Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Ripreso dal sito del Dipartimento della funzione pubblica
il 17.12.00)
INDICE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO gli articoli 76 e 87, comma quinto, della
Costituzione;
VISTO gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTA l'articolo 7della legge 8 marzo 1999, n.50;
VISTO il punto 4) dell'allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n.50;
VISTA le risoluzioni del Senato della Repubblica del 24 novembre 1999 e della
Camera dei deputati 19 novembre 1999;
VISTO il decreto legislativo....;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica...;
VISTE le deliberazioni preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle
riunioni del 25 agosto 2000 e del 06 ottobre 2000;
VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, espresso nella riunione del 14
settembre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
....................;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente regolamento:
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende
per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo
unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare
e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l' identificazione
personale del titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito
di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di
dimostrare l'identità personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità
elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di
età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica
avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati,
qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato,
prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento, sottoscritto
dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a
diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo
unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed
estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica
amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla
persona dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata
su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite
la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza,
i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui
alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art.
43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti
nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni
procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla
registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione
e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato;
essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di
calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale
del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano
la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la
trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli
organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi,
nei rapporti con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme
concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II,
si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si
applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone
giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli
enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei
Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli
stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato
sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può
firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità
del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a
lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si
trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo
stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa
indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua
assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità
del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di
dichiarazioni fiscali. (R)
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà
dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti
dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore
esercente la potestà dei genitori, dal tutore, o dall'interessato stesso con
l'assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati
hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri
archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per
legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la corrispondente
riproduzione fotografica o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità
agli originali.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché le modalità tecniche della
riproduzione e dell'autenticazione. (L)
2. Gli obblighi di
conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono
soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su
supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole
tecniche dettate dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione. (L)
3.
I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei
documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico
idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del
Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle
amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti
gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente,
con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti
non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o
abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni il lingua
straniera, di uso comune.Qualora risulti necessario apportare variazioni al
testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato,
la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati
personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e
gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento
all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i
dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di
produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati,
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi
compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati
e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni
interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a
definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari
elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono
definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale
classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle
finanze, rispettivamente competenti.
Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con
firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo
8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo
9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia
probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti
secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai
sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
4. Il documento informatico redatto in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni
altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le
disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano
le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali
commerciali.
Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra
privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato
secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma
2.
Articolo 13 (R)
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi
compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli
archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente
regolamento e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione
o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle
disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli
articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per
via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di
atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni
speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i
certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono
contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il
certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari
inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici
del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate.
L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità e il
Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche
e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi
di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione
per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici
non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma
sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza,
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate
ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli
atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei
confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R) Copie
autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di
atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia
garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse
possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta
dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta
di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun
foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare
alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un
documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può
essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalità alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia
di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di
studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può
altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti
fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del
documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono
validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente
testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o
riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia,
ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o
associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le
disposizioni del presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti,
formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di
legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione
di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a
tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma
2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni.
1. L'autenticità della sottoscrizione di
qualsiasi istanza o dichiarazione da produrre agli organi della pubblica
amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le
modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di
benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro
dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è
redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di
identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome
e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
(R)
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE
Articolo 22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado
di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata
ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di
validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,
destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale
si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento
informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica.
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato
ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul
documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i
documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito
di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità
personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata
alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale
si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto
titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo
di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo
certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con
cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o
logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la
certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica
unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati
sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore
annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in
poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore
sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare
della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni
disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo
di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere
apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma
digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma
digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli
atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera
univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è
apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti
scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto
pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante
una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La
revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi
rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo
8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del
soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la
consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo
2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua
identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il
documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto
con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte
del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la
apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve
essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto,
il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione
di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in
presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento
informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento
per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione
sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e
la validazione temporale a norma del presente testo unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è
sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo
unico.
2. L'uso della firma digitale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi
asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata
presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il
deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del
depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo
che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza
rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle
disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di
chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1
deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse
mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono
custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e,
dal momento iniziale della loro valutabilità,
sono consultabili in forma telematica .
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le
attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base
di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco
pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei
seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello
necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti
privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del
certificatore
e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di
rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo
8, comma 2;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di
standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma
1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di
chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche
fissate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali,emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre
1996, n. 675; g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in
caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri
di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;.20
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di
chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della
cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione
da parte di altro certificatore o del suo annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla
conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di
competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono
disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione,
certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche
amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non
appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate
autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso
delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi
professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono
certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi
delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE.
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il
nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale
legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33,
non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o
pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo
del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre
la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o
legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da
prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono
legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello
Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste
richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del
Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati
all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su
atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o.22
consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a
legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma
precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello
Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o
consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle
prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo
della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi
internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio
di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie
presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le
fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal
Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte
per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del
pagamento dell'imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo
unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere
sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,.23 il porto d'armi,
le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di
riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato
civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo 36 (L)
Carta d'identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il
rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità
elettronico sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito o della denuncia di nascita e prima del
compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d'identità e il documento
elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in
ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la
chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale;
4. La carta d'identità elettronica può
altresì essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno,
sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il
Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle
tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità
e dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette
regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata
dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei
documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o
utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto
cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno
precedente la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le
leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è
apposta la firma da legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il
sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
d'identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma
2 della legge 15 marzo 1997, n.59. (L)
Articolo 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la
partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le
pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad
autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI
Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati,
qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del
medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o
regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile
sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di
pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui
l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il
procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere
comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta
ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al
termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio
di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono
denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati,
qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano
attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano
tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati
nel presente comma sono tenuti ad qcquisire d'ufficio le relative informazioni,
previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
(R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati
diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza,
si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di
una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio
di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione
certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione
in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare
la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via
telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio
di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti
in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono
tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la
consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto
della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità
personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro
certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono
necessari e le suddette informazioni sono acquisite con qualunque mezzo idoneo
ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una
pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico
idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale. (R)
Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono
richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di
stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o
dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti
d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le
amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti
solo quando ciò sia indispensabile.
SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data
di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in
documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere
comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel
caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta
salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici
servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità
dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene
attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento
stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un
documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati,
le qualità personali e i fatti in esso contenu ti possono essere comprovati
mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce
alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio. (R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile;
ee) di non traversi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato. (R)
Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati,
qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio
del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio
del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa
validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i
moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli
interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle
sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di
cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le
dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa
formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti
da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari
richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di
attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico
certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive
rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad
introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti
per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle
disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono
appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo
cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro
il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati
finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti
amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei
relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua,
nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della
gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative
omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione,
nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato
provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di
registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del
presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a
queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le
segreterie di gabinetto.
Articolo 51(R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano
di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle
disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite
dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a
realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione
delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati,
documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente
testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in
termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico
dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di
sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
Articolo 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti.
1. Il sistema di gestione informatica dei
documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in
entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento
ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione
dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del
sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema
di classificazione d'archivio adottato.
Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni
documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata
mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e
registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e
registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i
destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica,
costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del
registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno
stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle
operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica
soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte
dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica
o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i
documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti
informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i
notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e
altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i
giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a
manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare
dell'amministrazione.
Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo
53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al
presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella
base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento
riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e
tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie
unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del
provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 55 (R)
Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione
o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente
di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime
previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo
57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area
organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va
effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può
includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato
o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di
classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria,
qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione
di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre
amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la
segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione
del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può
utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di
protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento
informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei
documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo
53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché
le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e
sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da
parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 (R)
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo e
costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni
anno solare.
SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti
appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la
stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono
disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta
del servizio di cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è
effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni
registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni
semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori
logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la
specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di
parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di
elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le
attività di controllo.
Articolo 59 (R)
Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del
sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di
procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che
consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni
determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative
volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri
tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema
di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e
la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante
strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei
documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme
tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di
identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici
per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente
testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non
appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di
ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a
disposizione - anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni
col pubblico.
Articolo 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante
proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica
dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo
50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle
norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai
sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per
ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti
attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di
spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti
attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione
al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche
amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla
determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti
e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.
SEZIONE TERZA
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali
e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee
individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette
dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un
funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di
professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di
formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della
procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni
all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si
svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero
di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano
ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel
più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle
attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi
documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59e 60 e
le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte
del personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di
gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle
operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto
informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli
che fanno riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre
consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la
riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti
informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione
informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di
indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle
procedure di conservazione sostitutiva.
Articolo 63 (R)
Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di
protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause
tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul
registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio
dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del
sistema. (R)
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la
procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di
eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può
autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più
di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del
provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di
emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni
registrate manualmente. (R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro
di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque
garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del
sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti
protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando
un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle
funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento
registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema
informatic ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con
il numero utilizzato in emergenza. (R)
SEZIONE QUARTA
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 64(R)
Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in
ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi
informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto
tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi
documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è
finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti
conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di
efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi
documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e
in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di
attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi
procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti
i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 65 (R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati
all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve :
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato,
il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;.43
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli,
il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del
procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi
documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter
dei procedimenti complessi.
Articolo 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei
flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche
delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei
dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono
specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto
con il Ministro della funzione pubblica.
SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI
Articolo 67 (R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del
servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a
trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un
apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)
2. Il trasferimento deve essere attuato
rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio
corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione
dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei
fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)
Articolo 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli
archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei
criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni
contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve
essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di
prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione
e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge
sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 69 (R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione
permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso,
negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di
archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela
dei beni culturali.
SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo 70 (R)
Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono
assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la
riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
CAPO V
CONTROLLI
Articolo 71 (R)
Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni
sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente
con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa
custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio,
non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione
dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il
procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di
appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato
corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso
di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
Articolo 72(R)
Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71
le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure
organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei
controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R)
2. La mancata risposta alle richieste di
controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (R)
CAPO VI
SANZIONI
Articolo 73 (L)
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro
dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di
false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Articolo 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio
la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico; (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi
dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la
dichiarazione sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione
di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di
stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai
fini della formazione dell'atto di nascita. (R).
Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Articolo 76 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non
più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e
arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77 (L-R)
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n.15; l'articolo 2, comma
15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; l'articolo 2 commi 3, 4,
7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo
2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n.
127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli
articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3
della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)
Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque
in vigore:
a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di
trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322,
al D.P.R. 14 ottobre 1999, n.542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n.100, al decreto
direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M.31
maggio 1999, n.164, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) il D.P.R.26 ottobre 1972 n.642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d ) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993
n.537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31
dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i
decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già
emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni
archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli
43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento
concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine,
ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675. |