Tribunale di Teramo - Sentenza 30 gennaio 2002 n. 112
(Diffamazione via internet)
N. 112/02 Sent.
N. 252/99 T R.G.
N. 3088/98 R.G.N.R.
DEPOSITATA IL 06/02/2002
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO Sezione distaccata di GIULIANOVA
DISPOSITIVO DI SENTENZA - (Artt. 544 e segg. 549 C.P.P.)
Il Giudice dott. ALDO MANFREDI
Alla pubblica udienza del 30/01/02 ha pronunziato mediante lettura del
dispositivo la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale
CONTRO
PINTO RICCARDO, nato il 20/08/1948 in Milano, residente in Giulianova via Nervi
12;ove elegge domicilio.
LIBERO PRESENTE
IMPUTATO/I
Del reato di cui all'art. 595 c.p.
Per aver offeso la reputazione del Monte Dei Paschi di Siena S.P.A. comunicando
a più persone mediante sistema Internet, in tal senso aprendo un
"sito" intestato formalmente a tale Società.
Sullo stesso indirizzo di posta elettronica, cui è possibile collegamento da
parte di numero indeterminato di persone, venivano riportate notizie relative a
vicenda ove lo stesso Pinto si dichiarava imprenditore truffato. Relativamente a
ciò riportava notizie relative a Procedura penale aperta presso la Procura di
Teramo sulla scorta di propria denuncia in qualità di legale Rappresentante
della Geyser Sud. Riferiva relativamente a tale vicenda giudiziaria, pendente in
fase istruttoria, essere stati sottoposti a sequestro documenti e titoli bancari
presso la Filiale di Teramo dell'Istituto di Credito detto.
Pubblicando atti giudiziari, tra i quali sequestro giudiziario e costituzione di
Parte Civile, ed esponeva tra gli altri documento intitolato "La
Truffa:riassunto dei fatti","nel quale si riferiva danneggato per
oltre un miliardo riportando stralci di notizie, non complete, pubblicate da
quotidiani e sempre relative esclusivamente a
presunta truffa in suo danno effettuata da tre funzionari dell'istituto
nell'esercizio delle proprie funzioni.
Tali pubblicazioni, come detto a mezzo posta elettronica, erano tali da apparire
all'utente collegato come immediatamente visibili essendo riferite alla pagina
iniziale del sito intestato al M.P.S. che pure comprendeva vari altri documenti
elettronici anche istituzionali.
In Giulianova Febbraio 1997.
Con l'intervento del P.M. dott. Angelo Caporale e del difensore Avv.Monti di
fiducia.
Le parti hanno concluso come segue:
Il PUBBLICO MINISTERO: chiede l' assoluzione dell'imputato perché il fatto non
costituisce reato.
Il DIFENSORE: chiede l'assoluzione con la formula ampia o quella che il Giudice
riterrà applicare e in subordine che gli vengano riconosciute le attenuanti
generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e quindi il minimo della pena e
benefici di legge se concedibili, e conversione della pena se concedibile e in
via gradata la sospensione condizionale se la pena non fosse convertibile.
FATTO E DIRITTO
Nei confronti di Pinto Riccardo si è proceduto a seguito di decreto di
citazione a giudizio con cui veniva contestato il delitto di diffamazione in
danno del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. che si era querelato riferendo che il
predetto aveva diffuso attraverso il servizio telematico "internet"
notizie ed informazioni ingannevoli e comunque lesive della reputazione e
dell'immagine dell'istituto.
La fase dibattimentale era celebrata alla presenza dell'imputato e con
l'intervento della difesa della p.o. che produceva memorie.
L'istruttoria dibattimentale era espletata con l'acquisizione di documentazione
prodotta dalle parti e con l'esame dei testi di lista del P.M., nonché del
responsabile dell'ufficio legale della banca , dotto Cofaci, in servizio
all'epoca dei fatti, ammesso ex art 195 cpp.
Si perveniva così all'udienza dibattimentale del 30 Gennaio 2002 nella quale si
svolgeva la discussione e le parti concludevano come da verbale.
