Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di
firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10
(Approvato dal Consiglio dei ministri il 31.01.2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo
1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Testo A);
Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della
direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche, ed in particolare l'articolo 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio
1998, CE attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre e 14 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dell'interno,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e per la
funzione pubblica;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito
denominato: "testo unico", è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (R) Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo
unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare
e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione
personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o
di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale
del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità
elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di
età;
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente
funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati,
qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto
dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f)
;
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento, sottoscritto
dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a
diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo
unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi
ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell'autenticità della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica
amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona
dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata
su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza,
i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui
alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio
ai sensi dell'articolo 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti
nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni
procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla
registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione
e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di
calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale
del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso;
t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) ,
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che
collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e
confermano l'identità dei titolari stessi;
u) CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) , del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi
connessi con queste ultime;
v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico
certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico
e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) ,
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in
Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo
unico;
aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e)
, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati elettronici
conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE,
rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II
della medesima direttiva;
bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico
per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica
amministrazione;
cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) ,
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g)
, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica
ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione
univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui
quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati
ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano
stati successivamente modificati;
ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata
su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma;
ff) TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha
accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica;
gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi
crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica;
hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico
adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati
per la creazione della firma elettronica;
ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato
strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai
requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto n. 10 del 2002, nonché
del presente testo unico;
ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi
crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica;
mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software)
adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per
effettuare la verifica della firma elettronica;
nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h)
, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del
possesso, da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del livello
più elevato, in termini di qualità e di sicurezza;
oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software) , gli
apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici,
destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme
elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica.".
Art. 2 (Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. Al comma 2, dell'articolo 8 del testo unico le parole: "sentiti l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione", sono sostituite dalle
seguenti: ", o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica".
Art. 3 (Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1.Il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero per i beni e
le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
e, per il materiale classificato, d'intesa con le Amministrazioni della
difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente
competenti.".
Art. 4 (Modifiche all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico le parole "mediante l'uso
della firma digitale" sono sostituite dalle seguenti: "mediante l'uso
della firma elettronica qualificata".
Art. 5 (Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. L'articolo 12 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art.12 (R) (Pagamenti informatici)
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo regole
fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua
delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.".
Art. 6 (Modifiche all'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. Al comma 2 dell'articolo 20 del testo unico le parole: "la firma
digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del
presente testo unico", sono sostituite dalle seguenti: ", da parte di
colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.".
Art. 7 (Modifiche alla rubrica della sezione V del capo II del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. La rubrica della sezione V del capo II del testo unico: "Firma
digitale" è sostituita dalla seguente: "Firme elettroniche".
Art. 8 (Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. Al comma 1 dell'articolo 22 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le lettere b) , c) e d) , sono sostituite dalle seguenti:
"b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una
privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi
di validazione di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato
ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone
la firma digitale sul documento informatico;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato
ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul
documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;";
b) la lettera f) è abrogata;
c) la lettera i) è abrogata;
d) la lettere l) , m) ed n) , sono sostituite dalle seguenti;
"l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il
certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non
retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il
certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo
di tempo;
n) per validità del certificato elettronico, l'efficacia, e l'opponibilità
al titolare, dei dati in esso contenuti.";
e) la lettera o) è abrogata.
Art. 9 (Modifiche all'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. L'articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Articolo 23 (R) (Firma digitale)
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la
cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti
scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata
su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate.
4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto
dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni
e marchi di qualsiasi genere.
5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validità del certificato
elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore.".
Art. 10 (Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. L'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (R) (Certificatori)
1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro
Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di
autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali
rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre
possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di credito di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di
cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede
stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme
del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma
2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.".
Art. 11 (Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. L'articolo 27 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 27 (R) (Certificatori qualificati)
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono
trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria
per svolgere attività di certificazione;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e
delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della
competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della
tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di
sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente
testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche
consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e
che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in
conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e
internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee
anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella
generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività,
anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al
Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti
dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti
pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del
caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato il divieto di
prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.".
Art. 12 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445)
1.Dopo l'articolo 27 del testo unico è inserito il seguente:
"Art. 27-bis (R) (Certificati qualificati)
1.I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato
qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale
è stabilito;
d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo
chiaramente identificato come tale;
e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione
della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del
certificato;
g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il
certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità
di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non
risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale
rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un
analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o
un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o
del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il
quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o
collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre
abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il
certificato può essere usato, ove applicabili.".
Art. 13 (Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1.L'articolo 28 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 28 (R) (Accreditamento)
1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei
requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza,
possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può
avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed
allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della
generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della
emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché
l'impegno al rispetto delle regole di tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma
2, deve inoltre:
a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non
inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività
bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da
parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il
collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di
credito ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
4.La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa.
5.Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente
per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.
6.A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica,
ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7.Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti
commerciali e con le pubbliche amministrazioni.".
Art. 14 (Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. L'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 29 (R) (Vigilanza sull'attività di certificazione)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di
certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie.
2.Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.".
Art. 15 (Modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. Dopo l'articolo 29 del testo unico sono inseriti i seguenti:
"Art. 29-bis (R) (Obblighi del titolare e
del certificatore)
1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati
qualificati è tenuto inoltre a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi
stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato, su richiesta dell'istante, e
con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri
titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa
verifica della sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle
caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del
servizio di certificazione;
f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato
elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale
derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di
provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause
limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di
elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei
certificati elettronici sicuro e tempestivo;
l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di
revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al
certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova
della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il
certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai
soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare
gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa
ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento
facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette
informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere
scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il
richiedente il servizio ed il certificatore;
p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati
con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano
effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia
verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del
pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore
possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di
sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere
resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati
personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo
esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al
mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina
in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati per
fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.
Art. 29-ter (R) (Uso di pseudonimi)
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul
certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il
certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le
informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni
dopo la scadenza del certificato stesso.
Art. 29-quater (R) (Efficacia dei certificati qualificati)
1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato
o sospeso non costituisce valida sottoscrizione.
Art. 29-quinquies (R) (Norme particolari
per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici
di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati
qualificati avendo a tal fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo
28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri
organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I
certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono
essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al
di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della funzione pubblica e per l'innovazione
e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei
certificati qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente
normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi
rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella
propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza
ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre
abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati,
sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma
3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
Art. 29-sexies (R) Dispositivi sicuri e procedure per la generazione
della firma )
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme
devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave
privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da
contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di
terzi.
2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei
dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al
titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità,
e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con
procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente
riconducibile alla volontà del titolare.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e
certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
Art. 29-septies (R) (Revoca e sospensione dei certificati qualificati
)
1.Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale
derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente
decreto;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del
titolare o di abusi o falsificazioni.
2.Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi
previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
3.La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la
causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene.
Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato
riferimento temporale.
4.Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di
cui all'articolo 8, comma 2.
Art. 29-octies (R) (Cessazione dell'attività)
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività
deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i
titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non
scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione
della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della
stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di
tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del
registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del
certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma
6.".
Art. 16 (Disposizioni transitorie)
1. I certificati emessi alla data di entrata in vigore del presente
decreto dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco pubblico dei
certificatori tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione sono considerati certificati qualificati.
2. Fino alla completa operatività dell'elenco di cui all'articolo 28, comma
6 del testo unico coloro che intendono accreditarsi presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 presso l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Art. 17 (Disposizioni finali)
1. Le modifiche di cui al presente regolamento apportate al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
444 (Testo C) . |