Stampa telematica: due provvedimenti del tribunale di Salerno
(18 gennaio e 16 marzo 2001)
IL GIUDICE DELEGATO
al registro della stampa periodica
Letta la richiesta di iscrizione - dep. in data
7.12.00 - nel Registro della Stampa Periodica della Pubblicazione telematica
"www.<o.>.it, avanzata da <F. R.> e <S. S.>, nonché le
note dai medesimi depositate in data 10.1.01 a seguito di precedente decreto di
questo giudice dep. in data 14.12.00, osserva quanto segue.
§ 1. Come già indicato nel richiamato ultimo decreto di questo giudice
delegato, ai sensi dell'art. 1 della L. 8.2.48 n. 47, per stampa o stampato deve
intendersi qualunque riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi
meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
In primo luogo, un "giornale telematico" - e comunque, per la
precisione, un giornale esclusivamente telematico (potendosi giungere a
conclusioni del tutto diverse per i siti telematici di giornali tradizionali)
dei tipo di quello per il quale si chiede l'iscrizione, non è ottenuto con
alcuno di quei mezzi particolarmente indicati dall'art. 1 della L. cit.; per
questo è stato in primo luogo necessario acquisire, tramite invito ai
ricorrenti, informazioni sulle modalità tecniche di riproduzione e diffusione e
particolareggiatamente, nonché indicazioni sull'intenzione di ottenere il
periodico con il riversamento sull'hard disk di un computer collegato alla rete
WWW (World Wide Web) di files tra loro coordinati (ed eventualmente con una o
più pagine WEB e presumibilmente in formato HTML), nonché sulle modalità con
le quali il pubblico possa accedervi (se, ad esempio, per il tramite di una
intranet - o rete riservata -, ovvero di un accesso a pagamento o con altre
modalità di restrizione - ad es. password a pagamento o meno -, o ancora senza
limitazione).
§ 2. La giurisprudenza non risulta essersi occupata ex professo
dell'assimilazione dei periodici via Internet a quelli diffusi a mezzo stampa,
se non altro ai fini dell'applicabilità della normativa di cui all'art. 5 L.
stampa, se non in poche occasioni.
In una prima fattispecie si è stabilito (Trib. Napoli, dec. 18.3.97, in Dir.
E gíur. 1997, p. 186) che la legge 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla
stampa) è direttamente applicabile soltanto alle pubblicazioni realizzate su
supporto cartaceo, e non anche a quelle effettuate tramite le moderne tecniche
telematiche cui può essere estesa solo in via analogica; con la precisazione
che il luogo della pubblicazione dei "siti" Internet, in base al quale
determinare la competenza ratione loci dell'Autorità Giudiziaria, dovrebbe
essere quello dal quale viene immesso nella rete il dato destinato ad essere
conosciuto mercé interrogazione.