OSSERVA IL GIUDICE
Preliminarmente va ribadito che la querela fu correttamente sporta da un membro
del consiglio di amministrazione ( il Vice presidente ) che in forza dell'art 18
dello statuto poteva ben esser investito , come fu , del potere di compiere
l'atto in questione , e ciò indipendentemente dalla esistenza di ragioni di
impedimento o assenza del presidente con conseguente passaggio automatico dei
poteri al suo vice come previsto dell'art 22 dello Statuto ( peraltro il
richiamo specifico nell'atto di querela a detta previsione statutaria deve far
presumere, fino a prova contraria, la sussistenza delle condizioni per
l'esercizio del potere di rappresentanza in capo al vice presidente con la
conseguenza che l'imputato avrebbe dovuto fornire o quanto meno allegare, la
prova della inesistenza di dette condizioni legittimanti). Per tale duplice
ragione la querela appare regolare.
Inoltre va altrettanto ribadita la sua tempestività che,come già rilevato, non
può essere parametrata al momento di consumazione del reato (comunque incerto
nella stessa descrizione dell'imputazione) ma a quello della sua conoscenza da
parte della p.o., rispetto al quale non vi è alcun elemento per affermarne
l'anteriorità rispetto al termine di cui all'art 124 cp.
Anche in questo caso, in forza del principio del favor actionis, spettava
eventualmente all'imputato fornire al prova della decorrenza del termine per
proporre querela rispetto al momento della conoscenza da parte della p.o. del
fatto-reato in quanto, essendo la eccepita decadenza volta a paralizzare
l'esercizio di un diritto si debbono seguire criteri rigorosi per il suo
accertamento e l'onere della prova ricade su chi sostiene l'intempesitività.
Ciò detto va rilevato che dagli atti emerge in modo incontestabile che il Pinto
attivò un sito internet , rispondente al dominio www.duialca.com/mps ,
all'interno del quale inserì i messaggi informativi asseritamente diffamatori
che poi l'ufficiale di P.G. Luciano Pacinelli , incaricato dal P.M , ebbe a
stampare recandosi presso la ditta "Genesi Provider" ove, con
l'ausilio di un tecnico raggiunse il sito in questione collegandovisi.
Stampe di videate che risultano acquisite agli atti.
L'imputazione invero fa riferimento all'utilizzo , quale mezzo di propalazione
del messaggio diffamatorio, di un indirizzo di posta elettronica, ma l'assunto
è in realtà errato in quanto è di tutta evidenza che il Pinto non si servì
di un indirizzo di posta elettronica, che non è altro che una sorta di cassetta
postale riservata a ciascun utente per la ricezione di messaggi provenienti da
altri utenti della rete che ne conoscono l'indirizzo, ma di un sito internet
rispondente al dominio citato la cui riferibilità al Pinto risulta con tutta
evidenza dal contenuto dei messaggi di cui alle stampe acquisite.
Acquisizioni del tutto regolari in quanto effettuate dalla P.G. nell'ambito
della attività di ricerca ed assicurazione delle fonti di prova di cui agli
artt 348 e 354 cpp.
Attività direttamente svolta dall'ispettore Pacinelli , il quale si servì
dell'ausilio materiale e tecnico del tecnico della ditta " Genesi Provider
" il quale si limitò a ricercare il sito attivando il collegamento che poi
permise all'ufficiale di P.G. operante di stampare le pagine che venivano
visualizzate.
Nessuna violazione di norme processuali è ravvisabile in tale modo di procedere
, dovendosi ricordare come sia nella facoltà della P.G. avvalersi dell'ausilio
di persone idonee per il compimento di operazioni che necessitano di competenze
tecniche.
Ciò in forza del disposto di cui all'art 348 cpp che non impone particolari
formalità per la scelta e la nomina di detti ausiliari.
Quel che rileva è che l'ufficiale di P. G. abbia dato conto, come è avvenuto
nella specie, delle modalità dell'operazione e del ruolo svolto
dall'ausiliario, che certo non può trasmodare nel diretto ed autonomo
compimento di atti tipici di P.G.
Nessuna ragione di inutilizzabilità dei documenti in atti è quindi
ravvisabile. Né certo può dubitarsi del valore probatorio del materiale
acquisito.
Sarà pur vero, come sostenuto dalla attenta difesa con apprezzabili argomenti
di ordine tecnico, che oggi vi sono mezzi che avrebbero consentito agli
inquirenti di salvare il messaggio informatico , ma non può essere messo in
dubbio, alla luce dei precisi riferimento dell'ispettore Pacinelli, che questi
provvide esattamente a stampare quanto appariva sul video così ottenendo
documenti cartacei che hanno piena valenza ex art 234 cpp, loro dovendosi
riconoscere valore di originale in quanto direttamente riproducenti, al pari di
una foto o di una ripresa cinematografica il fatto materiale consistente nella
videata del messaggio elettronico.
