali presentati da privati, agenzie di viaggi, compagnie aeree e organi amministrativi americani o stranieri.
Vorrei richiamare la Vostra attenzione sul fatto che il mancato rispetto da parte di un trasportatore del carattere privato delle informazioni comunicate da un passeggero non costituirebbe di per sé una violazione della sezione 41712. Tuttavia, se un trasportatore si è formalmente e pubblicamente impegnato a conformarsi ai principi "approdo sicuro" relativi alla protezione del carattere riservato delle informazioni fornitegli dal consumatore, il Dipartimento ha facoltà di far uso dei poteri che gli sono conferiti dalla sezione 41712 per garantire il rispetto di questi principi. Di conseguenza, quando un passeggero comunica informazioni ad un trasportatore che si è impegnato a rispettare i principi "approdo sicuro", ogni inadempimento di quest'impegno può arrecare pregiudizio al consumatore e costituisce una violazione della sezione 41712. I miei servizi attribuiscono la massima importanza all'esame di attività di questo tipo e all'apertura di procedimenti per casi riguardanti attività di questo tipo. Informiamo anche il Dipartimento del commercio dei risultati di queste azioni.
L'inosservanza delle disposizioni della sezione 41712 può dar luogo a ordinanze e a sanzioni civili in caso di violazione di queste ordinanze. Anche se non abbiamo l'autorità di imporre il risarcimento dei danni o una riparazione pecuniaria al querelante, possiamo approvare gli accomodamenti risultati dalle indagini e dalle cause istruite dal Dipartimento che prevedono indennizzi a titolo di riparazione o come compensazione di sanzioni pecuniarie altrimenti pagabili. Abbiamo proceduto così in passato e continuiamo e continueremo a farlo nel quadro dei principi "approdo sicuro" quando le circostanze lo giustificano. Infrazioni ripetute alla sezione 41712 da parte di una società aerea americana solleverebbero anche dubbi sulla sua volontà di rispettare il suo impegno e, in situazioni estreme, potrebbero portare il ritiro dell'autorizzazione di esercizio e, quindi, alla perdita dell'abilitazione ad esercitare un'attività economica. [Cfr. le ordinanze del Dipartimento dei trasporti 93-6-34, 23 giugno 1993 e 93-6-11, 9 giugno 1993. Benché la causa non riguardasse la sezione 41712, si è conclusa con la revoca a un trasportatore dell'autorizzazione di esercizio per violazione grave delle disposizioni della legge federale sul trasporto aereo (Federal Aviazione Act), di un accordo bilaterale e delle norme e dei regolamenti del Dipartimento.]
Spero che queste informazioni vi siano utili e resto a vostra disposizione per ogni altra informazione.
Distinti saluti
Samuel Podberesky
Assistant General Counsel for Aviation Enforcement and Proceeding


ALLEGATO VII

In riferimento all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli enti governativi degli Stati Uniti autorizzati all'istruttoria delle denunce e a ottenere riparazione per pratiche sleali o ingannevoli, anche nel caso di singoli individui, indipendentemente dal paese di residenza o di nazionalità degli individui stessi, in materia di mancato rispetto dei principi applicati conformemente alle FAQ, sono:
1. la Commissine federale per il commercio, e
2. il Dipartimento dei trasporti.
La competenza della Commissione federale per il commercio si fonda sulla sezione 5 del Federal Trade Commission Act. La competenza della Commissione federale per il commercio in materia di atti o pratiche sleali o ingannevoli è esclusa per quanto riguarda banche, casse di risparmio e istituti di credito; vettori di telecomunicazioni e di trasporti comuni interstatali, vettori e portatori aerei e operatori di recinti per bestiame. Benché l'industria assicurativa non sia specificatamente compresa nell'elenco delle eccezioni di cui alla sezione 5, il McCarran-Ferguson Act(1) in generale demanda la regolamentazione delle imprese di assicurazioni ai singoli Stati. Tuttavia, le disposizioni del Federal Trade Commission Act si applicano all'industria assicurativa nella misura in cui tale industria non è soggetta alla legislazione degli Stati. Analogamente, la Federal Trade Commission dispone di una competenza residuale in merito a pratiche sleali o ingannevoli da parte di compagnie d'assicurazione quando non siano impegnate in attività assicurative.
La competenza del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti si fonda sul titolo 49 della sezione 41712 dell'United States Code. Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti istruisce i casi sulla base di proprie investigazioni nonché di denunce formali e informali recevute da singoli individui, agenti di viaggio, compagnie aeree, ed enti governativi degli Stati Uniti e stranieri.

(1) 15 U.S.C., paragrafo 1011 e segg.