Dal canto suo, il Tribunale di Roma (dec. 6.11.97, in Dir. Inform. 1998,
75, riportato peraltro integralmente proprio dai ricorrenti) ha ritenuto che:
- il sistema telematico Internet è un sistema misto di reti che permette ad un
utente di collegarsi ad altro utente e dialogare con esso, trasmettere e copiare
files, consultare database presenti su altri computer etc., per cui Internet
può considerarsi una sorta di ragnatela mondiale di cavi, la quale non ha né
un proprietario, né un sistema di controllo centralizzato; essa cresce e si
evolve per aggregazioni spontanee, anche tramite società commerciali denominate
service provider, le quali, attraverso una serie di propri apparati, permettono,
dietro pagamento di un canone, l'accesso al servizio;
- per l'accesso ad Internet occorre avere una linea telefonica commutata o
diretta, un computer, una scheda elettronica denominata modem (modulatore)
demodulatore, il quale consente di convertire i segnali digitali del computer in
impulsi analogici compatibili con la linea telefonica e viceversa, per accedere
al servizio desiderato) e naturalmente abbonarsi al servizio con una delle tante
sopracitate società di service provider,
- i fornitori di accesso alla rete Internet (service provider) devono
rendere una dichiarazione o fare una domanda di autorizzazione sulla base del
tipo di rete utilizzata per fornire ai clienti l'accesso, cioè la rete pubblica
commutata (dal 1.1.98 non più gestita in regime di monopolio da Telecom Italia)
o collegamenti diretti;
- il periodico telematico potrebbe beneficiare della tutela rappresentata dalla
registrazione, in quanto possiede sia il requisito ontologico, sia quello
finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di
diffusione diversa da quella della stampa; le nozioni di periodico, quotidiano e
agenzia di stampa sono sempre state intese in modo molto ampio, proprio allo
scopo di evitare forme di sindacato o di controllo sui contenuti stessi; la
Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che nel concetto di
periodico va compresa ogni pubblicazione programmaticamente periodica, quale ne
sia il contenuto informativo o ne sia stata o no prestabilita la conclusione del
piano di pubblicazione; né a fondare l'esclusione dalla tipologia può valere
il fatto che il messaggio di cui è portatrice sia trasmesso in tutto o in parte
con mezzi diversi dalla stampa tradizionale;
- si dovrebbe cogliere così l'intendimento di ampliare la tradizionale nozione
di periodico, onde
adeguarla alle forme di diffusione più moderne, che, in tale linea di tendenza,
la compatibilità delle nuove tecniche editoriali con la vigente normativa trova
risposta positiva;
- altro argomento si dovrebbe rinvenire nella nota del Ministero di G. e G. -
dir. Gen. Affari civili e libere professioni -uff. VII - prot. n. 7/38002/8094
del 26 ottobre 1995, secondo la quale i cosiddetti giornali telematici
(videotel, televideo, audiotel, etc.) non rientrano nella previsione di cui
all'art. 28 della Legge n. 69 dei 3.2.63 (che consente a coloro che non
esercitano la professione di giornalista di essere iscritti nell'elenco speciale
quali direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale e
scientifico) e, pertanto, oltre ad essere sottoposti all'obbligo della
registrazione di cui all'art. 5 L. 8.2.48 n. 47, devono essere diretti
esclusivamente da un giornalista iscritto all'Albo (professionista o
pubblicista).
§ 3. Se le richiamate pronunce di giudici di merito hanno esteso - o mediante
applicazione diretta o mediante applicazione analogica - alla telematica la
normativa sulla stampa, va però riscontrato che, tuttavia, la possibilità di
comprendere nella nozione di stampa la telematica generalmente intesa è
contestata proprio in dottrina (ad es., da Zeno Zencovich, La pretesa estensione
alla telematica del regime della stampa: note critiche, in Il diritto dell'informezione
e dell'infor-matita, 1998, pagg. 15-28), soprattutto in quanto tale nozione
è da interpretarsi, da un punto di vista storico, in senso restrittivo.
Per telematica si intende, almeno nell'uso corrente, un servizio di
telecomunicazioni di massa attuate attraverso il mezzo informatico: in sostanza,
si hanno grandi banche di dati che vengono rese accessibili a qualunque utente
che sia collegato via cavo - o via radio - e presentate su di un videoterminale
solitamente distante, ma anche siti informatici complessi, spesso interattivi,
che possono equipararsi in buona sostanza a fornitori di servizi.
A stretto rigore, la nozione di stampa periodica rilevante ai fini della L.
47/48 si riferisce comunque a strumenti di immediata percepibilità, mentre la
telematica presuppone pur sempre il filtro di un complesso - benché,
effettivamente, sempre più accessibile - mezzo elettronico. E sta probabilmente
in ciò la ragione della normativa speciale, sostanzialmente ispirata a
finalità di controllo, che assoggetta la "stampa periodica" ad un
regime tutto particolare: l'immediata percepibilità del mezzo di diffusione
delle idee e dei pensieri, per il quale bastano, in generale, i sensi umani,
senza alcuna mediazione di macchine di sorta.
