IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto l'articolo 27, commi 8, lettera b) e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635;
Visto l'articolo 2-quater del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito
con legge 28 febbraio 2001, n. 26;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 1999,
n. 437;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 9
settembre 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nelle adunanze del 29 settembre e 24 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 febbraio 2004;
Sulla proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dell'interno
EMANA
Il seguente regolamento
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico
per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
b) carta di identità elettronica: la carta d'identità elettronica di cui
all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
c) indice nazionale della anagrafi: il sistema del Ministero dell'interno,
Centro nazionale per i servizi demografici di cui all'art. 2-quater del decreto
legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;
d) dati identificativi del titolare: il nome, il cognome, il sesso, la data ed
il luogo di nascita, il luogo di residenza al momento del rilascio della carta
nazionale dei servizi e il codice fiscale;
e) pubbliche amministrazioni; le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
ed all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) lista di emissione: l'elenco delle carte nazionali dei servizi emesse che
sono state segnalate all'Indice nazionale delle anagrafi;
g) lista di revoca: gli elenchi delle carte nazionali dei servizi che sono state
segnalate all'Indice nazionale delle anagrafi come emesse e che sono revocate
dalle amministrazioni emittenti.
Art. 2 (Rilascio della carta nazionale dei servizi)
1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identità
elettronica, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di
anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche
amministrazioni.
2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le
pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, previa identificazione del
titolare. secondo le modalità e le caratteristiche definite dal presente
decreto, e dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
3. Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi,
l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'indice
nazionale delle anagrafi, effettua la verifica della corrispondenza dei dati
identificativi e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della
carta di identità elettronica. In caso di corrispondenza dei dati
identificativi e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta
d'identità elettronica, l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi
ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e
la data di scadenza all' indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed
aggiornare la lista di emissione.
4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati
identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal
Comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di
validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione
della carta nazionale dei servizi, affinché la interdica.
5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3, i dati
identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice nazionale delle
anagrafi, si applica l'articolo 8, commi 2, 3 secondo e terzo periodo e 4.
6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei
servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono.
Art. 3 (Caratteristiche della carta nazionale dei servizi)
1. La carta nazionale dei servizi contiene un certificato di autenticazione,
consistente nell'attestato elettronico che assicura l'autenticità delle
informazioni necessarie per l'identificazione in rete del titolare della carta
nazionale dei servizi, rilasciato da un certificatore accreditato di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto dei Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le caratteristiche del certificato di autenticazione sono stabilite dalle
regole tecniche di cui all'articolo 9.
3. La carta nazionale dei servizi contiene:
a) i dati identificativi del titolare;
b) il codice numerico di identificazione della carta, nonché le date del suo
rilascio e della sua scadenza.
4. La carta nazionale dei servizi riporta impresso in modo leggibile, sul dorso,
la dicitura "CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI" ed il nome della pubblica
amministrazione che l'ha emessa.
Art. 4 (Dati eventuali della carta nazionale dei servizi)
1. La carta può contenere eventuali informazioni di carattere individuale
generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività
amministrative e per l'erogazione dei servizi al cittadino, cui si può accedere
tramite la carta, salvo si tratti dei dati sensibili di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati personali forniti ai fini dell'accesso a servizi, compreso il codice
fiscale, sono utilizzabili unicamente per identificare in rete il titolare della
carta nazionale dei servizi e per verificare la sua legittimazione al servizio,
secondo le modalità previste dalle regole tecniche dì cui all'articolo 9.
Art. 5 (Validità temporale e utilizzo della carta nazionale dei servizi)
1. La carta nazionale dei servizi ha la validità temporale determinata
dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a sei anni.
2. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono
consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta
nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è
responsabile dei suo rilascio.
Art. 6 (Procedure di interdizione della carta nazionale dei servizi)
1. Le procedure di interdizione dell'operatività della carta nazionale dei
servizi, in casa di smarrimento, di furto o di variazione dei dati
identificativi del titolare, sono definite dalle regole tecniche di cui
all'articolo 9.
2. Dopo l'interdizione l'amministrazione può, a richiesta, rilasciare una
nuova carta nazionale dei servizi.
Art. 7 (Ulteriori attività connesse al rilascio della carta nazionale dei
servizi)
1. Le liste di revoca sono accessibili in via telematica secondo quanto
stabilito dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione -
CNIPA definisce le iniziative atte a migliorare il sistema dei servizi.
accessibile in rete, delle pubbliche amministrazioni ed effettua controlli di
qualità sulle procedure e sui dati utilizzati per l'emissione delle carte
nazionali dei servizi e, se del caso, richiede all'amministrazione emittente
eventuali modifiche.
Art. 8 (Disposizioni transitorie)
1. In attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste dal regolamento
per la gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi di cui all'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le amministrazioni che intendono
emettere la carta nazionale dei servizi ne danno comunicazione all'indice
nazionale delle anagrafi e la carta nazionale dei servizi è rilasciata secondo
le modalità di cui al presente articolo.
2. Le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi,
identificato il titolare, rilasciano la carta nel rispetto delle regole tecniche
di cui all'articolo 9 ed inviano i dati identificativi del titolare, il codice
numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza
all'indice nazionale delle anagrafi.
3. L'indice nazionale delle anagrafi, successivamente alla ricezione dei dati
di cui al comma 2, verifica la correttezza dei dati identificativi del titolare
ricevuti e inserisce il codice numerico e le date di rilascio e scadenza nella
lista di emissione. Nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti
non siano presenti nell'indice nazionale delle anagrafi, questo li trasmette al
Comune dì residenza e all'amministrazione fiscale perché convalidino i dati di
rispettiva competenza al fine di consentirne il corretto inserimento nell'indice
medesimo. L'indice nazionale delle anagrafi, nel caso in cui i. dati
identificativi del titolare ricevuti non siano corretti, se gala
all'amministrazione emittente la necessità di attivarsi nei confronti
dell'utente per interdire la carta nazionale dei servizi emessa.
4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati
identificativi del titolare dì una carta nazionale dei servizi comunicategli
dal Comune dì residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di
validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione
della carta nazionale dei servizi, affinché la interdica.
5. Laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, e comunque non oltre il
31 dicembre 2005, la procedura di accertamento preventivo del possesso della
carta d'identità elettronica è effettuata, dalle amministrazioni che emettono
la carta nazionale dei servizi, limitatamente ai residenti nei comuni che
diffondono la carta d'identità elettronica, previo accordo con i comuni
interessati.
Art. 9 (Regole tecniche)
1. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono definite le regole tecniche
contenenti le specifiche di carattere tecnico e dì sicurezza informatica, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relativa alle tecnologie e
ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta nazionale dei
servizi.
2. Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare la carta nazionale dei
servizi dalla data di pubblicazione delle regole tecniche.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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