Allegato VII
alla decisione della Commissione europea 00/520/CE, del 26 luglio 2000
ALLEGATO VII
In riferimento all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli enti governativi
degli Stati Uniti autorizzati all'istruttoria delle denunce e a ottenere
riparazione per pratiche sleali o ingannevoli, anche nel caso di singoli
individui, indipendentemente dal paese di residenza o di nazionalità degli
individui stessi, in materia di mancato rispetto dei principi applicati
conformemente alle FAQ, sono:
1. la Commissione federale per il commercio, e
2. il Dipartimento dei trasporti.
La competenza della Commissione federale per il commercio si fonda sulla sezione
5 del Federal Trade Commission Act. La competenza della Commissione federale per
il commercio in materia di atti o pratiche sleali o ingannevoli è esclusa per
quanto riguarda banche, casse di risparmio e istituti di credito; vettori di
telecomunicazioni e di trasporti comuni interstatali, vettori e portatori aerei
e operatori di recinti per bestiame. Benché l'industria assicurativa non sia
specificatamente compresa nell'elenco delle eccezioni di cui alla sezione 5, il
McCarran-Ferguson Act(1) in generale demanda la regolamentazione delle imprese
di assicurazioni ai singoli Stati. Tuttavia, le disposizioni del Federal Trade
Commission Act si applicano all'industria assicurativa nella misura in cui tale
industria non è soggetta alla legislazione degli Stati. Analogamente, la
Federal Trade Commission dispone di una competenza residuale in merito a
pratiche sleali o ingannevoli da parte di compagnie d'assicurazione quando non
siano impegnate in attività assicurative.
La competenza del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti si fonda sul
titolo 49 della sezione 41712 dell'United States Code. Il Dipartimento dei
trasporti degli Stati Uniti istruisce i casi sulla base di proprie
investigazioni nonché di denunce formali e informali recevute da singoli
individui, agenti di viaggio, compagnie aeree, ed enti governativi degli Stati
Uniti e stranieri.
(1) 15 U.S.C., paragrafo 1011 e segg. |