§ 4. Se però la ragione della normativa amministrativistica e civilistica in
materia di stampa sta sostanzialmente nelle finalità di controllo sul mezzo di
diffusione delle idee e del pensiero, essa non può estendersi alla Rete.
Attualmente, infatti (e nonostante la non immediata percepibilità dei dati
appena più sopra riscontrata), la diffusione sempre più massiccia di servite
provider che consentono gratuitamente l'accesso alla Rete (benché solitamente
supportati dagli introiti pubblicitari che vengono comunque inseriti nelle
diverse pagine WEB via via riprodotte), con sistemi di connessione autoguidati
sempre più sofisticati, ed al tempo stesso con l'offerta altrettanto gratuita
di spazio per costruire siti personali e caselle di posta, consente di
qualificare la Rete stessa come sostanzialmente - ed istituzionalmente, almeno
finora - aperta all'accesso ma anche all'utilizzo da parte di chiunque, alla
sola condizione peraltro di possedere un personal computer opportunamente
attrezzato: ma i programmi di navigazione in Rete sono oramai freeware, cioè
acquisibili senza corrispettivo - un modem - i cui costi sono sempre più
contenuti - ed una linea telefonica.
In questo quadro complessivo, l'assimilazione della rete ad una sorta di
"villaggio globale", in cui tutto può essere messo a disposizione di
tutti gli utenti potenziali - che si stimano in diverse decine di milioni in
tutto il mondo - e in cui tutti costoro possono di fatto interagire con la
costruzione di siti o pagine personali, il tutto senza formalità, rende - ad
avviso di questo giudice - impossibile l'introduzione di una forma di controllo
(anche se bilanciata da una corrispondente penetrante tutela) quale la
registrazione nel registro della stampa periodica.
§ 5. AI tempo stesso e forse più radicalmente, l'equiparazione alla stampa
della trasmissione per via telematica dei pensiero osta il fatto che, a questo
punto, in considerazione delle modalità tecniche di immissione dei dati in
rete, qualsiasi nuova pagina Web costituirebbe una "pubblicazione"; e,
se la peculiarità della normativa di tutela di cui alla L. 47/48 fosse nella
periodicità programmata delle "uscite" od aggiornamenti, occorrerebbe
sottoporre alla normativa stessa tutte - e, si sottolinea, tutte - le immissioni
di dati, mediante creazione di pagine web, che consentano un aggiornamento
successivo. Infatti, proprio per lo sviluppo del WWW, qualunque immissione di
dati in rete può equipararsi ad una "pubblicazione", nel senso cioè
ad una operazione con la quale i dati stessi sono resi di dominio pubblico; e,
ogniqualvolta si modifica una pagina Web, si attuerebbe - a stretto rigore - una
nuova pubblicazione e quest'ultima diverrebbe periodica.
L'istituzionale libertà della Rete impone quindi anche sotto questo profilo che
le normative dettate specificamente per la stampa non siano estese, nemmeno
analogicamente, alla telematica.
§ 6. Quale considerazione conclusiva, la diffusione esclusivamente per via
telematica (potendosi invece, come già accennato, giungere a conclusioni
radicalmente diverse per i siti telematici di pubblicazioni periodiche
tradizionali) non è ancora protetta - e comunque nel caso di specie non viene
prospettata come protetta - da accorgimenti idonei a garantire la autenticità
della provenienza: in sostanza, tali forme di limitazione e di controllo,
previste quali evidenti eccezioni al principio costituzionale della libertà di
manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Carta fondamentale,
appaiono inconciliabili da un lato con la libertà di accesso e di utilizzo
della Rete e, dall'altro, dalla carenza - allo stato e comunque con riferimento
al caso di specie - di strumenti idonei a garantire la riferibilità di quanto
vi si immette ad uno piuttosto che ad altro soggetto.