Ciò chiarito e ritenute pertanto infondate le eccezioni difensive di
inutilizzabilità e tornando al profilo della condotta materiale, va detto che
quanto chiarito circa la erroneità del riferimento contenuto nell'imputazìone
all'uso di un indirizzo di posta elettronica, non comporta alcuna lesione del
diritto di difesa e nessuna immutazione tra contestazione e fatto ritenuto dal
giudicante.
Basta a tal proposito osservare che comunque l'imputazione, pur essendo non
puntuale, ed errata nei riferimenti tecnici allo strumento informatico, contiene
comunque un chiaro riferimento alla utilizzazione di un sito internet aperto dal
Pinto, attraverso il quale questi diffondeva notizie diffamatorie in danno del
Monte dei Paschi.
Nella sostanza è questa la condotta che veniva contestata e rispetto ad essa
nel merito il Pinto si è compiutamente difeso.
Passando ora a valutare il merito della contestazione va detto che dal materiale
cartaceo in atti emerge che il Pinto, nel contesto di una annosa vicenda che lo
oppone all'istituto di credito e con specifico riferimento ad una querela per
truffa da questi a suo tempo sporta nei confronti di tre funzionari della banca,
inserì nel sito di cui si è detto una serie di notizie relative a tale vicenda
giudiziaria.
Ciò fece riportando una serie di articoli di stampa nei quali si riferiva della
sua querela e dello stato del procedimento, dicendosi truffato.
Orbene ritiene il giudicante che il contenuto complessivo dei messaggi abbia
valenza diffamatoria.
Invero il Pinto non si è limitato ad realizzare una rassegna stampa relativa
alla querela in danno di tre funzionari di banca, ma ha operato un accostamento
incalzante delle diverse notizie onde indurre il lettore a dare per accertato
quello che ancora non era.
In particolare poi nel documento a pg 35 egli così si esprimeva "
Benvenuti al sito di Riccardo Pinto , un imprenditore truffato da 3 funzionari
della 6° banca italiana ... il MONTE DEI PASCHI DI SIENA " , nel quale
come vedesi il prevenuto manifestava la notizia di una truffa data per commessa
e di cui era stato vittima.
Truffa la cui commissione era riferita direttamente alla Banca il cui nominativo
veniva enfatizzato anche sul piano grafico.
Notizia peraltro da coordinare alla immissione nel sito del contenuto dell'atto
di citazione a giudizio della banca quale responsabile civile.
Si trattava quindi di un messaggio evidentemente lesivo della reputazione
dell'istituto (Pinto è stato truffato) che oltre tutto è risultato falso o
quanto meno indimostrato nel contenuto visto che i tre funzionari sono stati
assolti con sentenza del Pretore di Teramo che è agli atti. Ciò detto ritiene
però il giudicante che non vi sia prova dell'avvenuta consumazione del delitto
di diffamazione.
A tal proposito va evidenziato che il delitto di diffamazione è reato di
evento, un evento che è di natura psicologica, e si realizza nel momento della
diffusione all'eterno del messaggio con la sua percezione da parte dei terzi ,
conseguendone che esso può risultare temporalmente differenziato rispetto alla
condotta , con la possibile ravvisabilità della fattispecie tentata ,
realizzabile in tutti i reati di evento e quindi anche nel delitto di
diffamazione per come sempre ritenuto dalla più autorevole dottrina.
Proprio a proposito della diffamazione a mezzo internet la Suprema Corte ha
recentemente affermato che " nel caso in cui l'offesa venga arrecata
tramite tale mezzo , l'evento appare temporalmente , oltre che concettualmente,
ben differenziato dalla condotta.
Ed invero in un primo momento si avrà l'inserimento in rete da parte
dell'agente degli scritti o immagini offensivi e, solo in un secondo momento, (a
distanza di secondi, minuti, giorni ecc.) i terzi connettendosi con sito e
percependo il messaggio, consentiranno la verificazione dell'evento.
