TAR Lazio, sez. II - Sentenza 28 febbraio 2001
n. 1606
- Pres.
Elefante, Est. Polito - Tedeschini F. (Avv. G. Cogo) c. Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Avv.ra Stato) e Network Information Center ed altri (n.c.).
Atto amministrativo - Diritto di accesso -
Accesso a mere notizie o dichiarazioni di scienze non ancora tradotte in
appositi strumenti documentali - Non sussiste.
Atto amministrativo - Diritto di accesso - In
ordine agli atti del C.N.R - Riguardanti richieste di registrazione dei domini
Internet - Sussiste.
Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990,
oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi, in qualsiasi
forma redatti, rappresentativi di atti formati dalle pubbliche amministrazione o
dai soggetti a essa equiparati dal successivo art. 23, come modificato dall'art.
4 della legge 3.8.1999, n. 265. Esula, pertanto, dalla disciplina dettata dal
capo V della legge n. 241/1990 ogni iniziativa del privato diretta ad ottenere
dall'Amministrazione mere notizie o dichiarazioni di scienza non ancora
tradotte in appositi strumenti documentali.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quale
organismo di diritto pubblico nei cui confronti trova applicazione la disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi secondo il disposto di cui dell'art.
23 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è obbligato a consentire
l'accesso ai documenti da esso detenuti e, in particolare, ad ogni atto
inerente all'esame delle richieste di registrazione di domini Internet, con
specifico riferimento agli obblighi di imparzialità e parità di trattamento
fra gli interessati alla registrazione. L'interesse alla cognizione di tali atti
si raccorda anche in relazione alla posizione di esclusiva del C.N.R. quale
soggetto che soprintende in ambito nazionale al sistema di comunicazione
Internet.
* * *
per l'annullamento
del silenzio rifiuto serbato in ordine ad istanza
di accesso in data 4.4.2000 e per il riconoscimento del diritto alla cognizione
ed estrazione in copia dei documenti ivi indicati;
(omissis)
FATTO
Con istanza in data 04.04.2000 inoltrata al
Network Information Center; all'Istituto per le Applicazioni Telematiche,
IAT/CNR; al Consiglio Nazionale delle Ricerche, C.N.R.; al Ministero delle
Comunicazioni e dell'Autorità per l'Informatica della Pubblica
Amministrazione, il prof. Federico TEDESCHINI formulava richiesta di accesso a
documenti relativi agli adempimenti per la registrazione del dominio Internet
con identificazione "Tedeschini.it", concernenti in particolare:
1) regolamenti, circolari, atti di indirizzo e
corrispondenza comunque intercorsa fra il Ministero delle Comunicazioni, AIPA,
CNR, IAT E NIC sulle richieste di registrazione dei domini Internet e sulle
regole di parità di trattamento fra i richiedenti la registrazione;
2) copia dei documenti ricevuti dalla Soc.
"Ad Maiora" con riferimento alla posizione del ricorrente;
3) cognome, nome, qualifica dell'ufficio del
responsabile del procedimento di registrazione dello scrivente;
4) dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante del NIC, relativa alla completezza dei dati forniti.
Non avendo le amministrazioni ed organismi
interpellati fornito riscontro alla predetta istanza il prof. TEDESHINI ha
proposto ricorso avverso detto comportamento omissivo e ne ha dedotto l'illegittimità
per violazione dell'art. 25, comma quarto, della legge 7.8.1990, n. 241, e
perché viziato da eccesso di potere in diversi profili, concludendo per il
riconoscimento del diritto ed ottenere le notizie e documenti indicati nell'istanza
del 4.4.2000.
Si è costituito in giudizio il Consiglio
Nazionale delle Ricerche che con memoria del 15.01.2001 si è opposto all'accoglimento
del ricorso.
DIRITTO
1). Ai sensi dell'art. 22 della legge n.
241/1990 oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi, in
qualsiasi forma redatti, rappresentativi di atti formati dalle pubbliche
amministrazione o dai soggetti a essa equiparati dal successivo art. 23 come
modificato dall'art. 4 della legge 3.8.1999, n. 265.
Esula, pertanto, dalla disciplina dettata dal
capo V della legge n. 241/1990 ogni iniziativa del privato diretta ad ottenere
dall'Amministrazione mere notizie o dichiarazioni di scienza non ancora
tradotte in appositi strumenti documentali. Il ricorso proposto dal prof.
Tedeschini va, quindi, dichiarato inammissibile nella parte in cui è inteso ad
ottenere la declaratoria dell'obbligo degli enti intimati a fornire notizie
sul responsabile del procedimento per l'assegnazione di dominio Internet ed un'attestazione
circa completezza dei dati eventualmente posti a disposizione dell'interessato
(punti 3 e 4 della domanda di accesso documentale del 4.4.2000).
1). Per quanto riguarda i punti 1) e 2) della
predetta istanza va riconosciuta l'esistenza di un interesse personale e
concreto del prof. TEDESCHINI alla cognizione dei documenti ivi indicati, che si
riconnette all'esigenza di poter verificare la correttezza del procedimento
dallo stesso attivato per l'assegnazione di un dominio Internet con
intestazione di estremi "Tedeschini it.".
Va pertanto, in primo luogo, dichiarato l'obbligo
del Ministero delle Comunicazione di consentire al ricorrente la cognizione e l'eventuale
estrazione in copia di ogni atto, anche regolamentare o di direttiva, detenuto
dall'Amministrazione medesima, inerente all'esame delle richieste di
registrazione di domini Internet, con specifico riferimento agli obblighi di
imparzialità e parità di trattamento fra gli interessati alla registrazione.
Quanto ai documenti relativi al procedimento
attivato dal prof. Tedeschini per la registrazione del dominio "Tedeschini
it." ed alle relative disposizioni regolamentari e di direttiva, è stata
depositata nota dell'Istituto per le Applicazioni Telematiche n. 846 RR/la del
27.4.2000 - nel cui ambito opera la Registration Authority ed il Network
Information Center (NIC) - in cui detto Istituto dà atto di aver trasmesso al
Consiglio Nazionale delle Ricerche tutta la documentazione in suo possesso
inerente alla registrazione del dominio richiesto.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quale
organismo di diritto pubblico nei cui confronti trova applicazione la disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi secondo il disposto di cui dell'art.
23 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, va pertanto dichiarato
obbligato a consentire l'accesso ai documenti predetti. Non emergono, infatti,
ragioni preclusive alla cognizione degli atti quali identificate dall'art. 24
della menzionata legge n. 241/1990; sussiste inoltre, come innanzi esposto, una
qualificata posizione di interesse del prof. TEDESCHINI alla cognizione degli
atti indicati che si raccorda all'esigenza di verificare la trasparenza delle
procedure osservate per la registrazione del dominio richiesto, anche in
relazione alla posizione di esclusiva del soggetto che soprintende in ambito
nazionale al sistema di comunicazione Internet.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui
innanzi.
Le spese del giudizio possono essere compensate
fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione 2^, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe ricorso n. 9628/2000
proposto da TEDESCHINI Federico e, per l'effetto, dichiara illegittimo il
silenzio rifiuto serbato in ordine sull'istanza di accesso documentale
avanzata dal ricorrente ed ordina di consentire la cognizione ed estrazione in
copia dei documenti nei sensi e limiti indicati in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 17.01.2001 con l'intervento dei seguenti magistrati:
-ELEFANTE Agostino, Presidente;
-POLITO Bruno Rosario, Consigliere estensore;
-GIORDANO Francesco, Consigliere.
Depositata il 28.02.2001.
(Per gentile concessione di Giust-it)
05.03.01 |