Non si ignora che sussistono forme, anche sofisticate, di garanzia
sull'autenticità, tanto che i recenti sviluppi legislativi hanno visto
l'introduzione di meccanismi - assai complessi dal punto di vista tecnico di
firma digitale: però, nel caso del periodico telematico in esame, questi non
vengono nemmeno prospettati o ipotizzati.
Ne deriva che la garanzia, che dalla normativa di cui alla L. 47/48 si vorrebbe
trarre, sui contenuti delle "pubblicazioni" non potrebbe materialmente
operare, per il dubbio sull'imputabilità di quelli; la normativa sulla
responsabilità cal. semioggettiva in materia di stampa e comunque la
possibilità di risalire all'autore della "pubblicazione" sarebbero in
radice precluse.
Ma la mancanza - almeno nel caso di specie - di meccanismi di garanzia va letta
anche simmetricamente: proprio per la peculiarità del WWW non vi sono
sufficienti garanzie per i diritti fondamentali di quell'utente che introduca o
fornisca un servizio, compreso quello di somministrazione di notizie, anche
periodica. A differenza che nella stampa tradizionale, la contraffazione del
dato è, sulla Rete, assai più agevole. Di recente, del resto, la normativa in
tema di tutela della riservatezza si è arricchita di nuovi interventi, che
puntualizzano con grande rigore la serie di adempimenti necessari per tutti i
soggetti che utilizzano il mezzo telematico per garantire la sicurezza dei dati
maneggiati.
§ 7. Qualora poi si intendesse invocare il regime normativo sulla stampa
periodica per quello che di favorevole esso comporta per il registrato, può
facilmente obiettarsi che:
- qualora l'argomento a favore della ammissibilità dell'estensione della
normativa sulla stampa stia nella necessità di tutela della priorità d'uso o
comunque del diritto d'autore, nella parte in cui la relativa normativa - come
emendata anche di recente - possa ritenersi applicabile al caso in esame,
dovrebbero al riguardo essere del tutto sufficienti le discipline previste dai
relativi regimi peculiari di tutela: appunto in tema di priorità d'uso o di
diritto di autore;
- qualora l'argomento stia nella possibilità di estendere benefici o
provvidenze, deve considerarsi l'eccezionalità delle norme che generalmente le
prevedono e quindi la necessità di una loro interpretazione di stretto diritto;
o, a tutto concedere, la necessità di una normativa ad hoc, soprattutto dinanzi
alla sempre maggiore diffusione del ricorso alla Rete come strumento di
comunicazione e quindi come veicolo di idee e di manifestazioni del pensiero.
§ 8. In conclusione, non può ritenersi una equiparazione della diffusione
telematica di notizie alla stampa, almeno ai fini dell'applicazione della
normativa eccezionale di cui alla L. 47/48 in tema di registrazione: e, ribadito
che da tanto deriva che detta diffusione ne risulta allora istituzionalmente
libera dai controlli e dai limiti derivanti dalla registrazione prevista,
l'istanza di registrazione va dichiarata inammissibile.
P. q. m.
II giudice delegato dal Presidente del Tribunale, visto l'articolo 5 della L.
8.2.48 n. 47, dichiara inammissibile l'istanza di previa registrazione di un
periodico ottenuto esclusivamente con mezzi telematici, in quanto non prevista e
non necessaria ai sensi della richiamata normativa.
Salerno, 18.1.2001 II Giudice delegato
(Dr. Franco De Stefano)
(testo cortesemente inviato dall'avv.