Tanto ciò è vero che sono ben immaginabili sia il tentativo (l'evento non si
verifica perché in ipotesi nessuno, per qualsiasi ragione, visita il sito) che
il reato impossibile (l'azione è inidonea per qualsivoglia ragione tecnica)
Né può affermarsi, è da aggiungere, che in tale caso sia possibile presumere
la conoscenza del messaggio da parte di terzi, come potrebbe sostenersi nel caso
della stampa o della diffusione televisiva (tesi questa sostenuta nella memoria
della p.o. )
Infatti del tutto diverso in questi casi è il mezzo di diffusione, rispetto al
quale può ritenersi effettivamente ragionevole dare per provato che un giornale
sia letto da più persone o una trasmissione televisiva raggiunga più
spettatori.
Peraltro quanto alla diffamazione a mezzo stampa va detto che una prima
diffusione comunque già si realizza al momento della consegna da parte dello
stampatore delle prescritte copie in adempimento dell'obbligo previsto dalla l.
2 Febbraio 1939 n 374, che ovviamente non ha riscontro nel caso in esame per le
peculiarità del mezzo tecnico.
Nella diffamazione a mezzo internet quanto alla visibilità del messaggio va
evidenziato che nessun sito può essere raggiunto per caso.
E' necessario conoscerlo o quantomeno procedere ad una precisa interrogazione di
un motore di ricerca.
Il motore di ricerca è a sua volta un sito, all'interno del quale è possibile
consultare degli elenchi, aggiornati periodicamente, che contengono delle brevi
recensioni di ogni sito web e consentono di raggiungerlo grazie ad un
collegamento ipertestuale.
E' quindi palese che il sito attivato dal Pinto poteva essere consultato solo da
chi lo avesse cercato oppure, del tutto casualmente, avesse seguito una
interrogazione all'interno dei motori di ricerca utilizzando parole chiave
contenute nel sito del Pinto.
Orbene sul punto ha ragione la difesa del prevenuto quando afferma che non vi è
prova che ciò si sia in concreto verificato né, è da aggiungere vi sono
elementi indiziari o argomenti fondati su dati esperenziali affidabili che
possano consentire di affermare la verificazione dell'evento (come sarebbe ad
es. nel caso di una trasmissione televisiva).
Vero è che il responsabile dell'ufficio legale in servizo all'epoca del fatto,
dott. Cofaci, ha riferito di aver appreso da alcuni clienti a da alcune filiali
periferiche che su un sito internet vi erano messaggi diffamatori nei confronti
della banca , ma quanto alle notizie apprese da clienti l'assunto è rimasto del
tutto generico e non verificabile sul piano probatorio, così chè resta
accertato che l'ufficio legale venne informato della cosa dalle filiali di
Castel Fiorentino e Salerno, ovvero da strutture interne dell'istituto che non
possono ritenersi soggetti terzi percettori del messaggio offensivo, coincidenti
con la stessa p.o.
In definitiva manca la prova della realizzazione dell'evento rappresentato dalla
effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone ed in
tale situazione, secondo i principi generali del diritto penale, deve ritenersi
integrata l'ipotesi del tentativo, in quanto il Pinto con l'apertura del sito e
l'inserimento delle notizie e messaggi di cui si è detto realizzò una condotta
idonea tecnicamente ( il sito era attivo e visitabile per come risulta
dall'attività svolta dall'ispettore Pacinelli ) e volta in modo non equivoco a
diffonderli nel quadro della sua "battaglia" da tempo iniziata nei
confronti della banca.
Ne va quindi affermata la penale responsabilità sotto tale profilo.
Al prevenuto, data la mancanza di precedenti significativi, e le ragioni che lo
indussero alla condotta delittuosa comunque riconducibili alla convinzione di
essere vittima di grave ingiustizia da parte dell'istituto di credito, possono
essere concesse le attenuanti generiche, stimandosi di giustizia infliggere la
pena di Euro 100 di multa (p.b. Euro 150 di multa, ridotta per le attenuante
generiche, non essendo necessario effettuare alcun giudizio di valenza non
risultando formalmente contestata alcuna aggravante ).
P.Q.M.
Visti gli artt. 533, 535 cpp ;
Dichiara Pinto Riccardo colpevole del delitto lui ascritto , diversamente
qualificato sub artt 56, 595 cp e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna
alla pena di Euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
GIULIANOVA LI 30 GENNAIO 2002
DEPOSITATO in CANCELLERIA
06/02/02