Vincenzo Santoro)
IL GIUDICE DELEGATO
al registro della stampa periodica
Vista l'istanza a firma di Fiore Rossella e Sica
Salvatore, dep. in cancelleria in data 28.2.01;
attesa la regolarità della documentazione allegata, con l'integrazione di una
relazione illustrativa dep. in cancelleria in data 13.03.01;
rilevato che questo stesso giudice, con decreto reso in data 18.1.01 su identica
istanza degli stessi soggetti, aveva dichiarato inammissibile, in quanto non
prevista dall'invocata normativa di cui all'art. 5 della L. 8.2.48 n. 47, la
richiesta di registrazione di un giornale esclusivamente telematico;
rilevato che, come spiegato nella relazione illustrativa dep. in data 13.3.01,
si intendono ora - in più rispetto a quanto dichiarato per la precedente
istanza -adottare modalità di accesso e di trasmissione dei dati che ovviano
alle perplessità, evidenziate nel decreto 18.1.01, sulla sicurezza, sulla
genuinità e sull'autenticità dei dati stessi come attinti dal singolo utente;
rilevato che i richiedenti dichiarano di volervi provvedere mediante fornitura
di un codice di accesso agli utenti e mediante procedure di sicurezza
analiticamente descritte nella ripetuta relazione integrativa;
considerato, soprattutto, che il Senato della Repubblica ha approvato - in
data 21.2.01 - definitivamente il disegno di legge Atto n. 4985, in testo
identico a quello della Camera e quindi destinato ad essere promulgato e
pubblicato al più presto sulla Gazzetta Ufficiale, recante "nuove norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n.
416";
rilevato che tale normativa prevede, al suo articolo 1 (Definizioni e disciplina
del prodotto editoriale), quanto segue:
1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il
prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto
informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso
la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici
o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono
esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati
esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il
pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto
narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura,
purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore,
destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica,
alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al
pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2
della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al
pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente
elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi
previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
Considerato che allora la legislazione intervenuta nel frattempo - e comunque
successiva alla pronuncia del precedente decreto - innova sensibilmente rispetto
al passato, imponendo espressamente gli obblighi di cui all'art. 5 della L.
47/48 anche per il prodotto editoriale - quindi anche su supporto informatico,
come prescrive il primo comma dello stesso art. 1 - diffuso al pubblico con
periodicità regolare e contraddistinto da una testata (che costituisca elemento
identificativo del prodotto stesso);
rilevato che soltanto adesso sussiste l'obbligo suddetto, prima inesistente in
ossequio all'art. 21 Cost.: mentre le argomentazioni svolte dalla
ricorrente nella sua relazione integrativa, in ordine alla possibilità di
applicazione analogia o estensiva della normativa della L. 47/48 vanno comunque
disattese, non potendo la libertà fondamentale tutelata da quella norma
costituzionale essere limitata in via di interpretazione;
escluso di potere in questa sede - anche in considerazione della libera
determinazione dell'istante di assoggettarsi ad una limitazione prima non
prevista - sollevare questioni di illegittimità costituzionale della normativa
suddetta, pure in astratto configurabili alla lice della compressione della
libertà di manifestazione del pensiero che quella normativa comporta quanto
meno con riferimento alla sua diffusione per via telematica, in ragione della
ontologica differenza tra divulgazione con mezzo informatico o telematico e
diffusione a mezzo stampa (di cui al precedente decreto 18.1.01, già ricordato,
di questo giudice) e con conseguente assoluta necessità di totale libertà
della prima;
ORDINA
l'iscrizione nel registro della stampa periodica della pubblicazione sotto
descritta:
titolo: "WWW.OLTRESALERNO.IT";
sede da presumersi coincidente con il luogo di pubblicazione e la sede di
stampa: Salerno, via Paolo Grisignano 7;
natura: giornale telematico;
periodicità: settimanale:
proprietario, con il quale deve presumersi coincidere l'editore: Fiore Rossella,
n. Salerno 12.3.73, res. Montecorvino R. (SA), via G. Maratea;
direttore responsabile: Sica Salvatore, nato Salerno 28.1.61 ed ivi res. corso
Vittorio Emanuele 174.
Salerno, 16.3.2001
Il Giudice delegato
(Dr. Franco De Stefano) |